Formulari. In attesa che il Ministero del Lavoro, congiuntamente alle altre Istituzioni competenti, validi i formulari che saranno adottati per l'applicazione della Convenzione, le Unità territoriali utilizzeranno la modulistica attualmente in uso. Allargamento UE Dal 1° maggio 2004, la Slovenia entrerà a far parte dell'Unione Europea. Da quella data, quindi, si applicheranno i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 relativi alle disposizioni comunitarie di sicurezza sociale per coloro che si spostano all'interno della Comunità”. I precedenti Accordi bilaterali con la Svizzera non comprendevano l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, eccezion fatta per i lavoratori frontalieri cui si applica la cosiddetta “retrocessione finanziaria” e per i quali si rinvia al successivo punto 2. Con l’entrata in vigore dell’Accordo con la Svizzera, anche nei rapporti con tale Stato sono operanti le disposizioni comunitarie in materia di disoccupazione, con la conseguente applicazione, in particolare, dei principi della totalizzazione dei periodi assicurativi e dell’esportazione delle prestazioni, di cui, rispettivamente, agli articoli 67 e 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/71. Si rammenta che la normativa comunitaria è applicabile non solo all’indennità di disoccupazione ordinaria ma anche ai trattamenti speciali di disoccupazione, all’indennità di mobilità nonché alle integrazioni salariali le quali, nella terminologia CEE, si configurano come disoccupazione “parziale”. Si richiamano, in proposito, le istruzioni impartite, soprattutto, con la circolare n. 2039 Prs. del 22 dicembre 1972 (vedi Atti Ufficiali 1972, pag. 2755) e con la circolare n. 199 del 4 ottobre 1989, per quanto riguarda il quadro generale della regolamentazione relativa all’assicurazione disoccupazione e la misura dell’indennità ordinaria, e quelle dettate con la circolare n. 1034 Prs. Del 22 maggio 1974 (vedi Atti Ufficiali 1974, pag. 1171) per quanto riguarda i trattamenti speciali. Con riferimento alle prestazioni della Cassa Integrazione Guadagni, andranno tenute presenti le indicazioni di cui alla circolare n. 58269 GS – 2056 Prs. del 17 luglio 1975 (vedi Atti Ufficiali 1975, pag. 1553 ). Sono, infine, estensibili anche alle relazioni con la Svizzera le disposizioni concernenti l’indennità di mobilità, riportate nella parte C della circolare n. 3 del 2 gennaio 1992. Omissis L’estensione dei Regolamenti CEE alla Svizzera fa venir meno il regime del “libero passaggio”, introdotto dal secondo Accord...
Formulari. In attesa che il Ministero del Lavoro, congiuntamente alle altre Istituzioni competenti, validi i formulari che saranno adottati per l'applicazione della Convenzione, le Unità territoriali utilizzeranno la modulistica attualmente in uso. Dal 1° maggio 2004, la Slovenia entrerà a far parte dell'Unione Europea. Da quella data, quindi, si applicheranno i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 relativi alle disposizioni comunitarie di sicurezza sociale per coloro che si spostano all'interno della Comunità. Eventuali inconvenienti e difficoltà di applicazione della Convenzione Italo-Slovena dovranno essere segnalati a questa Direzione Generale - Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali. NOTE Allegati: 2
Formulari. Formulario di sicurezza del lavoro
Formulari. Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) sarà emesso a cura del trasportatore secondo le indicazioni impartite dalle omologhe.
Formulari. I per Italia, RA per Argentina.
Formulari. I per Italia, B per Brasile.
Formulari. I per Italia, CV per Capoverde.
Formulari. I per Italia, HR per Croazia.
Formulari. I per Italia, MK o CS o BA per gli altri Stati convenzionati.
Formulari. I per Italia, MC per Monaco.