Common use of Obblighi dell’Esercente Clause in Contracts

Obblighi dell’Esercente. L’Esercente deve conservare e custodire con la massima diligenza professionale (art. 1176 co. 2 codice civile), i POS, le apparecchiature connesse e i programmi in- stallati, anche se di proprietà sua o di terzi. Per i POS forniti dalla Società, in caso di furto, danneggiamento, smarrimento o mancata restituzione dei POS, l’Esercente pagherà il contributo spese indicato nel documento Servizi Tecnici e Condizioni economiche, richiesto dalla Società. Anche per i POS non forniti dalla Società, l’E- sercente deve astenersi da ogni intervento e deve impedire ogni intervento, non autorizzato dalla Società sui POS, sui programmi installati nonché sulle apparecchia- ture cui sono collegati POS o programmi, che possa compromettere la sicurezza, l’efficienza e la regolare erogazione del Servizio POS. L’Esercente deve vigilare sul corretto utilizzo dei POS, concesso solo a personale di fiducia comprovata e ade- guatamente istruito. L’Esercente adotta ogni precauzione utile a salvaguardare la sicurezza degli ambienti ove sono installati i POS (a titolo esemplificativo: sistemi di allarme, videosorveglianza, serrature blindate, ecc.). L’Esercente si impegna a segnalare tempestivamente alla Società: qualsiasi evento di effettiva o sospetta in- trusione illecita nei locali commerciali ove sono collocati i POS; qualsiasi furto di POS anche non di proprietà della Società; qualsiasi segno di manomissione sui POS anche rilevabile a vista. L’Esercente, per i POS non forniti dalla Società, deve preven- tivamente informare la Società di ogni intervento di manutenzione di soggetti indi- viduati dall’Esercente; la Società si riserva comunque di verificare in ogni momento le compatibilità di cui all’articolo 3 del Regolamento Esercenti. L’Esercente si impegna a custodire con la massima diligenza il POS fornito dalla So- cietà presso il proprio punto vendita (unitamente ai documenti di trasporto, nonché i relativi accessori, pertinenze e altro materiale consegnato in sede di installazione) ed a restituirlo al tecnico inviato dalla Società per la disinstallazione. Resta esclusa ogni responsabilità contrattuale od extracontrattuale della Società per danni diretti o indiretti a persone o cose di proprietà del Esercente o di terzi, salvi i limiti inderogabili di legge.

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