Notifica dell'iscrizione Clausole campione

Notifica dell'iscrizione. Gli Uffici dell'Azienda ULSS, di norma uffici amministrativi distrettuali, recepite le due copie del Mod. I/RA 2, acquisiscono e conservano agli atti una ”autocertificazione” rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 attestante: • il Comune di residenza anagrafica degli interessati nel territorio dell'Azienda ULSS (in alternativa può essere ovviamente utilizzato il certificato di residenza rilasciato dal Comune); • la condizione di familiare a carico secondo la normativa italiana dei soggetti indicati al punto 6 della parte B del Mod. I/RA 2; • l'assenza del diritto, ad altro titolo, a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia; • l'impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione del proprio status (per esempio: so− spensione o soppressione della pensione o rendita, trasferimento di residenza, inizio di attività lavorativa, variazione del nucleo dei familiari residenti in Italia, ecc.) per la conseguente notifica alla Istituzione competente argentina. Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS compilano la parte C delle due copie del Mod. I/RA 2 seguendo le istruzioni e note riportate in calce al modulo stesso. Nel punto 9 viene annotato l'esito favorevole della richiesta di iscrizione. Nel punto 10 viene indicato e motivato l'eventuale diniego all'iscrizione. Gli stessi Uffici restituiscono a mezzo posta o telefax una copia del Mod. I/RA 2 alla Istituzione argen− xxxx competente per malattia e maternità che ha compilato il punto 7 della parte B. Alla stessa Istituzione competente vanno notificate tutte le eventuali variazioni che dovessero inter− venire sullo status dell'interessato.
Notifica dell'iscrizione. Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepite le due copie del Mod. 5, acquisiscono e conservano agli atti una ”autocertificazione” rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 attestante: • il Comune di residenza anagrafica degli interessati nel territorio dell'Azienda ULSS (in alternativa può essere ovviamente utilizzato il certificato di residenza rilasciato dal Comune); • la condizione di familiare a carico dell'intestatario del modulo secondo la normativa italiana; • l'assenza del diritto, ad altro titolo, a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia; • l'impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione del proprio status (per esempio: trasferimento di residenza, inizio di attività lavorativa, variazione del nucleo dei familiari residenti in Italia, ecc.). Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS compilano la parte B delle due copie del Mod. 5 seguendo le istruzioni e note riportate in calce al modulo stesso. Nella parte B vengono motivati eventuali dinieghi all'iscrizione ed elencati tutti i familiari residenti in Italia definiti a carico dalla legislazione italiana e pertanto iscritti al SSN. Gli stessi Uffici restituiscono a mezzo posta o telefax una copia del Mod. 5 alla Istituzione competen− te ex−jugoslava che ha compilato la parte A.
Notifica dell'iscrizione. Gli Uffici dell'Azienda ULSSL, recepite le due copie del Mod. I/CV 106, acquisiscono e conservano agli atti una ”autocertificazione” rilasciata dall'interessato ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 atte− stante: • il Comune di residenza anagrafica nel territorio dell'Azienda ULSSL (in alternativa può essere ov− viamente utilizzato un certificato rilasciato dal Comune); • i familiari a carico secondo la normativa italiana; • l'assenza del diritto, ad altro titolo, di fruire dell'assistenza in Italia per sè e per i familiari a carico; • l'impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione dello status proprio e dei familiari (per esempio: anticipo del rientro, trasferimento di residenza o di domicilio, licenziamento, cam− bio di sede di lavoro, ecc.) per la conseguente comunicazione alla Istituzione competente. Sulla base delle dichiarazioni ”autocertificate” ed in quanto tali suscettibili degli usuali controlli gli Uffici dell'Azienda ULSS compilano la parte B delle due copie del Mod. I/CV 106 seguendo le istruzio− ni e note riportate in calce al modulo stesso e restituiscono a mezzo posta o telefax una copia alla I− stituzione competente che ha compilato la parte A.
Notifica dell'iscrizione. Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepito il Mod. I/CV 123, prendono atto che l'Istituzione competente ha autorizzato le prestazioni sanitarie connesse con l'infortunio sul lavoro o con la malattia professiona− le (punto 4 del formulario).
Notifica dell'iscrizione. Gli Uffici dell'Azienda ULSS, recepito il Mod. XX 000, prendono atto che l'Istituzione croata compe− tente ha autorizzato le prestazioni sanitarie connesse con l'infortunio sul lavoro o con la malattia professionale (punto 4 del formulario).

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  • Durata dell’affidamento Il presente affidamento ha durata dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e il servizio dovrà essere svolto nel corrispondente periodo.

  • Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

  • Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

  • Autorizzazione 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali. 2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche. 3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA. 4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti. 5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.

  • Presentazione della domanda 1. La domanda di sovvenzione è redatta e presentata alla Direzione Centrale Cultura e Sport, Servizio Attività culturali - Posizione organizzativa “Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR”, solo ed esclusivamente tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro denominato FEG (Front End Generalizzato), accessibile dal sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando, dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità. 2. La domanda di sovvenzione è sottoscritta e inoltrata: a) dal legale rappresentante dell’impresa o dal titolare dell’impresa individuale o dal procuratore individuato all’interno al Team di progetto; ovvero b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell’impresa o del titolare di impresa individuale. In tal caso le dichiarazioni di cui all’articolo 14, comma 3, lettere c) e d) devono essere sottoscritte digitalmente dal soggetto titolato a presentare la domanda di sovvenzione per l’impresa richiedente di cui alla lettera a) del presente xxxxx. 3. La domanda è presentata dalle ore 10.00 del giorno 15 gennaio 2019 alle ore 16.00.00 del giorno 15 maggio 2019. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l’ora di convalida finale effettuata tramite il sistema FEG. Qualora il medesimo candidato beneficiario presenti più domande, verrà sottoposto a selezione il progetto riferito all’ultima domanda validamente presentata, senza tener conto dei progetti presentati unitamente alle domande precedentemente pervenute. 4. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sulla domanda generata dal sistema è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento eIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento eIDAS. 5. Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all’articolo 14, comma 3, saranno considerate inammissibili, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3. 6. La Regione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni della documentazione presentata ai sensi dell’articolo 14, comma 4, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4. 7. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell’invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando. 8. L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del candidato beneficiario, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche dettagliate nelle linee guida di cui al comma 7, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.