Obblighi di riservatezza. 11.1 Nello svolgimento della relazione commerciale tra ELMEC e il Cliente, le Parti sono consapevoli di poter avere accesso o comunicare e condividere informazioni confidenziali (“Informazioni Confidenziali”), cioè qualsivoglia notizia, dato, informazione, documento, in qualsiasi forma trasmesso, eventualmente anche da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti delle Parti, che in qualsiasi modo si riferisca ad una delle Parti. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate Informazioni Confidenziali le manifestazioni di interesse, offerte, dati economici, proiezioni finanziarie, business plan, documenti, descrizione di mercati e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, know-how, dati, programmi informatici, ecc. che siano scambiati tra le Parti. 11.2 La Parte che riceve l’informazione da atto e riconosce che le Informazioni Confidenziali sono di carattere strettamente riservato e si impegna quindi a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzo, salvo che con il preventivo assenso scritto della parte che ha fornito le stesse e a meno che ricorrano le condizioni sub 11.4, nonché a trattarle in modo da preservarne la confidenzialità e riservatezza, adottando tutte le misure necessarie ed opportune, incluse quelle specificate nei paragrafi successivi. 11.3 Le Informazioni Confidenziali verranno utilizzate solo ed esclusivamente per le finalità collegate alla erogazione dei Servizi, ai sensi delle presenti Condizioni Generali e, dando atto che ogni diverso utilizzo costituisce un abuso suscettibile di causare un danno alla parte che ho fornito le Informazioni Confidenziali, la parte che ha ricevuto le stesse si asterrà da ogni diverso utilizzo, come, a titolo esemplificativo e non limitativo, operazioni ed iniziative commerciali o industriali di qualsiasi genere, in concorrenza o meno con le attività della parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali. 11.4 Le Informazioni Confidenziali potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della parte che le ha fornite, essere comunicate, ad opera della parte che le ha ricevute, esclusivamente a quei dipendenti, mandatari, rappresentanti, consulenti, banche, società di revisione e altri soggetti che necessitino, ciascuno in relazione e nei limiti della propria funzione, di essere messi a conoscenza delle stesse, previa sottoscrizione di un relativo patto di riservatezza. La comunicazione di tali Informazioni Confidenziali a tali soggetti dovrà essere effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali e, dietro richiesta di questa, quali soggetti siano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali e di quali Informazioni Confidenziali. In ogni caso, in presenza di subfornitori, il vincolo di riservatezza dovrà essere stipulato tra il Cliente e il subfornitore indicato. 11.5 Nel caso in cui la rivelazione di Informazioni Confidenziali sia richiesta per legge o regolamento (a titolo esemplificativo da autorità giudiziarie o di vigilanza), ciascuna Parte adempirà alla richiesta e ne darà immediata informazione all’altra Parte. 11.6 Le Informazioni Confidenziali non potranno essere copiate, fotocopiate, riprodotte o trasferite su supporti diversi o su supporti, apparecchi o sistemi informatici se non per quanto strettamente necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 11.3, fermo restando che le Informazioni Confidenziali, i supporti di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni dovranno comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati e/o dall’esterno. 11.7 Nei limiti in cui ciò sia effettivamente possibile, al termine della relazione commerciale tra le Parti o nel caso fosse cessata tale relazione, ciascuna Parte provvederà immediatamente a restituire all’altra Parte tutte le Informazioni Confidenziali e i relativi supporti nonché a distruggere, e a far distruggere tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Confidenziali che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. A richiesta di una Parte, l’altra Parte sarà tenuta a dare conferma scritta di aver proceduto come sopra previsto. 11.8 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno ad Informazioni Confidenziali o parti di Informazioni Confidenziali: (i) che ciascuna Parte dimostra essere in suo possesso prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali; (ii) che ciascuna Parte dimostra essere di pubblico dominio al momento in cui sono fornite o le abbia acquisite, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione delle presenti Condizioni Generali; (iii) che sono state comunicate dalla parte che le ha ricevute con l’assenso scritto della parte che le ha fornite (cfr. 11.2); (iv) siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Confidenziali e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza; (v) che devono essere comunicate o divulgate in forza di un obbligo di legge o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o, in una procedura arbitrale o innanzi a qualsiasi altra autorità o amministrazione pubblica locale o centrale (cfr. 11.4; 11.5). 11.9 La parte che riceve le Informazioni Confidenziali si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da non arrecare danno o pregiudizio alcuno alla parte che le ha fornite. 11.10 Le Parti concordano che la parte che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali sarà tenuta a risarcire, qualora provato in giudizio, alla parte che le ha fornite ogni eventuale danno, costo, pretesa, richiesta, responsabilità e spesa di qualsiasi natura (ad esclusione dei danni indiretti) derivanti direttamente dalla violazione delle obbligazioni poste a carico della parte che le ha ricevute ai sensi del presente articolo, fatto salvo il caso in cui la violazione avvenga ad opera di un subfornitore di ELMEC che ha sottoscritto un accordo di riservatezza direttamente con il Cliente per cui lo stesso sarà direttamente responsabile nei confronti del Cliente. 11.11 Gli impegni ed obblighi scaturenti dal presente articolo saranno validi e vincolanti tra le Parti a partire dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e resteranno in essere tra le Parti per due anni successivi alla conclusione della relazione commerciale tra le stesse. Resta in ogni caso inteso che le eventuali Informazioni Confidenziali scambiate precedentemente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, sono da considerarsi sottoposte ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità qui previsti.
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Obblighi di riservatezza. 11.1 Nello svolgimento della relazione commerciale tra ELMEC 1. Il procedimento di conciliazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Nell’istanza di conciliazione e il Clientenell’atto di adesione, le Parti sono consapevoli ciascuna parte è tenuta a dichiarare espressamente l’impegno a rispettare gli obblighi di poter avere accesso o comunicare e condividere informazioni confidenziali (“Informazioni Confidenziali”), cioè qualsivoglia notizia, dato, informazione, documento, in qualsiasi forma trasmesso, eventualmente anche da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti delle Parti, che in qualsiasi modo si riferisca ad una delle Parti. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate Informazioni Confidenziali le manifestazioni di interesse, offerte, dati economici, proiezioni finanziarie, business plan, documenti, descrizione di mercati e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, know-how, dati, programmi informatici, ecc. che siano scambiati tra le Partiriservatezza previsti nel presente articolo.
11.2 La Parte che riceve l’informazione 2. Fatta eccezione dei casi previsti dal Decreto, non può essere effettuata alcuna verbalizzazione o registrazione di quanto dichiarato nel corso dello stesso dalle parti, dal mediatore, o da atto e riconosce che le Informazioni Confidenziali sono di carattere strettamente riservato e si impegna quindi a non comunicarechiunque abbia partecipato, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzotitolo, salvo che con il preventivo assenso scritto della parte che ha fornito le stesse e a meno che ricorrano le condizioni sub 11.4, nonché a trattarle in modo da preservarne la confidenzialità e riservatezza, adottando tutte le misure necessarie ed opportune, incluse quelle specificate nei paragrafi successivial procedimento di conciliazione.
11.3 Le Informazioni Confidenziali verranno utilizzate solo ed esclusivamente per le finalità collegate alla erogazione dei Servizi, ai sensi delle presenti Condizioni Generali e, dando atto che ogni diverso utilizzo costituisce un abuso suscettibile di causare un danno alla parte che ho fornito le Informazioni Confidenziali, la parte che ha ricevuto le stesse si asterrà da ogni diverso utilizzo, come, a titolo esemplificativo e non limitativo, operazioni ed iniziative commerciali o industriali di qualsiasi genere, in concorrenza o meno con le attività della parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali.
11.4 Le Informazioni Confidenziali potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della parte che le ha fornite, essere comunicate, ad opera della parte che le ha ricevute, esclusivamente a quei dipendenti, mandatari, rappresentanti, consulenti, banche, società di revisione e altri soggetti che necessitino, ciascuno in relazione e nei limiti della propria funzione, di essere messi a conoscenza delle stesse, previa sottoscrizione di un relativo patto di riservatezza3. La comunicazione di tali Informazioni Confidenziali a tali soggetti dovrà essere effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali e, dietro richiesta di questa, quali soggetti siano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali e di quali Informazioni Confidenziali. In ogni caso, in presenza di subfornitori, il vincolo di riservatezza dovrà essere stipulato tra il Cliente e il subfornitore indicato.
11.5 Nel caso in cui la rivelazione di Informazioni Confidenziali sia richiesta per legge o regolamento (a titolo esemplificativo da autorità giudiziarie o di vigilanza), ciascuna Parte adempirà alla richiesta e ne darà immediata informazione all’altra Parte.
11.6 Le Informazioni Confidenziali non potranno essere copiate, fotocopiate, riprodotte o trasferite su supporti diversi o su supporti, apparecchi o sistemi informatici se non per quanto strettamente necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 11.3L'Organismo, fermo restando quanto previsto dal decreto, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. I dati raccolti sono trattai nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, recante “Codice della Privacy”. L’Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti o formato durante il procedimento.
4. Le parti, il mediatore e chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di conciliazione si impegnano a non divulgare in giudizio ovvero a terzi i fatti e le Informazioni Confidenzialiinformazioni apprese durante il procedimento.
5. Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore ovvero chiunque abbia partecipato, i supporti a qualsiasi titolo, al procedimento di conciliazione, a testimoniare in merito ai fatti e alle circostanze di cui essi sono venuti a conoscenza in occasione del procedimento, nel corso del giudizio che venga promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ovvero di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni dovranno comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati e/o dall’esternoaltro giudizio.
11.7 Nei limiti in cui ciò sia effettivamente possibile, al termine della relazione commerciale tra le Parti o nel caso fosse cessata tale relazione6. Fatta eccezione dei verbali previsti dal Decreto, ciascuna Parte provvederà immediatamente parte si impegna a restituire all’altra Parte tutte le Informazioni Confidenziali non produrre nel corso del giudizio che venga promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ovvero di qualsiasi altro giudizio, gli atti e i relativi supporti nonché a distruggere, documenti esibiti dall’altra parte nel corso della procedura e a far distruggere tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Confidenziali che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. A richiesta di una Parte, l’altra Parte sarà tenuta a dare conferma scritta di aver proceduto come sopra previstodei quali non aveva la disponibilità.
11.8 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno ad Informazioni Confidenziali o parti di Informazioni Confidenziali: (i) che ciascuna Parte dimostra essere in suo possesso prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali; (ii) che ciascuna Parte dimostra essere di pubblico dominio al momento in cui sono fornite o le abbia acquisite, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione delle presenti Condizioni Generali; (iii) che sono state comunicate dalla parte che le ha ricevute con l’assenso scritto della parte che le ha fornite (cfr. 11.2); (iv) siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Confidenziali e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza; (v) che devono essere comunicate o divulgate in forza di un obbligo di legge o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o, in una procedura arbitrale o innanzi a qualsiasi altra autorità o amministrazione pubblica locale o centrale (cfr. 11.4; 11.5).
11.9 La parte che riceve le Informazioni Confidenziali si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da non arrecare danno o pregiudizio alcuno alla parte che le ha fornite.
11.10 Le Parti concordano che la parte che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali sarà tenuta a risarcire, qualora provato in giudizio, alla parte che le ha fornite ogni eventuale danno, costo, pretesa, richiesta, responsabilità e spesa di qualsiasi natura (ad esclusione dei danni indiretti) derivanti direttamente dalla violazione delle obbligazioni poste a carico della parte che le ha ricevute ai sensi del presente articolo, fatto salvo il caso in cui la violazione avvenga ad opera di un subfornitore di ELMEC che ha sottoscritto un accordo di riservatezza direttamente con il Cliente per cui lo stesso sarà direttamente responsabile nei confronti del Cliente.
11.11 Gli impegni ed obblighi scaturenti dal presente articolo saranno validi e vincolanti tra le Parti a partire dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e resteranno in essere tra le Parti per due anni successivi alla conclusione della relazione commerciale tra le stesse. Resta in ogni caso inteso che le eventuali Informazioni Confidenziali scambiate precedentemente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, sono da considerarsi sottoposte ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità qui previsti.
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Obblighi di riservatezza. 11.1 Nello svolgimento della relazione commerciale tra ELMEC 3DMECLAB si obbliga a:
X. Xxxxxxxx tutte le informazioni riservate ricevute dalla Parte Comunicante come riservate e il Clientes’impegna ad attuare tutte le cautele e misure di sicurezza necessarie al fine di mantenere riservate le informazioni ricevute, le Parti sono consapevoli di poter avere accesso o comunicare e condividere informazioni confidenziali (“Informazioni Confidenziali”)nonché ad impedire, cioè qualsivoglia notiziacon i mezzi opportuni, datoaccessi, informazionesottrazioni, documento, in qualsiasi forma trasmesso, eventualmente anche modificazioni delle stesse da parte di amministratori, dipendenti, dei suoi collaboratori e consulenti delle Parti, che in qualsiasi modo si riferisca ad una delle Parti. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate Informazioni Confidenziali ed eventuali partner contrattuali;
B. Non divulgare le manifestazioni di interesse, offerte, dati economici, proiezioni finanziarie, business plan, documenti, descrizione di mercati e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, know-how, dati, programmi informatici, ecc. che siano scambiati tra le Parti.
11.2 La Parte che riceve l’informazione da atto e riconosce che le Informazioni Confidenziali sono di carattere strettamente riservato e si impegna quindi informazioni riservate a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzoterzi, salvo che con il preventivo assenso scritto della parte che ha fornito le stesse e a meno che ricorrano le condizioni sub 11.4ciò non sia reso necessario:
i) da disposizioni di legge, nonché a trattarle in modo da preservarne la confidenzialità e riservatezza, adottando tutte le misure necessarie ed opportune, incluse quelle specificate nei paragrafi successivi.
11.3 Le Informazioni Confidenziali verranno utilizzate solo ed esclusivamente per le finalità collegate alla erogazione dei Servizi, ai sensi delle presenti Condizioni Generali e, dando atto che ogni diverso utilizzo costituisce un abuso suscettibile di causare un danno alla parte che ho fornito le Informazioni Confidenziali, la parte che ha ricevuto le stesse si asterrà da ogni diverso utilizzo, come, a titolo esemplificativo e non limitativo, operazioni ed iniziative commerciali o industriali di qualsiasi genere, in concorrenza o meno con le attività della parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali.
11.4 Le Informazioni Confidenziali potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della parte che le ha fornite, essere comunicate, ad opera della parte che le ha ricevute, esclusivamente a quei dipendenti, mandatari, rappresentanti, consulenti, banche, società di revisione e altri soggetti che necessitino, ciascuno in relazione e nei limiti della propria funzione, di essere messi a conoscenza delle stesse, previa sottoscrizione di un relativo patto di riservatezza. La comunicazione di tali Informazioni Confidenziali a tali soggetti dovrà essere effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali e, dietro richiesta di questa, quali soggetti siano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali e di quali Informazioni Confidenziali. In ogni caso, in presenza di subfornitori, il vincolo di riservatezza dovrà essere stipulato tra il Cliente e il subfornitore indicato.
