Common use of Obbligazioni generali del Fornitore Clause in Contracts

Obbligazioni generali del Fornitore. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte,

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Samples: Adesione Al Lotto 2 Della Convenzione