Preavviso di licenziamento Clausole campione

Preavviso di licenziamento. In caso di licenziamento per invalidità perdurante, a norma dell'art. 75 spetta indennità sostitutiva del preavviso nelle seguenti misure: - se hanno fino a 6 anni di effettivo servizio mesi 5 - un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di effettivo servizio con un massimo di altri 5 mesi (il termine complessivo non può superare i 10 mesi); - se hanno fino a 5 anni di effettivo servizio mesi 4 - se hanno oltre 5 e fino a 10 anni di effettivo servizio mesi 5 - se hanno oltre 10 e fino a 16 anni di effettivo servizio mesi 7 - se hanno oltre 16 anni di effettivo servizio mesi 8 1/4 di mese per ogni anno compiuto di effettivo servizio, con un minimo di 1 mese ed un massimo di 4 mesi. In caso di licenziamento per giustificato motivo, a norma dell'art. 76 spetta preavviso o indennità sostitutiva nelle seguenti misure: - se hanno fino a 6 anni di effettivo servizio mesi 5 - un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di effettivo servizio con un massimo di altri 5 mesi (il termine complessivo non può superare i 10 mesi); - se hanno fino a 5 anni di effettivo servizio mesi 4 - se hanno oltre 5 e fino a 10 anni di effettivo servizio mesi 5 - se hanno oltre 10 anni di effettivo servizio mesi 7 - se hanno fino a 5 anni di effettivo servizio mesi 1,5 - se hanno oltre 5 e fino a 15 anni di effettivo servizio mesi 2,5 - se hanno oltre 15 anni di effettivo servizio mesi 3 In caso di licenziamento per collocamento a riposo, a norma dell'art. 81 (ultimo comma), spetta preavviso od indennità sostitutiva nelle seguenti misure: - se hanno fino a 5 anni di effettivo servizio mesi 4 - se hanno oltre 5 e fino a 10 anni di effettivo servizio mesi 5 - se hanno più di 10 anni di effettivo servizio mesi 6 - se hanno fino a 5 anni di effettivo servizio mesi 2 - se hanno otre 5 e fino a 10 anni di effettivo servizio mesi 3 - se hanno oltre 10 anni di effettivo servizio mesi 4 - se hanno fino a 5 anni di effettivo servizio mesi 1 - se hanno oltre 5 e fino a 10 anni di effettivo servizio mesi 1,5 - se hanno oltre 10 anni di effettivo servizio mesi 2
Preavviso di licenziamento. E DI DIMISSIONI pag. 95
Preavviso di licenziamento. Il datore di lavoro che licenzia il dipendente è tenuto a rispettare i termini di preavviso, fatta eccezione per i casi di grave negligenza o mancanza. L’obbligo del preavviso è finalizzato a consentire al lavoratore di disporre del tempo necessario per trovarsi un nuovo impiego. Il periodo di preavviso decorre dalla comunicazione del licenziamento al lavoratore. Durante tale periodo le parti rimangono soggette a tutti i diritti ed obblighi che derivano dal contratto di lavoro. Se il lavoratore si ammala, il decorso del periodo di preavviso è sospeso. Alla scadenza del preavviso, l'eventuale alloggio dovrà essere liberato da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro. L'obbligo del preavviso non è previsto in tutti i casi di licenziamento legato a negligenza o mancanza grave del collaboratore domestico, tali da non consentire più la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. In questi casi, di cosiddetto licenziamento “in tronco” per giusta causa, si ha l'immediata risoluzione del rapporto. L’obbligo di preavviso non è inoltre applicabile nei casi di accordo tra le parti nella risoluzione consensuale del rapporto.
