Common use of Obblighi di riservatezza Clause in Contracts

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Capitolato Tecnico, Disciplinare Di Gara E Capitolato Prestazionale, Disciplinare Di Gara E Capitolato Prestazionale

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contrattoContratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione all’Amministrazione stessa. L’aggiudicatario L’Appaltatore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

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Samples: www.regione.sardegna.it, www.regione.sardegna.it, www.sardegnaambiente.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui verrà venga in possesso e possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel contratto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale Detto obbligo non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà l’Appaltatore sviluppa o realizzerà realizza in esecuzione delle presenti prestazioni dovutecontrattuali. L’aggiudicatario L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dipendenti e consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltiall’Amministrazione.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario L’Appaltatore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario l’appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario L’appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha potrà avere l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario L’appaltatore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara, Accordo Di Programma Quadro (Apq) in Materia Di Società Dell’informazione

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo Le Parti concordano di trattare non divulgare le reciproche informazioni riservate, per tutta la durata del presente accordo intendendosi tali (“Informazioni riservate”) i dati termini e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgscondizioni del contratto, dei suoi allegati, dei moduli di adesione ed i know-how. 196/2003 e avrà l’obbligo Le Parti concordano di mantenere riservati i dati e non rendere disponibili a terzi le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso Informazioni riservate l'una dell'altra e di non divulgarli utilizzare tali informazioni per finalità che esulano dall'adempimento del presente contratto. Ciascuna delle Parti acconsente ad adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie affinché le Informazioni riservate non vengano diffuse o distribuite dai propri dipendenti o agenti, violando le disposizioni del presente contratto. In particolare per quanto riguarda gli applicativi software, il Cliente assume l’obbligo, anche a nome dei propri amministratori, dipendenti, agenti, consulenti, prestatori di servizi ed incaricati in alcun modo e genere, di impedire che i programmi vengano utilizzati o resi accessibili a terzi in qualsiasi forma e assenza del preventivo consenso scritto di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominioVISURA, nonché le ideel’obbligo a mantenere, le metodologie anche dopo la cessazione del presente contratto, il massimo riserbo sui contenuti dei programmi, sulle conoscenze, sui metodi e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà più in esecuzione delle prestazioni dovutegenerale su ogni altra informazione in possesso di VISURA e della quale il Cliente venga a conoscenza in dipendenza della licenza d’uso oggetto del presente contratto. L’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza In particolare, il Cliente si obbliga ad adottare ogni misura ed iniziativa necessarie a garantire la segretezza degli applicativi software e ad evitarne la comunicazione, anche colposa, la duplicazione, ovvero l’acquisizione illecita da parte di terzi. Il Cliente si obbliga a segnalare tempestivamente l’uso non autorizzato o irregolare degli applicativi software da parte di terzi. VISURA assume il corrispondente obbligo di riservatezza con riguardo ai dati nella disponibilità del Cliente, compresi quelli relativi a terzi, dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto quali venga a conoscenza a motivo della esecuzione del presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

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Samples: Contratto N° 2022/413 Contratto Di Licenza D’uso Manutenzione Ed Assistenza Software Fornitura Servizi Collegati, Contratto N° 2021/252 Contratto Di Licenza D’uso Manutenzione Ed Assistenza Software Fornitura Servizi Collegati, Contratto N° 2019/17 Contratto Di Licenza D’uso Manutenzione Ed Assistenza Software Fornitura Servizi Collegati

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario L’Appaltatore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’ASST appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. Tale obbligo L’obbligo non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaall’ASST appaltante. L’aggiudicatario L’Appaltatore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’ASST. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in materia di “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore s impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.asst-garda.it, www.asst-garda.it, www.asst-garda.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario Il Fornitore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel Contratto. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente Contratto. Tale obbligo L’obbligo di cui al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del contrattoil presente Contratto, fermo restando che l’aggiudicatario il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario Il Fornitore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello del Fornitore stesso a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

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Samples: gare.regione.campania.it, gare.regione.campania.it, gare.regione.campania.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante stessa. L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

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Samples: www.regione.sardegna.it, www.regione.sardegna.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario L’appaltatore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario l’appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario L’appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha potrà avere l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario L’appaltatore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

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Samples: Accordo Di Programma Quadro (Apq) in Materia Di Società Dell’informazione, Disciplinare Di Gara

