Indennità sostitutiva del preavviso. Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 cod. civ. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta un'indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 72 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità.
Indennità sostitutiva del preavviso. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2118 del Codice civile, in caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità. Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Indennità sostitutiva del preavviso. In caso di morte del dipendente, nel caso di cessazione del rapporto di cui alla lett. d) dell'art. 109 nonché nell'ipotesi d'inosservanza dei termini di cui all'articolo precedente, il Consorzio è obbligato a corrispondere ai sensi degli artt. 2118 e 2122 cod. civ., indipendentemente dal trattamento di quiescenza da corrispondere, una indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di preavviso. Lo stesso obbligo incombe al dipendente nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso ai sensi dell'art. 111.
Indennità sostitutiva del preavviso. (1) Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione.
(2) Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.
(3) Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso dipendente.
(4) Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso.
Indennità sostitutiva del preavviso. Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi all'art. 286. Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso. Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso dipendente. Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso.
Indennità sostitutiva del preavviso. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza del periodo di preavviso, di cui all’articolo precedente, è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità sostitutiva. L’Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto del termine di preavviso, deve corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva, calcolata secondo le disposizioni dell'art. 2121 c.c., così come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. In caso di morte del lavoratore l’indennità è corrisposta in base a quanto previsto dall’art. 2122 C.C.
Indennità sostitutiva del preavviso. 1. Durante il preavviso, l'Ente può dispensare il dipendente dall’attività, corrispondendogli una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il medesimo avrebbe percepito du- rante tale periodo.
2. Tale indennità è costituita dalla retribuzione in atto e da tutti gli altri elementi retributivi che vengono corrisposti con carattere continuativo.
3. L’accettazione da parte del dipendente dell’indennità sostitutiva del preavviso, com- porta la cessazione immediata del rapporto di lavoro e la perdita degli eventuali diritti che dovessero maturare nel periodo del preavviso stesso.
Indennità sostitutiva del preavviso. Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi all'art. 321.
Indennità sostitutiva del preavviso. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza del periodo di preavviso, di cui all’articolo precedente, è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità sostitutiva come previsto al precedente art. 72. L’Azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte senza effettuazione, né compensazione con indennità sostitutiva, totale o parziale del periodo di preavviso. L’Azienda deve sempre corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso nei casi di cui alla lettera c) dell’art. 70. In caso di morte del lavoratore, l’indennità è corrisposta in base a quanto previsto dall’articolo 2122 c. c. Livello Parametro Retribuzione mensile £ € L. 500.000 € 258,23 € L. 1.000.000 € 516,45 Livello Parametro Incrementi mensili 1 aprile 2000 1 aprile 2001 £ € £ € Livello Parametro Retribuzioni mensili A1 100,00 2.083.710 1076,14 A2 101,60 2.117.110 1093,39 A3 105,39 2.196.040 1134,15 B1 106,99 2.229.440 1151,40 B2 113,31 2.361.000 1219,35 B3 116,71 2.431.840 1255,93 C1 120,79 2.516.850 1299,84 C2 124,19 2.587.690 1336,42 C3 128,56 2.678.770 1383,46 D1 136,23 2.838.660 1466,04 D2 157,84 3.289.000 1698,62 D3 166,10 3.461.040 1787,47 Q1 175,33 3.653.320 1886,77 Q2 206,90 4.311.120 2226,50 Livello Parametro Retribuzioni mensili A1 100,00 2.106.640 1087,98 A2 101,60 2.140.400 1105,42 A3 105,39 2.220.200 1146,63 B1 106,99 2.253.970 1164,07 B2 113,31 2.386.980 1232,77 B3 116,71 2.458.600 1269,75 C1 120,79 2.544.540 1314,14 C2 124,19 2.616.160 1351,13 C3 128,56 2.708.240 1398,68 D1 136,23 2.869.890 1482,17 D2 157,84 3.325.180 1717,30 D3 166,10 3.499.120 1807,14 Q1 175,33 3.693.510 1907,53 Q2 206,90 4.358.550 2250,99 A 15.000 7,75 B 20.000 10,33 C 25.000 12,91 D 30.000 15,49
Indennità sostitutiva del preavviso. Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 cod. civ. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta un'indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art.156 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro avrà facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 156 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.