ANTIMAFIA Clausole campione

ANTIMAFIA. Non soggetto a verifica Casellario Informatico ANAC Accesso on line ad ANAC Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa Ottemperanza legge 68/99 Provincia o Centro provinciale per l’impiego presso la Provincia dove ha sede la ditta. Entro 5 gg dall’aggiudicazione provvisoria, o dalla richiesta di subappalto con indicazione nominativa dell’impresa, via PEC In relazione alla causa di esclusione relativa ai gravi illeciti professionali, questa stazione appaltante precisa che, le figure tipizzate al comma 5, lett. c), dell'art. 80, rappresentano ipotesi paradigmatiche, non esaustive e tassative, in quanto detto comma non contempla un numero chiuso di illeciti professionali (Cons. Stato, commissione speciale, parere 3 novembre 2016, n. 2286; in relazione ai mezzi di prova si veda anche Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016); ne consegue che rientra nella discrezionalità di questa stazione appaltante, a fronte dell'accertamento in oggetto, l'individuazione del “punto di rottura dell'affidamento” inteso come venir meno dell'affidabilità morale, nel pregresso e/o futuro contraente che determini il “deficit di fiducia” fondante l'esclusione (Xxxx., sez. un., nn. 2312 e 2313/2012, TAR Toscana, sez. I, 1 agosto 2017 n. 1011).
ANTIMAFIA. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Libro II, capi I, II, III e IV del D.Lgs 159/2011, si applicano le seguenti.
ANTIMAFIA. Oltre alla verifica svolta prima della stipula del Contratto e ai controlli antimafia, la Committente si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche antimafia sull’Appaltatore e/o sui suoi subaffidatari. L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. relativamente alle verifiche antimafia. A tal fine si impegna, tra l’altro, a: - inserire nei contratti di subappalto e subaffidamento una clausola che preveda la risoluzione automatica del contratto qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e queste abbiano dato esito positivo o, comunque, intervengano cause ostative alla prosecuzione del subaffidamento comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza. - comunicare ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria. - reperire e fornire alla Committente le autocertificazioni prodotte dai subaffidatari con riguardo al possesso dei necessari requisiti di moralità prescritti dalla vigente normativa antimafia nonché al rispetto da parte degli stessi della predetta disciplina di cui al D. Lgs. n. 159/11, ovvero ogni altro documento ritenuto necessario dalla Committente. L’Appaltatore presta, inoltre, il proprio consenso, anche ai fini del D. Lgs. n. 196/2003, affinché ogni dato necessario possa essere trasmesso alle competenti Autorità per le verifiche in materia antimafia. L’Appaltatore si impegna ad informare tutti gli eventuali subaffidatari dell’avvenuta trasmissione di dati alle competenti Autorità in materia di prevenzione antimafia.
ANTIMAFIA. Le Parti danno atto che ai sensi dell’Art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche, per il presente affidamento non va richiesta la Certificazione antimafia.
ANTIMAFIA. Ai sensi del comma 2 bis dell’ articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,così come modificato dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, l’Amministrazione Capitolina fino all'attivazione della banca dati, acquisisce d'ufficio tramite le Prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le Prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Dlgs 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92 del menzionato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
ANTIMAFIA. 1. L’aggiudicazione della fornitura/servizio è subordinata all’accertamento, da parte degli organi competenti, dell’insussistenza di cause ostative in capo alla ditta aggiudicataria in materia antimafia, come previsto dalla normativa vigente.
ANTIMAFIA. 1 Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l’Appaltatore prende atto che l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata dell’appalto.
ANTIMAFIA. La Stazione Appaltante, e per essa il Responsabile del Procedimento, attraverso la competente Prefettura, sulla base delle informazioni prodotte dal Contraente, provvede, anche durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato ovvero in caso di subappalto di importo superiore ad € 150.000,00, all'acquisizione della documentazione antimafia relativa ai soggetti indicati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", con le correzioni e le integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012 n. 218. Il Responsabile del Procedimento - La Stazione Appaltante e il Contraente si impegnano, inoltre, a rispettare quanto previsto nel Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Roma Capitale e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma - del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici. - In particolare, il Contraente è obbligato a comunicare al Responsabile del Procedimento, a norma del predetto Protocollo d'Intesa tra la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma - e Roma Capitale, l'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di affidamento di attività imprenditoriali sensibili, individuate dalla Direttiva del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010. Tale comunicazione, a norma dell'art. 93 comma 2 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i. riguarda tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dei lavori di cui al presente capitolato, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, sempre che riferiti alle attività imprenditoriali sensibili di cui alla predetta Direttiva del Ministro dell'Interno. La comunicazione, inoltre, deve essere corredata di tutte le indicazioni necessarie per la corretta individuazione e identificazione dei soggetti sui quali effettuare le necessarie verifiche antimafia di cui al citato Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i., nonché ogni eventuale variazione intervenuta per qualsiasi motivo successivamente. Resta in capo al Responsabile del Procedimento, sempre a norma del predetto Protocollo di Intesa, l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese e dei soggetti appositament...
ANTIMAFIA. Ai fini della informativa prefettizia, per il presente contratto non è richiesta alcuna certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, co. 3, lett. b, D. Lgs 159/2011.
ANTIMAFIA. 1. La validità del Contratto core e il rilascio dell’autorizzazione all’eventuale Subappalto core sono subordinati, ove ne ricorrano i presupposti economici, all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa antimafia.