11.5 Nel nel qual caso in cui la rivelazione di Informazioni Confidenziali sia richiesta per legge o regolamento (a titolo esemplificativo da autorità giudiziarie o di vigilanza), ciascuna Parte adempirà alla richiesta e 3DMECLAB ne darà immediata informazione all’altra Parte.comunicazione scritta alla Parte Comunicante;
11.6 Le Informazioni Confidenziali non ii) per l’esecuzione dei Servizi; in particolare, le informazioni riservate potranno essere copiate, fotocopiate, riprodotte o trasferite su supporti diversi o su supporti, apparecchi o sistemi informatici se non per quanto strettamente necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 11.3, fermo restando condivise con sub-fornitori che le Informazioni Confidenziali, i supporti svolgono attività di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni dovranno comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati supporto alla realizzazione e/o dall’esternofinitura dei servizi, purché quest’ultimi si siano vincolati per iscritto a mantenere la confidenzialità sulle informazioni ricevute, nei medesimi termini in questa sede concordati, anche per il periodo di tempo successivo alla cessazione del loro rapporto. Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni ricevuta dalla Parte Comunicante 3DMECLAB, quindi, imporrà un vincolo scritto di riservatezza, dal contenuto identico al presente atto, anche agli eventuali sub-fornitori.
11.7 Nei limiti C. Adempiere alla richiesta della Parte Comunicante di restituzione, distruzione di ogni informazione riservata ricevuta. Tale richiesta potrà essere inviata senza preavviso e in cui ciò sia effettivamente possibilequalsiasi momento. È espressamente vietato a 3DMECLAB rifiutare, al termine della relazione commerciale tra le Parti ostacolare o nel caso fosse cessata comunque impedire tale relazione, ciascuna Parte provvederà immediatamente a restituire all’altra Parte tutte le Informazioni Confidenziali e i relativi supporti restituzione o distruzione nonché a distruggere, e a far distruggere tutte le trattenere copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le estratti o riproduzioni, sotto qualsiasi forma o con qualsiasi supporto, delle Informazioni Confidenziali che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. A richiesta riservate di una Parte, cui l’altra Parte sarà tenuta a dare conferma scritta di aver proceduto come sopra previstoparte abbia richiesto la restituzione o distruzione.
11.8 Gli impegni ed obblighi che precedono D. A non si applicheranno ad Informazioni Confidenziali o parti di Informazioni Confidenziali: (i) che ciascuna Parte dimostra essere in suo possesso prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali; (ii) che ciascuna Parte dimostra essere di pubblico dominio al momento in cui sono fornite o le abbia acquisitepretendere alcun diritto sulla proprietà intellettuale degli elaborati, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione delle presenti Condizioni Generali; (iii) che sono state comunicate dalla parte che le ha ricevute con l’assenso scritto progetti, disegni, schizzi, idee della parte che le ha fornite (cfr. 11.2); (iv) siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Confidenziali e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza; (v) che devono essere comunicate o divulgate in forza di un obbligo di legge o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o, in una procedura arbitrale o innanzi a qualsiasi altra autorità o amministrazione pubblica locale o centrale (cfr. 11.4; 11.5)Comunicante.
11.9 La parte che riceve le Informazioni Confidenziali si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da non arrecare danno o pregiudizio alcuno alla parte che le ha fornite.
11.10 Le Parti concordano che la parte che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali sarà tenuta a risarcire, qualora provato in giudizio, alla parte che le ha fornite ogni eventuale danno, costo, pretesa, richiesta, responsabilità e spesa di qualsiasi natura (ad esclusione dei danni indiretti) derivanti direttamente dalla violazione delle obbligazioni poste a carico della parte che le ha ricevute ai sensi del presente articolo, fatto salvo il caso in cui la violazione avvenga ad opera di un subfornitore di ELMEC che ha sottoscritto un accordo di riservatezza direttamente con il Cliente per cui lo stesso sarà direttamente responsabile nei confronti del Cliente.
11.11 Gli impegni ed obblighi scaturenti dal presente articolo saranno validi e vincolanti tra le Parti a partire dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e resteranno in essere tra le Parti per due anni successivi alla conclusione della relazione commerciale tra le stesse. Resta in ogni caso inteso che le eventuali Informazioni Confidenziali scambiate precedentemente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, sono da considerarsi sottoposte ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità qui previsti.
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Samples: Non Disclosure Agreement (Nda)
Obblighi di riservatezza. 11.1 Nello svolgimento della relazione commerciale tra ELMEC e il ClienteTutti gli atti, i dati, le Parti sono consapevoli notizie, i documenti e le informazioni, i relativi studi, elaborazioni e le analisi relative o connesse alle attività di poter avere accesso o comunicare e condividere informazioni confidenziali progetto inerente l’incarico in oggetto (nel seguito le “Informazioni ConfidenzialiInformazioni”), cioè in qualunque forma ricevute, dovranno essere trattati con la massima riservatezza, potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini del presente incarico e non potranno essere diffusi o comunque comunicati a terzi senza il preventivo consenso scritto di Finpiemonte, salvo che in ottemperanza ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre rifiuto, che verranno tempestivamente comunicate a Finpiemonte. Il Referee si obbliga a:
1. adottare misure che vincolino l’accesso alle “Informazioni”, che devono essere custodite in copia unica, protette da idonee password, senza riprodurle in tutto o in parte, salvo il consenso scritto di Finpiemonte;
2. prendere le necessarie precauzioni onde prevenire ed evitare la divulgazione delle “Informazioni” sia ai membri della propria eventuale organizzazione sia a qualsivoglia notiziapersona fisica o giuridica;
3. consultare Finpiemonte, datonel caso che per leggi, informazionenormative o disposizioni di Autorità competenti, documentorisultasse necessario o opportuno divulgare le “Informazioni”, allo scopo di addivenire ad un accordo sulle modalità, tempi e contenuto delle “Informazioni” da divulgare, senza che ciò possa in qualsiasi forma trasmessonessun modo comportare violazione di alcun obbligo di legge;
4. tenere indenne e manlevare Finpiemonte e Regione Piemonte dall’uso improprio delle “Informazioni” e così da ogni perdita, eventualmente anche danno, spesa (ivi compresa ogni ragionevole spesa legale) o altra responsabilità che gli stessi possono essere chiamati a sopportare in relazione ad un’azione, richiesta, procedimento, inchiesta, investigazione, giudizio o decisione iniziati ovvero minacciati di essere iniziati ovvero eseguiti nei confronti degli stessi a causa di una violazione degli obblighi di cui al presente incarico;
5. a fronte di semplice richiesta scritta di Finpiemonte, ovvero alla scadenza del presente contratto, restituire a Finpiemonte tutta la documentazione fornita, ovvero procedere alla sua distruzione, congiuntamente a tutte le “Informazioni” di cui il Referee sia venuto in possesso. Il Referee non ha obbligo di riservatezza rispetto a quelle tra le “Informazioni”: - che siano note prima di accettare la nomina come Referee; - che siano già pubblicamente disponibili nel momento in cui vengono comunicate ai fini dell’espletamento dell’incarico; - che divengano pubblicamente disponibili in un momento successivo alla accettazione della nomina come Referee senza alcuna colpa o errore da parte dello stesso; - per la cui divulgazione abbia ricevuto consenso scritto da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti delle Parti, Finpiemonte; - che abbia dovuto divulgare in qualsiasi modo si riferisca ad una delle Particonformità a quanto previsto dal punto 3 del presente articolo. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate Informazioni Confidenziali le manifestazioni Gli obblighi di interesse, offerte, dati economici, proiezioni finanziarie, business plan, documenti, descrizione cui al presente contratto sopravvivranno al completamento dell’incarico di mercati e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, know-how, dati, programmi informatici, ecc. che siano scambiati tra le Parti.
11.2 La Parte che riceve l’informazione da atto e riconosce che le Informazioni Confidenziali sono di carattere strettamente riservato e si impegna quindi a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzo, salvo che con il preventivo assenso scritto della parte che ha fornito le stesse e a meno che ricorrano le condizioni sub 11.4valutazione, nonché a trattarle in modo da preservarne la confidenzialità e riservatezza, adottando tutte le misure necessarie ed opportune, incluse quelle specificate nei paragrafi successivi.
11.3 Le Informazioni Confidenziali verranno utilizzate solo ed esclusivamente alla cessazione o risoluzione del medesimo per le finalità collegate alla erogazione dei Servizi, ai sensi delle presenti Condizioni Generali e, dando atto che ogni diverso utilizzo costituisce un abuso suscettibile di causare un danno alla parte che ho fornito le Informazioni Confidenziali, la parte che ha ricevuto le stesse si asterrà da ogni diverso utilizzo, come, a titolo esemplificativo e non limitativo, operazioni ed iniziative commerciali o industriali di qualsiasi genere, in concorrenza o meno con le attività della parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali.
11.4 Le Informazioni Confidenziali potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della parte che le ha fornite, essere comunicate, ad opera della parte che le ha ricevute, esclusivamente a quei dipendenti, mandatari, rappresentanti, consulenti, banche, società di revisione e altri soggetti che necessitino, ciascuno in relazione e nei limiti della propria funzione, causa. Essi cesseranno di essere messi a conoscenza delle stesse, previa sottoscrizione di un relativo patto di riservatezza. La comunicazione di tali Informazioni Confidenziali a tali soggetti dovrà essere effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla parte che ha fornito efficaci solo quando le Informazioni Confidenziali e, dietro richiesta di questa, quali soggetti siano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali e di quali Informazioni Confidenziali. In ogni caso, in presenza di subfornitori, il vincolo di riservatezza dovrà essere stipulato tra il Cliente e il subfornitore indicato.
11.5 Nel caso in cui la rivelazione di Informazioni Confidenziali sia richiesta per legge o regolamento (a titolo esemplificativo da autorità giudiziarie o di vigilanza), ciascuna Parte adempirà alla richiesta e ne darà immediata informazione all’altra Parte.
11.6 Le Informazioni Confidenziali non potranno essere copiate, fotocopiate, riprodotte o trasferite su supporti diversi o su supporti, apparecchi o sistemi informatici se non per quanto strettamente necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 11.3, fermo restando che le Informazioni Confidenziali, i supporti di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni dovranno comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati e/o dall’esterno.
11.7 Nei limiti in cui ciò sia effettivamente possibile, al termine della relazione commerciale tra le Parti o nel caso fosse cessata tale relazione, ciascuna Parte provvederà immediatamente a restituire all’altra Parte tutte le Informazioni Confidenziali e i relativi supporti nonché a distruggere, e a far distruggere tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Confidenziali che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. A richiesta di una Parte, l’altra Parte sarà tenuta a dare conferma scritta di aver proceduto come sopra previsto.
11.8 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno ad Informazioni Confidenziali o parti di Informazioni Confidenziali: (i) che ciascuna Parte dimostra essere in suo possesso prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali; (ii) che ciascuna Parte dimostra essere “Informazioni” diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al momento Referee e comunque decorsi cinque 5 anni dalla cessazione, per qualunque causa, dell’incarico di cui in cui sono fornite o le abbia acquisite, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione delle presenti Condizioni Generali; (iii) che sono state comunicate dalla parte che le ha ricevute con l’assenso scritto della parte che le ha fornite (cfr. 11.2); (iv) siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Confidenziali e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza; (v) che devono essere comunicate o divulgate in forza di un obbligo di legge o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o, in una procedura arbitrale o innanzi a qualsiasi altra autorità o amministrazione pubblica locale o centrale (cfr. 11.4; 11.5)premessa.
11.9 La parte che riceve le Informazioni Confidenziali si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da non arrecare danno o pregiudizio alcuno alla parte che le ha fornite.
11.10 Le Parti concordano che la parte che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali sarà tenuta a risarcire, qualora provato in giudizio, alla parte che le ha fornite ogni eventuale danno, costo, pretesa, richiesta, responsabilità e spesa di qualsiasi natura (ad esclusione dei danni indiretti) derivanti direttamente dalla violazione delle obbligazioni poste a carico della parte che le ha ricevute ai sensi del presente articolo, fatto salvo il caso in cui la violazione avvenga ad opera di un subfornitore di ELMEC che ha sottoscritto un accordo di riservatezza direttamente con il Cliente per cui lo stesso sarà direttamente responsabile nei confronti del Cliente.
11.11 Gli impegni ed obblighi scaturenti dal presente articolo saranno validi e vincolanti tra le Parti a partire dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e resteranno in essere tra le Parti per due anni successivi alla conclusione della relazione commerciale tra le stesse. Resta in ogni caso inteso che le eventuali Informazioni Confidenziali scambiate precedentemente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, sono da considerarsi sottoposte ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità qui previsti.
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Samples: Referee Appointment Agreement
Obblighi di riservatezza. 11.1 Nello svolgimento della relazione commerciale tra ELMEC e il Cliente, le Parti sono consapevoli di poter avere accesso o comunicare e condividere informazioni confidenziali (“Informazioni Confidenziali”), cioè qualsivoglia notizia, dato, informazione, documento, in qualsiasi forma trasmesso, eventualmente anche da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti delle Le Parti, mediante la sottoscrizione del Contratto, si obbligano ad astenersi dal divulgare a terzi informazioni riservate che sono state acquisite in qualsiasi modo si riferisca ad una delle Parti. A base al presente rapporto contrattuale allo scopo di dare esecuzione alle obbligazioni reciprocamente assunte (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate Informazioni Confidenziali le manifestazioni di interesse, offerte, dati economici, proiezioni finanziarie, business plan, documenti, descrizione di mercati specifiche tecniche e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, know-how, datiovvero informazioni relative ai progetti di business, programmi informaticio ai dati dell’Impresa, eccovvero a disegni tecnici etc.), fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione venga imposta dalla legge ovvero sia richiesta al fine della corretta esecuzione del presente Contratto. che siano scambiati tra le Parti.Le Parti non saranno tenute a rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite nel corso dell’esecuzione del Contratto nei seguenti casi:
11.2 La (i) qualora l’informazione rivelata fosse, alla data di rivelazione, generalmente conosciuta o disponibile al pubblico o sul mercato, ovvero nel caso in cui tale informazione divenisse prontamente reperibile al pubblico per motivi non imputabili alla Parte a cui è stata rivelata; qualora l’informazione rivelata fosse già nella disponibilità della Parte che riceve l’ha ricevuta, e quest’ultima l’avesse ottenuta precedentemente, e senza alcun obbligo di riservatezza, rispetto alla data in cui è stata rivelata ai sensi del presente Accordo;
(i) qualora l’informazione da atto e riconosce venisse acquisita in base a disposizioni di legge che le Informazioni Confidenziali sono di carattere strettamente riservato e si impegna quindi a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzo, salvo che con il preventivo assenso scritto della parte che ha fornito le stesse e a meno che ricorrano le condizioni sub 11.4, nonché a trattarle impongono restrizioni circa la confidenzialità;
( i) qualora l’informazione sia stata ottenuta in modo da preservarne autonomo dalla Parte senza il contributo informative dell’altra parte. Se la confidenzialità e riservatezza, adottando tutte le misure necessarie ed opportune, incluse quelle specificate nei paragrafi successivi.
