Norme in materia disciplinare. Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate, a seconda della loro gravità e della loro recidività con: a) richiamo verbale; b) ammonizione scritta; c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro; e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, così come modificato dalla legge 108/90.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Norme in materia disciplinare. Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto. L’adozione L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere lett. a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’articolo nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, così come modificato dalla legge 108/90n. 108/1990.
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Norme in materia disciplinare. Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionatepunite, a seconda della loro gravità gra- vità e della loro recidività con:
a) richiamo ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’articolo nell’art. 7 della legge 20 maggio mag- gio 1970, n. 300, così come modificato dalla legge 108/90.
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Norme in materia disciplinare. Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionatepunite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) richiamo ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore supe- riore a tre 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’articolo nell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, così come modificato dalla legge 108/90.
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Norme in materia disciplinare. Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionatepunite, a seconda della loro gravità e della loro recidività recidività, con:
a) richiamo ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto. L’adozione L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere lett. a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’articolo nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, così come modificato dalla legge 108/90.
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Norme in materia disciplinare. Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionatepunite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) richiamo ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’articolo nell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, così come modificato dalla legge 108/90.
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Norme in materia disciplinare. Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate, punite a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) richiamo ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto. L’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’articolo nell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, così come modificato dalla legge 108/90.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali