Common use of Obblighi di riservatezza Clause in Contracts

Obblighi di riservatezza. Il Farmacista collaboratore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Farmacista collaboratore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Comune. Il Farmacista collaboratore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Farmacista collaboratore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. “Trattamento dei dati personali”, il Farmacista collaboratore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: Contratto Libero Professionale, Contratto Libero Professionale

Obblighi di riservatezza. Il Farmacista collaboratore L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il Comunemateriale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune l’Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Farmacista collaboratore l’Appaltatore sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Comuneall’Autorità. Il Farmacista collaboratore L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Farmacista collaboratore dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comunedell’Autorità. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, il Farmacista collaboratore l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgsD.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.anticorruzione.it, www.anticorruzione.it

Obblighi di riservatezza. Il Farmacista collaboratore L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il ComuneComune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Farmacista collaboratore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Comune. Il Farmacista collaboratore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Farmacista collaboratore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. articolo 8 Trattamento trattamento dei dati personali”, il Farmacista collaboratore l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196/2003 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.comunesanmichele.it

Obblighi di riservatezza. Il Farmacista collaboratore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, La Contraente si obbliga a conoscenza, di non divulgarli rivelare ed a non utilizzare in alcun modo modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dati, notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione da EUR o che comunque riguardino l’esecuzione delle prestazioni e in qualsiasi forma si rende garante della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o dei suoi collaboratori adottando ogni cautela e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comuneprecauzione al riguardo. L’obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e anche successivamente alla sua ultimazione, fino al momento in cui al comma 1 non concerne i tutte le informazioni conosciute siano di dominio pubblico. Alla Contraente è fatto espresso divieto di pubblicare ovvero di autorizzare dipendenti o terzi a pubblicare notizie, informazioni e dati che siano o divengano acquisiti in relazione all’espletamento delle prestazioni contrattuali. La Contraente, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti di pubblico dominioEUR e nell’esecuzione di tutte le operazioni di trattamento di dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. In caso 196/2003. E’ facoltà di inosservanza EUR verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto degli obblighi di riservatezzacui al presente xxxxxxxx.Xx caso di mancato rispetto di tali obblighi, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto EUR potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., fatto salvo in ogni caso il presente contratto, fermo restando che il Farmacista collaboratore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Comune. Il Farmacista collaboratore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Farmacista collaboratore stesso a gare e appalti, previa comunicazione diritto al Comune. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. “Trattamento risarcimento dei dati personali”, il Farmacista collaboratore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.idanni.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.eurspa.it

Obblighi di riservatezza. Il Farmacista collaboratore ha Per tutta la durata del Contratto e dell’eventuale proroga contrattuale e per 3 (tre) anni successivi alla sua cessazione, intervenuta per qualsiasi ragione, l’Appaltatore, ad eccezione delle comunicazioni previste per legge, si assume l’obbligo di mantenere riservati i dati riservatezza, impegnandosi a non fornire a terzi (se non previa espressa e le informazionipreventiva autorizzazione scritta da parte di A.Di.S.U.), a non far uso in qualsivoglia maniera (per proprio beneficio o a beneficio di cui venga in possesso eterze parti) e a non divulgare o, comunque, permettere l’acquisizione delle informazioni di qualsiasi natura relative a conoscenzaA.Di.S.U., delle quali l’Appaltatore, i propri dipendenti e/o collaboratori siano venuti a conoscenza nell’esecuzione del Contratto, riconoscendo che tali informazioni hanno natura di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contrattosegreto aziendale. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia L’Appaltatore garantisce il rispetto dell’obbligo di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori. L’Appaltatore, pertanto, rimane responsabile del rispetto di tale obbligo da parte dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori. Resta inteso tra le Parti che i documenti aziendali di ogni tipo, compresi i supporti software e hardware, gli appunti personali relativi ad atti o fatti concernenti le attività oggetto del Contratto, ricerche, corrispondenza, dovranno essere conservati dall’Appaltatore con la massima cura e riservatezza e dovranno essere restituiti, unitamente ai supporti informatici, a A.Di.S.U. alla cessazione del Contratto per qualsiasi ragione avvenuto, oppure distrutte a spese dell’Appaltatore. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati che siano forniti da A.Di.S.U. e/o divengano di pubblico dominio. In caso spendere lo stesso nome di inosservanza degli obblighi A.Di.S.U. presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Farmacista collaboratore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Comune. Il Farmacista collaboratore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Farmacista collaboratore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. “Trattamento dei dati personali”, il Farmacista collaboratore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.iA.Di.) e ulteriori provvedimenti in materia.S.U..