Preavviso di licenziamento. Il preavviso di licenziamento verrà dato per iscritto con i seguenti termini: 60 giorni di calendario 45 giorni di calendario 30 giorni di calendario # PARTEIII# PARTE III NORME PER I TECNICI E GLI OPERAI
Preavviso di licenziamento. Il preavviso di licenziamento verrà dato per iscritto con i seguenti termini: Quadro e 1° - 2° - 3° Livello 4° - 5° - 6° livello 1 mese di effettivo lavoro 15 giorni di effettivo lavoro Ai sensi dell'art. 2118 cod. civ. in mancanza di preavviso il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. # PARTEIV# PARTE IV NORME SPECIFICHE PER ARTISTI
Preavviso di licenziamento. 1. Salvo le condizioni di miglior favore, il rapporto di lavoro può essere risolto dalle parti con preavviso scritto di 30 gg (per i casi di anzianità fi- no a cinque anni) e di 60 gg (per i casi di anzianità oltre i cinque anni) in- viato con raccomandata a.r..
Preavviso di licenziamento. Il rapporto di lavoro può essere risolto da entrambe le parti con preavvi- so di un mese, mediante lettera raccomandata. Nel caso di mancato preavviso l’inadempiente è tenuto a risarcire la con- troparte con una indennità pari alla retribuzione di un mese. Il Sacrista durante il preavviso, ha diritto alla libertà necessaria (almeno due ore al giorno) per la ricerca di altra occupazione, compatibilmente alle esigenze di servizio e senza alcuna trattenuta sullo stipendio. Il Sacri- sta non avrà diritto a tale permesso nel caso di dimissioni volontarie.
Preavviso di licenziamento. La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per dimissioni che per licenziamento deve comunicarlo per iscritto e deve dare il preavviso. Il preavviso non opera in caso di cessazione durante la prova e nel caso di giusta causa sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore. I termini del preavviso sia in caso di licenziamento come in quello di dimissioni sono: - dipendenti del 1°, 2° e 3° livello: 1 mese - dipendenti del 4°, 5° e 6° livello: 2 mesi; il periodo e’ di un mese per i contratti di formazione - lavoro ed e’ portato a 4 mesi in caso di chiusura totale dell'lstituto. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza totale o parziale dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita’ pari all'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso calcolata ai sensi dell'art. 2121 C.C.. Il datore di lavoro trattiene tale indennita’ sulle spettanze nette dovute al lavoratore a qualsiasi titolo. Il datore di lavoro puo’ sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni dispensare il dipendente dall'effettuazione del periodo di preavviso corrispondendogli una indennita’ sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo. In tal caso il rapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve l'indennita’ sostitutiva. Durante il periodo di preavviso lavorato il dipendente avra’ diritto ad un permesso retribuito di complessive 15 ore per le pratiche relative alla ricerca di un'altra occupazione.
Preavviso di licenziamento. Il preavviso di licenziamento verrà dato per iscritto con i seguenti termini: Q e 1° liv. 60 giorni di calendario; 2° e 3° liv 45 giorni di calendario; 4°, 5° e 6° liv 30 giorni di calendario.
Preavviso di licenziamento. Fino a 5 anni di anzianità: 60 giorni - oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità: 90 giorni - oltre 10 anni di anzianità: 120 giorni I giorni si intendono di calendario. I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. L’eventuale indennità di mancato preavviso è equivalente all’importo della retribuzione di fatto corrispondente al periodo di preavviso, comprensiva dei ratei di 13ma e 14ma mensilità. Preavviso di dimissioni Dal 1° marzo 2011, sono state introdotte misure diverse per il preavviso di dimissioni, precedentemente coincidente con quello di licenziamento: - fino a 5 anni di anzianità: 45 giorni - oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità: 60 giorni - oltre 10 anni di anzianità: 90 giorni Erogazione TFR Il TFR deve essere corrisposto all’atto della cessazione del servizio e comunque non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. Sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:  i rimborsi spese;  le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;  i compensi per lavoro straordinario e per lavoro effettuato nei giorni festivi (N.B.: in questa defini-zione non deve intendersi compresa la retribuzione aggiuntiva delle festività cadenti di domenica);  l'indennità sostitutiva del preavviso;  l'indennità sostitutiva delle ferie non godute;  le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;  le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;  eventuali elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa territoriale o aziendale. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno a causa di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.