Common use of Obblighi di riservatezza Clause in Contracts

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta Aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espresse.

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Sources: Service Agreement, Service Agreement, Capitolato Speciale

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattoContratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornituradel contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La Ditta Aggiudicataria L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante hanno la riservatezza, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espresseContratto fermo restando che il Fornitore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Autorità.

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Sources: Servizio Di Elaborazione Paghe, Stipendi E Contributi, Servizio Di Elaborazione Paghe, Stipendi E Contributi

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattoContratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornituradel presente Contratto. La Ditta Aggiudicataria L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante hanno riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espresseContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

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Sources: Capitolato Tecnico Per L’affidamento Del Servizio Di Realizzazione Del Sito Internet E Dello Sportello Telematico Polifunzionale, Capitolato Tecnico Per L’affidamento Del Servizio Di Fornitura Ed Erogazione Dei Servizi Applicativi in Modalità Cloud Saas

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a e abbia comunque conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta Aggiudicataria L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori, collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza. L’inosservanza In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto riservatezza, le parti convengono che le Azienda appaltante ▇▇.▇▇.▇▇. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espressecontratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattoContratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornituradel presente Contratto. La Ditta Aggiudicataria L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante hanno riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato allpresente Contratto, fermo restando che lArt.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espresseAffidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

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Sources: Capitolato Tecnico, Capitolato Tecnico

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria 1. Conformemente a quanto previsto all’articolo 20 del capitolato prestazionale, l'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso e, comunque, durante l`esecuzione del servizio o comunque in relazione a conoscenzaesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattoservizio. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al comma precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale materiale, originario o predisposto in esecuzione della fornituraesecuzione, del presente servizio. 3. La Ditta Aggiudicataria L`Aggiudicatario è responsabile responsabile, inoltre, per l’esatta osservanza osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentidi tutti coloro che sono coinvolti, consulenti e collaboratori di questi ultimia vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza degli obblighi riservatezza anzidetta e si si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UEe ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante hanno la facoltà attuazione, a pena di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 risoluzione del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espressecontratto.

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Sources: Contract for Engineering and Architecture Services

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta Aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante la ASL hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 all’Art.18) del presente Capitolato speciale disciplinare riservato alle clausole risolutive espresse.

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Sources: Capitolato Per La Fornitura Di Sistemi Per Chirurgia Oculistica

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria 1. Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione datiinformazioni relativi/e all’ASUR e agli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza nell’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione agli adempimenti contrattuali. 2. Il Prestatore s’impegna altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall’ASUR e portati a conoscenza dello stesso ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del presente contrattotrattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Prestatore. 3. L’obbligo In caso di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta Aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, inosservanza degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante hanno riservatezza, l’ASUR ha la facoltà di dichiarare risolto la risoluzione di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espressecontratto, fermo restando l’obbligo del Prestatore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all’ASUR stessa.

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Sources: Contratto Di Appalto

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso eo, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo In particolare, tutti gli obblighi in materia di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornituraComune. La Ditta Aggiudicataria ditta G.M.I. Servizi s.r.l. è responsabile per l’esatta osservanza degli obbli- ghi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori del proprio personale. In caso di questi ultimi, inosser- vanza degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante hanno riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 c.cdel codice civile, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. come espressamente indicato all’ Art.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espresse.----------------------------

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Sources: Contratto Di Appalto

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta Aggiudicataria Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante hanno riservatezza, è prevista la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’artpresente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle singole Aziende. 1456 c.cIl Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. come espressamente indicato all’ Art.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espressen. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Sources: Capitolato Speciale

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria Il Fornitore ha l’obbligo l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione contraente, di mantenere riservati riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati dati, le notizie e le informazioniinformazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione datinonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dall’Ente Procedente o relativi ai fruitori del servizio di cui venga in possesso esia, comunque, venuta a conoscenza, conoscenza nel corso di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione esecuzione del presente contrattocontratto stesso. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta Aggiudicataria Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza degli obblighi riservatezza di riservatezza costituisce grave inadempimento cui al primo e pertanto le parti convengono secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che le Azienda appaltante hanno la facoltà altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di dichiarare risolto qualsiasi atto o documento di diritto cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espressecontratto.