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario Il Fornitore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel Contratto. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente Contratto. Tale obbligo L’obbligo di cui al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del contrattoil presente Contratto, fermo restando che l’aggiudicatario il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario Il Fornitore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello del Fornitore stesso a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

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Samples: trasparenza.provincia.salerno.it, trasparenza.provincia.salerno.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario 1. Il Fornitore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati gli elementi, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione datidati (nel seguito “Dati”), di cui verrà venga in possesso e o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero della Salute e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale; allo scadere di tale termine il Fornitore, salvo diverse indicazioni da parte dell’Amministrazione, dovrà distruggere tutti i Dati o loro copia in possesso del Fornitore stessa. L’Amministrazione conserva la piena ed esclusiva proprietà di tutti i Dati relativi all’Amministrazione ed alle sue attività trasmessi o che saranno trasmessi al Fornitore oppure prodotti o sviluppati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione delle prestazioni contrattuali: tra questi ultimi si citano, a titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo esemplificativo e non esaustivo, tutti i log delle transazioni applicative effettuate, tutte le registrazioni del service desk e/o delle richieste di cui sopra sussisteràassistenza, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo non riguarderà tutti i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentiinformazioni sui sistemi gestiti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltidati di carico delle macchine utilizzate dal Fornitore nell’erogazione delle prestazioni, ecc.

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Samples: www.salute.gov.it, www.salute.gov.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario Il Fornitore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel Contratto. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente Contratto. Tale obbligo L’obbligo di cui al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del contrattoil presente Contratto, fermo restando che l’aggiudicatario il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario Il Fornitore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello del Fornitore stesso a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

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Samples: www.comune.ap.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e L’Aggiudicatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui verrà venga in possesso e possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel servizio. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale Detto obbligo non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà l’Aggiudicatario sviluppa o realizzerà realizza in esecuzione delle prestazioni dovutecontrattuali. L’aggiudicatario L’Aggiudicatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate e/o riprodotte in tutto o in parte dall’Aggiudicatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’Aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dipendenti e consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltiall’Amministrazione.

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Samples: www.uniroma1.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario La Società ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni previste nel presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltoattinenti al rapporto contrattuale medesimo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente Contratto. Tale obbligo L’obbligo di cui al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà La Società è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli tali obblighi di segretezza anzidettisegretezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del contrattoil presente Contratto, fermo restando che l’aggiudicatario la Società sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaall’Agenzia medesima. L’aggiudicatario La Società potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso della stessa a gare e ed appalti, previa autorizzazione dell’Agenzia.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario L’esecutore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà L’esecutore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaStazione appaltante. L’aggiudicatario potrà citare i termini Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 9 “trattamento dei dati personali”, l’esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare s.m.i.) e appaltiulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.scsivrea.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario L’Appaltatore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo l’ obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature ap- parecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e posses- so e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione utiliz- zazione a qualsiasi titolo t itolo per scopi diversi da quelli strettamente stret- tamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. L’obbligo In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto ri- servatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltoComune e comun- que per i cinque anni successivi alla cessazione di effica- cia del rapporto contrattuale. Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti consu- lenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il pre- sente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Appaltatore sarà tenuto te- nuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltial Co- mune stesso.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario Il fornitore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel Contratto. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente Contratto. Tale obbligo L’obbligo di cui al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà Il fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del contrattoil presente Contratto, fermo restando che l’aggiudicatario il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario Il fornitore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello del fornitore stesso a gare e appalti. Il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

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Samples: www.comune.ap.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario L’Appaltatore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ARPAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. Tale obbligo L’obbligo di cui al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaad ARPAV. L’aggiudicatario potrà citare i termini Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltiulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.arpa.veneto.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario L’Impresa ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. Tale obbligo L’obbligo non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Impresa sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaal Comune. L’aggiudicatario L’Impresa potrà citare i termini e riferimenti essenziali del presente contratto laddove nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, restando inteso altresì che il Comune procederà, su esplicita richiesta, all’emissione delle necessarie certificazioni di Legge.

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Samples: trasparenza.comune.rivarolo.mn.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario L’Appaltatore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel Contratto. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale messo a disposizione dall’Amministrazione e tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente Contratto. Tale obbligo L’obbligo di cui al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del contrattoil Contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. Quanto sopra resta valido anche dopo l’ultimazione dei lavori per la partecipazione dello stesso a gare e appaltiil materiale che restasse eventualmente in deposito presso l’appaltatore.