11.3 Le Informazioni Confidenziali verranno utilizzate solo ed esclusivamente per le finalità collegate alla erogazione dei Servizi, ai sensi delle presenti Condizioni Generali e, dando atto che ogni diverso utilizzo costituisce un abuso suscettibile legge impone ad una Parte la divulgazione di causare un danno alla parte che ho fornito le Informazioni Confidenzialiun’informazione riservata, la parte Parte che ha ricevuto le stesse si asterrà da ogni diverso utilizzol’informazione sarà tenuta ad avvisare l’altra Parte, cometempestivamente e prima della divulgazione stessa, a titolo esemplificativo e non limitativo, operazioni ed iniziative commerciali o industriali al fine di qualsiasi genere, in concorrenza o meno con le attività della parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali.
11.4 Le Informazioni Confidenziali potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della parte che le ha fornite, essere comunicate, ad opera della parte che le ha ricevute, esclusivamente a quei dipendenti, mandatari, rappresentanti, consulenti, banche, società rappresentarle il suddetto obbligo di revisione e altri soggetti che necessitino, ciascuno in relazione e nei limiti della propria funzione, di essere messi a conoscenza delle stesse, previa sottoscrizione di un relativo patto di riservatezzalegge. La comunicazione Parte alla quale è imposta la divulgazione dovrà cooperare con l’altra Parte, agendo in buona fede e compiendo ogni possibile azione al fine di tali Informazioni Confidenziali a tali soggetti dovrà essere effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali e, dietro prevenire o contrastare la divulgazione dell’informazione riservata. Su apposita richiesta di questa, quali soggetti siano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali e di quali Informazioni Confidenziali. In ogni caso, in presenza di subfornitori, il vincolo di riservatezza dovrà essere stipulato tra il Cliente e il subfornitore indicato.
11.5 Nel caso in cui la rivelazione di Informazioni Confidenziali sia richiesta per legge o regolamento (a titolo esemplificativo da autorità giudiziarie o di vigilanza), ciascuna Parte adempirà alla richiesta e ne darà immediata informazione all’altra Parte.
11.6 Le Informazioni Confidenziali non potranno essere copiate, fotocopiate, riprodotte o trasferite su supporti diversi o su supporti, apparecchi o sistemi informatici se non per quanto strettamente necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 11.3, fermo restando che le Informazioni Confidenziali, i supporti di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni dovranno comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati e/o dall’esterno.
11.7 Nei limiti in cui ciò sia effettivamente possibile, al termine della relazione commerciale tra le Parti o nel caso fosse cessata tale relazione, ciascuna Parte provvederà immediatamente a restituire all’altra Parte tutte le Informazioni Confidenziali e i relativi supporti nonché a distruggere, e a far distruggere tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Confidenziali che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. A richiesta scritta di una Partedelle Parti, l’altra Parte sarà tenuta a dare conferma scritta restituire ogni informazione riservata ricevuta, nonché a compiere ogni altra azione richiesta in tal senso. Per finalità di aver proceduto come sopra previsto.
11.8 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno ad Informazioni Confidenziali chiarezza, le Parti saranno tenute al rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo anche a seguito della scadenza o parti di Informazioni Confidenziali: (i) che ciascuna Parte dimostra essere in suo possesso prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali; (ii) che ciascuna Parte dimostra essere di pubblico dominio al momento in cui sono fornite o le abbia acquisite, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione delle presenti Condizioni Generali; (iii) che sono state comunicate dalla parte che le ha ricevute con l’assenso scritto della parte che le ha fornite (cfrrisoluzione anticipata del Contratto. 11.2); (iv) siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Confidenziali e non soggetto ad alcun Il presente obbligo di riservatezza; (v) che devono riservatezza dovrà essere comunicate o divulgate in forza di un obbligo di legge o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o, in una procedura arbitrale o innanzi adempiuto anche successivamente alla scadenza del Contratto fino a qualsiasi altra autorità o amministrazione pubblica locale o centrale (cfr. 11.4; 11.5)3 anni da tale data.
11.9 La parte che riceve le Informazioni Confidenziali si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da non arrecare danno o pregiudizio alcuno alla parte che le ha fornite.
11.10 Le Parti concordano che la parte che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali sarà tenuta a risarcire, qualora provato in giudizio, alla parte che le ha fornite ogni eventuale danno, costo, pretesa, richiesta, responsabilità e spesa di qualsiasi natura (ad esclusione dei danni indiretti) derivanti direttamente dalla violazione delle obbligazioni poste a carico della parte che le ha ricevute ai sensi del presente articolo, fatto salvo il caso in cui la violazione avvenga ad opera di un subfornitore di ELMEC che ha sottoscritto un accordo di riservatezza direttamente con il Cliente per cui lo stesso sarà direttamente responsabile nei confronti del Cliente.
11.11 Gli impegni ed obblighi scaturenti dal presente articolo saranno validi e vincolanti tra le Parti a partire dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e resteranno in essere tra le Parti per due anni successivi alla conclusione della relazione commerciale tra le stesse. Resta in ogni caso inteso che le eventuali Informazioni Confidenziali scambiate precedentemente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, sono da considerarsi sottoposte ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità qui previsti.
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Samples: Manifestazione Di Interesse E Presentazione Offerta
Obblighi di riservatezza. 11.1 Nello 4.1 I soggetti con i quali sussiste un rapporto di collaborazione professionale e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso a Informazioni Privi- legiate (le “Persone Informate”) sono tenuti a mantenere la riservatezza in me- rito alle Informazioni Privilegiate. Le suddette Informazioni Privilegiate do- vranno essere trattate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa cir- colazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riser- vato delle informazioni stesse, fino a quando le medesime non vengano comu- nicate al mercato.
4.2 È fatto divieto alle Persone Informate di rilasciare interviste a organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, che non siano state inserite in documenti già diffusi al pubblico a norma della relazione commerciale tra ELMEC e il Cliente, le Parti sono consapevoli di poter avere accesso o comunicare e condividere informazioni confidenziali (“Informazioni Confidenziali”), cioè qualsivoglia notizia, dato, informazione, documento, in qualsiasi forma trasmesso, eventualmente anche presente Procedura.
4.3 Le Persone Informate adottano misure idonee a impedire l’accesso alle Infor- mazioni Privilegiate da parte di amministratorisoggetti terzi. In particolare ottengono, dipendentigesti- scono e archiviano le Informazioni Privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, collaboratori e consulenti adottando le re- gole della diligenza professionale richieste tenuto conto delle Particircostanze, che in qualsiasi modo si riferisca ad una delle Parti. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate Informazioni Confidenziali le manifestazioni al fine di interesse, offerte, dati economici, proiezioni finanziarie, business plan, documenti, descrizione di mercati e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, know-how, dati, programmi informatici, ecc. che siano scambiati tra le Partigarantire la massima riservatezza.
11.2 4.4 La Parte che riceve l’informazione da atto e riconosce che le comunicazione a terzi di Informazioni Confidenziali sono Privilegiate è consentita nei soli casi in cui esistono a carico della controparte impegni di carattere strettamente riservato e si impegna quindi a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le riservatezza in relazione al- la gestione delle Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzo, salvo che con il preventivo assenso scritto della parte che ha fornito le stesse e a meno che ricorrano le condizioni sub 11.4, nonché a trattarle in modo da preservarne la confidenzialità e riservatezza, adottando tutte le misure necessarie ed opportune, incluse quelle specificate nei paragrafi successiviPrivilegiate.
11.3 Le Informazioni Confidenziali verranno utilizzate solo ed esclusivamente 4.5 I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società sono responsabili per le finalità collegate alla erogazione dei Servizi, ai sensi la segretezza della documentazione loro consegnata in preparazione o in occasione delle presenti Condizioni Generali e, dando atto che ogni diverso utilizzo costituisce un abuso suscettibile sedute del consiglio di causare un danno alla parte che ho fornito le Informazioni Confidenziali, la parte che ha ricevuto le stesse si asterrà da ogni diverso utilizzo, come, a titolo esemplificativo e non limitativo, operazioni ed iniziative commerciali o industriali di qualsiasi genereamministrazione della Società. I consi- glieri, in concorrenza o meno con le attività della parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali.
11.4 Le Informazioni Confidenziali potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della parte che le ha fornite, essere comunicate, ad opera della parte che le ha ricevute, esclusivamente a quei dipendenti, mandatari, rappresentanti, consulenti, banche, società di revisione e altri soggetti che necessitino, ciascuno in relazione e nei limiti della propria funzione, di essere messi a conoscenza delle stesse, previa sottoscrizione di un relativo patto di riservatezza. La comunicazione di tali Informazioni Confidenziali a tali soggetti dovrà essere effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali e, dietro richiesta di questa, quali soggetti siano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali e di quali Informazioni Confidenziali. In ogni caso, in presenza di subfornitori, il vincolo di devono assicurare la riservatezza dovrà essere stipulato tra il Cliente e il subfornitore indicatodelle Informazioni Privile- giate acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni.
11.5 Nel caso in cui la rivelazione 4.6 Il Presidente dl Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti necessari affinché i dirigenti e gli altri dipendenti del gruppo Cairo Communication non comunichino Informazioni Confidenziali sia richiesta per legge o regolamento (Privilegiate a titolo esemplificativo da autorità giudiziarie o di vigilanza), ciascuna Parte adempirà alla richiesta e ne darà immediata informazione all’altra Parte.
11.6 Le Informazioni Confidenziali non potranno essere copiate, fotocopiate, riprodotte o trasferite su supporti diversi o su supporti, apparecchi o sistemi informatici terzi se non per quanto strettamente necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 11.3, fermo restando che le Informazioni Confidenziali, i supporti di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni dovranno comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati e/o dall’esterno.
11.7 Nei limiti in cui ciò sia effettivamente possibile, al termine della relazione commerciale tra le Parti o nel caso fosse cessata tale relazione, ciascuna Parte provvederà immediatamente a restituire all’altra Parte tutte le Informazioni Confidenziali e i relativi supporti nonché a distruggere, e a far distruggere tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Confidenziali che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. A richiesta di una Parte, l’altra Parte sarà tenuta a dare conferma scritta di aver proceduto come sopra previsto.
11.8 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno ad Informazioni Confidenziali o parti di Informazioni Confidenziali: (i) che ciascuna Parte dimostra essere in suo possesso prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali; (ii) che ciascuna Parte dimostra essere di pubblico dominio al momento in cui sono fornite o le abbia acquisite, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione delle presenti Condizioni Generali; (iii) che sono state comunicate dalla parte che le ha ricevute con l’assenso scritto della parte che le ha fornite (cfr. 11.2); (iv) siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Confidenziali e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza; (v) che devono essere comunicate o divulgate in forza di un obbligo di legge o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o, in una procedura arbitrale o innanzi a qualsiasi altra autorità o amministrazione pubblica locale o centrale (cfr. 11.4; 11.5)rego- lamento e nel rispetto della migliore prassi di mercato ed affinché venga assicu- rata la riservatezza delle Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni.
11.9 La parte che riceve le Informazioni Confidenziali si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da non arrecare danno 4.7 Qualora sia imposto a un consigliere, per ordine dell’autorità giudiziaria o pregiudizio alcuno alla parte che le ha forniteam- ministrativa, di rivelare un’Informazione Privilegiate, il consigliere, salvo diversa disposizione di legge o provvedimento della relativa autorità, ne dà comunica- zione immediata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
11.10 Le Parti concordano che la parte che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali sarà tenuta a risarcire, qualora provato in giudizio, alla parte che le ha fornite ogni eventuale danno, costo, pretesa, richiesta, responsabilità e spesa di qualsiasi natura (ad esclusione dei danni indiretti) derivanti direttamente dalla violazione delle obbligazioni poste a carico della parte che le ha ricevute ai sensi del presente articolo, fatto salvo il caso in cui la violazione avvenga ad opera di un subfornitore di ELMEC che ha sottoscritto un accordo di riservatezza direttamente con il Cliente per cui lo stesso sarà direttamente responsabile nei confronti del Cliente.
11.11 Gli impegni ed obblighi scaturenti dal presente articolo saranno validi e vincolanti tra le Parti a partire dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e resteranno in essere tra le Parti per due anni successivi alla conclusione della relazione commerciale tra le stesse. Resta in ogni caso inteso che le eventuali Informazioni Confidenziali scambiate precedentemente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, sono da considerarsi sottoposte ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità qui previsti.
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Samples: Procedura in Materia Di Market Abuse
Obblighi di riservatezza. 11.1 Nello svolgimento della relazione commerciale L’acquirente si obbliga a: • garantire la riservatezza di tutte le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del rapporto con Sonzogni Camme S.p.A., in particolare le condizioni previste nel contratto sottoscritto tra ELMEC e il Cliente, le Parti sono consapevoli di poter avere accesso o comunicare altri documenti; • non rivelare, trasferire e/o comunicare, neanche in parte, dette informazioni e condividere informazioni confidenziali condizioni contrattuali a terzi (“Informazioni Confidenziali”)Società, cioè qualsivoglia notiziaenti o persone fisiche) e a non riprodurre, datocopiare e/o duplicare, informazione, documento, neanche in qualsiasi forma trasmesso, eventualmente anche da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti delle Parti, che ed in qualsiasi modo si riferisca ad una delle Particiò avvenga, documenti (ivi compresi quelli elettronici) contenenti tali informazioni e condizioni. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate Informazioni Confidenziali le manifestazioni di interesse, offerte, dati economici, proiezioni finanziarie, business plan, documenti, descrizione di mercati e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, know-how, dati, programmi informatici, ecc. che siano scambiati tra le Parti.
11.2 La Parte che riceve l’informazione da atto e riconosce che le Informazioni Confidenziali sono di carattere strettamente riservato e si impegna quindi a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzo, salvo che Le disposizioni del paragrafo precedente possono essere derogate solo con il preventivo assenso consenso scritto della parte che ha fornito le stesse di Sonzogni Camme S.p.A. Nel caso in cui, per obblighi di legge o di regolamento o su richiesta di una competente autorità, sia necessario divulgare una o più di tali informazioni e condizioni, l’acquirente si obbliga a meno che ricorrano le informare tempestivamente Sonzogni Camme S.p.A. L’acquirente si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni e condizioni sub 11.4, nonché a trattarle in modo da preservarne la confidenzialità e riservatezzacontrattuali concordate, adottando tutte le misure necessarie ed opportunenei confronti dei propri dipendenti e di coloro che in generale operano a vario titolo all’interno dell’azienda, incluse quelle specificate nei paragrafi successivi.
11.3 Le Informazioni Confidenziali verranno utilizzate solo ed esclusivamente per le finalità collegate alla erogazione dei Servizi, anche ai sensi delle presenti Condizioni Generali e, dando atto che ogni diverso utilizzo costituisce un abuso suscettibile di causare un danno alla parte che ho fornito le Informazioni Confidenziali, la parte che ha ricevuto le stesse si asterrà da ogni diverso utilizzo, come, a titolo esemplificativo e non limitativo, operazioni ed iniziative commerciali o industriali di qualsiasi genere, in concorrenza o meno con le attività della parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali.
