ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE, APERTURA CHIUSURA MISURATORI ACQUA, GAS E GPL, INCLUSE ATTIVITA’ ACCESSORIE
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE, APERTURA CHIUSURA MISURATORI ACQUA, GAS E GPL, INCLUSE ATTIVITA’ ACCESSORIE
CIG: 84155034C4
CAPITOLATO D’ONERI
STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.A.
Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108 – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente Gestione Reti e Impianti P.I. Xxxxxx Xxxxxxxxx email – xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Tel. 0743 – 231180. / fax 0743 – 223665
Direttore dell’Esecuzione del Contratto
P.I. Xxxxx Xxxxxxxxxx
email – xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tel. 0742 - 346226
Il Dirigente
Xxxxxx Xxxxxxxxx
X.xx
Sommario
DEFINIZIONI GENERALI 3
PREMESSE: ACCORDO QUADRO 3
ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 4
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 5
ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 5
ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 5
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 6
ART. 6 – PERSONALE 6
ART. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 7
ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO 7
ART. 9 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO 8
ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA’ – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 10
ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 10
ART. 12 - ANTICIPAZIONE E REVISIONE PREZZI 12
ART. 13 – RICHIAMO ALLE LEGGI E FORO COMPETENTE 12
ART. 14 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’ 12
ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI 12
ART. 17 - SICUREZZA 13
ART. 18 – ASSICURAZIONE 13
ART. 19 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 14
ART. 20 - CLAUSOLE DI COMPLIACE E DI RISERVATEZZA 14
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE 16
ART. 21 - NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 16
ART. 22 - NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEGLI ODI 17
ART. 23 – FORMAZIONE SULLE PROCEDURE DELLA VALLE UMBRA SERVIZI 26
ART. 24 – RICONSEGNA MASSIVA DEI DATI 26
ART. 25 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 26
ART. 26 – XXXXXXXX XXXXXXX 00
PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE
DEFINIZIONI GENERALI:
- Appaltatore: Operatore Economico che concorre e si aggiudica il servizio.
- Stazione appaltante o VUS si intende la Valle Umbra Servizi s.p.a. che affida all'Appaltatore il servizio oggetto del presente Capitolato.
- Codice si intende X.Xxx. n. 50/2016 s.m.i.
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 101 del Codice dei contratti;
- DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui al comma 1 dell’art. 101 del Codice dei Contratti;
- X.Xxx. 81/2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- ODI: Ordini d’intervento emessi dalla VUS per l’esecuzione delle prestazioni incluse nell’appalto.
PREMESSE: ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (art. 54 del D.lgs. D.Lgs. 18 aprile 216 nr. 50 e s.m.e i. di seguito semplicemente Codice) ed ha per oggetto il servizio di sostituzione, apertura, chiusura dei contatori acqua, gas e gpl, incluse attività accessorie, mediante esecuzione di ODI emessi da VUS.
Il presente Capitolato stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidati i servizi;
- le norme che regolano l’Accordo Quadro;
- le caratteristiche del servizio.
La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Valle Umbra Servizi s.p.a. nei confronti dell’Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione di singoli Ordinativi di Servizio emessi dalla VUS. L’Accordo Quadro individua invece l’obbligo per l’Appaltatore di accettare, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalla VUS nel periodo di validità e di efficacia dell’Accordo stesso.
La VUS, nel settore della distribuzione del gas naturale, è tenuta a rispettare le regole sulla separazione funzionale contenute nel Testo Integrato Unbundling Funzionale (TIUF) approvato dall'ARERA con Delibera n. 296/2015/R/COM in attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e del D.lgs. n. 93/11.
Tali regole hanno la finalità di:
a) favorire lo sviluppo della concorrenza;
b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell’uso delle informazioni commerciali sensibili;
d) Impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti della filiera del gas naturale. Pertanto l’Appaltatore è tenuto a garantire che, nell'esecuzione delle proprie prestazioni, non siano attuati comportamenti che possano pregiudicare le suddette finalità ed i conseguenti obblighi in capo alla VUS, la cui violazione può comportare l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione di affidamento del servizio di distribuzione gas.
In particolare l’Appaltatore deve garantire la massima riservatezza in merito ai dati ed alle informazioni
acquisite nell’espletamento delle proprie prestazioni.
L’obbligo a rispettare il suddetto vincolo di riservatezza risulta dalle “Clausole di riservatezza” allegate al presente Capitolato, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
L’Appaltatore è tenuto altresì a prendere conoscenza delle regole generali di Unbundling Funzionale contenute nel Codice di Comportamento pubblicato nell’apposita sezione del sito web della VUS.
ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di sostituzione, apertura, chiusura dei contatori acqua, gas e gpl, come da Delibera del CdA nr. 67 del 3 agosto 2020.
L’importo a base di gara è stato calcolato in relazione alla stima dei fabbisogni storici aziendali dettagliati nell’Elenco Prezzi e Computo estimativo allegati al presente Capitolato.
Trattandosi di Accordo Quadro tale computo ha solo valore orientativo non conoscendo la VUS i fabbisogni reali delle prestazioni di cui dovrà approvvigionarsi durante la vigenza contrattuale.
Pertanto, nulla potrà pretendere l’appaltatore qualora al termine del Contratto non si avrà corrispondenza tra le stime delle prestazioni del Computo e le prestazioni realmente eseguite.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché per motivi inerenti le caratteristiche specifiche della prestazione e le finalità dell’appalto, la VUS necessità di approvvigionarsi da un unico contraente e questo al fine di rendere il continuo interscambio dei dati rilevati in campo dall’Appaltatore e la struttura operativa aziendale la più veloce e univoca possibile.
L’importo dell’appalto è pari ad euro 610.215,00 (seicentodiecimiladuecentoquindici/00) oltre ad IVA, di cui, quanto ad euro 598.250,00 (cinquecentonovantottoduecentocinquanta/00) per servizi e oneri di sicurezza di cui al comma 10 dell’art. 95 del Codice, e quanto ad euro 11.965,00 per costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui al comma 16 dell’art. 23 del Codice, non soggetti a ribasso.
Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:
Nr. | Descrizione servizi | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Servizio di lettura contatori e ordini di intervento | 65500000-8 | P | 610.215,00 |
Importo totale Accordo Quadro Euro | 610.215,00 |
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio aziendale.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base del lotto comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari ad euro 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) calcolati sulla base della prevalenza dei servizi stimati su base statistica e da analisi prezzi, ai soli fini dello svolgimento della gara.
Il luogo di esecuzione del contratto nella provincia di Perugia sono i territori dei Comuni di Foligno, Bevagna, Montefalco, Giano dell’Umbria, Spello, Trevi, Valtopina, Gualdo Cattaneo, Xxxxxx Umbra, Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Cascia, Xxxxxxxxxx di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
La durata dell’Accordo Quadro è di mesi 24 (ventiquattro) dalla data della relativa stipula del contratto. I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto.
L’accordo Xxxxxx potrà quindi ritenersi completato qualora:
a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo è stato stipulato;
b) sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula dell’Accordo.
La VUS non è obbligata a garantire all’Appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo e pertanto l’Appaltatore, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato guadagno.
