Mutamento e cumulo di mansioni. 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. 2. Nei casi di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento cor- rispondente all’attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo
Mutamento e cumulo di mansioni. 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Nei casi di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento cor- rispondente corrispondente all’attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesimesi per gli impiegati e di due mesi per gli operai.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Mutamento e cumulo di mansioni. 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle equiva- lenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Nei casi di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento cor- rispondente corrispon- dente all’attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo pe- riodo di tre mesimesi per gli impiegati e di due mesi per gli operai.
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Mutamento e cumulo di mansioni. 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle man- sioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzio- ne.
2. Nei casi di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento cor- rispondente corri- spondente all’attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del postopo- sto, dopo un periodo di tre mesimesi per gli impiegati e di due mesi per gli operai.
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Mutamento e cumulo di mansioni. 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della re- tribuzione.
2. Nei casi di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento cor- rispondente corrispondente all’attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima mede- sima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione conser- vazione del posto, dopo un periodo di tre mesimesi per gli impiegati e di due mesi per gli ope- rai.
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Mutamento e cumulo di mansioni. 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle man- sioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribu- zione.
2. Nei casi di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento cor- rispondente corri- spondente all’attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesimesi per gli impiegati e di due mesi per gli operai.
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