Common use of Obblighi dell’Erogatore Clause in Contracts

Obblighi dell’Erogatore. L’erogatore: - garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in re- lazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività; - garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre- sente accordo; - assicura l’erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg). - comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavvi- so dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità; - garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre- sente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell’arco dell’intero anno fat- te salve le esigenze dettagliate dall’Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di per- mettere la prenotazione delle prestazioni di classe “P” Programmabile. Trimestralmente l’Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall’Azienda nella presente contrattazione di cui all’allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all’interno della singola branca, sarà cura dell’Azienda richiamare l’erogatore ad un più corretto e puntuale ri- spetto della programmazione contrattata; L’erogatore si impegna al- tresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell’anno suc- cessivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area; - si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile; - si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di: - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu- late previa consultazione tra le parti; - verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario; - incompatibilità del personale adibito all’erogazione della presta- zioni oggetto del presente accordo; - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario SSR; - compartecipazione alle spese da parte del cittadino; - gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell’Azienda delle agen- de relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l’Azienda garantisca l’interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti; - si conferma, per l’erogatore, l’obbligo di integrazione con il si- stema regionale “fascicolo sanitario” per quanto concerne i pro- cessi di alimentazione dello stesso con la documentazione pro- dotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l’adeguamento degli applicativi in uso all’erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell’ambito del progetto ospedaliero SIO. - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzio- nale; - tutela e manleva dell’Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo con- tratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe mi- sure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014; - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di te- nuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’azienda, della Regione e del Ministero; - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