Dall’affidamento del servizio non discende in favore della Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore ai 6 mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €. 762.768,75 (settecentosessantaduemilasettecentosessantotto/75) al netto di Xxx e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui al comma 16 dell’art. 23 del Codice, non soggetti a ribasso.
ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Le caratteristiche tecniche del servizio oggetto dell’appalto sono analiticamente descritte nella Parte Seconda Parte del presente Capitolato.
ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
ART. 6 – PERSONALE
L’Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della VUS l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.
L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato. L’Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione
da parte del Direttore del contratto.
La VUS ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti dell’Appaltatore che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere.
L’appaltatore si obbliga inoltre:
• A fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio, anche tutto l’occorrente per rendere l’attività meno disagevole possibile;
• A far utilizzare ai propri dipendenti tutti i DPI “dispositivi di protezione, individuale e collettiva” occorrenti in relazione alle mansioni così come previsto dalla vigente normativa, in particolare in relazione ad attività che comportino il rischio derivato dal possibile contatto e/o ingestione di materiali biologici, nonché in ambienti rumorosi, a titolo esemplificativo di seguito elencati: o guanti di protezione impermeabili o facciali filtranti e/o maschere o tute monouso x xxxxxx antirumore o stivali
• A far rispettare i seguenti divieti ed obblighi: - divieto di fumare durante il lavoro - divieto di assumere cibi e bevande personali durante il lavoro.
Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza sul luogo di esecuzione del lavoro (Legge 81/2008) del DUVRI, del Manuale della Sicurezza, del PSS e del POS, costituiscono giusta causa di risoluzione di contratto per la VUS.
ART. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
l’Appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con VUS vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). VUS e l’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. La VUS e l’Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.
ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per xxxxx xxxx'xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (Xxxxx xx. 00/0000 – conversione del D.L. n.32/2019 “sblocca cantieri”).
L'appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la VUS almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della VUS ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.
L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi o delle forniture la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la VUS acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
La VUS corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi o al fornitore di beni o lavori nei casi previsti dall’art. 105 del Codice Appalti.
L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del Codice. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
ART. 9 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza ei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi o forniture ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.
Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) fallimento dell’Appaltatore;
b) nelle ipotesi previste dalla legge;
c) nelle ipotesi previste nel presente Capitolato d’Xxxxx;
d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
e) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA’ – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto se nominato.
I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di verifica di conformità, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento su richiesta del Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di Conformità assuma carattere definitivo.
La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le prestazioni svolte saranno contabilizzate di norma a stati di avanzamento bimestrali, redatti entro il mese successivo a quelli di riferimento.
La contabilizzazione dell’appalto sarà effettuata in conformità alle disposizioni precisate nel presente Capitolato e alle relative vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, in particolare alla Parte IV, Titolo III del RG di cui al DPR 207/2010, applicando alle quantità eseguite constatate conformi, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, i prezzi unitari netti desunti dall’elenco prezzi dell’appalto, al netto del ribasso d’aggiudicazione. La misurazione e la valutazione delle prestazioni saranno effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco prezzi, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente eseguite. Nel corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’intervento perfettamente compiuto nel pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato. Con tali corrispettivi l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere da VUS per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a maggiori o nuovi compensi, il tutto essendo soddisfatto da VUS con il pagamento dei relativi prezzi.
I costi della sicurezza da rischi interferenziali, viste le caratteristiche dell’appalto verranno contabilizzati a corpo in quote parte sulla scorta dell’avanzamento dell’appalto.
In esito alle disposizioni introdotte dal c.d. “Decreto fiscale” in vigore dal 1 gennaio 2020, che ha inserito l’art. 17-bis nel d.lgs. n. 241/97, l’Appaltare si obbliga a consegnare su richiesta della VUS la documentazione necessaria per adempiere ai nuovi obblighi introdotti dal D.L. n. 124 del 2019, convertito con Legge nr. 157/2019, inerenti “misure di contrasto all’omesso versamento delle ritenute” (DURC fiscale).
La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:
Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 00000 - Xxxxxxx (XX)
e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto.
Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”, salvo caso di esenzione per l’operatore, ove previsto dalla normativa vigente.
Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro.
Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto l’obbligo di emissione e trasmissione delle fatture tra tutti gli operatori nazionali in modalità solo elettronica. Il Codice Destinatario, univoco per la VUS, da indicare nel campo “1.1.4” del tracciato XML, per l’emissione delle fatture elettroniche da parte dell’Appaltatore è A4707H7 (quarta cifra: zero). In ogni fattura, è obbligatorio l’indicazione del Codice CIG “Campo 2.1.2.7”
Ai sensi comma 5 dell’art. 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
ART. 12 - ANTICIPAZIONE E REVISIONE PREZZI
In deroga al comma 18 dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 stante le peculiarità dell’appalto in oggetto (Accordo Quadro) e la ravvicinata rateizzazione degli acconti/SA, si precisa che nella fattispecie non è prevista alcuna anticipazione sul prezzo dell’appalto, comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia.
Non è prevista la revisione dei prezzi contrattuali.
ART. 13 – RICHIAMO ALLE LEGGI E FORO COMPETENTE
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Xxxxx, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
ART. 14 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’
La Valle Umbra Servizi essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, e 18001 effettuerà al momento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto.
Verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure in vigore in VUS, e accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla VUS e di quelle effettivamente eseguite dall’Appaltatore verranno eseguite attraverso controlli tecnici e documentali.
Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare “Non Conformità” (NC) a carico della Appaltatore, che la Valle Umbra Servizi tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque la VUS dall’applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l’inadempimento della Appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste.
ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI
La VUS ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
ART. 17 - SICUREZZA
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.
In particolare:
• ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze;
• il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto;
• l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS;
• l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti;
• l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;
• ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.
ART. 18 – ASSICURAZIONE
E’ obbligo del fornitore, per ogni lotto, stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00= (unmilione/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell’appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.
ART. 19 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga:
I. ad avvertire tempestivamente il DEC, quando venga a conoscenza di inconvenienti che impediscano lo svolgimento del servizio, anche se ad esso non imputabili;
II. all’approvvigionamento dei prodotti software e delle attrezzature elettroniche necessarie all’espletamento dei servizi indicati dalla VUS;
III. all’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della VUS. L’Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del Presente Capitolato d’Appalto e della normativa vigente;
IV. garantire la perfetta esecuzione del servizio anche in considerazione di periodi di ferie e malattia o assenza a qualunque titolo del personale stesso; detto personale dovrà essere munito di un evidente cartellino di riconoscimento preventivamente autorizzato dal Direttore del Contratto e di abbigliamento che lo renda riconoscibile all’utenza;
V. a fornire l’elenco del personale impiegato per l’esecuzione del servizio sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali subappaltatori con l’indicazione degli estremi dei documenti di identificazione; l’elenco dovrà essere comunicato al DEC prima dell’inizio del servizio e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione;
VI. all’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell’ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse; l’Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata;
VII. ad adottare durante l’espletamento dell’appalto tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni della VUS o di Xxxxx rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;
VIII. ad assumere ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire alla VUS il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali e della documentazione fornita e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di pagamento al riguardo da parte di terzi. La VUS si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito. La VUS non assume nessuna responsabilità nel caso in cui l’Appaltatore abbia usato nell’esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L’Appaltatore terrà indenne la VUS da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni connessi al servizio.
