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OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO Clausole campione

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 6.1 L’utilizzo delle informazioni riguardanti l’attività sociale si conforma a generali principi di riservatezza, efficienza nell’impiego e salvaguardia delle risorse aziendali, anche attraverso la regola del “need to know” (ossia la comunicazione di informazioni solamente ai soggetti per cui esse sono strettamente necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni). L’uso delle informazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, la Società per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell’interesse del Gruppo soggiacciono a obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite ed elaborate in funzione o in occasione dell’espletamento delle proprie attività. 6.2 I soggetti che sono iscritti in qualsiasi sezione del Registro, nonché i Soggetti Interessati in possesso di Informazioni Privilegiate, devono astenersi dal compiere qualsiasi condotta che possa integrare un abuso di mercato ai sensi di Legge. A titolo esemplificativo, tali soggetti non possono: a) utilizzare Informazioni Privilegiate per acquistare o vendere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere quanto sopra; b) comunicare a terzi le Informazioni Privilegiate, al di fuori del proprio ufficio e/o al di fuori del normale esercizio della propria occupazione, funzione o professione, né divulgare dette Informazioni Privilegiate al mercato, al di fuori di quanto previsto dalla Procedura; e, in generale, c) utilizzare le Informazioni Privilegiate o qualsiasi altra informazioni riguardante la Società o il Gruppo per il conseguimento di scopi diversi dal perseguimento dell’interesse e delle attività sociali. 6.3 Le sanzioni, penali ed amministrative, per l’abuso e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, nonché per manipolazione del mercato, sono previste dagli articoli 184 e seguenti del TUF.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. I collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 1. La Società comunica al pubblico senza indugio e comunque entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data di ricezione della comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti di cui al successivo paragrafo 3.3 - mediante l’invio di un avviso tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) nominato dalla Società e mediante pubblicazione sul proprio sito web, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 17 e 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia - le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante fornendo le informazioni (ove disponibili) indicate al successivo paragrafo 3.2, a condizione che il controvalore complessivo dell’Operazione raggiunga l’importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) entro la fine di ciascun anno solare o per comunicazioni successive raggiunga l’importo di ulteriori 10.000 (diecimila) Euro entro la fine dell’anno. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante dall’inizio dell’anno solare, fermo restando che superato il predetto limite pari a Euro 50.000 (cinquantamila) o per comunicazioni pari a 10.000 (diecimila) Euro entro la fine dell’anno i Soggetti Rilevanti dovranno comunicare - entro 3 (tre) giorni di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione dell’ultima operazione che ha importato il superamento del citato limite - le operazioni già effettuate e ogni operazione successiva al superamento del limite, indipendentemente dal loro ammontare. 2. La predetta comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l’identità del Soggetto Rilevante coinvolto; b) la data della comunicazione; c) la Data di Esecuzione; d) il prezzo, l’ammontare e la categoria degli strumenti finanziari AIM Italia interessati; e) la natura dell’Operazione; f) la natura e l’entità della partecipazione detenuta dal Soggetto Rilevante all’esito dell’Operazione; g) se l’operazione ha ad oggetto uno Strumento Finanziario collegato alle Azioni, informazioni dettagliate sulla natura dell’esposizione. 3. Al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui al precedente paragrafo 3.1, ogni Soggetto Rilevante deve comunicare alla funzione Investor Relations della Società (il “Soggetto Preposto”) ogni Operazione entro 3 (tre) giorni di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione, fornendo tutte le informazioni indicate al precedente paragrafo 3.2. 4. Una volta ricevute dal Soggetto Rilevant...
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza. 2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell' attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima. 3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto. 4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione. 5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione. 6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all' ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3. 7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. I collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fiorenzuola d’Arda approvato con deliberazione della G.C. n. 9 del 30/01/2014. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 1. Gli Amministratori devono individuare i nominativi dei Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società. 2. I Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ. (conseguente diretto impegno in tal senso) devono rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti in merito agli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura e devono, quindi, comunicare agli Amministratori l’inclusione di tali soggetti tra i Soggetti Rilevanti. 3. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate a tali Soggetti Rilevanti notificano alla CONSOB(1), entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dalla Data di Esecuzione, le informazioni relative alle Operazioni compiute avvalendosi del modulo contenuto nell’Allegato A o degli eventuali modelli messi a disposizione dalla stessa CONSOB. 4. Ciascun Soggetto Rilevante e/o Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti è tenuta, altresì, a comunicare alla Società entro 24 ore dalla Data di Esecuzione le informazioni relative alle Operazioni compiute, fornendo tutte le informazioni indicate al successivo paragrafo 3.8 ovvero avvalendosi del modulo contenuto nell’Allegato A, tramite, alternativamente: i. consegna brevi manu della comunicazione indirizzata all’Investor Relator presso la sede legale della Società; ovvero ii. trasmissione della comunicazione indirizzata all’Investor Relator via posta elettronica certificata (in formato pdf) al seguente indirizzo xx@xxxxxxx000.xx. 5. L’Investor Relator ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere all’Investor Relator tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della presente Procedura. 6. All’atto del ricevimento della presente Procedura, ciascun Soggetto Rilevante sottoscrive una dichiarazione, conforme al modello Allegato B accluso alla presente Procedura, di presa di conoscenza e accettazione della presente Procedura e provvede ad inviare tempestivamente tale dichiarazione all’Investor Relator. 7. Una volta ricevute dal Soggetto Rilevante le informazioni, l’Investor Relator è responsabile...
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. L’affidatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e incaricati gli obblighi contenuti del codice etico e nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Università di Macerata, reperibili sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxx.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. I collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa aggiudicataria sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013 e dal codice di comportamento del personale dell’Asp Ambito 9 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n 50 del 17/12/2015. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. Il personale dell’impresa è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento adottato dall’Ente con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° _ del . La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l’Ente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. L’Affidatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi contenuti del codice etico e nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Firenze, reperibili sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx-0000-xxxx-xxxxxxxx.xxxx