OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza. 2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell' attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima. 3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto. 4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione. 5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione. 6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all' ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3. 7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.
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Samples: Sollecitazione Di Deleghe, Prospetto Informativo Sollecitazione Di Deleghe Di Voto
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 1. Il promotore si comporta Gli Amministratori devono individuare i nominativi dei Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con diligenza, correttezza frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e trasparenzacomunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società.
2. Nei contatti con I Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ. (conseguente diretto impegno in tal senso) devono rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti in merito agli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura e devono, quindi, comunicare agli Amministratori l’inclusione di tali soggetti tra i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell' attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultimaSoggetti Rilevanti.
3. Il promotoreI Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate a tali Soggetti Rilevanti notificano alla CONSOB(1), diverso entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dalla società emittenteData di Esecuzione, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto le informazioni relative alle Operazioni compiute avvalendosi del rilascio della delega e che non possono essere modulo contenuto nell’Allegato A o degli eventuali modelli messi a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello propostodisposizione dalla stessa CONSOB.
4. Il promotore mantiene Ciascun Soggetto Rilevante e/o Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti è tenuta, altresì, a comunicare alla Società entro 24 ore dalla Data di Esecuzione le informazioni relative alle Operazioni compiute, fornendo tutte le informazioni indicate al successivo paragrafo 3.8 ovvero avvalendosi del modulo contenuto nell’Allegato A, tramite, alternativamente:
i. consegna brevi manu della comunicazione indirizzata all’Investor Relator presso la riservatezza sui risultati sede legale della sollecitazioneSocietà; ovvero
ii. trasmissione della comunicazione indirizzata all’Investor Relator via posta elettronica certificata (in formato pdf) al seguente indirizzo xx@xxxxxxx000.xx.
5. L’Investor Relator ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere all’Investor Relator tempestivamente e comunque in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito tempo utile per garantire il rispetto della votazionepresente Procedura.
6. Ai sensi dell'articolo 142All’atto del ricevimento della presente Procedura, comma 2ciascun Soggetto Rilevante sottoscrive una dichiarazione, del Testo unicoconforme al modello Allegato B accluso alla presente Procedura, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all' ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3presa di conoscenza e accettazione della presente Procedura e provvede ad inviare tempestivamente tale dichiarazione all’Investor Relator.
7. Una volta ricevute dal Soggetto Rilevante le informazioni, l’Investor Relator è responsabile della loro gestione e della loro diffusione al mercato. A tal fine, l’Investor Relator – dopo aver informato il proprio Nominated Advisor mediante trasmissione di una bozza di comunicato – predispone la comunicazione da divulgare al pubblico di cui al paragrafo 8 che segue. Il promotore testo della comunicazione dovrà essere sottoposto all’Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione finale prima dell’invio tramite SDIR. Spetta agli Amministratori assicurarsi che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non può acquisire deleghe siano pubblicate altrove prima di voto essere comunicate tramite SDIR.
(1) La Comunicazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 e cioè via PEC, all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. È necessario specificare come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”.
8. La Società, infine, deve comunicare al pubblico, senza indugio e comunque entro il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell’Operazione da parte dei Soggetti Rilevanti nonché delle Persone Strettamente Legate ai sensi dell'articolo 2372 Soggetti Rilevanti mediante l’invio di un avviso tramite il SDIR e mediante pubblicazione sul proprio sito web, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 10 e 26 del codice civileRegolamento Emittenti AIM Italia, tutte le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o da Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti.
9. La predetta comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
i. il nome del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Legata a Soggetti Rilevanti coinvolta;
ii. il motivo della notifica;
iii. la denominazione della Società;
iv. la descrizione e l’identificativo dello Strumento Finanziario;
v. la natura dell’Operazione o delle Operazioni, indicando, in particolare, se queste siano legate all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui ai punti ii, iii, iv della definizione di Operazione;
vi. la data e il luogo dell’Operazione o delle Operazioni;
vii. il prezzo e il volume dell’Operazione o delle Operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione deve essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.
10. Le comunicazioni in merito a tali Operazioni non devono essere fuorvianti, false o ingannevoli e non devono omettere nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.
11. Copia della stessa comunicazione deve essere, altresì, pubblicata sul sito internet della Società, in particolare alla sezione “Investor relations”, entro l’apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.
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Samples: Internal Dealing Procedure
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell' attività dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.
3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all' ordine all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.
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Samples: Delegation Agreement