ART. 20 - CLAUSOLE DI COMPLIACE E DI RISERVATEZZA
Con la partecipazione alla gara, l’Appaltatore, dichiara espressamente di aver preso visione, conoscere ed accettare integralmente, per quanto di propria competenza, le condizioni contrattuali di compliance contenute nel sito web della Valle Umbra Servizi sotto la sezione “Società Trasparente” all’indirizzo
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXXXXXX%00XXXXXXXX%0000%00xxxxxx%000000.xxx
che formano dunque parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Il rispetto di quanto sopra è parte essenziale delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e dunque la violazione comporta la risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo ed impregiudicato ogni
diritto per la Valle Umbra Servizi Spa, ivi incluso il diritto al risarcimento di qualsiasi danno subito o subendo.
L’Appaltatore ha l’obbligo di non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui si svolgono le prestazioni, salvo esplicita autorizzazione della VUS. Tale obbligo si estende anche agli eventuali subappaltatori.
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE
ART. 21 - NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
a) Responsabile Tecnico.
L’Appaltatore dovrà nominare al momento della stipula del contratto un proprio Responsabile Tecnico Operativo che dovrà interloquire con il Direttore del Contratto.
Il Responsabile Tecnico Operativo dovrà sempre garantire la propria disponibilità ad affrontare immediatamente problematiche relative all’organizzazione del servizio, alle comunicazioni informatiche o necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi appaltati; egli sarà tenuto a comunicare alla VUS i propri recapiti telefonici, al fine di consentire alla VUS di contattarlo per ogni evenienza o comunicazione di servizio.
In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Tecnico Operativo, sarà cura dell’Appaltatore comunicare immediatamente per iscritto alla VUS il nominativo ed i recapiti del sostituto.
In particolare, il Responsabile Tecnico Operativo, ha il compito di:
• organizzare e dirigere il personale dell’Appaltatore;
• assicurare il regolare flusso delle informazioni elettroniche nei tempi previsti dai programmi di esecuzione ODI, garantendo il regolare e continuo funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell’Appaltatore e il corretto utilizzo e manutenzione dei software di comunicazione.
La VUS potrà sempre richiedere la sostituzione del Responsabile Tecnico Operativo, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati o quando, per qualsiasi motivo, non lo ritenga persona affidabile.
b) Avviamento e condotta del servizio.
L’Appaltatore dovrà essere pienamente operativo secondo le modalità previste dal presente Capitolato entro e non oltre il 10° giorno di calendario successivo a quello della stipula del Contratto.
L’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare il servizio nel modo che riterrà più opportuno al fine di eseguirlo perfettamente secondo i termini contrattuali nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato, dai documenti ad esso allegati e dall’offerta tecnica.
c) Materiali forniti da VUS
La VUS per l’esecuzione del servizio fornirà i seguenti materiali:
1) saracinesche in bronzo;
2) valvole e rubinetti a sfera;
3) dispositivi di bloccaggio delle saracinesche o valvole a sfera;
4) sigilli, in plastica o metallo;
5) contatori;
6) lente / diaframma;
7) riduttori di portata;
8) modulo fac-simile cartoline per il cliente finale;
9) modulo fac-simile di comunicazione al cliente finale dell’interruzione della fornitura;
10) modulo fac-simile ordine di intervento per ogni tipologia di attività.
Eventuali altri materiali necessari per l'esecuzione dei servizi richiesti da VUS non inclusi nel precedente elenco (materiali di consumo) dovranno essere forniti dall'Appaltatore, compreso lo strumento per effettuare le prove di tenuta agli impianti interni.
Sono a carico dell’Appaltatore (linee guida CIG nr. 12 e s.m.i. “attivazione o riattivazione dell’impianto
del cliente finale”), le prove di tenuta con strumentazioni proprie, dotate di certificato di taratura e conformi alla normativa.
Lo strumento utilizzato deve essere in grado di produrre ricevuta cartacea che, allegata al verbale di tenuta, dovrà essere fornita a VUS.
I materiali a carico di VUS saranno prelevati a cura dell'Appaltatore dai magazzini della VUS stessa.
I materiali stessi dovranno essere posti in opera così come sono stati ricevuti, vale a dire senza alcuna manomissione o trasformazione.
Gli oneri per il carico dal magazzino VUS, trasporto, scarico sul luogo dell’intervento dei suddetti materiali sono a carico dell’Appaltatore, mentre tutte le manovre sui medesimi materiali dovranno essere eseguite con la massima cura, in modo da evitare rotture o danni di altro genere.
Per i ritardi nelle consegne, quali che ne siano state le cause e la durata, l'Appaltatore non potrà chiedere indennizzi o risarcimenti, ma potrà ottenere una proroga dei termini di ultimazione dei servizi. Al momento della consegna l'Appaltatore dovrà accertare, nel proprio interesse e con i mezzi che riterrà più opportuni, l'integrità dei materiali ricevuti, segnalando immediatamente alla VUS eventuali irregolarità e difetti, prima di effettuare il carico e successivo trasporto.
In mancanza di tali segnalazioni, tutti i materiali, che in un secondo tempo risultassero difettosi, dovranno essere sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore.
Il compenso previsto nella tariffa comprende la remunerazione di tutte le attività che l'Appaltatore dovrà svolgere per la movimentazione dei materiali forniti dal VUS, per gli oneri che gli deriveranno dall'esecuzione delle verifiche degli stessi materiali, da furti, perdite, eventuale deposito nei propri magazzini, trasporto del materiale presso i siti di intervento, il carico, trasporto e scarico, la sistemazione a piè d'opera, la preparazione all'uso, nonché il riversamento ai suddetti magazzini degli eventuali residuati.
d) Orario di esecuzione dei servizi
L’Appaltatore, per tutta la durata del servizio, dovrà garantire l’esecuzione di tutte le attività del presente capitolato dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:10 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 del sabato.
