Common use of NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO Clause in Contracts

NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO. Le Ditte aggiudicatarie dovranno dichiarare a quali norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali sulla sicurezza, sono conformi le apparecchiature proposte. Il fornitori dovranno eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei lavoratori tutti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda. Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, vista la determinazione dell’Autorità dei lavori pubblici n.3/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto: − viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi. I costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00. Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza dovrà proporre l’integrazione delle misure di sicurezza.

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Samples: Capitolato Speciale, Fornitura Di Endoscopi E Colonne, Fornitura Di Ventilatori E Stazioni Di Anestesia

NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO. Le Ditte aggiudicatarie dovranno dichiarare a quali norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali sulla sicurezza, sono conformi le apparecchiature proposte. Il fornitori dovranno Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il fornitore Fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei lavoratori tutti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda. Il committente Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto, avente ad oggetto prestazioni da svolgersi all’esterno dell’Azienda Ulss, in merito alla presenza ambiente ove la Stazione Appaltante non svolge alcuna attività, l’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00 per la mancanza di rischi dati costi da interferenzeinterferenza. Tale circostanza, vista la determinazione dell’Autorità dei come indicato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n.3/2008nella Determinazione n. 3/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quantoesonera anche dalla predisposizione del D.U.V.R.I.. Pertanto: - viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a ad eliminare e/o ridurre i rischi. I costi per la ; - non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sono pari ad € 0,00. Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza dovrà proporre l’integrazione delle misure di sicurezzasul lavoro.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Per Dialisi Peritoneale, Accordo Quadro