Obblighi di gestione. 10.1 Il Gestore si obbliga a conformare la propria attività ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia del servizio. 10.2 Il Gestore si obbliga al rispetto delle previsioni del Piano degli Interventi di cui all’allegato B richiamato dall’art. 35 co. 1, garantendo a tal fine le risorse necessarie ed assume gli obblighi e gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi ivi previsti secondo le vigenti normative. 10.3 Il Gestore accetta sin d’ora di contribuire alla realizzazione di investimenti di interesse comune a tutto l’Ambito territoriale o a più aree territoriali prendendo atto che tali investimenti troveranno adeguata copertura per mezzo della tariffa del servizio idrico integrato per la porzione non finanziata con risorse pubbliche o di altri soggetti. 10.4 Il Gestore si impegna, per tutta la durata del rapporto oggetto della presente Convenzione, a dare puntuale e sollecita attuazione alle direttive ed agli altri atti, comunque denominati, promananti dal Consiglio di Bacino. 10.5 Il Gestore si obbliga, ai sensi dell’art. 153, secondo comma, del D. Lgs. 152/06, e successive modificazioni ed integrazioni, a rimborsare agli Enti locali le rate residue di ammortamento delle passività in essere, al netto dei contributi e dei trasferimenti erariali a qualunque titolo percepiti dagli Enti Locali a fronte di tali posizioni debitorie. Il Gestore si obbliga altresì a privilegiare il rimborso dei debiti finanziari contratti a titolo oneroso per la realizzazione del Piano degli Interventi rispetto al rimborso delle rate residue di ammortamento dei mutui contratti dai Comuni di cui al presente comma. 10.6 Il Gestore si impegna a garantire i livelli minimi del servizio aggiornandoli alla normativa vigente. 10.7 II Gestore ha l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie al servizio idrico integrato e quelle che saranno successivamente realizzate per l’attuazione del Piano d’Ambito. 10.8 Il Gestore si obbliga a versare al Consiglio di Bacino Bacchiglione, in luogo dei Comuni di competenza, le rispettive quote di spese di funzionamento dell'Ente d’Ambito stesso nella misura deliberata annualmente dall’Assemblea d’Ambito. 10.9 Il Gestore, qualora operi quale grossista, eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall’Ente d’Ambito Bacchiglione in base ai provvedimenti dell’Autorità Nazionale e nel rispetto delle deliberazioni di quest’ultima.
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Obblighi di gestione. 10.1 1. Il Gestore si obbliga a conformare la propria attività ai criteri impegna, durante il rapporto oggetto del presente atto, ad attuare, salvo quanto previsto dal successivo articolo 21, le direttive e gli atti di economicità, efficienza ed efficacia del serviziointerpretazione dell’A.ato6.
10.2 2. Il Gestore si obbliga al rispetto delle previsioni del Piano degli Interventi Programma di cui all’allegato B richiamato dall’art. 35 co. 1, infrastrutturazione garantendo le risorse a tal fine le risorse necessarie in conformità al Piano economico- finanziario ed assume gli obblighi e gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi ivi previsti secondo le vigenti normative.
10.3 3. Il Gestore accetta sin d’ora è tenuto a collaborare con l’A.ato6, ed inoltre dovrà porre in essere, con carattere di contribuire alla realizzazione ordinarietà, tutte le attività necessarie all’ottenimento di investimenti finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e presentazione di interesse comune a tutto l’Ambito territoriale o a più aree territoriali prendendo atto che tali investimenti troveranno adeguata copertura per mezzo della tariffa del servizio idrico integrato per la porzione non finanziata con risorse pubbliche o schede progettuali, analisi di altri soggettifattibilità, studi e progetti preliminari e quant’altro richiesto dagli Enti concedenti.
10.4 4. Il Gestore si impegna, per tutta la durata del rapporto oggetto della presente Convenzione, è tenuto a dare puntuale e sollecita attuazione alle direttive versare annualmente all’A.ato6 ed agli altri atti, comunque denominati, promananti dal Consiglio di Bacino.