ART. 22 - NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEGLI ODI
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione di VUS un portale web da dove, in tempo reale, ed opportunamente indicizzate si possano avere informazioni in merito agli ordini di intervento e in particolare:
o Stato dell’ordine;
o Foto;
o Data e ora di intervento;
o Data e ora dell’appuntamento;
o Data e ora del secondo appuntamento
o Lettura del misuratore e del correttore ove presente acquisita al momento dell’intervento;
o Codice esecutore e nominativo;
o Riferimento dell’ordine ricevuto (nome file, data mail, data fax, brevi manu ecc…)
o Campi del tracciato di invio (pdr, matricola, indirizzo ecc.)
o Coordinate GPS
o Download in formato Pdf, sulla base del formato indicato da VUS dell’ordine eseguito (con firma del cliente e dell’operatore) comprensivo di tutti gli eventuali allegati (prova di tenuta dell’impianto interno, modelli tecnici ecc.)
o Possibilità di annullare in tempo reale sul portale web gli ordini non ancora eseguiti
o Causale di riscontro
o Note esplicative ove necessarie
a) Sospensione per morosità
Tale attività consiste nella interruzione del flusso idrico o gas attraverso la chiusura del rubinetto di arresto posizionato a monte del misuratore e nell’apposizione di apposito sigillo fornito dalla VUS. La VUS potrà richiedere all’Appaltatore l’installazione di una lente/diaframma o riduttore di portata all’ingresso del misuratore stesso, senza che per questo l’Appaltatore possa accampare pretese di maggiori compensi di qualsiasi sorta. La lente diaframma o riduttore di portata sarà fornito da VUS. L’Appaltatore, durante la fase di sospensione della fornitura, dovrà:
✓ verificare la matricola del contatore;
✓ chiudere il rubinetto di arresto;
✓ effettuare la sigillatura del contatore;
✓ effettuare la foto digitale che attesti la sigillatura del contatore e la lettura di chiusura;
✓ effettuare la rilevazione della lettura del contatore e del correttore di volume ove presente;
✓ compilare tutta la modulistica prevista dalla Valle Umbra Servizi S.p.a
✓ rilevare le eventuali anomalie riscontrate (es. mancanza valvola di monte e/o di valle, mancanza rubinetto di arresto, discordanza con i dati forniti dalla VALLE UMBRA SERVIZI necessari alla corretta individuazione della fornitura da sospendere, note di ubicazione, etc.);
✓ in caso di esito negativo del primo tentativo di sospensione, deve essere effettuato un ulteriore tentativo di sospensione in fascia oraria diversa dal primo. Il numero di tentativi va inserito nel campo note (minimo 2 tentativi).
La sospensione della fornitura non potrà essere effettuata nei giorni di venerdì, sabato e domenica, inclusi i giorni festivi nazionali e i relativi giorni prefestivi.
Le attività saranno consegnate da VUS all’Appaltatore con cadenza settimanale o giornaliera quando necessario. Le attività dovranno essere eseguite dall’Appaltatore entro 8 giorni (Lun-Gio) a partire dall’inizio della settimana successiva a quella di ricevimento dell’ordine da parte della VUS.
In caso di eventuali ritardi/non esecuzione dell’attività si applicheranno le penali previste dal presente capitolato.
La sospensione della fornitura potrà essere effettuata anche in assenza dell’utente.
L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere al rilascio presso il punto fornitura e/o cassetta postale secondo le indicazioni della VUS, cartoline/lettere o cartellino avvertenze con avviso di avvenuta interruzione della fornitura.
Sarà cura dell’Appaltatore provvedere all'individuazione dell'esatta ubicazione del contatore da distaccare che potrà essere ubicato sul muro perimetrale dello stabile o all'interno di cortili, vani scale, locali ecc.
Resta inteso che la VUS potrà in ogni momento revocare ordini di sospensione già assegnati e non ancora eseguiti, senza che per questo nulla sia dovuto all’Appaltatore.
Qualora i contatori siano inaccessibili, sarà cura dell’Appaltatore mettere in atto tutte le misure necessarie all’accesso (es. rintraccio del cliente tramite recapito telefonico fornito da VUS qualora disponibile). Per tutti gli ordini non eseguiti, dovrà comunque essere fornita foto probatoria del civico a testimonianza del passaggio dell’operatore. Per i contatori non sospendibili in quanto ingombrati, dovrà essere fornita foto probatoria dell’ingombro. Le causali da utilizzare per l’esito negativo delle sospensioni sono:
codice | descrizione |
1 | Forza maggiore |
2 | Opposizione clienti finali e/o terzi |
3 | misuratore inaccessibile |
4 | Pdr rilevato in loco non disalimentabile |
5 | Opposizione del cliente finale con asserito pagamento |
8 | Altro - specificare |
b) Riattivazione per morosità
Tale attività consiste nel ripristino della somministrazione idrica o gas successivamente alla sospensione della fornitura. Con tale operazione si dovrà provvedere alla rimozione dei sigilli apposti al momento della sospensione della fornitura, alla (eventuale) rimozione della lente / diaframma, ed alla riapertura del rubinetto di arresto chiuso durante la fase di sospensione e alla applicazione di un nuovo sigillo.
L’Appaltatore all’atto della riattivazione della fornitura commissionata dalla VUS, dovrà:
✓ verificare la matricola del contatore;
✓ verificare eventuale manomissione dei sigilli inserendo apposita nota sul verbale. In particolare nei casi di riapertura abusiva:
❖ con presenza del cliente finale
L’operatore segnala la manomissione, rileva la lettura, allega la documentazione fotografica che attesti la manomissione ed esegue la riattivazione. Nel campo note va inserita la dicitura “contatore trovato riaperto e/o con sigilli manomessi”
❖ in assenza del cliente finale
L’operatore segnala la manomissione, rileva la lettura, allega la documentazione fotografica che attesti la manomissione ed in seguito ripristina la condizione di chiusura in sicurezza del misuratore, apponendo un nuovo sigillo con il relativo numero. Nel campo note va inserita la dicitura “contatore trovato riaperto e/o con sigilli manomessi – RIPRISTINATA CHIUSURA”
✓ rimuovere eventuale lente / diaframma;
✓ riaprire il rubinetto di arresto;
✓ effettuare la misurazione della pressione di alimentazione (solo per misuratori idrici) con strumenti registratori in grado di rilasciare attestato di prova.
✓ effettuare la foto digitale che attesti la riapertura del contatore e la lettura;
✓ effettuare la rilevazione della lettura del contatore e del correttore di volume ove presente;
✓ inserire nelle note eventuali anomalie riscontrate (es. mancanza valvola di monte e/o di valle, mancanza rubinetto di arresto, discordanza con i dati forniti dalla VUS necessari alla corretta individuazione della fornitura da sospendere, etc.);
✓ effettuare, per forniture di gas e gpl, la prova di tenuta dell’impianto in conformità con quanto prescritto dalle linee guida CIG e con strumentazioni proprie conformi alla normativa vigente e con certificati di taratura in corso di validità. Solo in caso di esito positivo della prova di tenuta sul gas, l’Appaltatore potrà procedere alla riattivazione, altrimenti classificherà l’ordine di intervento con esito negativo e con apposita segnalazione di “perdita all’impianto interno” e si accerterà della corretta sospensione della fornitura.
✓ rilevare il livello di pressione dell’acqua.
✓ apporre un nuovo sigillo.
La riattivazione, dovrà avvenire in presenza del cliente finale il giorno e l’ora concordati da VUS con quest’ultimo. Sarà cura di VUS provvedere all’invio degli ODI almeno il giorno lavorativo precedente l’appuntamento programmato.
Si sottolinea che il mancato rispetto degli appuntamenti per le riaperture comporta il riconoscimento al cliente finale degli indennizzi automatici prevista dalla normativa ARERA; pertanto in caso di ritardo nell’esecuzione imputabile all’Appaltatore, la VUSI applicherà a quest’ultimo, oltre alle penali previste dal presente Capitolato, anche eventuali maggiori danni che VUS sarà obbligata a riconoscere al cliente finale.
