Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Appalto Concorso, Capitolato Speciale d'Appalto
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore L’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contrattocontratto, fermo restando che l’Appaltatore l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione alla stazione stessa. L’Appaltatore L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del Contratto contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.
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Samples: Servizio Di Abbonamento a Banche Dati Medico Scientifiche, Servizio Sostitutivo Di Mensa, Appalto Per Servizi Di Sanità Elettronica
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui verrà venga in possesso e possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel contratto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra Detto obbligo non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà sviluppa o realizzerà realizza in esecuzione delle presenti prestazioni dovutecontrattuali. L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dipendenti e consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltiall’Amministrazione.
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Samples: Accordo Quadro, Capitolato Speciale Di Appalto, Accordo Quadro
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà 1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’ISPRA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto.
3. L’obbligo di cui sopra al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile l’ISPRA ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltiall’ISPRA.
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Samples: Contratto Di Servizio, Servizio Di Manutenzione Ed Assistenza, Service Agreement
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel Contratto. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente Contratto. L’obbligo di cui sopra al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente Contratto, fermo restando che l’Appaltatore il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione alla stessa. L’Appaltatore Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello del Fornitore stesso a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà l’obbligo Le Parti concordano di mantenere riservati non divulgare le reciproche informazioni riservate, per tutta la durata del presente accordo intendendosi tali (“Informazioni riservate”) i dati termini e le informazionicondizioni del contratto, ivi comprese quelle che transiteranno per dei suoi allegati, dei moduli di adesione ed i know-how. Le Parti concordano di non rendere disponibili a terzi le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso Informazioni riservate l'una dell'altra e di non divulgarli utilizzare tali informazioni per finalità che esulano dall'adempimento del presente contratto. Ciascuna delle Parti acconsente ad adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie affinché le Informazioni riservate non vengano diffuse o distribuite dai propri dipendenti o agenti, violando le disposizioni del presente contratto. In particolare per quanto riguarda gli applicativi software, il Cliente assume l’obbligo, anche a nome dei propri amministratori, dipendenti, agenti, consulenti, prestatori di servizi ed incaricati in alcun modo e genere, di impedire che i programmi vengano utilizzati o resi accessibili a terzi in qualsiasi forma e assenza del preventivo consenso scritto di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominioVISURA, nonché le ideel’obbligo a mantenere, le metodologie anche dopo la cessazione del presente contratto, il massimo riserbo sui contenuti dei programmi, sulle conoscenze, sui metodi e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà più in esecuzione delle prestazioni dovutegenerale su ogni altra informazione in possesso di VISURA e della quale il Cliente venga a conoscenza in dipendenza della licenza d’uso oggetto del presente contratto. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza In particolare, il Cliente si obbliga ad adottare ogni misura ed iniziativa necessarie a garantire la segretezza degli applicativi software e ad evitarne la comunicazione, anche colposa, la duplicazione, ovvero l’acquisizione illecita da parte di terzi. Il Cliente si obbliga a segnalare tempestivamente l’uso non autorizzato o irregolare degli applicativi software da parte di terzi. VISURA assume il corrispondente obbligo di riservatezza con riguardo ai dati nella disponibilità del Cliente, compresi quelli relativi a terzi, dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto quali venga a conoscenza a motivo della esecuzione del Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltipresente contratto.
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Samples: Licensing Agreement, Licensing Agreement, Licensing Agreement
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’ASST appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. L’obbligo di cui sopra non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessaall’ASST appaltante. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’ASST. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in materia di “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore s impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Service Agreement
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore l’appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore L’appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà la stazione appaltante potrà avere l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contrattocontratto, fermo restando che l’Appaltatore l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione alla stazione stessa. L’Appaltatore L’appaltatore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del Contratto contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.
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Samples: Intervento Siai202 Comunas, Disciplinary Guidelines for Tender, Disciplinary Procedure
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore L’appaltatore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore l’appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore L’appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà la stazione appaltante potrà avere l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contrattocontratto, fermo restando che l’Appaltatore l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione alla stazione stessa. L’Appaltatore L’appaltatore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del Contratto contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.
