Common use of Obblighi delle parti contraenti Clause in Contracts

Obblighi delle parti contraenti. Il broker, nell’esecuzione del servizio si impegna a: - impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria; - svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato, alla documentazione di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse di ciascun Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite; - garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente; - non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali; - non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare ciascun Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti da ciascun Ente; - mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; - fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione comunale; - garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi. Dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltre, il broker è tenuto a: - assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data; - tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile. Sono a carico del broker: - tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio; - i rischi connessi all'esecuzione del servizio; - tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto. L'ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/05, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. L'Amministrazione s'impegna a: - non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker; - rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del comune di Montemurlo, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo; - indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker; - citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker; - fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio; non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker.

Appears in 2 contracts

Samples: montemurlo.etrasparenza.it, montemurlo.etrasparenza.it

Obblighi delle parti contraenti. A) Il broker, nell’esecuzione Broker nell’espletamento del servizio si impegna s’impegna, oltre alle altre prestazioni indicate nell’art. 2 del presente capitolato, a: - impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi risorse ed accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo all’utilizzo di tutto quanto necessario per lo svolgimento del servizio ed in particolare della documentazione necessaria; - svolgere il servizio alle condizioni tutte di cui al presente capitolato, alla documentazione al bando di gara e all'offerta all’offerta presentata in sede di gara, nell'interesse di ciascun Ente nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo questa fornite; - garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Entenell’attività dell’Amministrazione; - non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali; - non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare ciascun Ente l’Amministrazione senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultimoquest’ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti da ciascun Entedall’Amministrazione; - mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale dell’Amministrazione ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; - fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta nell'ambito dell'incarico di brokeraggio; • garantire la propria disponibilità a partecipare alle riunioni sulle problematiche assicurative, da tenersi presso la sede dell’Amministrazione, ogniqualvolta la stessa lo ritenga necessario e in particolare per conto dell'Amministrazione comunalel'esame congiunto dei capitolati di gara sui servizi assicurativi; - garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi. Dalla data assicurativi obbligandosi a mettere a disposizione dell’Amministrazione ogni documentazione; • curare, in caso di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltrescadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker è tenuto a: - pieno e completo passaggio delle incombenze al termine del servizio consentendo la gestione dei sinistri da parte dell'Amministrazione e del diverso Broker individuato a seguito di nuova gara; • svolgere il servizio garantendo che il trattamento dei dati personali si espleti nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e smi; • svolgere l’incarico nell’interesse dell’Amministrazione, osservando tutte le indicazioni e richieste che l’Amministrazione stessa fornirà, obbligandosi a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase; • assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'entedell’Amministrazione, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per non appena insediatosi, curerà il pieno e completo passaggio delle competenze. In incombenze ed assumerà tutti gli adempimenti attualmente curati dall’Amministrazione di cui sarà richiesta la gestione ed assumerà la gestione di tutti i sinistri anche connessi alle precedenti polizze; in particolare, il broker Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell’inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data; - tenere • mantenere il segreto d'ufficio d’ufficio ed osservare l'obbligo nell’esecuzione del servizio l’obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo all’articolo 1176 del codice civile. Sono a ; • farsi carico del broker: - di tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento i rischi connessi con l’esecuzione del servizio; - i rischi connessi all'esecuzione del servizio; - • farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento dell’incarico nonché di tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto; • osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'ente avrà • dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque dipendente e anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, nonché assumendosi integralmente l’onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro. • rispettare inoltre, se tenuto, le “Norme per il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/05, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. L'Amministrazione s'impegna a: - non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker; - rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del comune di Montemurlo, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo; - indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker; - citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker; - fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio; non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del brokerlavoro dei disabili”.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.terni.it