Nel caso di mancato appuntamento per cause imputabili all’Appaltatore (ritardi, errori di caricamento ecc..), l’Appaltatore fisserà DIRETTAMENTE un nuovo appuntamento con il cliente finale ed indicherà nelle note dell’intervento la dicitura “Riapertura regolare fuori fascia oraria”. Il secondo appuntamento dovrà essere visibile sul portale web dell’Appaltatore non appena concordato con il cliente finale. Le riattivazioni saranno commissionate da VUS quotidianamente tramite ODI trasmessi via mail/fax all’Appaltatore.
Per la riapertura dei misuratori del gas naturale dotati elettrovalvola l’operazione dovrà essere effettuata solo dopo che la Valle Umbra Servizi avrà abilitato la stessa elettrovalvola. L’abilitazione alla riapertura verrà comunicata dal personale tecnico della Vus spa nelle forme previste ne presente capitolato tecnico.
In casi eccezionali, e ad insindacabile giudizio del DEC, per un massimo di 2 interventi al giorno, VUS potrà richiedere di effettuare riattivazioni anche il giorno stesso o comunque al di fuori dell’orario di appuntamento programmato previo contatto telefonico con il cliente finale a carico dell’Appaltatore.
c) Attivazione della fornitura gas naturale o gpl
Tale attività consiste nella installazione del misuratore del gas naturale sia di tipo tradizionale sia di tipo Smart Meter.
I misuratori dovranno essere prelevati a cura del responsabile dell’appalto presso i magazzini Societari e nelle ore di apertura degli stessi (Magazzino Spoleto – Magazzino Foligno). I materiali saranno disponibili presso i magazzini dal giorno precedente a quello fissato per l’installazione. Sarà cura dell’Appaltatore garantire l’integrità dei misuratori ed evitare che gli stessi subiscano urti o danneggiamenti di ogni tipo dall’uscita del magazzino aziendale fino alla relativa posa in opera.
L’Appaltatore, durante la fase di installazione del misuratore, dovrà:
✓ verificare che la nicchia contatore sia dotata di sportello di protezione e che non siano presenti all’interno dellastessa cavi elettrici, fori o altre condizioni di pericolo per la sicurezza e l’incolumità di persone e cose. In presenza di tali eventuali difformità non si dovrà procedere all’installazione del misuratore;
✓ procedere ad installare il misuratore nella “mensola“ già installata dalla VUS;
✓ aprire il rubinetto di arresto;
✓ effettuare la prova di tenuta nelle forme e modalità previste dalle normative vigenti ed indicate dalla VUS durante la formazione specifica. Se la prova di tenuta non risulterà positiva il misuratore non dovrà essere aperto;
✓ effettuare la sigillatura del contatore;
✓ effettuare la foto digitale che attesti il montaggio e la sigillatura del contatore e la lettura di partenza;
✓ rilevare le coordinate GPS del punto di consegna;
✓ rilevare le eventuali anomalie riscontrate (es. mancanza valvola di monte e/o di valle, mancanza rubinetto di arresto, discordanza con i dati forniti dalla VUSI, etc.).
Solo in caso di esito positivo della prova di tenuta sul gas, l’Appaltatore potrà procedere all’attivazione, altrimenti classificherà l’ordine di intervento con esito negativo e con apposita segnalazione di “perdita all’impianto interno” e si accerterà della corretta sospensione della fornitura.
Le attività da espletare saranno consegnate da VUS all’Appaltatore con cadenza giornaliera. Le attività dovranno essere eseguite dall’Appaltatore entro i tempi fissati dall’ordine di lavoro e definiti dall’ARERAI.
In caso di eventuali ritardi/non esecuzione dell’attività si applicheranno le penali previste dal presente capitolato.
La attivazione del misuratore dovrà essere effettuata alla presenza del cliente o di suo delegato. Il cliente dovrà firmare per attestare l’esecuzione del lavoro, l’ODI specifico di intervento ed il modulo di esecuzione intervento (forniti da VUS).
Nell’ODI e nel verbale dell’attività dovrà obbligatoriamente essere inserita l’ora di inizio e di ultimazione
dell’intervento.
Nel caso di mancato appuntamento per cause imputabili all’Appaltatore (ritardi, errori di caricamento ecc..), l’Appaltatore fisserà DIRETTAMENTE un nuovo appuntamento con il cliente finale ed indicherà nelle note dell’intervento la dicitura “Attivazione regolare fuori fascia oraria”. Il secondo appuntamento dovrà essere visibile sul portale web dell’Appaltatore non appena concordato con il cliente finale.
Le attivazioni saranno commissionate da VUS quotidianamente tramite ODI trasmessi via mail.
Resta inteso che la VUS potrà in ogni momento revocare ordini di attivazione già assegnati e non ancora eseguiti, senza che per questo nulla sia dovuto all’Appaltatore.
d) Attivazione della fornitura idrica
Tale attività consiste nella installazione del misuratore idrico sia di tipo tradizionale sia di tipo elettronico.
I misuratori dovranno essere prelevati a cura del responsabile dell’appalto presso i magazzini Societari e nelle ore di apertura degli stessi (Magazzino Spoleto – Magazzino Foligno). I materiali saranno disponibili presso i magazzini dal giorno precedente a quello fissato per l’installazione. Sarà cura della impresa appaltatrice garantire l’integrità dei misuratori ed evitare che gli stessi subiscano urti o danneggiamenti di ogni tipo dall’uscita del magazzino aziendale fino alla relativa posa in opera.
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Una volta installato il misuratore dovrà essere apposto apposito sigillo fornito dalla VUS. L’Appaltatore, durante la fase di installazione del misuratore, dovrà:
✓ verificare che la nicchia contatore sia dotata di sportello di protezione e che non siano presenti all’interno della stessa, cavi elettrici, telefonici o altre condizioni di pericolo per la sicurezza e l’incolumità di persone e cose. In presenza di tali eventuali difformità non si dovrà procedere all’installazione del misuratore;
✓ Procedere ad installare il misuratore nella “mensola/ rubinetto arresto “predisposta dal gestore;
✓ Aprire il rubinetto di arresto;
✓ effettuare la sigillatura del contatore;
✓ effettuare la foto digitale che attesti il montaggio e la sigillatura del contatore e la lettura di partenza;
✓ rilevare le coordinate GPS del punto di consegna;
✓ rilevare le eventuali anomalie riscontrate (es. mancanza valvola di non ritorno sull’impianto, mancanza rubinetto di arresto, discordanza con i dati forniti dalla VUS etc.).
La attivazione, dovrà avvenire in presenza del cliente finale il giorno e l’ora concordati da VUS con quest’ultimo. Sarà cura di VUS provvedere all’invio degli ODI almeno il giorno lavorativo precedente l’appuntamento programmato.
Si sottolinea che il mancato rispetto degli appuntamenti per le attivazioni comporta il riconoscimento al cliente finale degli indennizzi automatici previsti dalla normativa ARERA. Pertanto in caso di ritardo nell’esecuzione imputabile all’Appaltatore, la VUS applicherà a quest’ultimo, oltre alle penali previste dal presente Capitolato, anche gli indennizzi automatici dovuti ai clienti oltre che eventuali maggiori danni che VUS sarà obbligata a riconoscere al cliente finale.
