Nozione di controllo Clausole campione

Nozione di controllo. 1. Ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo societario le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all’art. 2359 c.c., comma 1, n. 1 e n. 3.
Nozione di controllo. Ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo societario, di cui all’art.1, le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all’art. 2359 cod. civ., primo comma, n. 1 e 3. E’ altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con azienda o aziende del Sistema, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell’area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
Nozione di controllo. Ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo societario le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all’art. 2359 x.x., xxxxx 0, x. 0 x x. 0. È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con imprese creditizie o finanziarie di cui all’art. 1, comma 1, svolga per esse attività prevalente, compresa nell’area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
Nozione di controllo. Ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo societario, di cui all’art.1, le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all’art. 2359 cod. civ., primo comma, n. 1 e 3 ed ai sensi dell’art. 37-bis del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”. E’ altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con azienda o aziende del Sistema, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell’area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
Nozione di controllo. 1. Ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo societario le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all’art. 2359 x.x., xxxxx xxxxx, x. 0 e n. 3.
Nozione di controllo. 1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.
Nozione di controllo. Circa la nozione di controllo, per meglio identificare il perimetro di riferimento delle banche, delle società finanziarie e delle società strumentali è opportuno ampliare la nozione di controllo, alle “società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa” ( art 2359 c.c.) Si considererebbe così “controllata” l’impresa che, avendo tra i soci imprese creditizie e/o finanziarie, in base ai vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con una o più imprese creditizie e/o finanziarie, non necessariamente socie dell’impresa, svolge attività, ricomprese prevalentemente nell’area contrattuale, grazie alle quali trae sussistenza economica.

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