NOMINA DEL MEDIATORE. Il Responsabile dell’organismo nomina il mediatore, idoneo al corretto e rapido svolgimento dell’incarico, dal proprio elenco dei mediatori, che è consultabile sul sito Internet: xxx.Xxxxxxxxx-Xxx.xx. Al fine di garantire l’imparzialità del servizio, il Responsabile dell’organismo può osservare per la nomina del mediatore un criterio di territorialità e/o di turnazione e/o di equa ripartizione delle controversie tra i mediatori e/o di competenze specifiche dichiarate. Qualora la delicatezza e/o la tecnicità della controversia o il valore della medesima lo richiedano, il Responsabile dell’organismo può, invece, nominare il mediatore sulla base dell’esperienza e professionalità maturata nel settore della controversia. Nell’eventualità di cui all’art. 2.1 del Regolamento resta fermo, tuttavia, che il Responsabile dell’organismo nomina il mediatore richiesto dalle parti nella “Domanda congiunta”, salvo ricorrano diverse esigenze organizzative dell’ Organismo. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell’organismo può nominare un collegio di mediatori, o uno o più mediatori ausiliari, lasciando fisse le indennità di mediazione dovute dalle parti. Il Responsabile dell’organismo può nominare un diverso mediatore per la formulazione della proposta, di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 28/10 ed all’art. 7,2° comma lett. B) del D.M. n. 180/2010, restando fisse le indennità di mediazione dovute dalle parti in considerazione del mutamento del mediatore nel corso del procedimento.
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Samples: Regolamento Della Procedura Di Mediazione, Regolamento Della Procedura Di Mediazione
NOMINA DEL MEDIATORE. 1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile dell’organismo nomina il mediatore, idoneo al corretto e rapido svolgimento dell’incarico, dal proprio elenco del Registro. La lista dei mediatori, che mediatori è consultabile sul sito Internet: xxx.Xxxxxxxxx-Xxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx; I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art.18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. Al fine L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di garantire l’imparzialità cui all’art. 4 comma 3 lettera b del servizioDM 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione. L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi, ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla previsione di cui all’art.3, comma 1 lett.b) del d.m. 145/2011 Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett.b) del d.m. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il Responsabile responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciasc un mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L’organismo può osservare fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un criterio di territorialità e/o di turnazione e/o di equa ripartizione delle controversie tra i mediatori e/o di competenze specifiche dichiarate. Qualora la delicatezza e/o la tecnicità della controversia o il valore della medesima lo richiedanonominativo entro cinque giorni, il Responsabile dell’organismo può, invece, nominare il mediatore sulla base dell’esperienza e professionalità maturata nel settore della controversia. Nell’eventualità di cui all’art. 2.1 del Regolamento resta fermo, tuttavia, che il Responsabile dell’organismo l’organismo nomina il mediatore richiesto dalle tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. Le parti nella “Domanda congiunta”, salvo ricorrano diverse esigenze organizzative dell’ Organismo. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell’organismo può nominare un collegio di mediatori, o uno o più mediatori ausiliari, lasciando fisse le indennità di mediazione dovute dalle parti. Il Responsabile dell’organismo può nominare un diverso mediatore per la formulazione della proposta, di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 28/10 ed all’art. 7,2° comma lett. B) del D.M. n. 180/2010, restando fisse le indennità di mediazione dovute dalle parti in considerazione del mutamento possono fornire una comune indicazione del mediatore nel corso del procedimentotra quelli inseriti nella lista dell’organismo.
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Samples: Regolamento Per La Mediazione
NOMINA DEL MEDIATORE. 1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile dell’organismo nomina il mediatore, idoneo al corretto e rapido svolgimento dell’incarico, dal proprio elenco del registro.
2. La lista dei mediatori, che mediatori è consultabile sul sito Internet: xxx.Xxxxxxxxx-Xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.
3. Al fine I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di garantire l’imparzialità una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del servizioD.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
4. L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il Responsabile dell’organismo può osservare per la nomina del mediatore un criterio di territorialità e/o di turnazione e/o di equa ripartizione delle controversie tra i mediatori e/o di competenze specifiche dichiarate. Qualora la delicatezza e/o la tecnicità della controversia o il valore della medesima lo richiedano, il Responsabile dell’organismo può, invece, nominare il mediatore sulla base dell’esperienza e professionalità maturata nel settore della controversia. Nell’eventualità tirocinio assistito di cui all’art. 2.1 4 comma 3 lettera b del Regolamento resta fermoD.M. 145/0000.Xx tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, tuttaviafacendo presente che gli stessi, che il Responsabile dell’organismo nomina in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
5. L’organismo designa il mediatore richiesto dalle parti ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella “Domanda congiunta”propria lista.
6. Nell’assegnazione degli incarichi, salvo ricorrano l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011.
7. Il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse esigenze organizzative dell’ Organismoaree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico- scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).
8. Nel caso di controversie di Se il valore della lite è superiore a 250.000,00 € ed in considerazione della particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecnicheimportanza e difficoltà della causa, il Responsabile dell’organismo l’organismo può nominare anche un collegio di mediatori, o uno o più mediatori ausiliari, lasciando fisse rimanendo invariate le indennità dovute alle parti.
9. Se il valore della lite è superiore a 500.000,00 €, l’organismo può fornire alle parti una lista di mediazione dovute candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Il Responsabile dell’organismo può nominare Ciascuna parte assegna un diverso ordine di preferenza a tutti i candidati. L’organismo nomina mediatore per la formulazione della propostapersona con l’ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di cui all’artparità, quella più anziana. 11 del D.LgsSe le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti.
10. n. 28/10 ed all’art. 7,2° comma lett. B) del D.M. n. 180/2010, restando fisse le indennità di mediazione dovute dalle Le parti in considerazione del mutamento possono fornire una comune indicazione del mediatore nel corso del procedimentotra quelli inseriti nella lista dell’organismo.
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Samples: Regolamento Di Mediazione