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Samples: Intervento Siai202 Comunas, Accordo Di Programma Quadro (Apq)
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui verrà sia comunque venuto a conoscenza in possesso e esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Azienda Sanitara di Rieti e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. L’obbligo di cui sopra al primo capoverso del presente articolo non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Aggiudicatario, nonché le ideenella qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati a cui accede, le metodologie ai sensi del D. Lgs. n. 196/03e ai sensi del Reg. 2016/679/UE è tenuto all’esatta e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione puntuale osservanza delle prestazioni dovuteidonee misure di sicurezza. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza L’osservanza di quanto sopra dovrà essere assicurata dall’Aggiudicatario ed anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse umane in genere, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi derivanti dal trattamento dei dati dui cui alla legge privacy di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessaper l’inosservanza di detti obblighi. L’Appaltatore L’Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso dell’Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare ed uniformare i propri comportamenti a tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Reg. 2016/679/UE.
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Samples: Contract, Disciplinary Tender
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel Contratto. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente Contratto. L’obbligo di cui sopra al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente Contratto, fermo restando che l’Appaltatore il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione alla stessa. L’Appaltatore Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello del Fornitore stesso a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.
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Samples: Capitolato Speciale, Servizio Di Aggiornamento Software
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore L’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contrattocontratto, fermo restando che l’Appaltatore l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione alla stazione appaltante stessa. L’Appaltatore L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del Contratto contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.
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Samples: Servizio Professionale Di Assistenza in Materia Di Consulenza Del Lavoro E Previdenziale, Servizio Professionale Di Assistenza in Materia Di Consulenza Del Lavoro E Previdenziale
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.
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Samples: Service Agreement
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ARPAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. L’obbligo di cui sopra al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile ARPAV ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessaad ARPAV. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a gare rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e appaltiulteriori provvedimenti in materia.
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Obblighi di riservatezza. 1. L’Appaltatore avrà ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le transitano dalle apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel Contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Committente.
2. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente Contratto. L’obbligo di cui sopra Tale obbligo non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute.
3. L’Appaltatore sarà è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’Appaltatore solleva nel modo più ampio la Committente da ogni responsabilità o danno derivanti dal mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessain ogni caso il diritto al risarcimento del danno.
5. L’Appaltatore potrà ha la facoltà di citare i termini essenziali del Contratto laddove presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello dell’Appaltatore stesso a gare gare, procedure di affidamento comunque denominate e appalti, previa comunicazione alla Committente.
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Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel Contratto. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale messo a disposizione dall’Amministrazione e tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente Contratto. L’obbligo di cui sopra al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione alla stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. Quanto sopra resta valido anche dopo l’ultimazione dei lavori per la partecipazione dello stesso a gare e appaltiil materiale che restasse eventualmente in deposito presso l’appaltatore.
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Samples: Service Agreement
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore l’appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore L’appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà la stazione appaltante potrà avere l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contrattocontratto, fermo restando che l’Appaltatore l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione alla stazione stessa. L’Appaltatore L’appaltatore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del Contratto contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) IN MATERIA DI SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE Intervento SIAI305 IRESUD GIUSTIZIA
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Samples: Accordo Di Programma Quadro (Apq)
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Ente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. L’obbligo di cui sopra al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile l’Ente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessaall’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Ente. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 13 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
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Samples: Service Agreement
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore 1. Il Contraente avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui verrà venga in possesso e possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel contratto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra Detto obbligo non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà il Contraente sviluppa o realizzerà realizza in esecuzione delle presenti prestazioni dovutecontrattuali.
2. L’Appaltatore Il Contraente si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Il Contraente sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dipendenti e consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante l’Ente avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil contratto, fermo restando che l’Appaltatore il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltiall’Ente.