Nel caso di mancato appuntamento per cause imputabili all’Appaltatore (ritardi, errori di caricamento ecc..), l’Appaltatore fisserà DIRETTAMENTE un nuovo appuntamento con il cliente finale ed indicherà nelle note dell’intervento la dicitura “Attivazione regolare fuori fascia oraria”. Il secondo appuntamento dovrà essere visibile sul portale web dell’Appaltatore non appena concordato con il cliente finale. Le attivazioni saranno commissionate da VUS quotidianamente tramite ODI trasmessi via mail. Resta inteso che la VUS potrà in ogni momento revocare ordini di attivazione già assegnati e non ancora eseguiti, senza che per questo nulla sia dovuto all’Appaltatore.
e) Riattivazione fornitura
Tale attività consiste nel ripristino della somministrazione idrica o gas su una fornitura
precedentemente disdettata. Con tale operazione si dovrà provvedere alla rimozione dei sigilli precedentemente apposti, alla (eventuale) rimozione della lente / diaframma, ed alla riapertura del rubinetto di arresto chiuso durante la fase di disdetta ed alla applicazione di un nuovo sigillo.
L’Appaltatore all’atto della riattivazione della fornitura commissionata dalla VALLE UMBRA SERVIZI, dovrà:
✓ verificare la matricola del contatore;
✓ verificare la manomissione dei sigilli inserendo apposita nota sul verbale. In particolare nei casi di riapertura abusiva:
❖ con presenza del cliente finale
L’operatore segnala la manomissione, rileva la lettura, allega la documentazione fotografica che attesti la manomissione ed esegue la riattivazione. Nel campo note va inserita la dicitura “contatore trovato riaperto e/o con sigilli manomessi”
❖ in assenza del cliente finale
L’operatore segnala la manomissione, rileva la lettura, allega la documentazione fotografica che attesti la manomissione ed in seguito ripristina la condizione di chiusura in sicurezza del misuratore, apponendo un nuovo sigillo con il relativo numero. Nel campo note va inserita la dicitura “contatore trovato riaperto e/o con sigilli manomessi – RIPRISTINATA CHIUSURA”
Qualora ci siano le condizioni per la riattivazione, dovrà inoltre procedere a:
✓ rimuovere eventuale lente / diaframma; (idrico)
✓ riaprire il rubinetto di arresto;
✓ effettuare la foto digitale che attesti la riapertura del contatore e la lettura;
✓ effettuare la rilevazione della lettura del contatore e del correttore di volume ove presente;
✓ inserire nelle note eventuali anomalie riscontrate (es. mancanza valvola di monte e/o di valle, mancanza rubinetto di arresto, discordanza con i dati forniti dalla VALLE UMBRA SERVIZI spa necessari alla corretta individuazione della fornitura da sospendere, etc.);
✓ effettuare, per il gas e gpl, la prova di tenuta dell’impianto in conformità con quanto prescritto dalle linee guida CIG e con strumentazioni proprie conformi alla normativa vigente e con certificati di taratura in corso di validità. Solo in caso di esito positivo della prova di tenuta sul gas, l’Appaltatore potrà procedere alla riattivazione, altrimenti classificherà l’ordine di intervento con esito negativo e con apposita segnalazione di “perdita all’impianto interno” e si accerterà della corretta sospensione della fornitura.
✓ apporre un nuovo sigillo.
✓ Compilare tutta la modulistica prevista dalla Valle Umbra Servizi S.p.a e acquisire la firma del cliente presente
La riattivazione, dovrà avvenire in presenza del cliente finale il giorno e l’ora concordati da VUS con quest’ultimo. Sarà cura di VUS provvedere all’invio degli ODI almeno il giorno lavorativo precedente l’appuntamento programmato.
Si sottolinea che il mancato rispetto degli appuntamenti per le riaperture comporta il riconoscimento al cliente finale degli indennizzi automatici prevista dalla normativa ARERA; pertanto in caso di ritardo nell’esecuzione imputabile all’Appaltatore, la VUS applicherà a quest’ultimo, oltre alle penali previste dal presente Capitolato, anche gli indennizzi automatici dovuti ai clienti oltre che eventuali maggiori danni che VUS sarà obbligata a riconoscere al cliente finale.
Nel caso di mancato appuntamento per cause imputabili all’Appaltatore (ritardi, errori di caricamento ecc..), l’Appaltatore fisserà DIRETTAMENTE un nuovo appuntamento con il cliente finale ed indicherà nelle note dell’intervento la dicitura “Riattivazione regolare fuori fascia oraria”. Il secondo appuntamento dovrà essere visibile sul portale web dell’Appaltatore non appena concordato con il cliente finale. Le riattivazioni saranno commissionate da VUS quotidianamente tramite ODI trasmessi via mail. Resta
inteso che la VUS potrà in ogni momento revocare ordini di attivazione già assegnati e non ancora eseguiti, senza che per questo nulla sia dovuto all’Appaltatore.
f) Disattivazione della fornitura
Tale attività consiste nella chiusura/disattivazione della somministrazione idrica o gas. Con tale operazione si dovrà provvedere alla rimozione dei sigilli precedentemente apposti, alla installazione della lente / diaframma (idrico), alla chiusura del rubinetto di arresto e alla applicazione di un nuovo sigillo.
L’Appaltatore, all’atto della disattivazione della fornitura commissionata dalla VALLE UMBRA SERVIZI, dovrà:
✓ verificare la matricola del contatore;
✓ verificare la manomissione dei sigilli inserendo apposita nota sul verbale;
✓ installare lente / diaframma; (idrico)
✓ chiudere il rubinetto di arresto;
✓ effettuare la foto digitale che attesti la chiusura del contatore e la lettura;
✓ effettuare la rilevazione della lettura del contatore e del correttore di volume ove presente;
✓ inserire nelle note eventuali anomalie riscontrate (es. mancanza valvola di monte e/o di valle, mancanza rubinetto di arresto, discordanza con i dati forniti dalla VALLE UMBRA SERVIZI spa necessari alla corretta individuazione della fornitura da sospendere, etc.);
✓ apporre un nuovo sigillo;
✓ compilare tutta la modulistica prevista dalla Valle Umbra Servizi S.p.a e acquisire la firma del cliente presente.
La disattivazione, dovrà avvenire in presenza del cliente finale il giorno e l’ora concordati da VUS con quest’ultimo. Sarà cura di VUS provvedere all’invio degli ODI almeno il giorno lavorativo precedente l’appuntamento programmato.
Dovranno essere effettuati, e tracciati nel portale, i TRE ( 3 ) tentativi di disattivazione così come previsto dalle delibere ARERA
Si sottolinea che il mancato rispetto degli appuntamenti per le disattivazioni comporta il riconoscimento al cliente finale degli indennizzi automatici previsto dalla normativa ARERA. Pertanto in caso di ritardo nell’esecuzione imputabile all’Appaltatore, la VUS applicherà a quest’ultimo, oltre alle penali previste dal presente Capitolato, anche gli indennizzi automatici dovuti ai clienti oltre che eventuali maggiori danni che VUS sarà obbligata a riconoscere al cliente finale.