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Samples: casadivetro.regione.campania.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario La Società ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. Tale obbligo L’obbligo di riservatezza non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà La Società è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimirisorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario la Società sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaal Committente. L’aggiudicatario La Società potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello della Società stesso a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, la Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR).

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Samples: www.consiglionazionaleforense.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario La ditta affidataria ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui verrà venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà La ditta è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione comunale ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l'affidataria sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaall’Amministrazione comunale. L’aggiudicatario La ditta potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso della ditta stessa a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, la ditta si impegna altresì a rispettare quanto previsto dall'informativa allegata e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.comune.porto-torres.ss.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di Il Concessionario dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui verrà venga in possesso e per l’esecuzione del servizio, con l’obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione utilizzazione, a qualsiasi titolo titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel contratto. L’obbligo Il Concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati e informazioni, trasmessi dal Comune per l’esecuzione del servizio, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltoall’oggetto della concessione. Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario Il Concessionario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoriconsulenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, subcontraenti degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha il Comune avrà facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il contratto, fermo restando che l’aggiudicatario il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltial Comune.

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Samples: Concessione Dei Servizi Di Refezione Scolastica E Di Micronido Comunale

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario L’Esecutore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo al precedente comma non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà L’Esecutore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaStazione appaltante. L’aggiudicatario potrà citare i termini Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 9 “trattamento dei dati personali”, l’Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare s.m.i.) e appaltiulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.acselspa.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario La ditta ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui verrà venga in possesso e possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. L’obbligo La ditta si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Istituzione di cui sopra sussisteràvenga eventualmente in possesso, altresìvengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla ditta se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento dei servizi affidati. In ogni caso si precisa che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà tutti gli obblighi in esecuzione delle prestazioni dovutemateria di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. L’aggiudicatario La ditta sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dipendenti e consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha il Comune avrà facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il contratto, fermo restando che l’aggiudicatario la ditta sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaal Comune. L’aggiudicatario potrà citare i termini Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo per la partecipazione dello stesso a gare e appaltiil trattamento dei dati personali n. 679/2016).

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Samples: www.comune.ventasso.re.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario L’Appaltatore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle quelli che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. L’obbligo In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto riservatezza verranno rispettati anche in esecuzione delle attività affidate caso di cessazione dei rapporti attualmente in appaltoessere con l’Avvocatura. Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, risorse degli obblighi di segretezza anzidetti, a tal fine si impegna alla sottoscrizione di un’apposita dichiarazione, fornendo i nominativi di tutti i soggetti che saranno a conoscenza ed avranno accesso ai dati riservati e sensibili. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Avvocatura ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessal’obbligo dell’Appaltatore al risarcimento dei danni. L’aggiudicatario L’Appaltatore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Avvocatura.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Di Trasloco, Custodia E Gestione Dell’archivio Dell’avvocatura Capitolina

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario L’Esecutore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà L’Esecutore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaStazione appaltante. L’aggiudicatario potrà citare i termini Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 9 “trattamento dei dati personali”, l’Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare s.m.i.) e appaltiulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.acselspa.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario L’Appaltatore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaall’Amministrazione. L’aggiudicatario potrà citare i termini Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 9 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare s.m.i.) e appaltiulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.politicheagricole.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario Il Fornitore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel Contratto. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente Contratto. Tale obbligo L’obbligo di cui sopra non riguarderà concerne i dati che siano o divengano divengono di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del contrattoil presente Contratto, fermo restando che l’aggiudicatario il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario Il Fornitore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello del fornitore stesso a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

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Samples: trasparenza.comune.colleferro.rm.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario Il Fornitore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel Contratto. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente Contratto. Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del contrattoil presente Contratto, fermo restando che l’aggiudicatario il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario Il Fornitore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello del Fornitore stesso a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