11.4 Le Informazioni Confidenziali potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della parte che le ha fornite, essere comunicate, ad opera della parte che le ha ricevute, esclusivamente a quei dipendenti, mandatari, rappresentanti, consulenti, banche, società di revisione e altri soggetti che necessitino, ciascuno in relazione e nei limiti della propria funzione, di essere messi a conoscenza delle stesse, previa sottoscrizione di un relativo patto di riservatezzadell’art. La comunicazione di tali Informazioni Confidenziali a tali soggetti dovrà essere effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali e, dietro richiesta di questa, quali soggetti siano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali e di quali Informazioni Confidenziali1381 c.c. In ogni caso, in presenza di subfornitori, il vincolo di riservatezza dovrà essere stipulato tra il Cliente e il subfornitore indicato.
11.5 Nel caso in cui la rivelazione condivisione di Informazioni Confidenziali sia richiesta per legge informazioni, condizioni contrattuali o regolamento (altra documentazione risulti strettamente necessaria al fine di dare esecuzione al rapporto nei confronti di terzi, propri fornitori, l’acquirente si obbliga a titolo esemplificativo da autorità giudiziarie o di vigilanza)riprodurre e far accettare analoghi obblighi dai predetti terzi, ciascuna Parte adempirà alla richiesta e ne darà immediata informazione all’altra Partecui le informazioni siano comunicate, dandone adeguata prova a Sonzogni Camme. 6. Confidentiality obligations The Purchaser agrees to: • Guarantee the confidentiality of all information received from Sonzogni Camme S.p.
11.6 Le Informazioni Confidenziali non potranno essere copiateA. in accordance with the terms set out in the contract or other relevant documentation; • Not disclose, fotocopiatetransfer or communicate any such information to third parties, riprodotte o trasferite su supporti diversi o su supportiincluding the Purchaser's own company, apparecchi o sistemi informatici se non per quanto strettamente necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 11.3entities or individuals, fermo restando che le Informazioni Confidenzialiand not reproduce, i supporti di qualsiasi genere sui quali siano contenutecopy or duplicate any such documents, le copie e riproduzioni dovranno comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati e/o dall’esterno.
11.7 Nei limiti in cui ciò sia effettivamente possibile, al termine della relazione commerciale tra le Parti o nel caso fosse cessata tale relazione, ciascuna Parte provvederà immediatamente a restituire all’altra Parte tutte le Informazioni Confidenziali e i relativi supporti nonché a distruggere, e a far distruggere tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Confidenziali che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. A richiesta di una Parte, l’altra Parte sarà tenuta a dare conferma scritta di aver proceduto come sopra previsto.
11.8 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno ad Informazioni Confidenziali o parti di Informazioni Confidenziali: (i) che ciascuna Parte dimostra essere in suo possesso prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali; (ii) che ciascuna Parte dimostra essere di pubblico dominio al momento in cui sono fornite o le abbia acquisite, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione delle presenti Condizioni Generali; (iii) che sono state comunicate dalla parte che le ha ricevute con l’assenso scritto della parte che le ha fornite (cfr. 11.2); (iv) siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Confidenziali e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza; (v) che devono essere comunicate o divulgate in forza di un obbligo di legge o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità oincluding electronic documents, in una procedura arbitrale o innanzi whole or in part. The provisions of the preceding paragraph may only be departed from with the prior written consent of Sonzogni Camme S.p.A. In the event that it is necessary to disclose one or more of such information and conditions due to legal or regulatory obligations or at the request of a qualsiasi altra autorità o amministrazione pubblica locale o centrale (cfrcompetent authority, the purchaser shall inform Sonzogni Camme S.p.A. without delay. 11.4; 11.5).
11.9 La parte che riceve le Informazioni Confidenziali si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali The Purchaser shall guarantee the confidentiality of the information and conditions agreed upon, and shall take all necessary measures towards its employees and any other individuals working in modo da non arrecare danno o pregiudizio alcuno alla parte che le ha fornite.
11.10 Le Parti concordano che la parte che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali sarà tenuta a risarcirevarious capacities within the company, qualora provato in giudizioaccordance with Article In accordance with Article 1381 of the Italian Civil Code. In the event that sharing information, alla parte che le ha fornite ogni eventuale dannocontractual terms and conditions, costoor other documentation is necessary to execute the relationship with third parties, pretesatheir suppliers, richiestaor other relevant parties, responsabilità e spesa di qualsiasi natura (ad esclusione dei danni indiretti) derivanti direttamente dalla violazione delle obbligazioni poste a carico della parte che le ha ricevute ai sensi del presente articolothe purchaser agrees to reproduce and have similar obligations accepted by such third parties, fatto salvo il caso in cui la violazione avvenga ad opera di un subfornitore di ELMEC che ha sottoscritto un accordo di riservatezza direttamente con il Cliente per cui lo stesso sarà direttamente responsabile nei confronti del Cliente.
11.11 Gli impegni ed obblighi scaturenti dal presente articolo saranno validi e vincolanti tra le Parti a partire dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e resteranno in essere tra le Parti per due anni successivi alla conclusione della relazione commerciale tra le stesseto whom the information is communicated. Resta in ogni caso inteso che le eventuali Informazioni Confidenziali scambiate precedentemente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, sono da considerarsi sottoposte ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità qui previsti.The purchaser shall provide Sonzogni Camme with adequate evidence of this. 89.020.289/b | NOVEMBRE 2024
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Samples: General Conditions of Sale
Obblighi di riservatezza. 11.1 Nello svolgimento della relazione commerciale tra ELMEC e il Cliente, le Parti sono consapevoli di poter avere accesso o comunicare e condividere informazioni confidenziali (“Informazioni Confidenziali”), cioè qualsivoglia notizia, dato, informazione, documento, in qualsiasi forma trasmesso, eventualmente anche da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti delle Le Parti, mediante la sottoscrizione del presente Contratto, si obbligano ad astenersi dal divulgare a terzi informazioni riservate che sono state acquisite in qualsiasi modo si riferisca ad una delle Parti. A base al presente rapporto contrattuale allo scopo di dare esecuzione alle obbligazioni reciprocamente assunte (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate Informazioni Confidenziali le manifestazioni di interesse, offerte, dati economici, proiezioni finanziarie, business plan, documenti, descrizione di mercati specifiche tecniche e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, know-how, datiovvero informazioni relative ai progetti di business, programmi informaticio ai dati dell’Impresa, eccovvero a disegni tecnici etc.), fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione venga imposta dalla legge ovvero sia richiesta al fine della corretta esecuzione del presente Contratto. che siano scambiati tra le Parti.Le Parti non saranno tenute a rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite nel corso dell’esecuzione del Contratto nei seguenti casi:
11.2 La (i) qualora l’informazione rivelata fosse, alla data di rivelazione, generalmente conosciuta o disponibile al pubblico o sul mercato, ovvero nel caso in cui tale informazione divenisse prontamente reperibile al pubblico per motivi non imputabili alla Parte a cui è stata rivelata; qualora l’informazione rivelata fosse già nella disponibilità della Parte che riceve l’ha ricevuta, e quest’ultima l’avesse ottenuta precedentemente, e senza alcun obbligo di riservatezza, rispetto alla data in cui è stata rivelata ai sensi del presente Contratto;
(i) qualora l’informazione da atto e riconosce venisse acquisita in base a disposizioni di legge che le Informazioni Confidenziali sono di carattere strettamente riservato e si impegna quindi a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzo, salvo che con il preventivo assenso scritto della parte che ha fornito le stesse e a meno che ricorrano le condizioni sub 11.4, nonché a trattarle impongono restrizioni circa la confidenzialità;
( i) qualora l’informazione sia stata ottenuta in modo da preservarne autonomo dalla Parte senza il contributo informativo dell’altra Parte. Se la confidenzialità e riservatezza, adottando tutte le misure necessarie ed opportune, incluse quelle specificate nei paragrafi successivi.
11.3 Le Informazioni Confidenziali verranno utilizzate solo ed esclusivamente per le finalità collegate alla erogazione dei Servizi, ai sensi delle presenti Condizioni Generali e, dando atto che ogni diverso utilizzo costituisce un abuso suscettibile legge impone ad una Parte la divulgazione di causare un danno alla parte che ho fornito le Informazioni Confidenzialiun’informazione riservata, la parte Parte che ha ricevuto le stesse si asterrà da ogni diverso utilizzol’informazione sarà tenuta ad avvisare l’altra Parte, cometempestivamente e prima della divulgazione stessa, a titolo esemplificativo e non limitativo, operazioni ed iniziative commerciali o industriali al fine di qualsiasi genere, in concorrenza o meno con le attività della parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali.
11.4 Le Informazioni Confidenziali potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della parte che le ha fornite, essere comunicate, ad opera della parte che le ha ricevute, esclusivamente a quei dipendenti, mandatari, rappresentanti, consulenti, banche, società rappresentarle il suddetto obbligo di revisione e altri soggetti che necessitino, ciascuno in relazione e nei limiti della propria funzione, di essere messi a conoscenza delle stesse, previa sottoscrizione di un relativo patto di riservatezzalegge. La comunicazione Parte alla quale è imposta la divulgazione dovrà cooperare con l’altra Parte, agendo in buona fede e compiendo ogni possibile azione al fine di tali Informazioni Confidenziali a tali soggetti dovrà essere effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali e, dietro prevenire o contrastare la divulgazione dell’informazione riservata. Su apposita richiesta di questa, quali soggetti siano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali e di quali Informazioni Confidenziali. In ogni caso, in presenza di subfornitori, il vincolo di riservatezza dovrà essere stipulato tra il Cliente e il subfornitore indicato.
11.5 Nel caso in cui la rivelazione di Informazioni Confidenziali sia richiesta per legge o regolamento (a titolo esemplificativo da autorità giudiziarie o di vigilanza), ciascuna Parte adempirà alla richiesta e ne darà immediata informazione all’altra Parte.
11.6 Le Informazioni Confidenziali non potranno essere copiate, fotocopiate, riprodotte o trasferite su supporti diversi o su supporti, apparecchi o sistemi informatici se non per quanto strettamente necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 11.3, fermo restando che le Informazioni Confidenziali, i supporti di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni dovranno comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati e/o dall’esterno.
11.7 Nei limiti in cui ciò sia effettivamente possibile, al termine della relazione commerciale tra le Parti o nel caso fosse cessata tale relazione, ciascuna Parte provvederà immediatamente a restituire all’altra Parte tutte le Informazioni Confidenziali e i relativi supporti nonché a distruggere, e a far distruggere tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Confidenziali che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. A richiesta scritta di una Partedelle Parti, l’altra Parte sarà tenuta a dare conferma scritta restituire ogni informazione riservata ricevuta, nonché a compiere ogni altra azione richiesta in tal senso. Per finalità di aver proceduto come sopra previsto.
11.8 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno ad Informazioni Confidenziali chiarezza, le Parti saranno tenute al rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo anche a seguito della scadenza o parti risoluzione anticipata del Contratto. Il presente obbligo di Informazioni Confidenziali: (i) che ciascuna Parte dimostra riservatezza dovrà essere in suo possesso prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali; (ii) che ciascuna Parte dimostra essere di pubblico dominio al momento in cui sono fornite o le abbia acquisite, o esserlo divenute adempiuto anche successivamente per cause diverse dalla violazione delle presenti Condizioni Generali; (iii) che sono state comunicate dalla parte alla scadenza del Contratto fino a che le ha ricevute con l’assenso scritto della parte che le ha fornite (cfr. 11.2); (iv) notizie non siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Confidenziali e non soggetto ad alcun obbligo divenute di riservatezza; (v) che devono essere comunicate o divulgate in forza di un obbligo di legge o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o, in una procedura arbitrale o innanzi a qualsiasi altra autorità o amministrazione pubblica locale o centrale (cfr. 11.4; 11.5)dominio pubblico.
11.9 La parte che riceve le Informazioni Confidenziali si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da non arrecare danno o pregiudizio alcuno alla parte che le ha fornite.
11.10 Le Parti concordano che la parte che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali sarà tenuta a risarcire, qualora provato in giudizio, alla parte che le ha fornite ogni eventuale danno, costo, pretesa, richiesta, responsabilità e spesa di qualsiasi natura (ad esclusione dei danni indiretti) derivanti direttamente dalla violazione delle obbligazioni poste a carico della parte che le ha ricevute ai sensi del presente articolo, fatto salvo il caso in cui la violazione avvenga ad opera di un subfornitore di ELMEC che ha sottoscritto un accordo di riservatezza direttamente con il Cliente per cui lo stesso sarà direttamente responsabile nei confronti del Cliente.
11.11 Gli impegni ed obblighi scaturenti dal presente articolo saranno validi e vincolanti tra le Parti a partire dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e resteranno in essere tra le Parti per due anni successivi alla conclusione della relazione commerciale tra le stesse. Resta in ogni caso inteso che le eventuali Informazioni Confidenziali scambiate precedentemente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, sono da considerarsi sottoposte ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità qui previsti.
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Samples: Contratto Di Servizi
Obblighi di riservatezza. 11.1 Nello svolgimento della relazione commerciale tra ELMEC La Ditta affidataria ha I'obbIigo di mantenere riservati i dati e il ClienteIe informazioni, le Parti sono consapevoli ivi comprese queIIe che transitano per Ie apparecchiature di poter avere eIaborazione, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divuIgarIi in aIcun modo e in quaIsiasi forma e di non farne oggetto di utiIizzazione a quaIsiasi titoIo per scopi diversi da queIIi strettamente necessari aII'esecuzione deI contratto. In particoIare gIi obbIighi in materia di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con I'Amministrazione. L'obbIigo sussiste, aItresì, reIativamente a tutto iI materiaIe originario o predisposto in esecuzione deI contratto La Ditta pertanto dovrà adottare tutte Ie misure di sicurezza necessarie a prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentaIe, dei dati stessi nonché di accesso non autorizzato o comunicare e condividere informazioni confidenziali (“Informazioni Confidenziali”)di trattamento non consentito o non conforme aIIe finaIità per Ie quaIi è stato raccoIto, cioè qualsivoglia notizia, dato, informazione, documento, in qualsiasi forma trasmesso, eventualmente anche manIevando espressamente I'Amministrazione da ogni responsabiIità aI riguardo. La Ditta è responsabiIe per I'esatta osservanza degIi obbIighi di riservatezza da parte di amministratori, dei propri dipendenti, collaboratori consuIenti e consulenti delle Parti, che in qualsiasi modo si riferisca ad una delle Parti. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate Informazioni Confidenziali le manifestazioni di interesse, offerte, dati economici, proiezioni finanziarie, business plan, documenti, descrizione di mercati e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, know-how, dati, programmi informatici, ecc. che siano scambiati tra le Parti.
11.2 La Parte che riceve l’informazione da atto e riconosce che le Informazioni Confidenziali sono di carattere strettamente riservato e si impegna quindi a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzo, salvo che con il preventivo assenso scritto della parte che ha fornito le stesse e a meno che ricorrano le condizioni sub 11.4risorse, nonché a trattarle in modo da preservarne la confidenzialità dei propri eventuaIi subappaItatori e dei dipendenti, consuIenti e risorse di questi uItimi. In caso di inosservanza degIi obbIighi di riservatezza, adottando tutte le misure necessarie ed opportune, incluse quelle specificate nei paragrafi successivi.