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Samples: www.adisu.umbria.it

Obblighi di riservatezza. Il Farmacista collaboratore L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il Comunemateriale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune l’Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Farmacista collaboratore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Comuneall’Autorità. Il Farmacista collaboratore L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Farmacista collaboratore dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comunedell’Autorità. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, il Farmacista collaboratore l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgsD.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.anticorruzione.it

Obblighi di riservatezza. Il Farmacista collaboratore L’ appaltatore ha l’obbligo l ’ obbligo di mantenere riservati r i servati i dati e le informazioni, xxx comprese quelle che t ransitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo t i tolo per scopi diversi da quelli strettamente s t rettamente necessari all’esecuzione all’ esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli Gli obblighi in materia di riservatezza r i servatezza verranno rispettati r i spettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comunei l Comune di Firenze e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominioL’ appaltatore è responsabile per l ’ esatta osservanza da parte del proprio personale degli obblighi in questione. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzar i servatezza, il i l Comune di Firenze ha la facoltà di dichiarare risolto r i solto di diritto il i l presente contratto, fermo restando che il Farmacista collaboratore l ’ appaltatore sarà tenuto a risarcire r i sarcire tutti i danni che dovessero derivare del Comune. Il Farmacista collaboratore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Farmacista collaboratore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. “Trattamento dei dati personali”, il Farmacista collaboratore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.iComune s tesso.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: Contratto

Obblighi di riservatezza. Il Farmacista collaboratore ha l’obbligo Fornitore, i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti al rispetto dell’obbligo di mantenere riservati i dati riservatezza in ordine alle informazioni relative all’organizzazione e le informazioni, ai metodi di produzione di Coni Servizi di cui venga in possesso e, comunque, vengano a conoscenza, per effetto dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Il Fornitore è obbligato a trattare con la massima riservatezza le informazioni e i dati, sia scritti sia verbali, forniti ad esso o ai suoi dipendenti/collaboratori da parte di Coni Servizi per effetto dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Il Fornitore è obbligato altresì a non divulgarli divulgare, cedere né comunicare in alcun modo modo, in tutto o in parte - salvo preventivo assenso di Coni Servizi - i predetti dati ed informazioni a chicchessia, in particolare con riferimento ad incarichi di analoga natura che gli siano eventualmente conferiti da terzi. La suddetta autorizzazione è condizionata all’indicazione, da parte del Fornitore, dell’oggetto, dello scopo e del destinatario delle predette informazioni. È vietata al Fornitore, ad eccezione di quanto strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato, l’utilizzazione per qualsiasi scopo o ragione dei marchi, dei loghi e della denominazione sociale di Coni Servizi. È ammessa la menzione del rapporto contrattuale con Xxxx Xxxxxxx nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in qualsiasi forma e termini tali da non determinare la diffusione di non farne informazioni riservate. I predetti dati ed informazioni devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodell’appalto. In caso di inosservanza inosservanza, da parte del Fornitore, degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la cui sopra sarà facoltà di dichiarare risolto Coni Servizi di diritto risolvere il presente contrattocontratto ai sensi dell’art. 1456 del D.Lgs. 50/2016 civile, fermo restando che il Farmacista collaboratore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Comune. Il Farmacista collaboratore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Farmacista collaboratore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune. Fermo restando quanto come previsto nel dal successivo art. “Trattamento dei dati personali”, il Farmacista collaboratore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.iparagrafo 12.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.sportesalute.eu