10.5 Il Gestore si obbliga, ai sensi dell’art. 153, secondo comma, del D. Lgs. 152/06, e successive modificazioni ed integrazioni, a rimborsare agli Enti locali le rate residue dell’ATO6 un canone, come stabilito nei successivi punti 5, 6, 7, 8 del presente articolo; nel caso in cui lo stesso non ottemperi entro trenta giorni dal ricevimento della diffida, si applicherà la previsione di ammortamento cui al successivo art. 40, comma 2.
5. L’importo annuo del canone A.ato6, di spettanza dell’A.ato6 a copertura delle passività spese di funzionamento e di assolvimento dei propri compiti istituzionali è, anno per anno, definito nel Piano d’Ambito e sarà rapportato al perimetro gestionale effettivo , e sarà corrisposto entro il 30 giugno dell’anno cui si riferisce.
6. L’importo annuo del canone di spettanza agli Enti locali di Xxxxx a copertura complessiva dei ratei dei mutui in essere, al netto dei contributi e dei trasferimenti erariali a qualunque titolo percepiti dagli contratti dai medesimi Enti Locali a fronte di tali posizioni debitorie. Il Gestore si obbliga altresì a privilegiare il rimborso dei debiti finanziari contratti a titolo oneroso locali per la realizzazione di opere strettamente connesse al SII, previa verifica e ricognizione definitiva dell’importo dei medesimi ed effettivamente a carico degli stessi comuni, sarà determinato annualmente dall’A.ato6 e sarà direttamente corrisposto agli aventi titolo dal Gestore entro il mese di dicembre dell’anno cui si riferiscono.
7. L’importo annuo del Piano degli Interventi rispetto al rimborso delle rate residue di ammortamento canone perequativo agli altri Enti locali, è determinato dividendo l’importo della somma dei ratei dei mutui contratti dai Comuni di cui al presente commapunto sopra per il numero di abitanti dell’ATO 6; il rateo medio pro capite così ottenuto, ridotto al 50% è moltiplicato per gli abitanti dei singoli Comuni; qualora il Comune non abbia contratto mutui, ovvero l’importo del rateo del mutuo da rimborsare sia inferiore alla somma come sopra calcolata, il medesimo viene comunque corrisposto (solo per Comuni e per segmenti di servizio effettivamente gestiti). Tale importo sarà determinato annualmente dall’A.ato6 e sarà direttamente corrisposto agli aventi titolo dal Gestore entro il mese di dicembre dell’anno cui si riferisce.
10.6 8. L’importo annuo del canone per le Comunità Montane, previsto dall’art. 8 comma 4 della Legge regionale 13/97, corrispondente al 3% del totale degli introiti tariffari complessivi, sarà determinato dall’A.ato6 a consuntivo e corrisposto all’A.ato6 medesima in un’unica soluzione entro il 31 luglio dell’anno successivo. Il contributo aggiuntivo da destinarsi alle Comunità Montane per l’infrastrutturazione dei servizi idrici nei territori delle medesime, corrispondente al 2% del totale degli introiti tariffari, resterà nella disponibilità del Gestore si impegna a garantire i livelli minimi del servizio aggiornandoli alla normativa vigenteper la realizzazione diretta degli interventi stessi nel Comune di Xxxxx. Tali interventi, su proposta delle Comunità Xxxxxxx, dovranno essere, anno per anno, concordati con l’ATO6, e dovranno essere rendicontati dal Gestore separatamente dagli altri investimenti previsti dal Piano Programma Xxxxx, e non produrranno effetti tariffari.
10.7 II Gestore ha l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie al servizio idrico integrato e quelle che saranno successivamente realizzate per l’attuazione del Piano d’Ambito.
10.8 Il Gestore si obbliga a versare al Consiglio di Bacino Bacchiglione, in luogo dei Comuni di competenza, le rispettive quote di spese di funzionamento dell'Ente d’Ambito stesso nella misura deliberata annualmente dall’Assemblea d’Ambito.
10.9 Il Gestore, qualora operi quale grossista, eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall’Ente d’Ambito Bacchiglione in base ai provvedimenti dell’Autorità Nazionale e nel rispetto delle deliberazioni di quest’ultima.
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