OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO Clausole campione

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza. 2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell' attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima. 3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto. 4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione. 5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione. 6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all' ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3. 7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 6.1 L’utilizzo delle informazioni riguardanti l’attività sociale si conforma a generali principi di riservatezza, efficienza nell’impiego e salvaguardia delle risorse aziendali, anche attraverso la regola del “need to know” (ossia la comunicazione di informazioni solamente ai soggetti per cui esse sono strettamente necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni). L’uso delle informazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, la Società per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell’interesse del Gruppo soggiacciono a obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite ed elaborate in funzione o in occasione dell’espletamento delle proprie attività. 6.2 I soggetti che sono iscritti in qualsiasi sezione del Registro, nonché i Soggetti Interessati in possesso di Informazioni Privilegiate, devono astenersi dal compiere qualsiasi condotta che possa integrare un abuso di mercato ai sensi di Legge. A titolo esemplificativo, tali soggetti non possono: a) utilizzare Informazioni Privilegiate per acquistare o vendere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere quanto sopra; b) comunicare a terzi le Informazioni Privilegiate, al di fuori del proprio ufficio e/o al di fuori del normale esercizio della propria occupazione, funzione o professione, né divulgare dette Informazioni Privilegiate al mercato, al di fuori di quanto previsto dalla Procedura; e, in generale, c) utilizzare le Informazioni Privilegiate o qualsiasi altra informazioni riguardante la Società o il Gruppo per il conseguimento di scopi diversi dal perseguimento dell’interesse e delle attività sociali. 6.3 Le sanzioni, penali ed amministrative, per l’abuso e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, nonché per manipolazione del mercato, sono previste dagli articoli 184 e seguenti del TUF.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. I collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. 1. La Società comunica al pubblico senza indugio e comunque entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data di ricezione della comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti di cui al successivo paragrafo 3.3 - mediante l’invio di un avviso tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) nominato dalla Società e mediante pubblicazione sul proprio sito web, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 17 e 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia - le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante fornendo le informazioni (ove disponibili) indicate al successivo paragrafo 3.2, a condizione che il controvalore complessivo dell’Operazione raggiunga l’importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) entro la fine di ciascun anno solare o per comunicazioni successive raggiunga l’importo di ulteriori 10.000 (diecimila) Euro entro la fine dell’anno. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante dall’inizio dell’anno solare, fermo restando che superato il predetto limite pari a Euro 50.000 (cinquantamila) o per comunicazioni pari a 10.000 (diecimila) Euro entro la fine dell’anno i Soggetti Rilevanti dovranno comunicare - entro 3 (tre) giorni di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione dell’ultima operazione che ha importato il superamento del citato limite - le operazioni già effettuate e ogni operazione successiva al superamento del limite, indipendentemente dal loro ammontare. 2. La predetta comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l’identità del Soggetto Rilevante coinvolto; b) la data della comunicazione; c) la Data di Esecuzione; d) il prezzo, l’ammontare e la categoria degli strumenti finanziari AIM Italia interessati; e) la natura dell’Operazione; f) la natura e l’entità della partecipazione detenuta dal Soggetto Rilevante all’esito dell’Operazione; g) se l’operazione ha ad oggetto uno Strumento Finanziario collegato alle Azioni, informazioni dettagliate sulla natura dell’esposizione. 3. Al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui al precedente paragrafo 3.1, ogni Soggetto Rilevante deve comunicare alla funzione Investor Relations della Società (il “Soggetto Preposto”) ogni Operazione entro 3 (tre) giorni di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione, fornendo tutte le informazioni indicate al precedente paragrafo 3.2. 4. Una volta ricevute dal Soggetto Rilevant...
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. I collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fiorenzuola d’Arda approvato con deliberazione della G.C. n. 9 del 30/01/2014. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO b) introdurre animali (ai sensi del Regolamento per il benessere e la tutela degli animali approvato dal Consiglio comunale di Bergamo con deliberazione n. 101/53 Prop. det. nella seduta del 24/7/2017); c) introdurre sostanze infiammabili; d) consentire l’accesso alle sale a un numero di persone eccedente a quello previsto dall’articolo 1 del Regolamento; e) manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti delle luci di emergenza; f) porre ostacoli, anche se facilmente removibili, alle vie di esodo; g) puntare chiodi o staffe nei muri, affiggere manifesti o cartelloni o altro materiale informativo sia all’interno sia all’esterno delle sale, al di fuori degli spazi a ciò eventualmente destinati; h) usare, nelle campagne pubblicitarie, frasi o espressioni che associno l’organizzazione dell’evento alla Camera di Commercio se non espressamente autorizzate; Nella zona catering è consentito esclusivamente l’allestimento di piccoli coffee break o aperitivi leggeri che non comportino l’utilizzo di apparecchiature elettriche per la preparazione o il riscaldamento di vivande. Il Richiedente si obbliga a ritirare il materiale lasciato presso le sale il giorno stesso in cui termina l’evento o comunque entro le 24 ore successive, subordinatamente alle esigenze della Camera di Commercio. In caso contrario, la Camera di Commercio si ritiene autorizzata allo sgombero del materiale depositato, addebitando al concessionario le spese conseguenti. Le attrezzature e gli arredi dei locali si intendono dati nello stato in cui si trovano. Il Richiedente risponderà di eventuali danni, furti, deterioramenti arrecati durante l’uso. Per l’eventuale uso del logo, dei caratteri distintivi dell’Ente e per la richiesta di patrocinio, si rinvia all’apposito regolamento disponibile sul sito istituzionale.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. Il personale dell’impresa è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento adottato dall’Ente con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° _ del . La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l’Ente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. L’Affidatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi contenuti del codice etico e nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Firenze, reperibili sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx-0000-xxxx-xxxxxxxx.xxxx
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. Il personale dell’operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché dal “Codice di comportamento Aziendale” dell’I.P.A.B. approvato con deliberazione n. 53 del 06.12.2016. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO. L’Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice etico e nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Firenze, reperibili sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx- 9666-atti-generali.html