Obblighi di riservatezza. Il Farmacista collaboratore ha l’obbligo L’appaltatore si adopererà al fine di mantenere riservati i dati assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con VUS vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). La VUS e le informazioni, l’appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui venga in possesso eall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, comunquemanifestando, a conoscenzaove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. VUS e l’appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per scopi diversi da quelli finalità strettamente necessari all’esecuzione connesse alla gestione ed esecuzione del presente contrattorapporto contrattuale. In particolare si precisa che tutti gli L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominioanzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune la VUS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Farmacista collaboratore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Comune. Il Farmacista collaboratore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Farmacista collaboratore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. “Trattamento dei dati personali”, il Farmacista collaboratore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.ialla VUS.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore

Obblighi di riservatezza. Il Farmacista collaboratore ha l’obbligo L’appaltatore si adopererà al fine di mantenere riservati i dati assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con la STAZIONE APPALTANTE vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). La STAZIONE APPALTANTE e le informazioni, l’appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui venga in possesso eall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, comunquemanifestando, a conoscenzaove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. STAZIONE APPALTANTE e l’appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per scopi diversi da quelli finalità strettamente necessari all’esecuzione connesse alla gestione ed esecuzione del presente contrattorapporto contrattuale. In particolare si precisa che tutti gli L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominioanzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune la STAZIONE APPALTANTE ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Farmacista collaboratore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Comune. Il Farmacista collaboratore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Farmacista collaboratore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. “Trattamento dei dati personali”, il Farmacista collaboratore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.ialla STAZIONE APPALTANTE.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore

Obblighi di riservatezza. Il Farmacista collaboratore ha l’obbligo di La Concessionaria dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni, informazioni di cui venga in possesso eper l’esecuzione del servizio, comunque, a conoscenza, con l’obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione utilizzazione, a qualsiasi titolo titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare La Concessionaria si precisa impegna a far sì che tutti gli nel trattare dati e informazioni, trasmessi dal Comune per l’esecuzione del servizio, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla Concessionaria se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto della concessione. La Concessionaria sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, subcontraenti degli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominioanzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Farmacista collaboratore la Concessionaria sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Comune. Il Farmacista collaboratore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Farmacista collaboratore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune. Fermo restando quanto previsto nel successivo artSi dà atto che le attività oggetto della concessione sono considerate di rilevante interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. “Trattamento dei dati personali”20 ss. e 73, il Farmacista collaboratore si impegnacomma 2, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgslett. B) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i196/2003.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: comune.acquiterme.al.it

Obblighi di riservatezza. Il Farmacista collaboratore ha l’obbligo di La ditta aggiudicataria è obbligata a mantenere riservati i dati e le informazioni, informazioni e conoscenze di pertinenza della Provincia Barletta-Andria-Trani di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzapossesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del presente contrattoservizio. In La ditta aggiudicataria si impegna a far sì che nel trattamento di dati, informazioni e conoscenze in qualunque modo inerenti all'espletamento del servizio, ed in particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in nel caso di cessazione dati personali e sensibili, venga rispettata la disciplina prevista dal D.Lgs n. 196/2003. La ditta aggiudicataria sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei rapporti attualmente in essere con il Comune. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiopropri dipendenti degli obblighi anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la Provincia Barletta-Andria-Trani avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che impregiudicato il Farmacista collaboratore sarà tenuto a risarcire tutti i diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare del Comune. Il Farmacista collaboratore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Farmacista collaboratore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. “Trattamento dei dati personali”, il Farmacista collaboratore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.iderivati alla Provincia Barletta- Andria-Trani.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: www.provincia.barletta-andria-trani.it

Obblighi di riservatezza. Il Farmacista collaboratore ha Gli ETS partner hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del della presente contrattoconvenzione. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il ComuneComune di Sacile e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto convenzionale. L’obbligo di cui al precedente comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente convenzione. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Gli ETS partner sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Sacile ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il la presente contrattoconvenzione, fermo restando che il Farmacista collaboratore sarà tenuto gli saranno tenuti a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Comune. Il Farmacista collaboratore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Farmacista collaboratore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al ComuneComune di Sacile. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. articolo “Trattamento dei dati personali”, il Farmacista collaboratore gli ETS partner si impegnaimpegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196/2003 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Samples: Convenzione Per l'Attivazione Di Interventi E Servizi Per L’accoglienza Scolastica Oppure Convenzione Per l'Attivazione Di Interventi E Servizi Per Il Progetto Giovani E I Centri Estivi