Medico competente Clausole campione

Medico competente. 1e. Il medico competente, ove nominato, collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione: alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazio- ne, ove necessaria, della sorveglianza sanitaria; alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori; all’attività di for- mazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza; program- ma ed effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria; istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; visita gli ambienti di lavo- ro almeno una volta l’anno; comunica per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorve- glianza sanitaria in occasione della riunione periodica; informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria.
Medico competente. Considerazioni ulteriori devono essere svolte in relazione a taluni specifici trattamenti che possono o devono essere effettuati all'interno dell'impresa in conformità alla disciplina in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Tale disciplina, che attua anche alcune direttive comunitarie e si colloca nell'ambito del più generale quadro di misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 2087 cod. civ.), pone direttamente in capo al medico competente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro la sorveglianza sanitaria obbligatoria (e, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 626/1994, il correlativo trattamento dei dati contenuti in cartelle cliniche). In quest'ambito, il medico competente effettua accertamenti preventivi e periodici sui lavoratori (art. 33, D.P.R. n. 303/1956; art. 16, D.Lgs. n. 626/1994) e istituisce (curandone l'aggiornamento) una cartella sanitaria e di rischio (in conformità alle prescrizioni contenute negli artt. 17, 59-quinquiesdecies, comma 2, lett. b), 59-sexiesdecies e 70, D.Lgs. n. 626/1994). Detta cartella è custodita presso l'azienda o l'unità produttiva, "con salvaguardia del segreto professionale, e (consegnata in) copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta" (art. 4, comma 8, D.Lgs. n. 626/1994); in caso di cessazione del rapporto di lavoro le cartelle sono trasmesse all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro-ISPESL (art. 72-undecies, comma 3, D.Lgs. n. 626/1994), in originale e in busta chiusa. In relazione a tali disposizioni, il medico competente è deputato a trattare i dati sanitari dei lavoratori, procedendo alle dovute annotazioni nelle cartelle sanitarie e di rischio, e curando le opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate in rapporto alle finalità e modalità del trattamento stabilite. Ciò, quale che sia il titolare del trattamento effettuato dal medico. Alle predette cartelle il datore di lavoro non può accedere, dovendo soltanto concorrere ad assicurarne un'efficace custodia nei locali aziendali (anche in vista di possibili accertamenti ispettivi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti), ma, come detto, "con salvaguardia del segreto professionale". Il datore di lavoro, sebbene sia tenuto, su parere del medico competente (o qualora il medico lo informi di anomalie imputabili all'esposizione a rischio), ad adottare le misure preven...
Medico competente. 1e. Il medico competente, ove nominato, collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione: alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessaria, della sorveglianza sanitaria; alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori; all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza; programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria; istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno; comunica per iscritto i
Medico competente collabora con il Direttore Generale e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori; • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici; • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. • Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria consegnandogli copia del Giudizio di Idoneità e a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; • comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al Direttore Generale, al Responsabile del SPP dai rischi, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata; • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Direttore Generale ai fini della sua annotazione nel DVR.
Medico competente g. il Medico Competente, nominato dal Datore di Lavoro o suo delegato, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa I soggetti del sistema di prevenzione aziendale I soggetti del sistema di prevenzione aziendale Istruzione post-secondaria universitaria 85.4 AZIENDA MEDIO RISCHIO Settori di Classe di Rischio 26
Medico competente. L’Aggiudicatario dovrà presentare almeno 30 giorni prima dell’avvio del servizio l’elenco del personale impiegato comprensivo di data e luogo di nascita, residenza e qualifica unitamente alla dichiarazione che gli stessi sono tecnicamente idonei e preparati. Di tale attestazione l’Aggiudicatario dovrà fornire copia aggiornata alla ASST ogni anno o dopo ogni variazione. L’inserimento e/o la sostituzione del personale deve essere comunicato in tempo reale alla ASST. L’Operatore economico dovrà garantire il servizio anche in caso di assenze dovute a malattie, ferie, aspettativa, trasferimenti, pensionamenti, dimissioni ed altre assenze lunghe. In caso di lunghe assenze si impegna a sostituire il personale assente entro 5 giorni lavorativi. Al personale impiegato sono richieste le competenze di saper leggere, scrivere, comprendere ed esprimersi adeguatamente nella lingua italiana, nonché di avere competenze informatiche di base per l’utilizzo di PC e di dispositivi portatili. Il personale impiegato dovrà essere formato adeguatamente per l’adempimento degli obblighi assunti ed essere a conoscenza delle norme in materia di sicurezza personale. A tale fine, l’Aggiudicatario deve provvedere a proprio carico, prima dell’inserimento in organico, a formare e mantenere aggiornati i propri dipendenti sul corretto svolgimento delle attività di movimentazione incluso l’ottenimento del patentino per l’utilizzo dei carrelli elevatori (D.Lgs. n. 81/2008), sull’utilizzo dei sistemi informativi per la gestione del magazzino, sul corretto utilizzo delle unità di carico dei sistemi adottati dalla ASST, sugli eventuali rischi connessi allo svolgimento delle attività, sulle misure di sicurezza, sull’uso di DPI e sui processi da seguire in caso di esposizione biologica o infortuni. Il progetto tecnico dovrà individuare i fattori di rischio nelle diverse fasi delle attività svolte ed elaborare opportune procedure di sicurezza. L’appaltatore dovrà presentare il piano di formazione per il personale che verrà valutato (punti qualità). Il personale impiegato dovrà: □‡ mantenere un contegno decoroso, irreprensibile e corretto con gli altri operatori e l’utenza; □‡ segnalare immediatamente agli organi competenti le anomalie rilevate durante il servizio; □‡ mantenere il segreto su atti, documenti, fatti e notizie di cui venisse a conoscenza per servizio riguardanti ASST e/o i pazienti ricoverati; □‡ rifiutare ordini da estranei durante il servizio; □‡ rifiutare compensi e regalie. - 16 - ...
Medico competente. 6. Esperto qualificato e medico autorizzato (ove necessario)
Medico competente. Il Dirigente Scolastico individua, attraverso specifico avviso pubblico, il medico competente con il quale stipulare apposito contratto di prestazione d'opera (art. 40, comma 1, della legge 449/97).
Medico competente. (MC): il Medico incaricato e designato dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs 81/2008;
Medico competente. A.4.1 È stato incaricato il medico competente?