Mutamento di posizione. 1. Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche ad un trattamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento. I - Le parti si danno atto che, considerata la particolare, specifica natura del trattamento corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso o frazione di essa, previsto dalle norme sopra indicate a favore del dirigente che risolva il rapporto di lavoro, il trattamento medesimo non ha effetto sulla determinazione dell’anzianità, né per il computo del trattamento di fine rapporto.
Mutamento di posizione. 1. Il dirigente che, a seguito di mutamento delle proprie mansioni sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro sessanta giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39, comma 5. - Dichiarazioni delle parti in merito agli artt. 16, 20 e 24 - Le parti chiariscono che le disposizioni contenute nel 4° e 5° comma dell'art. 16 (trasferimento), nel 2° comma dell'art. 20 (trasferimento di proprietà dell'azienda) e nell'art. 24 (mutamento di posizione) si applicano solo nel caso in cui l'evento risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente determinando nei confronti di quest'ultimo una effettiva situazione di detrimento. Nel caso di trasferimento disposto dall’azienda, il detrimento si considera ravvisabile qualora la distanza dalla sede di lavoro originaria risulti superiore a 350 Km.
Mutamento di posizione. L’art. 24 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 24 (Mutamento di posizione)
1. Il dirigente che, a seguito di mutamento delle proprie mansioni sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro sessanta giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all’indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 36, comma 5. Le parti chiariscono che le disposizioni contenute nel 4° e 5° comma dell’art. 16 (Trasferimento), nel 2° comma dell’art. 20 (Trasferimento di proprietà dell’azienda) e nell’art. 24 (Mutamento di posizione) si applicano solo nel caso in cui l’evento risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente determinando nei confronti di quest’ultimo una effettiva situazione di detrimento. Nel caso di trasferimento disposto dall’azienda, il detrimento si considera ravvisabile qualora la distanza dalla sede di lavoro originaria risulti superiore a 350 km.".
Mutamento di posizione. 1. Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento. - Note a verbale agli artt. 13, 14, 15 e 16 -
I - Le parti si danno atto che, considerata la particolare, specifica natura del trattamento corrispondente all'indennità sostitutiva del preavviso o frazione di essa, previsto dalle norme sopra indicate a favore del dirigente che risolva il rapporto di lavoro, il trattamento medesimo non ha effetto sulla determinazione dell'anzianità, né per il computo del trattamento di fine rapporto.
II - Il preavviso dovuto dal dirigente, in caso di dimissioni di cui ai predetti articoli, è di 15 giorni.
Mutamento di posizione. 1. Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività disposta dalla società sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto anche ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento aumentata di 3 mensilità.
Mutamento di posizione. PARTE QUARTA
Mutamento di posizione. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Mutamento di posizione. Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla propria posizione, risolva entro 60 giorni e previo preavviso di 15 giorni, il rapporto di lavoro ha diritto ad un trattamento pari all'indennità di mancato preavviso spettante in caso di licenziamento (non utile ai fini dell'anzianità e del t.f.r.).
Mutamento di posizione. Il dirigente che, a seguito di mutamento delle proprie mansioni sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro sessanta giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche alla indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 40.
Mutamento di posizione. L’art. 20 è modificato dal seguente: "Il dirigente che, a seguito di mutamento delle proprie mansioni sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro sessanta giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all’indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 27".