Obblighi delle parti contraenti. Il broker, nell’esecuzione Unioncamere del servizio Veneto si impegna ed obbliga a: - impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria; - svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato, alla documentazione indicare negli atti aventi ad oggetto procedure di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse di ciascun Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite; - garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili o simili per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente ed in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente; - non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali; - non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare ciascun Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti da ciascun Ente; - mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; - fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione comunale; - garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi. Dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltre, il broker è tenuto a: - assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come individuato documento relativo ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data; - tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile. Sono a carico del broker: - tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio; - i rischi connessi all'esecuzione del servizio; - tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto. L'ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto servizi assicurativi della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/05, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. L'Amministrazione s'impegna a: - non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker; - rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurativestessa, che la gestione del contratto di assicurazione è affidata al broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia assicurativa nella misura percentuale offerta in sede di gara; - collaborare con il broker affidatario, mediante i propri funzionari, per fornire gli atti e i dati informativi necessari all’espletamento dell’incarico; - valutare le proposte del broker affidatario sulle coperture assicurative, pur conservando piena autonomia sul loro recepimento nonché sui criteri e sulle modalità per l’affidamento dei servizi assicurativi; - adottare tutti gli atti amministrativi per procedere all’affidamento dei servizi assicurativi mediante l’espletamento delle relative procedure ad evidenza pubblica previste dal d.lgs. 50/2016; - sottoscrivere tutti i contratti assicurativi, nonché atti e documenti ad essi attinenti, in particolare per la liquidazione di eventuali sinistri; - comunicare al broker affidatario ogni più utile e necessario elemento relativo alle attività di Unioncamere del Veneto di cui venga a conoscenza, affinché il broker possa esaminare e valutare se dallo stesso possa derivare una modifica dello stato dei rischi a suo tempo rilevato in capo all’Ente e valutare altresì la necessità di procedere ad ulteriori coperture assicurative, anche mediante modifica delle polizze è affidato al brokerin essere. Il broker affidatario si impegna a svolgere l’attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la specifica materia nonché ai principi ed alle regole di deontologia professionale, ed in particolare si impegna ed obbliga a: - svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse di Unioncamere del Veneto e nell’osservanza di tutte le indicazioni e richieste che lo stesso Ente vorrà fornirgli; - impiegare propri mezzi e risorse per l’espletamento dell’incarico con l’assunzione diretta di eventuali oneri e rischi connessi all’espletamento dello stesso; - essere coperto da polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, avente le caratteristiche ed il massimale stabiliti dall’art. 109 del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private); - monitorare periodicamente lo stato dei rischi collegati alle varie attività di Unioncamere del Veneto e le connesse esigenze di copertura, effettuando relazioni e/o segnalazioni all’Ente qualora si rendessero necessarie modifiche o integrazioni alle coperture assicurative, anche in corso di vigenza contrattuale delle polizze assicurative; - predisporre una relazione circa le esigenze rilevate sui rischi connessi o collegati alla gestione e conservazione del patrimonio ed alle altre attività di Unioncamere del Veneto, il relativo programma assicurativo globale con indicazione del costo di mercato ed i capitolati di polizza necessari ai fini della copertura assicurativa, in tempo utile per predisporre gli atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi assicurativi; - risarcire Unioncamere del Veneto in caso di eventuali danni subiti per negligenze ed errori professionali imputabili al broker mediante la polizza assicurativa, come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005; - non trovarsi in condizioni di collegamento o incompatibilità con riferimento alle Compagnie assicuratrici; - comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari/societari o comunque rilevanti ai fini del corretto adempimento degli obblighi contrattuali; - operare quale è deputato a rapportarsiintermediario per Unioncamere del Veneto, per conto con azioni previamente concordate con l’Ente stesso, osservando principi di diligenza, correttezza, trasparenza in linea con la deontologia professionale, sia nei rapporti con Unioncamere del comune di Montemurlo, Veneto sia nei rapporti con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimoassicurative; - indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale non sottoscrivere atti o documenti che impegnano Unioncamere del Veneto senza il preventivo ed esplicito consenso della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al brokerstessa; - citare espressamentemantenere ferma la provvigione nella misura percentuale offerta in sede di gara, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativia carico delle Compagnie assicurative contraenti con Unioncamere del Veneto, che si avvale della consulenza e assistenza per tutto il periodo di vigenza del brokerpresente contratto; - fornire al broker mantenere la collaborazione massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a sua conoscenza nel corso dello svolgimento del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio; - comunicare ad Unioncamere del Veneto la data di apertura dei sinistri nei confronti delle Compagnie assicuratrici, da effettuarsi entro e non stipulare oltre il termine per la denuncia dei sinistri previsto dalla polizza di riferimento. Il broker affidatario è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o variare alcuna polizza senza la consulenza integrare ai soggetti competenti. Il broker affidatario è tenuto al segreto d’ufficio e l'intermediazione dovrà osservare l’obbligo di diligenza di cui all’art. 1176 c.c. E’ altresì responsabile nei confronti dell’appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del brokercontratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti.

Appears in 1 contract

Samples: www.unioncamereveneto.it

Obblighi delle parti contraenti. Il brokerL’affidatario, nell’esecuzione nell’espletamento del servizio si impegna a: - impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo all’utilizzo della documentazione necessaria; - svolgere il servizio l’incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, alla documentazione al bando di gara e all'offerta all’offerta presentata in sede di gara, nell'interesse di ciascun Ente nell’interesse dell’Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite; - garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Entenell’attività dell’Ente; - non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali; - non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare ciascun Ente l’Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultimoquesto ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti da ciascun Entedall’ente; - mettere a disposizione dell'Amministrazione dell’Amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; - fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione dell’Amministrazione comunale; - garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi. Dalla data di decorrenza del rapporto contrattualedell’incarico, inoltre, il broker l’affidatario è tenuto a: - ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'entedell’Ente, come individuato ai sensi del presente capitolatocapitolato comprese eventuali modifiche. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a l’impegno a: • collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio incaricato dall’Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il broker l’affidatario si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio dell’inizio dell’incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data; - , • a tenere il segreto d'ufficio d’ufficio ed osservare l'obbligo l’obbligo di diligenza nell'esecuzione nell’esecuzione del servizio di cui all'articolo all’articolo 1176 del codice civile. Sono a carico del brokerdell’affidatario: - tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del serviziol’espletamento dell’incarico; - i rischi connessi all'esecuzione del servizioall’esecuzione dell’incarico; - tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto. L'ente L’Ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del serviziodell’incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/05dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del brokerdell’affidatario. L'Amministrazione s'impegna a: - non • Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del brokerl’intermediazione dell’affidatario; - rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al brokerall’affidatario, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del comune Comune di Montemurlo, San Benedetto del Tronto con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo; - indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appaltod’appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al brokerBroker; - • fornire all’affidatario la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico; • citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker; - fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio; non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione l’intermediazione del broker.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.ap.it