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Sources: Accreditation Agreement

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria 1. Conformemente a quanto previsto dal paragrafo del Capitolato Prestazionale, l’Aggiudicatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso e, comunque, durante l`esecuzione del servizio o comunque in relazione a conoscenzaesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattoservizio. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al comma precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale materiale, originario o predisposto in esecuzione della fornituraesecuzione, del presente servizio. 3. La Ditta Aggiudicataria L’Aggiudicatario è responsabile responsabile, inoltre, per l’esatta osservanza osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentidi tutti coloro che sono coinvolti, consulenti e collaboratori di questi ultimia vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza degli obblighi riservatezza anzidetta e si si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante hanno la facoltà attuazione, a pena di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 risoluzione del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espressecontratto.

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Sources: Contract for the Assignment of Design Services

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria Il Fornitore ha l’obbligo l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione Procedente, di mantenere riservati riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati dati, le notizie e le informazioniinformazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione datinonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dall’Amministrazione Procedente o relativi ai fruitori del servizio di cui venga in possesso esia, comunque, venuta a conoscenza, conoscenza nel corso di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione esecuzione del presente contrattocontratto stesso. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta Aggiudicataria Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza degli obblighi riservatezza di riservatezza costituisce grave inadempimento cui al primo e pertanto le parti convengono secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che le Azienda appaltante hanno la facoltà altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di dichiarare risolto qualsiasi atto o documento di diritto cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espressecontratto.

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Sources: Accreditation Agreement

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta Aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante Aziende Appaltanti hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 all’0 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espresse.

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Sources: Fornitura in Service Di Sistemi Diagnostici

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattoContratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornituradel presente Contratto. La Ditta Aggiudicataria L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante hanno riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espresseContratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria 1. Il Soggetto affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente convenzione. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il SSC e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contrattorapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il vincolo di riservatezza non potrà essere posto nei confronti degli operatori del Servizio Sociale dei Comuni, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornituraper quanto riguarda i compiti di loro pertinenza. 3. La Ditta Aggiudicataria Il Soggetto affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimirisorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. L’inosservanza In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante hanno riservatezza, il SSC ha la facoltà di dichiarare risolto risolta di diritto la presente convenzione, fermo restando che il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espresseSoggetto affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al SSC.

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Sources: Convenzione Per La Gestione Dello Sportello Promozione E Supporto

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunquecomunque , a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattoContratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornituradel contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La Ditta Aggiudicataria Il Concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante hanno la riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espresseContratto fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.

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Sources: Concession Agreement

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria Il Fornitore del servizio ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o predisposto in esecuzione della fornituradivengano di pubblico dominio. La Ditta Aggiudicataria Il Fornitore del servizio è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dipendenti e consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante hanno anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la VUS SpA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come contratto, fermo restando che il Fornitore del servizio sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla VUS SpA. Per tutto quanto non espressamente indicato all’ Art.20 del contemplato nel presente Capitolato speciale riservato d Oneri le parti fanno riferimento alle clausole risolutive espressedisposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di acquisizione di servizi in quanto applicabili.

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Sources: Contact Center Service Agreement

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta Aggiudicataria aggiudicataria è responsabile per l’esatta dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto e, pertanto, le parti convengono che le Azienda l’Azienda Sanitaria appaltante hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espresse...

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Sources: Contratto Di Fornitura Di Beni

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a e abbia comunque conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta Aggiudicataria L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori, collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza. L’inosservanza In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto riservatezza, le parti convengono che le Azienda appaltante ▇▇.▇▇.▇▇. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espressecontratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Obblighi di riservatezza. La Ditta Aggiudicataria 1. Conformemente a quanto previsto dal DIP, l’Appaltatore, a pena di risoluzione del presente Contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso e, comunque, durante l`esecuzione del servizio o comunque in relazione a conoscenzaesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattoservizio. 2. L’obbligo di cui al comma precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale materiale, originario o predisposto in esecuzione della fornituradel presente servizio. 3. La Ditta Aggiudicataria L’Appaltatore è responsabile responsabile, inoltre, per l’esatta osservanza osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentidi tutti coloro che sono coinvolti, consulenti e collaboratori di questi ultimia vario titolo, nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’inosservanza degli obblighi riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le Azienda appaltante hanno la facoltà attuazione, a pena di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’ Art.20 risoluzione del presente Capitolato speciale riservato alle clausole risolutive espresseContratto.

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Sources: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Redazione Del Progetto Di Fattibilità Tecnica Ed Economica (Pfte)