11.3 Le Informazioni Confidenziali verranno utilizzate solo ed esclusivamente per le finalità collegate alla erogazione dei Servizi, ai sensi delle presenti Condizioni Generali e, dando atto che ogni diverso utilizzo costituisce un abuso suscettibile I'Amministrazione ha Ia facoItà di causare un danno alla parte che ho fornito le Informazioni Confidenziali, la parte che ha ricevuto le stesse si asterrà da ogni diverso utilizzo, come, a titolo esemplificativo e non limitativo, operazioni ed iniziative commerciali o industriali dichiarare risoIto di qualsiasi genere, in concorrenza o meno con le attività della parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali.
11.4 Le Informazioni Confidenziali potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della parte che le ha fornite, essere comunicate, ad opera della parte che le ha ricevute, esclusivamente a quei dipendenti, mandatari, rappresentanti, consulenti, banche, società di revisione e altri soggetti che necessitino, ciascuno in relazione e nei limiti della propria funzione, di essere messi a conoscenza delle stesse, previa sottoscrizione di un relativo patto di riservatezza. La comunicazione di tali Informazioni Confidenziali a tali soggetti dovrà essere effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali e, dietro richiesta di questa, quali soggetti siano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali e di quali Informazioni Confidenziali. In ogni caso, in presenza di subfornitori, il vincolo di riservatezza dovrà essere stipulato tra il Cliente e il subfornitore indicato.
11.5 Nel caso in cui la rivelazione di Informazioni Confidenziali sia richiesta per legge o regolamento (a titolo esemplificativo da autorità giudiziarie o di vigilanza), ciascuna Parte adempirà alla richiesta e ne darà immediata informazione all’altra Parte.
11.6 Le Informazioni Confidenziali non potranno essere copiate, fotocopiate, riprodotte o trasferite su supporti diversi o su supporti, apparecchi o sistemi informatici se non per quanto strettamente necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 11.3diritto iI contratto, fermo restando che le Informazioni Confidenziali, i supporti di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni dovranno comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati e/o dall’esterno.
11.7 Nei limiti in cui ciò sia effettivamente possibile, al termine della relazione commerciale tra le Parti o nel caso fosse cessata tale relazione, ciascuna Parte provvederà immediatamente a restituire all’altra Parte tutte le Informazioni Confidenziali e i relativi supporti nonché a distruggere, e a far distruggere tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Confidenziali che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. A richiesta di una Parte, l’altra Parte Ia Ditta affidataria sarà tenuta a dare conferma scritta risarcire gIi eventuaIi danni aII'Amministrazione. La Ditta e I'Amministrazione con Ia sottoscrizione deI contratto daranno atto:
1) di aver proceduto come sopra previstoessersi reciprocamente scambiate I'informativa di cui aII'art. 13 deI X.Xxx 196/2013 e s.m.i., manifestando, ove necessario, iI reIativo consenso aI trattamento ai sensi art. 23 deI medesimo decreto;
11.8 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno ad Informazioni Confidenziali o parti di Informazioni Confidenziali: (i2) che ciascuna Parte dimostra essere in suo possesso prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali; (iii rispettivi dati saranno trattati manuaImente ovvero con I'ausiIio di mezzi informatici, eIettronici o comunque automatizzati, per finaIità strettamente connesse aIIa gestione ed esecuzione deIIa prestazione contattarIe;
3) che ciascuna Parte dimostra essere di pubblico dominio al momento in cui sono fornite o le abbia acquisite, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione delle presenti Condizioni Generali; (iii) che sono state comunicate dalla parte che le ha ricevute con l’assenso scritto della parte che le ha fornite (cfr. 11.2); (iv) siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Confidenziali e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza; (v) che devono essere comunicate o divulgate in forza di un obbligo di legge o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o, in una procedura arbitrale o innanzi a qualsiasi altra autorità o amministrazione pubblica locale o centrale (cfr. 11.4; 11.5).
11.9 La parte che riceve le Informazioni Confidenziali si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da non arrecare danno o pregiudizio alcuno alla parte che le ha fornite.
11.10 Le Parti concordano che la parte che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali sarà tenuta a risarcire, qualora provato in giudizio, alla parte che le ha fornite ogni eventuale danno, costo, pretesa, richiesta, responsabilità e spesa di qualsiasi natura (ad esclusione dei danni indiretti) derivanti direttamente dalla violazione delle obbligazioni poste a carico della parte che le ha ricevute ai sensi del art. 29 D.Lgs. 196/2003 nominerà Xx Xxxxx, neIIa persona deI suo rappresentate XxxxXx, che con Ia formuIazione deII'offerta impIicitamente accetta, quaIe responsabiIe per iI trattamento dei dati dei soggetti terzi che richiede iI servizio di cui aI presente articolo, fatto salvo il caso in cui la violazione avvenga ad opera di un subfornitore di ELMEC che ha sottoscritto un accordo di riservatezza direttamente con il Cliente per cui lo stesso sarà direttamente responsabile nei confronti del ClienteCapitoIato.
11.11 Gli impegni ed obblighi scaturenti dal presente articolo saranno validi e vincolanti tra le Parti a partire dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e resteranno in essere tra le Parti per due anni successivi alla conclusione della relazione commerciale tra le stesse. Resta in ogni caso inteso che le eventuali Informazioni Confidenziali scambiate precedentemente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, sono da considerarsi sottoposte ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità qui previsti.
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Samples: Call Center Management Agreement
Obblighi di riservatezza. 11.1 Nello svolgimento della 4.1 In relazione commerciale tra ELMEC e il Cliente, alle Informazioni Riservate ci assumiamo
i. adottare tutte le Parti sono consapevoli di poter avere accesso o comunicare e condividere informazioni confidenziali (“Informazioni Confidenziali”), cioè qualsivoglia notizia, dato, informazione, documento, in qualsiasi forma trasmesso, eventualmente anche da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti delle Parti, che in qualsiasi modo si riferisca ad una delle Parti. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate Informazioni Confidenziali le manifestazioni di interesse, offerte, dati economici, proiezioni finanziarie, business plan, documenti, descrizione di mercati e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, know-how, dati, programmi informatici, ecc. che siano scambiati tra le Parti.
11.2 La Parte che riceve l’informazione da atto e riconosce che le Informazioni Confidenziali sono di carattere strettamente riservato e si impegna quindi a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzo, salvo che con il preventivo assenso scritto della parte che ha fornito le stesse e a meno che ricorrano le condizioni sub 11.4, nonché a trattarle in modo da preservarne misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza, adottando tutte nonché il più stretto riserbo;
ii. non diffondere, divulgare o trasmettere alcuna Informazione Riservata e a non rilasciare, senza la preventiva autorizzazione scritta di TVS e di SAVE, alcun comunicato o annuncio riguardo ai contenuti delle Informazioni Riservate;
iii. utilizzare e a far utilizzare le misure necessarie Informazioni Riservate unicamente in funzione delle attività strettamente attinenti alla Procedura Concorrenziale, rimanendo espressamente escluso ed opportune, incluse quelle specificate nei paragrafi successiviimpedito qualsivoglia nostro utilizzo delle Informazioni Riservate al di fuori di tale ambito senza preventiva autorizzazione scritta di SAVE.
11.3 Le Informazioni Confidenziali verranno utilizzate solo 4.2 Gli obblighi di cui al presente articolo sono validi ed esclusivamente per le finalità collegate alla erogazione dei Serviziefficaci anche con riferimento ad eventuali analisi,
4.3 Alla conclusione della Due Diligence, ai sensi delle presenti Condizioni Generali eovvero in caso di anticipata interruzione dell’attività di Due Diligence, dando atto che ogni diverso utilizzo costituisce un abuso suscettibile ci impegniamo, su richiesta scritta di causare un danno alla parte che ho fornito le Informazioni Confidenziali, la parte che ha ricevuto le stesse si asterrà da ogni diverso utilizzo, comeSAVE, a titolo esemplificativo e non limitativo, operazioni ed iniziative commerciali restituire o industriali di qualsiasi genere, in concorrenza o meno con le attività della parte che ha fornito le distruggere immediatamente tutti i documenti contenenti Informazioni Confidenziali.
11.4 Le Informazioni Confidenziali potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della parte che le ha fornite, essere comunicate, ad opera della parte che le ha ricevute, esclusivamente a quei dipendenti, mandatari, rappresentanti, consulenti, banche, società di revisione e altri soggetti che necessitino, ciascuno in relazione e nei limiti della propria funzione, di essere messi a conoscenza delle stesse, previa sottoscrizione di un relativo patto di riservatezza. La comunicazione di tali Informazioni Confidenziali a tali soggetti dovrà essere effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali e, dietro richiesta di questa, quali soggetti siano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali e di quali Informazioni Confidenziali. In ogni caso, in presenza di subfornitori, il vincolo di riservatezza dovrà essere stipulato tra il Cliente e il subfornitore indicato.
11.5 Nel caso in cui la rivelazione di Informazioni Confidenziali sia richiesta per legge o regolamento Riservate (a titolo esemplificativo da autorità giudiziarie meramente esemplificativo: materiale scritto o stampato, memorandum, elaborato software), fatta eccezione:
i. per le copie dei documenti che sia necessario conservare in ottemperanza:
a) ad obblighi di legge o di vigilanza)regolamento inderogabili;
b) ad una legittima richiesta delle competenti Autorità, ciascuna Parte adempirà alla cui non possa essere fatta opposizione. Ci impegniamo a restituire a SAVE, o a distruggere, su richiesta e ne darà immediata informazione all’altra Parte.
11.6 Le Informazioni Confidenziali non potranno essere copiate, fotocopiate, riprodotte o trasferite su supporti diversi o su supporti, apparecchi o sistemi informatici se non per quanto strettamente necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 11.3, fermo restando che le Informazioni Confidenziali, i supporti di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni dovranno comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati scritta della stessa e/o dall’esterno.
11.7 Nei limiti in dei Soci, tutti i documenti di cui ciò sia effettivamente possibile, al termine della relazione commerciale tra le Parti o nel caso fosse cessata tale relazione, ciascuna Parte provvederà immediatamente a restituire all’altra Parte tutte le Informazioni Confidenziali e i relativi supporti nonché a distruggere, e a far distruggere tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Confidenziali che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. A richiesta di una Parte, l’altra Parte sarà tenuta a dare conferma scritta di aver proceduto come sopra previsto.
11.8 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno ad Informazioni Confidenziali o parti di Informazioni Confidenziali: presente punto (i) contenenti Informazioni Riservate non appena siano venuti meno gli obblighi di conservazione degli stessi di cui sopra;
ii. per quei documenti che ciascuna Parte dimostra essere in suo possesso prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali; (ii) che ciascuna Parte dimostra essere siano stati da noi prodotti. A tali Informazioni Riservate non distrutte o restituite continueranno ad applicarsi le previsioni dell’Impegno di pubblico dominio al momento in cui sono fornite Riservatezza.
4.4 Il divieto di diffusione, trasmissione, comunicazione, annuncio e/o le abbia acquisite, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione delle presenti Condizioni Generali; (iii) che sono state comunicate dalla parte che le ha ricevute con l’assenso scritto della parte che le ha fornite (cfr. 11.2); (iv) siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso divulgazione delle Informazioni Confidenziali e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza; (v) che devono essere comunicate o divulgate Riservate riguarda, sotto il profilo dei destinatari, il pubblico e, più in forza di un obbligo di legge o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità ogenerale, in una procedura arbitrale o innanzi a qualsiasi altra autorità o amministrazione pubblica locale o centrale (cfr. 11.4; 11.5)i terzi.
11.9 La parte che riceve le Informazioni Confidenziali si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da non arrecare danno o pregiudizio alcuno alla parte che le ha fornite.
11.10 Le Parti concordano che la parte che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali sarà tenuta a risarcire, qualora provato in giudizio, alla parte che le ha fornite ogni eventuale danno, costo, pretesa, richiesta, responsabilità e spesa di qualsiasi natura (ad esclusione dei danni indiretti) derivanti direttamente dalla violazione delle obbligazioni poste a carico della parte che le ha ricevute ai sensi del presente articolo, fatto salvo il caso in cui la violazione avvenga ad opera di un subfornitore di ELMEC che ha sottoscritto un accordo di riservatezza direttamente con il Cliente per cui lo stesso sarà direttamente responsabile nei confronti del Cliente.
11.11 Gli impegni ed obblighi scaturenti dal presente articolo saranno validi e vincolanti tra le Parti a partire dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e resteranno in essere tra le Parti per due anni successivi alla conclusione della relazione commerciale tra le stesse. Resta in ogni caso inteso che le eventuali Informazioni Confidenziali scambiate precedentemente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, sono da considerarsi sottoposte ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità qui previsti.
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Samples: Cessione Di Capitale Sociale
Obblighi di riservatezza. 11.1 Nello svolgimento della relazione commerciale tra ELMEC e il Cliente, le Parti sono consapevoli 1. Il procedimento di poter avere accesso o comunicare e condividere informazioni confidenziali (“Informazioni Confidenziali”), cioè qualsivoglia notizia, dato, informazione, documento, mediazione è coperto da riservatezza in qualsiasi forma trasmesso, eventualmente anche da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti delle Parti, che in qualsiasi modo si riferisca ad una delle Parti. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate Informazioni Confidenziali le manifestazioni di interesse, offerte, dati economici, proiezioni finanziarie, business plan, documenti, descrizione di mercati e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, know-how, dati, programmi informatici, ecc. che siano scambiati tra le Parti.
11.2 La Parte che riceve l’informazione da atto e riconosce che le Informazioni Confidenziali sono di carattere strettamente riservato e si impegna quindi a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzo, salvo che con il preventivo assenso scritto della parte che ha fornito le stesse e a meno che ricorrano le condizioni sub 11.4, nonché a trattarle in modo da preservarne la confidenzialità e riservatezza, adottando tutte le misure necessarie ed opportune, incluse quelle specificate nei paragrafi successivi.
11.3 Le Informazioni Confidenziali verranno utilizzate solo ed esclusivamente per le finalità collegate alla erogazione dei Servizi, ai sensi delle presenti Condizioni Generali e, dando atto che ogni diverso utilizzo costituisce un abuso suscettibile sue fasi. Nella domanda di causare un danno alla parte che ho fornito le Informazioni Confidenziali, la parte che ha ricevuto le stesse si asterrà da ogni diverso utilizzo, come, a titolo esemplificativo mediazione e non limitativo, operazioni ed iniziative commerciali o industriali nell’atto di qualsiasi genere, in concorrenza o meno con le attività della parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali.
11.4 Le Informazioni Confidenziali potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della parte che le ha fornite, essere comunicate, ad opera della parte che le ha ricevute, esclusivamente a quei dipendenti, mandatari, rappresentanti, consulenti, banche, società di revisione e altri soggetti che necessitino, ciascuno in relazione e nei limiti della propria funzione, di essere messi a conoscenza delle stesse, previa sottoscrizione di un relativo patto di riservatezza. La comunicazione di tali Informazioni Confidenziali a tali soggetti dovrà essere effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali e, dietro richiesta di questa, quali soggetti siano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali e di quali Informazioni Confidenziali. In ogni caso, in presenza di subfornitori, il vincolo di riservatezza dovrà essere stipulato tra il Cliente e il subfornitore indicato.