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Samples: Contract for Supply and Installation of Rfid Anti Theft Gates
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà l’obbligo Le Parti concordano di mantenere riservati riservate le reciproche Informazioni riservate, per tutta la durata del presente accordo intendendosi per informazioni riservate i dati termini e le informazionicondizioni del contratto, ivi comprese quelle che transiteranno per dei suoi allegati, dei moduli di adesione ed i know-how. Le Parti concordano di non rendere disponibili a terzi le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso informazioni riservate l'una dell'altra e di non divulgarli utilizzare tali informazioni per finalità che esulano dall'adempimento del presente contratto. Ciascuna delle Parti acconsente ad adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie affinché le informazioni riservate non vengano diffuse o distribuite dai propri dipendenti o agenti, violando le disposizioni del presente contratto. In particolare per quanto riguarda gli applicativi software, il Cliente assume l’obbligo, anche a nome dei propri amministratori, dipendenti, agenti, consulenti, prestatori di servizi ed incaricati in alcun modo e genere, di impedire che i programmi vengano utilizzati o resi accessibili a terzi in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominioassenza del preventivo consenso scritto della ISI, nonché le ideel’obbligo a mantenere, le metodologie anche dopo la cessazione del presente contratto, il massimo riserbo sui contenuti dei programmi, sulle conoscenze, sui metodi e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà più in esecuzione delle prestazioni dovutegenerale su ogni altra informazione in possesso della ISI e della quale il Cliente venga a conoscenza in dipendenza della licenza d’uso oggetto del presente contratto. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza In particolare il Cliente si obbliga ad adottare ogni misura ed iniziativa necessarie a garantire la segretezza degli applicativi software e ad evitarne la comunicazione, anche colposa, la duplicazione, ovvero l’acquisizione illecita da parte di terzi. Il Cliente si obbliga a segnalare tempestivamente l’uso non autorizzato o irregolare degli applicativi software da parte di terzi. ISI assume corrispondente obbligo di riservatezza con riguardo ai dati nella disponibilità del Cliente, compresi quelli relativi a terzi, dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto quali venga a conoscenza a motivo della esecuzione del Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltipresente contratto.
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Samples: Licensing Agreement
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà 1. L’APPALTATORE ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l’APPALTANTE.
2. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra del presente contratto e non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovutedominio per motivi non riconducibili all’APPALTATORE.
3. L’Appaltatore sarà L’APPALTATORE è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile l’APPALTANTE ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’APPALTATORE sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessaall’APPALTANTE.
5. L’Appaltatore L’APPALTATORE potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello dell’APPALTATORE stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’APPALTANTE.
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Samples: Outsourcing Agreement
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. L’obbligo di cui sopra non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’Impresa sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessaal Comune. L’Appaltatore L’Impresa potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, restando inteso altresì che il Comune procederà, su esplicita richiesta, all’emissione delle necessarie certificazioni di Legge.
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Samples: Servizio Di Ristorazione Scolastica
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà 1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’ISPRA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto.
3. L’obbligo di cui sopra al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute.
4. L’Appaltatore sarà L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile ISPRA ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltiall’ISPRA.
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Samples: Service Agreement
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà 1.Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all’esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge. 2.Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l’Ente e l’Istituto agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento. 3.Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto. L’Istituto ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle compresi quelli che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel servizio. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra al precedente comma non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà L’Istituto è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, dipendenti consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’Istituto si impegna altresì a rispettare quanto previsto dal nuovo Regolamento UE 2016/679 - GDPR in materia di trattamento dei dati. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile l’Ente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’Istituto sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltiall’Ente.
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Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni previste nel presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltoattinenti al rapporto contrattuale medesimo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente Contratto. L’obbligo di cui sopra al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà La Società è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli tali obblighi di segretezza anzidettisegretezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile l’Agenzia ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente Contratto, fermo restando che l’Appaltatore la Società sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessaall’Agenzia medesima. L’Appaltatore La Società potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso della stessa a gare e ed appalti, previa autorizzazione dell’Agenzia.