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Samples: trasparenza.provincia.salerno.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo Le Parti concordano di trattare non divulgare le reciproche informazioni riservate, per tutta la durata del presente accordo intendendosi tali (“Informazioni riservate”) i dati termini e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgscondizioni del contratto, dei suoi allegati, dei moduli di adesione ed i know-how. 196/2003 e avrà l’obbligo Le Parti concordano di mantenere riservati i dati e non rendere disponibili a terzi le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso Informazioni riservate l'una dell'altra e di non divulgarli utilizzare tali informazioni per finalità che esulano dall'adempimento del presente contratto. Ciascuna delle Parti acconsente ad adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie affinché le Informazioni riservate non vengano diffuse o distribuite dai propri dipendenti o agenti, violando le disposizioni del presente contratto. In particolare per quanto riguarda gli applicativi software, il Cliente assume l’obbligo, anche a nome dei propri amministratori, dipendenti, agenti, consulenti, prestatori di servizi ed incaricati in alcun modo e genere, di impedire che i programmi vengano utilizzati o resi accessibili a terzi in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominioassenza del preventivo consenso scritto della ISI, nonché le ideel’obbligo a mantenere, le metodologie anche dopo la cessazione del presente contratto, il massimo riserbo sui contenuti dei programmi, sulle conoscenze, sui metodi e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà più in esecuzione delle prestazioni dovutegenerale su ogni altra informazione in possesso della ISI e della quale il Cliente venga a conoscenza in dipendenza della licenza d’uso oggetto del presente contratto. L’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza In particolare, il Cliente si obbliga ad adottare ogni misura ed iniziativa necessarie a garantire la segretezza degli applicativi software e ad evitarne la comunicazione, anche colposa, la duplicazione, ovvero l’acquisizione illecita da parte di terzi. Il Cliente si obbliga a segnalare tempestivamente l’uso non autorizzato o irregolare degli applicativi software da parte di terzi. ISI assume il corrispondente obbligo di riservatezza con riguardo ai dati nella disponibilità del Cliente, compresi quelli relativi a terzi, dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto quali venga a conoscenza a motivo della esecuzione del presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

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Samples: Contratto N° 2018/250 Contratto Di Licenza D’uso Manutenzione Ed Assistenza Software Fornitura Servizi Collegati

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione l’Amministrazione appaltante ha avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contrattoContratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione all’Amministrazione stessa. L’aggiudicatario L’Appaltatore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

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Samples: www.sardegnaterritorio.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e Il Fornitore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui verrà venga in possesso e possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale Detto obbligo non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà il Fornitore sviluppa o realizzerà realizza in esecuzione delle prestazioni dovutecontrattuali. L’aggiudicatario Il Fornitore si impegna a far sì che nel trattare dati e informazioni e conoscenze di EUR S.p.A. cui venga eventualmente in possesso vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte del fornitore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Il Fornitore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dipendenti e consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha EUR S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il contratto, fermo restando che l’aggiudicatario il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario potrà citare i termini ad EUR S.p.A. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e riferimenti essenziali sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e appaltisue successive modificazioni e integrazioni.

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Samples: www.eurspa.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e L'appaltatore avrà l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui verrà venga in possesso e possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltoall'esecuzione del presente contratto. L’obbligo L'appaltatore s'impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del servizio di cui sopra sussisteràvenga eventualmente in possesso, altresìvengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, relativamente a i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività affidate di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in appaltomateria di riservatezza verranno rispettati anche nel caso di cessazione del rapporto contrattuale. Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario L'appaltatore sarà responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dipendenti e consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di risolto il diritto del il contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaal Comune. L’aggiudicatario potrà citare i termini Le parti s'impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e riferimenti essenziali sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e appaltisue successive modificazioni ed integrazioni.

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Samples: www.unicaweb.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario La Società ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. Tale obbligo L’obbligo di cui al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario la Società sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaal Ministero. L’aggiudicatario L’Impresa potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso della stessa a gare e appalti, previa comunicazione dell’Amministrazione. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.interno.gov.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e Il Contraente avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui verrà venga in possesso e possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel contratto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale Detto obbligo non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà il Contraente sviluppa o realizzerà realizza in esecuzione delle presenti prestazioni dovutecontrattuali. L’aggiudicatario Il Contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dei Centri di spesa, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto del contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Il Contraente sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dipendenti e consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha il Centro di raccordo avrà facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il contratto, fermo restando che l’aggiudicatario il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltiderivare.

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Samples: Contratto Annuale Per I Servizi Di Manutenzione Ordinaria Relativi Ad Interventi Su Chiamata O

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario La Società ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. Tale obbligo L’obbligo di riservatezza non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà La Società è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimirisorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario la Società sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaal Committente. L’aggiudicatario La Società potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello della Società stesso a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, la Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e normativa nazionale).