11.5 Nel caso in cui la rivelazione di Informazioni Confidenziali sia richiesta per legge o regolamento (a titolo esemplificativo da autorità giudiziarie partecipazione o di vigilanza)adesione di cui all’articolo 6, ciascuna Parte adempirà alla richiesta e ne darà immediata informazione all’altra Parte.
11.6 Le Informazioni Confidenziali non potranno essere copiate, fotocopiate, riprodotte o trasferite su supporti diversi o su supporti, apparecchi o sistemi informatici se non per quanto strettamente necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 11.3, fermo restando che le Informazioni Confidenziali, i supporti di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni dovranno comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati e/o dall’esterno.
11.7 Nei limiti in cui ciò sia effettivamente possibile, al termine della relazione commerciale tra le Parti o nel caso fosse cessata tale relazione, ciascuna Parte provvederà immediatamente a restituire all’altra Parte tutte le Informazioni Confidenziali e i relativi supporti nonché a distruggere, e a far distruggere tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Confidenziali che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. A richiesta di una Parte, l’altra Parte sarà parte è tenuta a dare conferma scritta di aver proceduto come sopra previsto.
11.8 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno ad Informazioni Confidenziali o parti di Informazioni Confidenziali: (i) che ciascuna Parte dimostra essere in suo possesso prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali; (ii) che ciascuna Parte dimostra essere di pubblico dominio al momento in cui sono fornite o le abbia acquisite, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione delle presenti Condizioni Generali; (iii) che sono state comunicate dalla parte che le ha ricevute con l’assenso scritto della parte che le ha fornite (cfr. 11.2); (iv) siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Confidenziali e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza; (v) che devono essere comunicate o divulgate in forza di un obbligo di legge o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o, in una procedura arbitrale o innanzi dichiarare espressamente l’impegno a qualsiasi altra autorità o amministrazione pubblica locale o centrale (cfr. 11.4; 11.5).
11.9 La parte che riceve le Informazioni Confidenziali si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da non arrecare danno o pregiudizio alcuno alla parte che le ha fornite.
11.10 Le Parti concordano che la parte che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali sarà tenuta a risarcire, qualora provato in giudizio, alla parte che le ha fornite ogni eventuale danno, costo, pretesa, richiesta, responsabilità e spesa di qualsiasi natura (ad esclusione dei danni indiretti) derivanti direttamente dalla violazione delle obbligazioni poste a carico della parte che le ha ricevute ai sensi del presente articolo, fatto salvo il caso in cui la violazione avvenga ad opera di un subfornitore di ELMEC che ha sottoscritto un accordo di riservatezza direttamente con il Cliente per cui lo stesso sarà direttamente responsabile nei confronti del Cliente.
11.11 Gli impegni ed obblighi scaturenti dal presente articolo saranno validi e vincolanti tra le Parti a partire dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e resteranno in essere tra le Parti per due anni successivi alla conclusione della relazione commerciale tra le stesse. Resta in ogni caso inteso che le eventuali Informazioni Confidenziali scambiate precedentemente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, sono da considerarsi sottoposte ai medesimi rispettare gli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo.
2. Fatta eccezione dei casi previsti dall’articolo 8 e confidenzialità qui previstidall’articolo 7, commi 1 e 2, non può essere effettuata alcuna verbalizzazione o registrazione di quanto dichiarato nel corso del procedimento di mediazione dalle parti, dal mediatore, o da chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento stesso.
3. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento di cui all'articolo 6, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma 2 o formato durante il procedimento.
4. Le parti, il mediatore, chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di mediazione, nonché coloro che prestano la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo si impegnano a non divulgare in giudizio ovvero a terzi i fatti, le dichiarazioni rese e le informazioni apprese durante il procedimento.
5. Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di mediazione, a testimoniare in merito ai fatti e alle circostanze di cui essi sono venuti a conoscenza in occasione del procedimento, nel corso del giudizio che venga eventualmente promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di mediazione, ovvero di qualsiasi altro giudizio.
6. Fatta eccezione dei verbali di conciliazione o di fallita conciliazione di cui all’articolo 8, ciascuna parte si impegna a non produrre nel corso del giudizio che venga eventualmente promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ovvero di qualsiasi altro giudizio, gli atti e i documenti esibiti dall’altra parte nel corso del procedimento e dei quali non aveva la disponibilità.
7. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore – e chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alle sessioni separate - è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
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Obblighi di riservatezza. 11.1 Nello svolgimento della relazione commerciale tra ELMEC e il Cliente, le Parti sono consapevoli 1. Il procedimento di poter avere accesso o comunicare e condividere informazioni confidenziali (“Informazioni Confidenziali”), cioè qualsivoglia notizia, dato, informazione, documento, mediazione è coperto da riservatezza in qualsiasi forma trasmesso, eventualmente anche da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti delle Parti, che in qualsiasi modo si riferisca ad una delle Parti. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate Informazioni Confidenziali le manifestazioni di interesse, offerte, dati economici, proiezioni finanziarie, business plan, documenti, descrizione di mercati e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, know-how, dati, programmi informatici, ecc. che siano scambiati tra le Parti.
11.2 La Parte che riceve l’informazione da atto e riconosce che le Informazioni Confidenziali sono di carattere strettamente riservato e si impegna quindi a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzo, salvo che con il preventivo assenso scritto della parte che ha fornito le stesse e a meno che ricorrano le condizioni sub 11.4, nonché a trattarle in modo da preservarne la confidenzialità e riservatezza, adottando tutte le misure necessarie ed opportune, incluse quelle specificate nei paragrafi successivi.
11.3 Le Informazioni Confidenziali verranno utilizzate solo ed esclusivamente per le finalità collegate alla erogazione dei Servizi, ai sensi delle presenti Condizioni Generali e, dando atto che ogni diverso utilizzo costituisce un abuso suscettibile sue fasi. Nella domanda di causare un danno alla parte che ho fornito le Informazioni Confidenziali, la parte che ha ricevuto le stesse si asterrà da ogni diverso utilizzo, come, a titolo esemplificativo mediazione e non limitativo, operazioni ed iniziative commerciali o industriali nell’atto di qualsiasi genere, in concorrenza o meno con le attività della parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali.
11.4 Le Informazioni Confidenziali potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della parte che le ha fornite, essere comunicate, ad opera della parte che le ha ricevute, esclusivamente a quei dipendenti, mandatari, rappresentanti, consulenti, banche, società di revisione e altri soggetti che necessitino, ciascuno in relazione e nei limiti della propria funzione, di essere messi a conoscenza delle stesse, previa sottoscrizione di un relativo patto di riservatezza. La comunicazione di tali Informazioni Confidenziali a tali soggetti dovrà essere effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali e, dietro richiesta di questa, quali soggetti siano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali e di quali Informazioni Confidenziali. In ogni caso, in presenza di subfornitori, il vincolo di riservatezza dovrà essere stipulato tra il Cliente e il subfornitore indicato.
11.5 Nel caso in cui la rivelazione di Informazioni Confidenziali sia richiesta per legge o regolamento (a titolo esemplificativo da autorità giudiziarie partecipazione o di vigilanza)adesione di cui all’articolo 6, ciascuna Parte adempirà alla richiesta e ne darà immediata informazione all’altra Parte.
11.6 Le Informazioni Confidenziali non potranno essere copiate, fotocopiate, riprodotte o trasferite su supporti diversi o su supporti, apparecchi o sistemi informatici se non per quanto strettamente necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 11.3, fermo restando che le Informazioni Confidenziali, i supporti di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni dovranno comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati e/o dall’esterno.
11.7 Nei limiti in cui ciò sia effettivamente possibile, al termine della relazione commerciale tra le Parti o nel caso fosse cessata tale relazione, ciascuna Parte provvederà immediatamente a restituire all’altra Parte tutte le Informazioni Confidenziali e i relativi supporti nonché a distruggere, e a far distruggere tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Confidenziali che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. A richiesta di una Parte, l’altra Parte sarà parte è tenuta a dare conferma scritta di aver proceduto come sopra previsto.
11.8 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno ad Informazioni Confidenziali o parti di Informazioni Confidenziali: (i) che ciascuna Parte dimostra essere in suo possesso prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali; (ii) che ciascuna Parte dimostra essere di pubblico dominio al momento in cui sono fornite o le abbia acquisite, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione delle presenti Condizioni Generali; (iii) che sono state comunicate dalla parte che le ha ricevute con l’assenso scritto della parte che le ha fornite (cfr. 11.2); (iv) siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Confidenziali e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza; (v) che devono essere comunicate o divulgate in forza di un obbligo di legge o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o, in una procedura arbitrale o innanzi dichiarare espressamente l’impegno a qualsiasi altra autorità o amministrazione pubblica locale o centrale (cfr. 11.4; 11.5).
11.9 La parte che riceve le Informazioni Confidenziali si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da non arrecare danno o pregiudizio alcuno alla parte che le ha fornite.
11.10 Le Parti concordano che la parte che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali sarà tenuta a risarcire, qualora provato in giudizio, alla parte che le ha fornite ogni eventuale danno, costo, pretesa, richiesta, responsabilità e spesa di qualsiasi natura (ad esclusione dei danni indiretti) derivanti direttamente dalla violazione delle obbligazioni poste a carico della parte che le ha ricevute ai sensi del presente articolo, fatto salvo il caso in cui la violazione avvenga ad opera di un subfornitore di ELMEC che ha sottoscritto un accordo di riservatezza direttamente con il Cliente per cui lo stesso sarà direttamente responsabile nei confronti del Cliente.
11.11 Gli impegni ed obblighi scaturenti dal presente articolo saranno validi e vincolanti tra le Parti a partire dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e resteranno in essere tra le Parti per due anni successivi alla conclusione della relazione commerciale tra le stesse. Resta in ogni caso inteso che le eventuali Informazioni Confidenziali scambiate precedentemente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, sono da considerarsi sottoposte ai medesimi rispettare gli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo.
2. Fatta eccezione dei casi previsti dall’articolo 8 e confidenzialità qui previstidall’articolo 7, comma 1, non può essere effettuata alcuna verbalizzazione o registrazione di quanto dichiarato nel corso del procedimento di mediazione dalle parti, dal mediatore, o da chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento stesso.
3. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento di cui all'articolo 6, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma 2 o formato durante il procedimento.
4. Le parti, il mediatore, chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di mediazione, nonché coloro che prestano la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo si impegnano a non divulgare in giudizio ovvero a terzi i fatti, le dichiarazioni rese e le informazioni apprese durante il procedimento.
5. Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di mediazione, a testimoniare in merito ai fatti e alle circostanze di cui essi sono venuti a conoscenza in occasione del procedimento, nel corso del giudizio che venga promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di mediazione, ovvero di qualsiasi altro giudizio.
6. Fatta eccezione dei verbali di conciliazione o di fallita conciliazione di cui all’articolo 8, ciascuna parte si impegna a non produrre nel corso del giudizio che venga promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ovvero di qualsiasi altro giudizio, gli atti e i documenti esibiti dall’altra parte nel corso del procedimento e dei quali non aveva la disponibilità.
7. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore – e chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alle sessioni separate - è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
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Obblighi di riservatezza. 11.1 Nello 4.1 - Fermi restando i vincoli di riservatezza previsti dalle condizioni generali che regolano il presente rapporto contrattuale, il Fornitore s’impegna, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relative alle attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica esercite da INRETE, in particolare quelle commercialmente sensibili, di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
4.2 - Costituiscono “informazioni commercialmente sensibili” i dati e le informazioni aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. Le informazioni commercialmente sensibili sono state preventivamente individuate dal Gestore Indipendente in un apposito elenco, allegato alle presenti clausole come “Allegato A”. Detto elenco è soggetto a revisione da parte del Gestore Indipendente. La Committente comunicherà tempestivamente per iscritto al Fornitore eventuali modifiche intervenute nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale. L’elenco è altresì consultabile sul sito web di INRETE al seguente link: Unbundling - INRETE Distribuzione Energia S.p.A.
4.3 - In particolare, il Fornitore s’impegna a:
a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell’interesse della relazione commerciale tra ELMEC Committente per le finalità inerenti all’esecuzione del presente rapporto;
b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta della Committente;
c) garantire che la diffusione delle informazioni all’interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
d) fornire tempestivamente, a richiesta della Committente, l’elenco dei documenti, informazioni e il Clientedati acquisiti in qualunque modo durante l’esecuzione del rapporto contrattuale;
e) comunicare tempestivamente, le Parti sono consapevoli a richiesta della Committente, l’elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
f) consentire alla Committente di poter avere accesso o comunicare e condividere informazioni confidenziali (“Informazioni Confidenziali”), cioè qualsivoglia notizia, dato, informazione, documentoverificare, in qualsiasi forma trasmessomomento e dietro semplice richiesta, eventualmente anche da parte mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni contrattuali;
g) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di amministratoricui sopra quando non siano più necessari per l’esecuzione delle prestazioni in essere e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto alla Committente.
4.4 - Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori collaboratori, consulenti e consulenti delle Partisubfornitori, che in qualsiasi modo si riferisca ad una delle Parti. A mero titolo esemplificativoper tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 2 (due) anni successivi alla data della sua cessazione, ma non esaustivo, sono considerate Informazioni Confidenziali le manifestazioni di interesse, offerte, dati economici, proiezioni finanziarie, business plan, documenti, descrizione di mercati e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, know-how, dati, programmi informatici, ecc. che siano scambiati tra le Parti.
11.2 La Parte che riceve l’informazione da atto e riconosce che le Informazioni Confidenziali sono di carattere strettamente riservato e si impegna quindi a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzoper qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che con la comunicazione dei dati sia prescritta per ordine dell’autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, il preventivo assenso scritto della parte che ha fornito le stesse e Fornitore sarà tenuto a meno che ricorrano le condizioni sub 11.4darne preventiva notizia alla Committente, nonché a trattarle in modo da preservarne la confidenzialità e evitare o limitare eventuali pregiudizi all’attività di quest'ultima.
4.5 - In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, adottando tutte le misure necessarie la Committente assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente, senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, la Committente potrà dichiarare risolto il rapporto contrattuale, nei termini e modi previsti dalle condizioni generali che regolano il rapporto stesso, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente in base al presente rapporto ed opportunealle norme applicabili. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, incluse quelle specificate nei paragrafi successiviil Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto.
11.3 Le Informazioni Confidenziali verranno utilizzate solo ed esclusivamente 4.6 - In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati da INRETE per le finalità collegate alla erogazione dei Servizi, ai sensi delle presenti Condizioni Generali e, dando atto che ogni diverso utilizzo costituisce un abuso suscettibile di causare un danno alla parte che ho fornito le Informazioni Confidenziali, la parte che ha ricevuto le stesse si asterrà sanzioni irrogate dall’ARERA o da ogni diverso utilizzo, come, a titolo esemplificativo e non limitativo, operazioni ed iniziative commerciali o industriali di qualsiasi genere, in concorrenza o meno con le attività della parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali.