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Obblighi dell’Erogatore. L’erogatoreL’erogatore si impegna a: - garantisce attenersi alle disposizioni relative alla prescrivibilità ed erogabilità delle prestazioni specialistiche a carico del SSN introdotte dal Decreto del Ministro della Salute 9 dicembre 2015, dal Decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 1 del 14/01/2016; - attenersi nell'ambito del budget assegnato al rispetto degli importi destinati ai vari macro-gruppi di prestazioni di cui all’allegato 1, salvo eventuale rimodulazione delle prestazioni da acquisire nel periodo di vigenza dell’accordo in rapporto a necessità che dovessero nel frattempo emergere, fermo l’importo massimo di spesa di € 600.000. Il budget è da considerarsi comprensivo del ticket (le quote di compartecipazione alla spesa introitate devono intendersi come mero acconto di pagamento che va recuperato nella prima fatturazione utile) e al netto dalla quota fissa. Le prestazioni erogate in supero al budget, come sopra determinato, non saranno remunerate. - concorrere con l'Azienda ULSS al mantenimento dei tempi di attesa entro i parametri fissati dalla Regione in tutte le classi di priorità previste, partecipando anche alla predisposizione e alla verifica di correttezza dei flussi relativi ai tempi di attesa; - rispettare, conseguentemente, come stabilito dalla DGR 320/2013 in materia di liste di attesa, all'atto della prenotazione, la classe di priorità indicata nelle prescrizioni che contengono "prime visite", garantendone l'erogazione entro i tempi previsti; non saranno remunerate le prestazioni relative alle suddette prescrizioni "prioritarizzate" prese in carico dalla struttura accreditata le quali, da verifica fatta a consuntivo, risulteranno erogate in tempi superiori alla classe di priorità indicata. Fanno eccezione i casi in cui l'utente non ha accettato la "prima data disponibile" e quindi, nel flusso SPS, la "data prenotata" non coincide con la "prima data disponibile"; - rispettare l'obbligo previsto dalla L.R. 23/2012 - art. 15 - di rendere pubblico quanto percepito dal SSR. Per le persone giuridiche pubblicazione, nel proprio sito internet, dei bilanci annuali, nei cinque anni successivi all'erogazione del finanziamento; per le persone fisiche affissione nella sede di adeguato prospetto. La pubblicazione deve avere le caratteristiche della completezza, adeguatezza e accessibilità (apposito link dedicato alla trasparenza). L'Azienda ULSS avvierà i controlli quanto prima e applicherà, previa diffida, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge; - garantire l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in re- lazione relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività; - garantisce garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre- sente presente accordo; - assicura l’erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg). - comunica comunicare con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavvi- so dev’essere preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità; - garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre- sente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell’arco dell’intero anno fat- te salve osservare le esigenze dettagliate dall’Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di per- mettere la prenotazione delle prestazioni di classe “P” Programmabile. Trimestralmente l’Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall’Azienda nella presente contrattazione di cui all’allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all’interno della singola branca, sarà cura dell’Azienda richiamare l’erogatore ad un più corretto e puntuale ri- spetto della programmazione contrattata; L’erogatore si impegna al- tresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell’anno suc- cessivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area; - si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile; - si impegnacontabile e, in particolare, all’osservanza garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e s.m.i.; - osservare, in particolare, la disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di: - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile)Regionale, come eventualmente rimodu- late rimodulate previa consultazione tra le parti; - verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario; - incompatibilità del personale adibito all’erogazione della presta- zioni delle prestazioni oggetto del presente accordo; - rispetto dei protocolli del protocollo di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario del SSR; - compartecipazione alle spese da parte del cittadino; - gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell’Azienda il CUP dell’ULSS delle agen- de agende dell’erogatore, relativamente alle prestazioni ambulatoriali di cui al presente accordo ▪ con calendarizzazione “distinta per classi di priorità” nella quale devono essere incluse tutte le prestazioni traccianti, purché l’Azienda l’ULSS garantisca l’interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell’agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell’azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall’azienda, a spostamenti; - si conferma, per l’erogatore, l’obbligo di integrazione con il si- stema regionale “fascicolo sanitario” per quanto concerne garanzia della continuità assistenziale. L’Azienda effettuerà sistematici controlli incrociati tra agende CUP e i pro- cessi di alimentazione dello stesso con la documentazione pro- dotta in tutti i regimi erogativiflussi SPS delle prestazioni erogate. Si richiede, inoltre, l’adeguamento degli applicativi in uso all’erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell’ambito del progetto ospedaliero SIO. - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzio- naleistituzionale; - tutela e manleva dell’Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo con- tratto contratto assicurativo di per responsabilità civile o di altre analoghe mi- sure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014civile; - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di te- nuta tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’azienda, della Regione e del Ministero; - assume tutti gli obblighi . L’erogatore privato ha l’obbligo di tracciabilità partecipare al progetto regionale di creazione del fascicolo sanitario e pertanto deve procedere all’adeguamento dei flussi finanziari sistemi informatici al fine di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 garantire la necessaria integrazione con i sistemi aziendali e successive modificheregionali secondo lo standard del progetto FSER.

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Obblighi dell’Erogatore. L’erogatore: - garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in re- lazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività; - garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre- sente accordo; - assicura l’erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg). - comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavvi- so dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità; - garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre- sente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell’arco dell’intero anno fat- te salve le esigenze dettagliate dall’Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di per- mettere la prenotazione delle prestazioni di classe “P” Programmabile. Trimestralmente l’Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall’Azienda nella presente contrattazione di cui all’allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all’interno della singola branca, sarà cura dell’Azienda richiamare l’erogatore ad un più corretto e puntuale ri- spetto della programmazione contrattata; L’erogatore si impegna al- tresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell’anno suc- cessivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area; - si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile; - si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di: - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu- late previa consultazione tra le parti; - verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario; - incompatibilità del personale adibito all’erogazione della presta- zioni oggetto del presente accordo; - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario SSR; - compartecipazione alle spese da parte del cittadino; - gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell’Azienda delle agen- de relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l’Azienda garantisca l’interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti; - si conferma, per l’erogatore, l’obbligo di integrazione con il si- stema regionale “fascicolo sanitario” per quanto concerne i pro- cessi di alimentazione dello stesso con la documentazione pro- dotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l’adeguamento degli applicativi in uso all’erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell’ambito del progetto ospedaliero SIO. - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzio- nale; - tutela e manleva dell’Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo con- tratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe mi- sure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. X. 114/2014; - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di te- nuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’azienda, della Regione e del Ministero; - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