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Samples: Contratto Di Appalto
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Azienda e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. L’obbligo di cui sopra al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile l’Azienda ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessaall’Azienda. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Azienda. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 10 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
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Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà l’obbligo Il fornitore, i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti al rispetto dell’obbligo di mantenere riservati riservatezza in ordine alle informazioni relative all’organizzazione e ai metodi di produzione di Coni Servizi di cui vengano a conoscenza, per effetto dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Il fornitore è obbligato a trattare con la massima riservatezza le informazioni e i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, sia scritti sia verbali, forniti ad esso o ai suoi dipendenti/collaboratori da parte di cui verrà in possesso e di Coni Servizi per effetto dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Il fornitore è obbligato altresì a non divulgarli divulgare, cedere né comunicare in alcun modo modo, in tutto o in parte - salvo preventivo assenso di Coni Servizi - i predetti dati ed informazioni a chicchessia, in particolare con riferimento ad incarichi di analoga natura che gli siano eventualmente conferiti da terzi. La suddetta autorizzazione è condizionata all’indicazione, da parte del fornitore, dell’oggetto, dello scopo e del destinatario delle predette informazioni. È vietata al fornitore, ad eccezione di quanto strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato, l’utilizzazione per qualsiasi scopo o ragione dei marchi, dei loghi e della denominazione sociale di Coni Servizi. È ammessa la menzione del rapporto contrattuale con Xxxx Xxxxxxx nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in qualsiasi forma e termini tali da non determinare la diffusione di non farne informazioni riservate. I predetti dati ed informazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo In caso di cui sopra sussisteràinosservanza, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimidel fornitore, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile cui sopra sarà facoltà di dichiarare la risoluzione Coni Servizi di diritto risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del ContrattoCodice civile, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalticome previsto dal successivo paragrafo 15.
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Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle quelli che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. L’obbligo In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto riservatezza verranno rispettati anche in esecuzione delle attività affidate caso di cessazione dei rapporti attualmente in appalto. L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovuteessere con l’Avvocatura. L’Appaltatore sarà è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, risorse degli obblighi di segretezza anzidetti, a tal fine si impegna alla sottoscrizione di un’apposita dichiarazione, fornendo i nominativi di tutti i soggetti che saranno a conoscenza ed avranno accesso ai dati riservati e sensibili. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile l’Avvocatura ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessal’obbligo dell’Appaltatore al risarcimento dei danni. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Avvocatura.
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Samples: Servizio Di Trasloco, Custodia E Gestione Dell'archivio
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui verrà sia comunque venuto a conoscenza in possesso e esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Azienda Sanitara di Rieti e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. L’obbligo di cui sopra al primo capoverso del presente articolo non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Aggiudicatario, nonché le ideenella qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati a cui accede, le metodologie ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, è tenuto all’esatta e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione puntuale osservanza delle prestazioni dovuteidonee misure di sicurezza ed all’applicazione misure minime di cui all’Allegato B dello stesso decreto. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza L’osservanza di quanto sopra dovrà essere assicurata dall’Aggiudicatario ed anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse umane in genere, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi derivanti dal trattamento dei dati dui cui alla legge privacy di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessaper l’inosservanza di detti obblighi. L’Appaltatore L’Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso dell’Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare ed uniformare i propri comportamenti a tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Per Ventiloterapia Domiciliare
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario e i dati originari o predisposto quelli predisposti, raccolti o trattati in esecuzione delle attività affidate in appaltoaffidate. L’obbligo di cui sopra Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore L’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare è prevista la risoluzione di diritto del Contrattocontratto, fermo restando che l’Appaltatore l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessada tale inosservanza. L’Appaltatore L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del Contratto contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltiprocedure di affidamento di contratti.
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Samples: Servizi Di Garanzia E Manutenzione
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. L’obbligo di cui sopra non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessaalla Stazione appaltante. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’ASST. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in materia di “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore s impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Sanitari
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contrattocontratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.
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Samples: Contract for Services and Supplies
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà l’obbligo ha l’ obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature ap- parecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e posses- so e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione utiliz- zazione a qualsiasi titolo t itolo per scopi diversi da quelli strettamente stret- tamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. L’obbligo In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto ri- servatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo Comune e comun- que per i cinque anni successivi alla cessazione di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovuteeffica- cia del rapporto contrattuale. L’Appaltatore sarà è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti consu- lenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil pre- sente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto te- nuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltial Co- mune stesso.