11.4 Le Informazioni Confidenziali potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della parte che le ha fornite, essere comunicate, ad opera della parte che le ha ricevute, esclusivamente a quei dipendenti, mandatari, rappresentanti, consulenti, banche, società di revisione e altri soggetti che necessitino, ciascuno in relazione e nei limiti della propria funzione, di essere messi a conoscenza delle stesse, previa sottoscrizione di un relativo patto di riservatezza. La comunicazione di tali Informazioni Confidenziali a tali soggetti dovrà essere effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali e, dietro richiesta di questa, quali soggetti siano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali e di quali Informazioni Confidenziali. In ogni caso, in presenza di subfornitori, il vincolo di riservatezza dovrà essere stipulato tra il Cliente e il subfornitore indicato.
11.5 Nel caso in cui la rivelazione di Informazioni Confidenziali sia richiesta per legge o regolamento (a titolo esemplificativo da altre autorità giudiziarie o di vigilanza), ciascuna Parte adempirà alla richiesta e ne darà immediata informazione all’altra Parte.
11.6 Le Informazioni Confidenziali non potranno essere copiate, fotocopiate, riprodotte o trasferite su supporti diversi o su supporti, apparecchi o sistemi informatici se non per quanto strettamente necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 11.3, fermo restando che le Informazioni Confidenziali, i supporti di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni dovranno comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati e/o dall’esterno.
11.7 Nei limiti in cui ciò sia effettivamente possibile, al termine della relazione commerciale tra le Parti o nel caso fosse cessata tale relazione, ciascuna Parte provvederà immediatamente a restituire all’altra Parte tutte le Informazioni Confidenziali e i relativi supporti nonché a distruggere, e a far distruggere tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Confidenziali che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. A richiesta di una Parte, l’altra Parte sarà tenuta a dare conferma scritta di aver proceduto come sopra previsto.
11.8 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno ad Informazioni Confidenziali o parti di Informazioni Confidenziali: (i) che ciascuna Parte dimostra essere in suo possesso prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali; (ii) che ciascuna Parte dimostra essere di pubblico dominio al momento in cui sono fornite o le abbia acquisite, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione delle presenti Condizioni Generali; (iii) che sono state comunicate dalla parte che le ha ricevute con l’assenso scritto della parte che le ha fornite (cfr. 11.2); (iv) siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Confidenziali e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza; (v) che devono essere comunicate o divulgate in forza di un obbligo di legge o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o, in una procedura arbitrale o innanzi a qualsiasi altra autorità o amministrazione pubblica locale o centrale (cfr. 11.4; 11.5).
11.9 La parte che riceve le Informazioni Confidenziali si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da non arrecare danno o pregiudizio alcuno alla parte che le ha fornite.
11.10 Le Parti concordano che la parte che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali sarà tenuta a risarcire, qualora provato in giudizio, alla parte che le ha fornite ogni eventuale danno, costo, pretesa, richiesta, responsabilità e spesa di qualsiasi natura (ad esclusione dei danni indiretti) derivanti direttamente dalla violazione delle obbligazioni poste a carico della parte che le ha ricevute ai sensi del presente articolo, fatto salvo il caso in cui la violazione avvenga ad opera di un subfornitore di ELMEC che ha sottoscritto un accordo di riservatezza direttamente con il Cliente per cui lo stesso sarà direttamente responsabile nei confronti del Cliente.
11.11 Gli impegni ed obblighi scaturenti dal presente articolo saranno validi e vincolanti tra le Parti a partire dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e resteranno in essere tra le Parti per due anni successivi alla conclusione della relazione commerciale tra le stesse. Resta in ogni caso inteso che le eventuali Informazioni Confidenziali scambiate precedentemente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, sono da considerarsi sottoposte ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità qui previsti.
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Samples: Clausole Contrattuali in Materia Di Separazione Funzionale
Obblighi di riservatezza. 11.1 Nello svolgimento Con il termine “Informazione Riservata” si intende qualsiasi informazione comunicata da una Parte (in seguito denominata “Parte Comunicante”) all’altra (in seguito denominata “Parte Ricevente”): (a) in forma scritta o tangibile e contrassegnata o identificata per iscritto al momento della relazione commerciale tra ELMEC comunicazione con la dicitura “riservata” o con altra dicitura di analogo significato, ovvero (b) in forma orale o visiva, purché la Parte Comunicante abbia indicato tale informazione come riservata al momento di tale comunicazione orale o visiva e l’abbia confermata per iscritto alla Parte Ricevente con la suddetta dicitura entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione orale o visiva. Xxxxxxxx parte ricevente si impegna a non comunicare in alcun modo a terzi alcuna Informazione Riservata ed a non farne uso per scopi diversi dalla collaborazione di cui al presente Accordo e/o agli Accordi Attuativi eventualmente conclusi senza il Clienteprevio consenso scritto della Parte Comunicante. Ciascuna Parte Ricevente si impegna a tutelare le Informazioni Riservate con lo stesso grado di diligenza con cui tratta le proprie informazioni riservate, le Parti sono consapevoli e comunque con la diligenza del buon padre di poter avere accesso famiglia. Una volta accertata un’eventuale comunicazione o comunicare uso non autorizzati delle Informazioni Riservate in suo possesso, la Parte Ricevente farà quanto possibile per evitarne l’ulteriore comunicazione e condividere informazioni confidenziali (“Informazioni Confidenziali”), cioè qualsivoglia notizia, dato, informazione, documento, uso non autorizzati. Ciascuna Parte Ricevente dovrà fare in qualsiasi forma trasmesso, eventualmente anche da parte di amministratori, modo che solo i propri dipendenti, collaboratori e consulenti delle Partiautorizzati accedano alle Informazioni Riservate nella misura strettamente necessaria per la valutazione di cui in premessa e dovrà dare a tali dipendenti, che collaboratori e consulenti espressa comunicazione in qualsiasi modo ordine alle obbligazioni da essa assunte nel presente Accordo, ferma restando la responsabilità della Parte Ricevente per l’adempimento dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati. Il presente articolo non si riferisca ad una delle Parti. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate Informazioni Confidenziali le manifestazioni di interesse, offerte, dati economici, proiezioni finanziarie, business plan, documenti, descrizione di mercati e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, know-how, dati, programmi informatici, ecc. che siano scambiati tra le Parti.
11.2 La Parte che riceve l’informazione da atto e riconosce che le Informazioni Confidenziali sono di carattere strettamente riservato e si impegna quindi applicherà a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzo, salvo che con il preventivo assenso scritto della parte che ha fornito le stesse e a meno che ricorrano le condizioni sub 11.4, nonché a trattarle in modo da preservarne la confidenzialità e riservatezza, adottando tutte le misure necessarie ed opportune, incluse quelle specificate nei paragrafi successivi.
11.3 Le Informazioni Confidenziali verranno utilizzate solo ed esclusivamente per le finalità collegate informazioni che: - siano disponibili al pubblico al momento della comunicazione alla erogazione dei Servizi, ai sensi delle presenti Condizioni Generali e, dando atto che ogni diverso utilizzo costituisce un abuso suscettibile di causare un danno alla parte che ho fornito le Informazioni Confidenziali, la parte che ha ricevuto le stesse si asterrà da ogni diverso utilizzo, come, a titolo esemplificativo e non limitativo, operazioni ed iniziative commerciali Parte Ricevente o industriali di qualsiasi genere, lo divengano in concorrenza o meno con le attività seguito senza colpa della parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali.
11.4 Le Informazioni Confidenziali potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della parte che le ha fornite, essere comunicate, ad opera della parte che le ha ricevute, esclusivamente a quei dipendenti, mandatari, rappresentanti, consulenti, banche, società di revisione e altri soggetti che necessitino, ciascuno in relazione e nei limiti della propria funzione, di essere messi a conoscenza delle stesse, previa sottoscrizione di un relativo patto di riservatezza. La comunicazione di tali Informazioni Confidenziali a tali soggetti dovrà essere effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali e, dietro richiesta di questa, quali soggetti Parte Ricevente; - siano a conoscenza della Parte Xxxxxxxxx prima di riceverle dalla Parte Comunicante, e la Parte Ricevente possa provare in base a documenti scritti od altri validi elementi di prova, tale conoscenza precedente (o elaborate indipendentemente da quest’ultima); -vengano comunicate alla Parte Ricevente da terzi che abbiano il diritto di fornire tali informazioni, e che non impongano restrizioni per la ulteriore diffusione di tali informazioni; o - debbano essere rese note per espressa previsione legislativa o in base a intimazioni o ordini di qualsiasi organismo giudiziario, amministrativo e normativo, a condizione che la Parte Ricevente comunichi prontamente alla Parte Comunicante tale obbligo, intimazione o ordine, e si adoperi, di concerto con la Parte Comunicante, per ottenere da tale organismo, nei limiti di legge, misure di protezione della riservatezza di tali informazioni. Gli obblighi della Parte Ricevente relativamente a qualsiasi Informazione Riservata restano in vigore per un periodo di due anni dalla data di comunicazione delle Informazioni Confidenziali e di quali Informazioni Confidenzialimedesime alla Parte Ricevente, indipendentemente dalla scadenza o cessazione per qualsiasi causa del presente Accordo. In ogni caso, in presenza di subfornitori, il vincolo di riservatezza dovrà essere stipulato tra il Cliente e il subfornitore indicato.
11.5 Nel caso in cui la rivelazione di Informazioni Confidenziali sia richiesta per legge o regolamento (a titolo esemplificativo da autorità giudiziarie o di vigilanza), ciascuna Parte adempirà alla richiesta e ne darà immediata informazione all’altra Parte.
11.6 Le Informazioni Confidenziali non potranno essere copiate, fotocopiate, riprodotte o trasferite su supporti diversi o su supporti, apparecchi o sistemi informatici se non per quanto strettamente necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 11.3, fermo restando che le Informazioni Confidenziali, i supporti Riservate sono e resteranno di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni dovranno comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati proprietà della Parte Comunicante e/o dall’esterno.
11.7 Nei limiti in cui ciò sia effettivamente possibiledei suoi danti causa. Resta inteso che nessuna licenza o altro diritto è concesso da una Parte all’altra su diritti di brevetto, al termine della relazione commerciale tra le Parti diritti di marchio, diritti d’autore (copyright) o nel caso fosse cessata tale relazione, ciascuna altri diritti di proprietà industriale o intellettuale. La Parte provvederà immediatamente Ricevente si impegna a restituire all’altra alla Parte Comunicante tutte le Informazioni Confidenziali Riservate e i relativi supporti nonché a distruggere, e a far distruggere tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Confidenziali che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. A richiesta di una Parte, l’altra Parte sarà tenuta a dare conferma scritta di aver proceduto come sopra previsto.
11.8 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno ad Informazioni Confidenziali o parti di Informazioni Confidenziali: (i) che ciascuna Parte dimostra essere copie anche parziali delle stesse in suo possesso prima della sottoscrizione o nella propria sfera di controllo prontamente su richiesta scritta delle presenti Condizioni Generali; (ii) che ciascuna Parte dimostra essere di pubblico dominio al momento in cui sono fornite o le abbia acquisite, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione delle presenti Condizioni Generali; (iii) che sono state comunicate dalla parte che le ha ricevute con l’assenso scritto della parte che le ha fornite (cfr. 11.2); (iv) siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Confidenziali e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza; (v) che devono essere comunicate o divulgate in forza di un obbligo di legge o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o, in una procedura arbitrale o innanzi a qualsiasi altra autorità o amministrazione pubblica locale o centrale (cfr. 11.4; 11.5).
11.9 La parte che riceve le Informazioni Confidenziali si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da non arrecare danno o pregiudizio alcuno alla parte che le ha fornite.
11.10 Le Parti concordano che la parte che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali sarà tenuta a risarcire, qualora provato in giudizio, alla parte che le ha fornite ogni eventuale danno, costo, pretesa, richiesta, responsabilità e spesa di qualsiasi natura (ad esclusione dei danni indiretti) derivanti direttamente dalla violazione delle obbligazioni poste a carico della parte che le ha ricevute ai sensi del presente articolo, fatto salvo il caso in cui la violazione avvenga ad opera di un subfornitore di ELMEC che ha sottoscritto un accordo di riservatezza direttamente con il Cliente per cui lo stesso sarà direttamente responsabile nei confronti del Cliente.
11.11 Gli impegni Comunicante ed obblighi scaturenti dal presente articolo saranno validi e vincolanti tra le Parti a partire dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e resteranno in essere tra le Parti per due anni successivi alla conclusione della relazione commerciale tra le stesse. Resta in ogni caso inteso quando non più necessarie per la suddetta valutazione, salvo diverso successivo accordo scritto fra le Parti. Le Parti riconoscono che le i termini del presente Accordo, ivi inclusi gli eventuali Informazioni Confidenziali scambiate precedentemente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generaliallegati, sono da considerarsi sottoposte ritenersi strettamente confidenziali e rivestono particolare importanza per le rispettive attività. Le Parti si impegnano pertanto a mantenere la massima riservatezza sui termini del presente Accordo e su ogni informazione relativa all’attività inerente lo svolgimento e l’adempimento degli impegni assunti e a non diffondere, senza esplicita autorizzazione, fatta eccezione per quanto necessario ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità qui previstifini dell’esecuzione dell’Accordo stesso, il contenuto del presente atto.
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Obblighi di riservatezza. 11.1 Nello svolgimento della relazione commerciale tra ELMEC e il Le Informazioni Riservate di Avetta sono definite come (a) tutte le informazioni ricevute da un Fornitore o un Cliente, o alle quali viene ad essi fornito l'accesso, riguardanti un qualsiasi altro Fornitore o Cliente, e (b) tutte le Parti informazioni ad inclusione di, senza limitazione, piani di marketing e informazioni tecniche, piani di produzione e progetti e procedure di business, divulgati da Avetta o rivelati come risultato della fornitura dei Servizi Avetta. Le Informazioni Riservate di Avetta non includono le informazioni che (i) sono consapevoli o diventano di poter avere accesso dominio pubblico senza alcuna violazione degli obblighi nei confronti di Xxxxxx o comunicare e condividere informazioni confidenziali dei Clienti o Fornitori, (“Informazioni Confidenziali”), cioè qualsivoglia notizia, dato, informazione, documento, in qualsiasi forma trasmesso, eventualmente anche ii) erano a Vostra conoscenza prima della loro divulgazione da parte di amministratoriXxxxxx o di un Cliente o Fornitore, dipendenti(iii) vengono ricevute da una parte terza senza violazione di alcun obbligo nei confronti di Xxxxxx o di qualsiasi Cliente o Fornitore, collaboratori e consulenti delle Parti, che in qualsiasi modo si riferisca ad una delle Partioppure (iv) sono state indipendentemente sviluppate da Voi senza l'utilizzo di o il riferimento alle Informazioni Riservate di Avetta. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate Informazioni Confidenziali le manifestazioni di interesse, offerte, dati economici, proiezioni finanziarie, business plan, documenti, descrizione di mercati e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, know-how, dati, programmi informatici, ecc. che siano scambiati tra le Parti.