Nel caso di mancato appuntamento per cause imputabili all’Appaltatore (ritardi, errori di caricamento ecc..), l’Appaltatore fisserà DIRETTAMENTE un nuovo appuntamento con il cliente finale ed indicherà nelle note dell’intervento la dicitura “chiusura regolare fuori fascia oraria”. Il secondo appuntamento dovrà essere visibile sul portale web dell’Appaltatore non appena concordato con il cliente finale. Le disattivazioni saranno commissionate da VUS quotidianamente tramite ODI trasmessi via mail. Resta inteso che la VUS potrà in ogni momento revocare ordini di disattivazione già assegnati e non ancora eseguiti, senza che per questo nulla sia dovuto all’Appaltatore.
g) Rimozione del contatore (solo idrico)
Tale attività consiste nella rimozione fisica del contatore che comprende le seguenti fasi:
✓ chiusura delle valvole di monte e di valle del contatore;
✓ smontaggio del contatore;
✓ apposizione del tappo a vite sulla valvola di arresto/intercettazione a monte e a valle del contatore e apposizione di sigillo sul tappo apposto nella valvola di monte;
Nel caso in cui l’utenza sia sprovvista della valvola di valle, oppure, ove presente, la stessa non fosse perfettamente funzionante, occorrerà adottare tutte le necessarie precauzioni ed accorgimenti tecnici al fine di evitare possibili allagamenti dovuti allo svuotamento dell’impianto interno. Prima di procedere alla rimozione del contatore della fornitura dovrà essere verificata la integrità dei sigilli. Qualora risultassero manomessi si dovrà riportare il fatto nelle note dell’ODI. I materiali di consumo sopra
indicati necessari alla rimozione del contatore saranno forniti dall’Appaltatore.
L’Appaltatore, all’atto della rimozione del contatore, commissionata da VUS con apposito ordine di intervento, dovrà:
✓ verificare la matricola del contatore;
✓ verificare la manomissione dei sigilli inserendo apposita nota sul verbale;
✓ effettuare la foto rilevazione digitale al misuratore che attesti la manomissione dei sigilli;
✓ chiudere i rubinetti di arresto;
✓ rimuovere il contatore ed apporre gli appositi tappi a vite sulla valvola di arresto a monte e a valle del contatore;
✓ effettuare la foto digitale che attesti la rimozione del contatore;
✓ effettuare la rilevazione della lettura del contatore;
✓ effettuare la foto rilevazione digitale della lettura del contatore;
✓ rilevare le eventuali anomalie riscontrate (es. mancanza valvola di monte e/o di valle, mancanza rubinetto di arresto, discordanza con i dati forniti dal VUS necessari alla corretta individuazione della fornitura da sospendere, etc.);
Gli interventi di rimozione dei contatori non potranno essere effettuati nei giorni pre-festivi o festivi. Le modalità di esecuzione degli ODI per le attività sopra descritte potranno subire degli adeguamenti, che la VUS si riserva di comunicare nel corso dell’appalto e a cui l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente.
All’Appaltatore sarà richiesto il servizio di smontaggio del contatore e imballaggio dello stesso in una opportuna busta sigillata fornita da VUS. I contatori smontati ed imballati dovranno essere consegnati presso i magazzini della VUS entro la fine della giornata lavorativa. L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere al rilascio presso il punto fornitura e/o cassetta postale - secondo le indicazioni della VUS - di cartoline per avviso di avvenuta rimozione del contatore.
h) Installazione di misuratori a seguito di riattivazione utenza rimossa per morosità (solo per il servizio idrico)
La VUS potrà chiedere all’Appaltatore, in relazione ad una utenza morosa alla quale è stato precedentemente rimosso il contatore, il rimontaggio dello stesso contatore oppure di un contatore con nuova matricola. L'eventuale contatore con nuova matricola sarà fornito all’Appaltatore da VUS dietro presentazione dell’ordine di intervento. L’Appaltatore all’atto della riattivazione della fornitura, commissionata da VUS, dovrà:
✓ verificare l’eventuale presenza di allacci diretti;
✓ effettuare la Foto rilevazione digitale che attesti l’allaccio diretto;
✓ installare il nuovo contatore;
✓ aggiornare la scheda di utenza con: matricola del misuratore, diametro del misuratore e marca e modello del misuratore;
✓ effettuare la rilevazione digitale della lettura del contatore;
✓ inserire le eventuali anomalie riscontrate.
i) Sopralluoghi
La VUS periodicamente potrà comunicare a mezzo e-mail un elenco di utenze (già sospese o distaccate per morosità o che evidenziano un consumo nullo o troppo elevato) per le quali richiedere un sopralluogo al fine di accertare lo stato di effettivo distacco dell'utenza o la verifica approfondita dei consumi. Gli addetti al servizio dell’Appaltatore dovranno pertanto annotare se l'utenza per la quale è stato richiesto il sopralluogo presenta la rottura dei blocchi di chiusura e/o l'infrazione dei sigilli ovvero è riaperta, oppure se versa ancora in uno stato di disattivazione.
Nel caso di controllo consumi l’Appaltatore dovrà mettere in atto tutte le attività necessarie a verificarne la correttezza.
Tali verifiche consistono, in particolare, nell’accertamento del permanere (o meno) della situazione di interruzione della fornitura, ovvero che non si sia provveduto a ricollegare abusivamente l’utenza e
nella verifica approfondita sui consumi rilevati mediante prove sul posto ((verifica flusso, indagine con il cliente finale ecc..). L’Appaltatore, all’atto della richiesta di verifica, commissionata dalla VUS, dovrà:
✓ verificare il corretto funzionamento del misuratore;
✓ verificare la corretta chiusura del misuratore e l’integrità dei sigilli;
✓ verificare l’eventuale presenza di allacci diretti;
✓ effettuare la foto rilevazione digitale che attesti l’eventuale manomissione;
✓ dare immediata comunicazione alla VUS spa dell’esito del sopralluogo;
✓ rilevare le eventuali anomalie riscontrate;
✓ Rimettere in sicurezza l’impianto procedendo, ove possibile, alla richiusura della fornitura.
✓ Ripristinare i sigilli
In particolare, per ogni codice servizio che identifica l’utenza, dovranno essere riportate anche le seguenti informazioni:
1) data del controllo;
2) lettura del contatore (corredata di fotolettura).
j) Cessazioni amministrative
La VUS giornalmente potrà comunicare a mezzo e-mail o a mezzo fax un elenco di utenze sulle quali procedere all’attività di cessazione amministrativa per la quale è prevista l’esecuzione di un sopralluogo con le modalità di cui sopra ed il cambio di sigillo.