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Samples: Scrittura Privata Per Servizio Di Accoglienza Temporanea
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà L’esecutore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà L’esecutore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessaalla Stazione appaltante. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 9 “trattamento dei dati personali”, l’esecutore si impegna, altresì, a gare rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e appaltis.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
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Samples: Fornitura Di Gasolio Da Autotrazione
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. L’obbligo di cui sopra al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile il Ministero ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore la Società sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessaal Ministero. L’Appaltatore L’Impresa potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso della stessa a gare e appalti, previa comunicazione dell’Amministrazione. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia.
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Samples: Contract
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore L’Aggiudicatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui verrà venga in possesso e possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel servizio. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra Detto obbligo non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà l’Aggiudicatario sviluppa o realizzerà realizza in esecuzione delle prestazioni dovutecontrattuali. L’Appaltatore L’Aggiudicatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate e/o riprodotte in tutto o in parte dall’Aggiudicatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’Aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dipendenti e consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil contratto, fermo restando che l’Appaltatore l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltiall’Amministrazione.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà Il Partner ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il GECT GO e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. L’obbligo di cui sopra al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà Il Partner è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile il GECT GO ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del Contrattoil presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore il Partner sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessaal GECT GO. L’Appaltatore Il Partner potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso del Partnerstesso a gare e appalti, previa comunicazione del GECT GO. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 “Trattamento dei dati personali”, il Partner si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Di Coprogettazione E Cogestione
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà l’obbligo Le Parti concordano di mantenere riservati non divulgare le reciproche informazioni riservate, per tutta la durata del presente accordo intendendosi tali (“Informazioni riservate”) i dati termini e le informazionicondizioni del contratto, ivi comprese quelle che transiteranno per dei suoi allegati, dei moduli di adesione ed i know-how. Le Parti concordano di non rendere disponibili a terzi le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso Informazioni riservate l'una dell'altra e di non divulgarli utilizzare tali informazioni per finalità che esulano dall'adempimento del presente contratto. Ciascuna delle Parti acconsente ad adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie affinché le Informazioni riservate non vengano diffuse o distribuite dai propri dipendenti o agenti, violando le disposizioni del presente contratto. In particolare per quanto riguarda gli applicativi software, il Cliente assume l’obbligo, anche a nome dei propri amministratori, dipendenti, agenti, consulenti, prestatori di servizi ed incaricati in alcun modo e genere, di impedire che i programmi vengano utilizzati o resi accessibili a terzi in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominioassenza del preventivo consenso scritto della ISI, nonché le ideel’obbligo a mantenere, le metodologie anche dopo la cessazione del presente contratto, il massimo riserbo sui contenuti dei programmi, sulle conoscenze, sui metodi e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà più in esecuzione delle prestazioni dovutegenerale su ogni altra informazione in possesso della ISI e della quale il Cliente venga a conoscenza in dipendenza della licenza d’uso oggetto del presente contratto. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza In particolare, il Cliente si obbliga ad adottare ogni misura ed iniziativa necessarie a garantire la segretezza degli applicativi software e ad evitarne la comunicazione, anche colposa, la duplicazione, ovvero l’acquisizione illecita da parte di terzi. Il Cliente si obbliga a segnalare tempestivamente l’uso non autorizzato o irregolare degli applicativi software da parte di terzi. ISI assume il corrispondente obbligo di riservatezza con riguardo ai dati nella disponibilità del Cliente, compresi quelli relativi a terzi, dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto quali venga a conoscenza a motivo della esecuzione del Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltipresente contratto.
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Samples: Licensing Agreement
Obblighi di riservatezza. L’Appaltatore avrà Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel Contratto. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente Contratto. L’obbligo di cui sopra al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente Contratto, fermo restando che l’Appaltatore il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione alla stessa. L’Appaltatore Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello del Fornitore stesso a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.
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Samples: Gestione E Valorizzazione Dei Musei