Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti Clausole campione

Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti. L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti. 1. L’Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge e dai contratti.
Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti. 14.1 L’Affidatario dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Xxxxxx assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti. L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. Si impegna altresì al pieno rispetto delle norme – nazionali (ivi compreso il D. Lgs. 81/2008), comunitarie, regolamentari, locali – e della migliore tecnica ai fini della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme vigenti costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, con diritto dell’Ente ad incassare la garanzia definitiva ed a richiedere il ristoro del danno, in misura pari almeno ai costi della indizione della nuova procedura, e ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo che deriverà – per la conclusione dei lavori – rispetto a quello previsto dal presente contratto.
Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti. Articolo 7 – Subappalto;

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).