Periodo di comporto Clausole campione

Periodo di comporto. Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto dagli artt. 154 e 155 del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 110. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Periodo di comporto. II lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi: a) 180 giorni di calendario comprensivi del periodo di malattia; b) per le malattie di particolari gravita (patologie oncologiche e malattie che richiedano il trapianto come unica terapia) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi. Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro di cui al la lettera a) deve esserci la ripresa dell'attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativi. Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Ove l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità. II periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposto al contratto medesimo.
Periodo di comporto. 1. Durante la malattia il lavoratore/trice, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, per- durando la malattia, il datore di lavoro può procedere al licenziamento. Per i soggetti con disabilità, destinatari delle previsioni contenute nell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, i permessi per cura sono esclusi dal computo dei periodi di malattia. 2. La conservazione del posto è prolungata, a richiesta scritta del lavoratore/trice, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni alle seguenti condizioni: a) che siano esibiti dal lavoratore/trice i regolari certificati medici; b) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa senza retribuzione». 3. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preav- viso di licenziamento. 4. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme rela- tive alla conservazione del posto e al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto di lavoro stesso.
Periodo di comporto il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di servizio fino a due anni, in caso di malattia ha diritto al mantenimento del posto di lavoro (cosiddetto periodo di comporto) per assenza continuativa o frazionata fino ad un massimo di complessivi sei mesi, nel periodo degli ultimi 15 mesi;
Periodo di comporto. La Federazione regionale dichiara la propria disponibilità ad esaminare i casi di lavoratori che abbiano superato il periodo di conservazione del posto a causa di malattia.
Periodo di comporto. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per assenza continuativa o frazionata fino ad un massimo di 180 giorni di calendario dal primo evento di malattia. Nel caso di assenze frazionate il periodo si intende riferito alle assenze verificatesi nei tre anni precedenti all’ultimo episodio morboso. Nel caso di superamento del periodo di comporto il datore di lavoro ha facoltà di risolvere il rapporto, fermo restando il diritto del dipendente al trattamento di fine rapporto.
Periodo di comporto. In caso di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi. In caso di più malattie il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti. Superato il termine massimo sopra indicato, qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o i suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto. Analogamente, nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo della malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario, salvo giustificato impedimento oggettivo.
Periodo di comporto. Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
Periodo di comporto. Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 180 giorni, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento di tale periodo la dipendente o il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa, senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, dietro presentazione di certificato medico. La richiesta dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima della scadenza dei 180 giorni previsti per la conservazione del posto. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto.
Periodo di comporto. Durante la malattia e nei limiti di scadenza del contratto, si ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare La conservazione del posto può essere prolungata, su richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni, considerato come aspettativa senza retribuzione. 28 I lavoratori somministrati sono assicurati presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Bisogna dare immediata notizia di qualsiasi infortunio anche di lieve entità al proprio datore di lavoro ( APL e Utilizzatore ) La giornata in cui avviene l’infortunio è pagata per int ero. A partire dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, e nei limiti di scadenza del contratto, verrà corrisposta dalla ApL un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente la misura del 100% della retribuzione. In caso di infortunio non sono previste fasce di reperibilità. Se al termine del Contratto di Xxxxxx il lavoratore è ancora in Infortunio dovrà chiedere il pagamento diretto ad Inail per il rimanente periodo di inabilità temporanea al lavoro. assegni al nucleo, congedi, permessi studio (art.16) L'assegno al nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. E’ necessario compilare l’apposito modulo e consegnarlo all’Agenzia per il lavoro che pagherà l’assegno direttamente in busta paga.