Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti. L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti. 1. L’Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge e dai contratti.
Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti. 14.1 L’Affidatario dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Xxxxxx assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti. L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. Si impegna altresì al pieno rispetto delle norme – nazionali (ivi compreso il D. Lgs. 81/2008), comunitarie, regolamentari, locali – e della migliore tecnica ai fini della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme vigenti costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, con diritto dell’Ente ad incassare la garanzia definitiva ed a richiedere il ristoro del danno, in misura pari almeno ai costi della indizione della nuova procedura, e ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo che deriverà – per la conclusione dei lavori – rispetto a quello previsto dal presente contratto.
Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti. Articolo 7 – Subappalto;