ANTIMAFIA. Non soggetto a verifica Casellario Informatico ANAC Accesso on line ad ANAC Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa Ottemperanza legge 68/99 Provincia o Centro provinciale per l’impiego presso la Provincia dove ha sede la ditta. Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa, via PEC In relazione alla causa di esclusione relativa ai gravi illeciti professionali, questa stazione appaltante precisa che, le figure tipizzate al comma 5, lett. c), dell'art. 80, rappresentano ipotesi paradigmatiche, non esaustive e tassative, in quanto detto comma non contempla un numero chiuso di illeciti professionali (Cons. Stato, commissione speciale, parere 3 novembre 2016, n. 2286; in relazione ai mezzi di prova si veda anche Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016); ne consegue che rientra nella discrezionalità di questa stazione appaltante, a fronte dell'accertamento in oggetto, l'individuazione del “punto di rottura dell'affidamento” inteso come venir meno dell'affidabilità morale, nel pregresso e/o futuro contraente che determini il “deficit di fiducia” fondante l'esclusione (Xxxx., sez. un., nn. 2312 e 2313/2012, TAR Toscana, sez. I, 1 agosto 2017 n. 1011).
ANTIMAFIA. Oltre alla verifica svolta prima della stipula del Contratto e ai controlli antimafia, la Committente si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche antimafia sull’Appaltatore e/o sui suoi subaffidatari. L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. relativamente alle verifiche antimafia. A tal fine si impegna, tra l’altro, a: - inserire nei contratti di subappalto e subaffidamento una clausola che preveda la risoluzione automatica del contratto qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e queste abbiano dato esito positivo o, comunque, intervengano cause ostative alla prosecuzione del subaffidamento comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza. - comunicare ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria. - reperire e fornire alla Committente le autocertificazioni prodotte dai subaffidatari con riguardo al possesso dei necessari requisiti di moralità prescritti dalla vigente normativa antimafia nonché al rispetto da parte degli stessi della predetta disciplina di cui al D. Lgs. n. 159/11, ovvero ogni altro documento ritenuto necessario dalla Committente. L’Appaltatore presta, inoltre, il proprio consenso, anche ai fini del D. Lgs. n. 196/2003, affinché ogni dato necessario possa essere trasmesso alle competenti Autorità per le verifiche in materia antimafia. L’Appaltatore si impegna ad informare tutti gli eventuali subaffidatari dell’avvenuta trasmissione di dati alle competenti Autorità in materia di prevenzione antimafia.
ANTIMAFIA. 1. L’Appaltatore prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione dell’Appaltatore non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione antimafia né dovranno essere pendenti procedimenti per
2. A.S.M. Terni S.p.A. si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l’affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso.
3. L’Appaltatore si impegna, comunque a comunicare immediatamente a A.S.M. Terni S.p.A. ai sensi delle leggi 27.12.1956 n. 423, 31.05.1956 n. 575, del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, della legge 12.07.1991 n. 203 e D.Lgs. 08.08.1994 n. 490:
a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto nei riguardi della Società stessa; ovvero del proprio rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
b) ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;
c) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (duepercento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini dell’Art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;
d) ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
4. L’Appaltatore rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo prende atto che, ove nel corso del contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto si risolverà di diritto fatta salva la facoltà di A.S.M. Terni S.p.A. di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Analogamente il contratto si risolverà di diritto ove l’Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del precedente terzo comma.
ANTIMAFIA. Le Parti danno atto che ai sensi dell’Art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche, per il presente affidamento non va richiesta la Certificazione antimafia.
ANTIMAFIA. Ai sensi del comma 2 bis dell’ articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,così come modificato dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, l’Amministrazione Capitolina fino all'attivazione della banca dati, acquisisce d'ufficio tramite le Prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le Prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Dlgs 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92 del menzionato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
ANTIMAFIA. 1. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l’Appaltatore prende atto che l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata dell’appalto.
2. L’Appaltatore si impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:
3. L’Appaltatore rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo prende atto che, ove nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provvedimenti interdittivi prevista dalla disciplina antimafia, il contratto di appalto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. L’Appaltatore, i subappaltatori e comunque tutti gli operatori economici che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione delle attività oggetto del presente appalto prendono atto del Protocollo di legalità stipulato da Acqualatina SpA e dalla Prefettura di Latina e si impegnano al suo integrale rispetto.
5. In particolare, la Contraente:
a) si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa.
b) si impegna a fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi alle società ed alle imprese sub-contraenti e sub – affidatarie interessate a qualunque titolo all’esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo, pena l’applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto o subcontratto o sub-affidamento;
c) dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al sub contratto o sub affidamento, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub contratto o sub affidamento, informazioni interdittive di cui all’art. 91 D.Lgs 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni al Prefetto sarà applicata a carico dell’impresa, ogget...
ANTIMAFIA. Ai fini della informativa prefettizia, per il presente contratto non è richiesta alcuna certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, co. 3, lett. b, D. Lgs 159/2011.
ANTIMAFIA. 1. L'aggiudicazione della fornitura è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative in capo alla ditta aggiudicataria in materia antimafia, come previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui dall'accertamento risulti l'esistenza di cause ostative, l'Istituto provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'addebito degli eventuali maggiori oneri.
ANTIMAFIA. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Libro II, capi I, II, III e IV del D.lgs. 159/2011, si applicano le seguenti.
ANTIMAFIA. Le informazioni antimafia verranno acquisite attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale “SI.CE.ANT.”, nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 85 e segg. del D. Lgs. nr. 159/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Si evidenzia che, in considerazione del fatto che le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del sistema AVCPass, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico “alert” la presenza o meno di annotazione a proprio carico. L'Amministrazione ha accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l’apposito servizio interrogabile tramite il portale X.X.XX. e, pertanto, provvederà direttamente al riscontro della presenza di eventuali annotazioni. Per quanto non espressamente ricompreso nel comma 1, dell’art. 5 della Determinazione ANAC n. 111/2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze 8/05/ e 5/06/2013), questa Amministrazione provvederà al recupero della documentazione a comprova necessaria, secondo le modalità previste dall’art. 40, co. 1, del D.P.R. n. 445 del 2000. Ai sensi dell’art.12 della legge n.190/2012 l’iscrizione dell’operatore economico alle White List delle Prefetture è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa e conseguita.