11.2 La Parte che riceve l’informazione da atto e riconosce che Non utilizzerete né diffonderete le Informazioni Confidenziali sono di carattere strettamente riservato e si impegna quindi Xxxxxx per alcun fine ad eccezione di quelli legittimamente connessi alle Vostre attività interne, per quanto risulti necessario al fine di conseguire i benefici dei Servizi Avetta a Voi offerti da parte di Xxxxxx. Utilizzerete lo stesso grado di cautela che impiegate nella protezione delle Vostre informazioni riservate di analoga natura (ma non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le minore cautela di quanto risulti ragionevole). Limiterete l'accesso alle Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzo, salvo di Avetta da parte dei dipendenti e del personale che necessita di tale accesso per finalità coerenti con il preventivo assenso scritto della parte che ha fornito le stesse l'utilizzo dei Servizi e a meno che ricorrano le condizioni sub 11.4, nonché a trattarle in modo del Sito Avetta forniti da preservarne la confidenzialità e riservatezza, adottando tutte le misure necessarie ed opportune, incluse quelle specificate nei paragrafi successivi.
11.3 Avetta al Fornitore. Le Informazioni Confidenziali verranno utilizzate solo ed esclusivamente Riservate del Fornitore o del Cliente sono definite, per quanto di competenza, come le finalità collegate alla erogazione dei Servizi, ai sensi delle presenti Condizioni Generali e, dando atto che ogni diverso utilizzo costituisce un abuso suscettibile di causare un danno alla parte che ho fornito le Informazioni Confidenziali, la parte che ha ricevuto le stesse si asterrà da ogni diverso utilizzo, come, a titolo esemplificativo informazioni proprietarie e non limitativopubbliche del Fornitore o del Cliente stesso, operazioni ed iniziative commerciali inclusi, senza limitazione, piani di business e di marketing, informazioni tecnologiche e tecniche, piani e progetti di produzione e procedure di business comunicate ad Avetta da un Fornitore o industriali un Cliente, per quanto di qualsiasi generecompetenza, in concorrenza o meno con le attività come risultato della parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali.
11.4 fornitura dei Servizi Avetta. Le Informazioni Confidenziali potranno, senza necessità Riservate del preventivo assenso scritto della parte che le ha fornite, essere comunicate, ad opera della parte che le ha ricevute, esclusivamente a quei dipendenti, mandatari, rappresentanti, consulenti, banche, società di revisione e altri soggetti che necessitino, ciascuno in relazione e nei limiti della propria funzione, di essere messi a conoscenza delle stesse, previa sottoscrizione di un relativo patto di riservatezza. La comunicazione di tali Informazioni Confidenziali a tali soggetti dovrà essere effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali e, dietro richiesta di questa, quali soggetti siano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali e di quali Informazioni Confidenziali. In ogni caso, in presenza di subfornitori, il vincolo di riservatezza dovrà essere stipulato tra il Fornitore o del Cliente e il subfornitore indicato.
11.5 Nel caso in cui la rivelazione di Informazioni Confidenziali sia richiesta per legge o regolamento (a titolo esemplificativo da autorità giudiziarie o di vigilanza), ciascuna Parte adempirà alla richiesta e ne darà immediata non includono alcuna informazione all’altra Parte.
11.6 Le Informazioni Confidenziali non potranno essere copiate, fotocopiate, riprodotte o trasferite su supporti diversi o su supporti, apparecchi o sistemi informatici se non per quanto strettamente necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 11.3, fermo restando che le Informazioni Confidenziali, i supporti di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni dovranno comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati e/o dall’esterno.
11.7 Nei limiti in cui ciò sia effettivamente possibile, al termine della relazione commerciale tra le Parti o nel caso fosse cessata tale relazione, ciascuna Parte provvederà immediatamente a restituire all’altra Parte tutte le Informazioni Confidenziali e i relativi supporti nonché a distruggere, e a far distruggere tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Confidenziali che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. A richiesta di una Parte, l’altra Parte sarà tenuta a dare conferma scritta di aver proceduto come sopra previsto.
11.8 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno ad Informazioni Confidenziali o parti di Informazioni Confidenziali: (i) che ciascuna Parte dimostra essere in suo possesso nota ad Avetta prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali; sua comunicazione da parte Vostra o di un qualsiasi Fornitore o Cliente, (ii) che ciascuna Parte dimostra essere ricevuta da una parte terza senza alcuna violazione degli obblighi nei confronti Xxxxxx o di pubblico dominio al momento in cui sono fornite un qualsiasi Fornitore o le abbia acquisiteCliente, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione delle presenti Condizioni Generali; (iii) che sono state comunicate dalla parte che le ha ricevute con l’assenso scritto della parte che le ha fornite (cfr). 11.2); (iv) siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Avetta potrebbe diffondere Informazioni Confidenziali e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza; (v) che devono essere comunicate Riservate del Fornitore o divulgate in forza di un obbligo di legge o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o, in una procedura arbitrale o innanzi a qualsiasi altra autorità o amministrazione pubblica locale o centrale (cfr. 11.4; 11.5).
11.9 La parte che riceve le Informazioni Confidenziali si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da non arrecare danno o pregiudizio alcuno alla parte che le ha fornite.
11.10 Le Parti concordano che la parte che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali sarà tenuta a risarcire, qualora provato in giudizio, alla parte che le ha fornite ogni eventuale danno, costo, pretesa, richiesta, responsabilità e spesa di qualsiasi natura (ad esclusione dei danni indiretti) derivanti direttamente dalla violazione delle obbligazioni poste a carico della parte che le ha ricevute ai sensi del presente articolo, fatto salvo il caso in cui la violazione avvenga ad opera di un subfornitore di ELMEC che ha sottoscritto un accordo di riservatezza direttamente con il Cliente per cui lo stesso sarà direttamente responsabile nei confronti le sue legittime finalità di business, nella misura necessaria a fornire i Servizi Avetta offerti a Voi e ai Clienti o Fornitori Avetta. Avetta, per quanto di competenza, limiterà l'accesso alle Informazioni Riservate del ClienteCliente e del Fornitore ai dipendenti Avetta, al personale Avetta, ai Clienti o Fornitori che necessitano dell'accesso alle Informazioni Riservate del Cliente o del Fornitore per gli scopi connessi alla fornitura, da parte di Avetta, dei Servizi e del Sito Avetta, per come offerti da Avetta ai Fornitori e Clienti.
11.11 Gli impegni ed obblighi scaturenti dal presente articolo saranno validi e vincolanti tra le Parti a partire dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e resteranno in essere tra le Parti per due anni successivi alla conclusione della relazione commerciale tra le stesse. Resta in ogni caso inteso che le eventuali Informazioni Confidenziali scambiate precedentemente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, sono da considerarsi sottoposte ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità qui previsti.
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Obblighi di riservatezza. 11.1 Nello svolgimento 1. L’Arranger si impegna a trattare con la massima riservatezza ogni informazione inerente Lazio Innova e le PMI, della relazione commerciale tra ELMEC e il Cliente, le Parti sono consapevoli di poter avere accesso o comunicare e condividere informazioni confidenziali quale potrà venire a conoscenza nell’esecuzione del Servizio (“Informazioni Confidenziali”)) e a non diffondere le Informazioni Confidenziali, cioè qualsivoglia notiziasalvo che non siano divenute di dominio in base a precise richieste delle competenti Autorità ovvero la divulgazione non sia funzionale e quindi essenziale per l’esecuzione del Contratto da parte dell’Arranger.
2. Gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo permangono sino a 2 anni dopo la cessazione dell’efficacia del Contratto.
3. Fermo restando tutto quanto previsto in seguito, datole Parti si impegnano, informazionetra l’altro a:
a. non rivelare a terzi, documentoné in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma trasmessoqualsivoglia forma, eventualmente anche da parte le Informazioni Confidenziali di cui al presente articolo salvo che si tratti di amministratori, dipendenti, collaboratori collaboratori, consulenti e consulenti revisori propri e/o delle Partiproprie controllanti e/o società controllate e/o collegate alle società componenti XXX, che x Xxxxxxxxxxx (“Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx”);
b. non utilizzare né in qualsiasi modo si riferisca ad una delle Parti. A mero titolo esemplificativotutto né in parte, ma non esaustivodirettamente o indirettamente, sono considerate le Informazioni Confidenziali le manifestazioni di interessecui al presente articolo per fini diversi da quanto previsto dal presente, offerteaccordo e dall’ esecuzione del Contratto;
c. impiegare ogni mezzo idoneo, dati economicie porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, proiezioni finanziarie, business plan, documenti, descrizione al fine di mercati e prodotti, costi, prezzi, piani, strategie, indagini di mercato effettuate, campioni, know-how, dati, programmi informatici, ecc. che siano scambiati tra le Parti.
11.2 La Parte che riceve l’informazione da atto e riconosce garantire che le Informazioni Confidenziali sono di carattere strettamente riservato cui al presente articolo non siano liberamente accessibili a terzi;
d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’ esecuzione del presente Contratto o da obblighi di legge, o salvo consenso espresso di Lazio Innova e/o delle PMI che abbiano condiviso informazioni confidenziali con l’Arranger, se del caso, con ogni e si impegna quindi qualunque mezzo a non comunicaretali fini idoneo, trasmetterein tutto o in parte, divulgare file, atti, documenti, elenchi, note, corrispondenza e/o diffondere ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali di cui al primo periodo;
e. nel limite di quanto tecnicamente possibile, restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente atto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, lettera ed ogni altro materiale, comprese le Informazioni Confidenziali a qualsiasi terzoloro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali di cui al presente articolo, salvo che con il preventivo assenso scritto della parte che ha fornito le stesse e a meno che ricorrano le condizioni sub 11.4, nonché a trattarle in modo da preservarne quanto necessario per obblighi di legge o per la confidenzialità e riservatezza, adottando tutte le misure necessarie ed opportune, incluse quelle specificate nei paragrafi successivitutela dei propri diritti.
11.3 4. Le Informazioni Confidenziali verranno utilizzate solo ed esclusivamente per le finalità collegate alla erogazione dei ServiziParti si danno reciprocamente atto che, ai sensi delle presenti Condizioni Generali edel Capitolato di gara e del Contratto, dando atto che ogni diverso utilizzo costituisce un abuso suscettibile di causare un danno alla parte che ho fornito le in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali, la parte :
a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che ha ricevuto al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
b) le stesse si asterrà da ogni diverso utilizzo, come, a titolo esemplificativo e non limitativo, operazioni ed iniziative commerciali o industriali di qualsiasi genereinformazioni che, in concorrenza o meno con le attività della parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali.
11.4 Le Informazioni Confidenziali potrannoqualunque momento, senza necessità del preventivo assenso scritto della parte che le ha fornite, essere comunicate, ad opera della parte che le ha ricevute, esclusivamente a quei dipendenti, mandatari, rappresentanti, consulenti, banche, società di revisione e altri soggetti che necessitino, ciascuno in relazione e nei limiti della propria funzione, di essere messi a conoscenza delle stesse, previa sottoscrizione di un relativo patto di riservatezza. La comunicazione di tali Informazioni Confidenziali a tali soggetti dovrà essere effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla parte che ha fornito le Informazioni Confidenziali e, dietro richiesta di questa, quali soggetti siano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali e di quali Informazioni Confidenziali. In ogni caso, in presenza di subfornitori, il vincolo di riservatezza dovrà essere stipulato tra il Cliente e il subfornitore indicato.
11.5 Nel caso in cui la rivelazione di Informazioni Confidenziali sia richiesta per legge o regolamento (a titolo esemplificativo da autorità giudiziarie o di vigilanza), ciascuna Parte adempirà alla richiesta e ne darà immediata informazione all’altra Parte.
11.6 Le Informazioni Confidenziali non potranno essere copiate, fotocopiate, riprodotte o trasferite su supporti diversi o su supporti, apparecchi o sistemi informatici se non per quanto strettamente necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 11.3, fermo restando che le Informazioni Confidenziali, i supporti di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni dovranno comunque essere conservati in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati e/o dall’esterno.
11.7 Nei limiti in cui ciò sia effettivamente possibile, al termine della relazione commerciale tra le Parti o nel caso fosse cessata tale relazione, ciascuna Parte provvederà immediatamente a restituire all’altra Parte tutte le Informazioni Confidenziali e i relativi supporti nonché a distruggere, e a far distruggere tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Confidenziali che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. A richiesta di una Parte, l’altra Parte sarà tenuta a dare conferma scritta di aver proceduto come sopra previsto.
11.8 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno ad Informazioni Confidenziali o parti di Informazioni Confidenziali: (i) che ciascuna Parte dimostra essere in suo possesso prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali; (ii) che ciascuna Parte dimostra essere divengano di pubblico dominio al momento in cui sono fornite o le abbia acquisitecomunque liberamente accessibili da parte dei terzi, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione delle presenti Condizioni Generali; (iii) che sono state comunicate dalla parte che le ha ricevute con l’assenso scritto della parte che le ha fornite (cfr. 11.2); (iv) siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Confidenziali e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza; (v) che devono essere comunicate o divulgate in forza di un obbligo di legge o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o, in una procedura arbitrale o innanzi a qualsiasi altra autorità o amministrazione pubblica locale o centrale (cfr. 11.4; 11.5).
11.9 La parte che riceve le Informazioni Confidenziali si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da non arrecare danno o pregiudizio alcuno alla parte che le ha fornite.
11.10 Le Parti concordano senza che la parte che ne venuta a conoscenza abbia violato il presente atto;
c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate perché rivelate da un soggetto che ne ha ricevuto il diritto;
d) le Informazioni Confidenziali sarà informazioni che una Parte sia tenuta a risarcire, qualora provato comunicare o a rendere accessibili in giudizio, alla parte che le ha fornite ogni eventuale danno, costo, pretesa, richiesta, responsabilità e spesa adempimento di qualsiasi natura (ad esclusione dei danni indiretti) derivanti direttamente dalla violazione delle obbligazioni poste a carico della parte che le ha ricevute ai sensi del presente articolo, fatto salvo il caso in cui la violazione avvenga ad opera norme di legge o regolamento nonché di un subfornitore ordine impartito dalla pubblica Autorità, o per decisione di ELMEC che ha sottoscritto un accordo una qualunque autorità giudiziaria o amministrativa con funzioni di riservatezza direttamente con il Cliente supervisione o vigilanza o per cui lo stesso sarà direttamente responsabile nei confronti del Clientetutelare i propri diritti in sede giudiziale ed extra giudiziale.
11.11 Gli impegni ed obblighi scaturenti dal 5. Nessuna dichiarazione riguardante il presente articolo saranno validi incarico e vincolanti tra le Parti attività svolta potrà essere rilasciata a partire dalla data terzi, fatta eccezione per i Soggetti Autorizzati, senza il consenso di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e resteranno in essere tra le Parti per due anni successivi alla conclusione della relazione commerciale tra le stesse. Resta in ogni caso inteso che le eventuali Informazioni Confidenziali scambiate precedentemente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, sono da considerarsi sottoposte ai medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità qui previstiLazio Innova.
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