Tali attività dovranno essere espletate entro il giorno indicato nella richiesta. Tali attività saranno inviate da VUS almeno 2 gg lavorativi prima della data di esecuzione richiesta.
k) Consegna dei servizi all’Appaltatore
La VUS, consegnerà tramite mail i servizi in modo ripartito mediante apposite distinte commesse di lavoro sulla base delle proprie necessità in base al formato “trasmissione ordini” Allegato E. VUS si riserva di modificare i tracciati senza che l’Appaltatore possa vantare alcuna pretesa, sulla base di variazioni normative dettate dalle Autorità preposte o per il miglioramento del servizio.
l) Riconsegna dei servizi alla VUS
L’Appaltatore metterà a disposizione di VUS gli esiti (dati e allegati) sul proprio portale Web e su richiesta fornirà il tracciato di cui all’allegato E (“trasmissioni ordini”) con l’aggiunta dei dati rilevati. La documentazione cartacea ORIGINALE dovrà essere conservata e su richiesta, consegnata a VUS.
m) Prestazioni minime giornaliere
Tutte le attività richieste (ordini di lavoro eseguiti) dovranno essere consegnate a VUS in tempo reale tramite caricamento sul portale web dedicato. L’ordine eseguito dovrà essere caricato sul portale in formato pdf utilizzando il modulo fac-simile consegnato da VUS.
Vista la particolare natura di tali tipi di servizi (attività oggettivamente non pre-determinabili nel numero al momento della effettuazione dell’appalto) le stesse dovranno essere eseguite dall’Appaltatore su richiesta della VUS.
I singoli servizi da eseguire verranno ordinati dalla VUS secondo le proprie insindacabili necessità che si presenteranno di volta in volta.
L'esecuzione dei singoli servizi e la loro successione nel tempo saranno precisate dalla VUS al momento della consegna delle singole commesse.
Le quantità indicate nella tabella 2 – “elenco prezzi unitari a base d’asta” sono da ritenersi a tutti gli effetti delle stime.
L'Appaltatore deve essere in grado di garantire tutte le prestazioni consegnate giornalmente nelle modalità descritte nel presente capitolato tecnico.
Al solo scopo statistico si indicano il numero medio di interventi negli ultimi 2 esercizi.
- Media giornaliera – n. 60 interventi
- Punta massima giornaliera – 150 interventi
ART. 23 – FORMAZIONE SULLE PROCEDURE DELLA VALLE UMBRA SERVIZI
Prima dell’inizio dell’appalto di servizio l’Appaltatore dovrà far partecipare tutto il personale che utilizzerà per le attività oggetto del contratto, a specifico corso di formazione che la VUS organizzerà e che riguarderà nello specifico la modalità di esecuzione di ogni attività operativa e le procedure operative della VUS. La formazione avrà una durata di 10 ore suddivise in due giornate lavorative.
ART. 24 – RICONSEGNA MASSIVA DEI DATI
Il database con tutti i files delle attività, fotoletture, i dati tecnici e tutte le prestazioni effettuate nel periodo contrattuale con tutta la modulistica cartacea in originale, dovranno essere conservati e resi disponibili per l’intera durata del contratto. Questi dovranno essere forniti a VUS alla scadenza del contratto (o su richiesta della VUS) in formato elettronico (con modulistica cartacea originale ove presente) ed opportunamente indicizzati.
ART. 25 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali e in particolare al presente Capitolato d’Oneri. L’appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. In caso di inadempienze e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, l’appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria.
Il mancato rispetto del norme contrattuali determinerà l’applicazione delle seguenti penali:
Nr.° | Descrizione della Penale | Importo in euro oltre ad IVA |
1 | Ritardo nell’avvio del servizio, per ogni giorno naturale e consecutivo oltre il 10 giorno dalla stipula del contratto | 250,00 |
2 | Restituzione incompleta di documentazione (es. dati o fotografie etc..) o con formati errati o senza rispettare le condizioni del presente Capitolato – per ogni inadempienza | 100,00 |
3 | Gestione dei materiali consegnati dalla VUS all’appaltatore non conforme – per ogni inadempienza | 200,00 |
4 | Mancato funzionamento del portale WEB – per ogni inadempienza | 100,00 |
5 | Mancata esecuzione o ritardo nell’esecuzione degli ordini di intervento per ogni intervento non eseguito o eseguito ritardato | 60,00 |
6 | Intervento su gruppo di misura non eseguito a perfetta regola d'arte o ordine di intervento non debitamente compilato in ogni sua parte, compreso il verbale di tenuta (per il gas/gpl): l'Appaltatore sarà tenuta ad apportare le modifiche necessarie a regolarizzare l'installazione e a corrispondere una penale per ogni intervento pari ad | 60,00 |
7 | Mancata esposizione della tessera di riconoscimento da parte del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, per ogni operatore, e per ogni inadempienza | 50,00 |
8 | Per carenze nell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore, così come descritte nel Capitolato d’Oneri e relativi allegati, a seguito di visite ispettive effettuate dalla VUS |
8a | Per lievi carenze | 100,00 |
8b | Per carenze sostanziali | 500,00 |
8c | Per carenze gravi | 1% dell’importo contrattuale |
9 | Per carenze nell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore, così come descritte nell’Offerta Tecnica, a seguito di visite ispettive effettuate dalla VUS | |
9a | Per lievi carenze | 100,00 |
9b | Per carenze sostanziali | 500,00 |
9c | Per carenze gravi | 1% dell’importo contrattuale |
Tutte le penali di cui al presente articolo sono cumulabili, ad eccezione dei casi in cui più penali siano applicabili allo stesso inadempimento, per i quali potrà essere applicata la penale maggiore tra quelle previste.
Le penali sono determinate dal RUP anche sulla base delle indicazioni fornite dal DEC.
Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal DEC, o dal RUP. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla VUS entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
La VUS si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la VUS avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 80 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della VUS;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.
In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla VUS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
ART. 26 – CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e dell’art. 30 comma 4 del Codice dei contratti, secondo cui “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”. Si precisa che l’appaltatore uscente applica al personale coinvolto nel servizio oggetto del presente appalto il CCNL “Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici esercizi, e Turismo (Conflavoro-Confsal)” il quale prevede l’assorbimento del personale “uscente” da parte del nuovo gestore dei servizi, salvo che l’operatore economico applichi un C.C.N.L. diverso che garantisca comunque le mansioni professionali e i livelli retributivi del personale assorbito in modo adeguato e congruo. L’elenco del personale uscente è riportato nelle tabelle seguenti:
SOCIETA' | N° UNITA' LAVORATIVE | MONTE ORE ANNUE UNITA' OPERATIVA | CCNL APPLICATO | QUALIFICA | LIVELLI RETRIBUTIVI | SEDE DI LAVORO | SCATTI ANZIANITA' |
EASY SERVIZI | 2 | 2788,45 | INTERSETTORIALE COMMERCIO, TERZIARIO, DISTRIBUZIONE, SERVIZI, PUBBLICI ESERCIZI, E TURISMO (CONFLAVORO- CONFSAL) | OPERAIO | 5° | PERUGIA | 0 |
GAS MARKETING | 3 | 2719,13 | INTERSETTORIALE COMMERCIO, TERZIARIO, DISTRIBUZIONE, SERVIZI, PUBBLICI ESERCIZI, E TURISMO (CONFLAVORO- CONFSAL) | OPERAIO | 5° | PERUGIA | 0 |
Elenco Allegati :
A) DUVRI
B) Elenco Prezzi