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Obblighi dell’Erogatore. L’erogatore: - garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in re- lazione relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività; - garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre- sente presente accordo; - assicura l’erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg). - comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavvi- so preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità; - garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre- sente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell’arco dell’intero anno fat- te salve le esigenze dettagliate dall’Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di per- mettere la prenotazione delle prestazioni di classe “P” Programmabile. Trimestralmente l’Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall’Azienda nella presente contrattazione di cui all’allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all’interno della singola branca, sarà cura dell’Azienda richiamare l’erogatore ad un più corretto e puntuale ri- spetto della programmazione contrattata; L’erogatore si impegna al- tresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell’anno suc- cessivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area; - si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-amministrativo- contabile; - si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di: - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile)tariffario regionale, come eventualmente rimodu- late rimodulate previa consultazione tra le parti; - ▪ controlli e verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario; - incompatibilità del personale adibito all’erogazione della presta- zioni delle prestazioni oggetto del presente accordo; - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario SSR; - SSR ▪ compartecipazione alle spese da parte del cittadino; - gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell’Azienda il CUP dell’Ulss delle agen- de agende dell’erogatore, relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l’Azienda di cui al presente accordo, purchè l’Ulss garantisca l’interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell’agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell’azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall’azienda, a spostamentigaranzia della continuità assistenziale; - si conferma, per l’erogatore, l’obbligo di integrazione con il si- stema regionale “fascicolo sanitario” per quanto concerne i pro- cessi di alimentazione dello stesso con la documentazione pro- dotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l’adeguamento degli applicativi in uso all’erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell’ambito del progetto ospedaliero SIO. - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzio- naleistituzionale; - tutela e manleva dell’Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo con- tratto contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe mi- sure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014civile; - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di te- nuta tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’azienda, della Regione e del Ministero; - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

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Obblighi dell’Erogatore. L’erogatore: - garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in re- lazione relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività; - garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre- sente presente accordo; - assicura l’erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg). - comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavvi- so preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità; - garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre- sente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogeneaeffettuando un’adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell’arco dell’intero anno fat- te salve le esigenze dettagliate dall’Aziendaanno, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 ggfatti salvi i periodi di chiusura della sede. garantisce emissione di apertura al fine nota di per- mettere la prenotazione delle prestazioni di classe “P” Programmabile. Trimestralmente l’Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall’Azienda nella presente contrattazione di cui all’allegato 1); accredito in caso di scostamento maggiore eventuale sfondamento del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all’interno della singola branca, sarà cura dell’Azienda richiamare l’erogatore ad un più corretto e puntuale ri- spetto della programmazione contrattatabudget annuale assegnato secondo le modalità indicate dall’X.X.XX. 6; L’erogatore si impegna al- tresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell’anno suc- cessivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area; - si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile; - si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di: - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (stabilite dalla Regione del Veneto con DGR 2693/2014 e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu- late previa consultazione tra le parti; successiva DGR 2079/2015 - verifiche e i controlli nell’ambito del sistema sanitario; - incompatibilità del personale adibito all’erogazione della presta- zioni prestazioni oggetto del presente accordo; - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario SSR; - compartecipazione alle spese da parte del cittadino; - gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell’Azienda delle agen- de relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l’Azienda garantisca l’interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti; - si conferma, per l’erogatore, l’obbligo di integrazione con il si- stema regionale “fascicolo sanitario” per quanto concerne i pro- cessi di alimentazione dello stesso con la documentazione pro- dotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l’adeguamento degli applicativi in uso all’erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell’ambito del progetto ospedaliero SIO. - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzio- naleistituzionale; - tutela e manleva dell’Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo con- tratto contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe mi- sure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014civile; - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di te- nuta tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’azienda, della Regione e del Ministero; - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività; remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa; effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta, fatta salva la disponibilità finanziaria aziendale. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte; comunica tempestivamente all’erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall’erogatore.

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