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Samples: www.consiglionazionaleforense.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo 1.Le Parti riconoscono di trattare essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all’esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge. 2.Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le informazioni che entreranno finalità di gestione dello stesso; l’Ente e l’Istituto agiranno reciprocamente in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgsqualità di autonomi titolari del trattamento. 196/2003 e avrà 3.Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto. L’Istituto ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle compresi quelli che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel servizio. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo al precedente comma non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà L’Istituto è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, dipendenti consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’Istituto si impegna altresì a rispettare quanto previsto dal nuovo Regolamento UE 2016/679 - GDPR in materia di trattamento dei dati. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ente ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Istituto sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appaltiall’Ente.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Cassa

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario L’Appaltatore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario l’appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario L’appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha potrà avere l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario L’appaltatore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) IN MATERIA DI SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE Intervento SIAI305 IRESUD GIUSTIZIA

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Samples: Accordo Di Programma Quadro (Apq) in Materia Di Società Dell’informazione Intervento Siai305 Iresud Giustizia

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario L’Appaltatore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Agenzia e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. Tale obbligo L’obbligo di cui al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaall’Agenzia. L’aggiudicatario L’Appaltatore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Agenzia. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.arpal.liguria.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo Le Parti concordano di trattare mantenere riservate le reciproche Informazioni riservate, per tutta la durata del presente accordo intendendosi per informazioni riservate i dati termini e le condizioni del contratto, dei suoi allegati, dei moduli di adesione ed i know-how. Le Parti concordano di non rendere disponibili a terzi le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso riservate l'una dell'altra e di non divulgarli utilizzare tali informazioni per finalità che esulano dall'adempimento del presente contratto. Ciascuna delle Parti acconsente ad adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie affinché le informazioni riservate non vengano diffuse o distribuite dai propri dipendenti o agenti, violando le disposizioni del presente contratto. In particolare per quanto riguarda gli applicativi software, il Cliente assume l’obbligo, anche a nome dei propri amministratori, dipendenti, agenti, consulenti, prestatori di servizi ed incaricati in alcun modo e genere, di impedire che i programmi vengano utilizzati o resi accessibili a terzi in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominioassenza del preventivo consenso scritto della ISI, nonché le ideel’obbligo a mantenere, le metodologie anche dopo la cessazione del presente contratto, il massimo riserbo sui contenuti dei programmi, sulle conoscenze, sui metodi e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà più in esecuzione delle prestazioni dovutegenerale su ogni altra informazione in possesso della ISI e della quale il Cliente venga a conoscenza in dipendenza della licenza d’uso oggetto del presente contratto. L’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza In particolare il Cliente si obbliga ad adottare ogni misura ed iniziativa necessarie a garantire la segretezza degli applicativi software e ad evitarne la comunicazione, anche colposa, la duplicazione, ovvero l’acquisizione illecita da parte di terzi. Il Cliente si obbliga a segnalare tempestivamente l’uso non autorizzato o irregolare degli applicativi software da parte di terzi. ISI assume corrispondente obbligo di riservatezza con riguardo ai dati nella disponibilità del Cliente, compresi quelli relativi a terzi, dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto quali venga a conoscenza a motivo della esecuzione del presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

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Samples: Contratto Di Licenza D’uso Manutenzione Ed Assistenza Software Fornitura Servizio Gestione Fatturazione Elettronica Pa E Conservazione Documentale

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contrattoContratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione all’Amministrazione stessa. L’aggiudicatario L’Appaltatore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

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Samples: Cessione Del Contratto E Dei Crediti

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha l’Amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione all’Amministrazione stessa. L’aggiudicatario L’Appaltatore potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario L’Esecutore ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. Tale obbligo al precedente comma non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà L’Esecutore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario l’Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaStazione appaltante. L’aggiudicatario potrà citare i termini Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 9 “Trattamento dei dati personali”, l’Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare s.m.i.) e appaltiulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.acselspa.it

Obblighi di riservatezza. L’aggiudicatario Il Partner ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà venga in possesso e e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appaltodel presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il GECT GO e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussisteràal precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appaltodel presente contratto. Tale obbligo L’obbligo di cui al comma 1 non riguarderà concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’aggiudicatario sarà Il Partner è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il GECT GO ha la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione risolto di diritto del il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario il Partner sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessaal GECT GO. L’aggiudicatario Il Partner potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso del Partnerstesso a gare e appalti, previa comunicazione del GECT GO. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 “Trattamento dei dati personali”, il Partner si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: trasparenza.euro-go.eu