Obblighi di riservatezza. 1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio a qualunque titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del D.M. 145/2011. 2. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. 3. Le parti e ogni altra persona presente a qualsiasi titolo agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimenti, le informazioni, le circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione. 4. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui ai commi precedenti o formato durante il procedimento. 5. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatore, nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle parti. 6. L’obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui: a) tutte le parti consentono a derogarvi; b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso; c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona; d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo. 7. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
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Samples: Regolamento Di Procedura
Obblighi di riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del contratto sono considerati riservati e coperti da segreto. Il procedimento Fornitore assume l’obbligo di mediazione è coperto mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo o in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da riservatezza in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio a qualunque titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito quelli strettamente necessari all’esecuzione del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del D.M. 145/2011contratto.
2. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originale o dalla quale provengono le informazionipredisposto in esecuzione del contratto. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che:
a) siano, o divengano, di pubblico dominio;
b) la committenza abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Le parti Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e ogni altra persona presente a qualsiasi titolo agli incontri collaboratori, degli obblighi di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno segretezza anzidetti. Il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o di altra natura i suggerimenti, le informazioni, le circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazionealla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. L'Organismo assicura adeguate modalità È fatto espresso divieto al Fornitore di conservazione e procedere, nell’interesse proprio o di riservatezza degli atti introduttivi terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del procedimento sottoscritti dalle particontratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui ai commi precedenti o formato durante il procedimentosalvo espressa autorizzazione della committenza.
5. Le parti hanno diritto I predetti obblighi di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatore, nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle partiriservatezza saranno rispettati dal Fornitore anche dopo la cessazione del rapporto con EUR TEL S.r.l.
6. L’obbligo In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
a) tutte le parti consentono riservatezza, la committenza ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a derogarvi;
brisarcire tutti i danni che dovessero derivare ad EUR TEL S.r.l. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice della privacy”) in presenza materia di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligoriservatezza.
7. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
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Obblighi di riservatezza. 1. Il procedimento Qualsiasi informazione riservata quale, in via meramente esemplificativa, metodiche e processi di mediazione è coperto produzione, principi di funzionamento, di mezzi e macchinari, nonché disegni e schizzi, idee o ideazioni in genere, modelli, foto, prototipi in fase di collaudo e/o sperimentazione, prodotti e/o, più in generale, notizie e fatti relativi a quanto sopra , comunicata per iscritto, su supporto cartaceo o informatico, o verbalmente da riservatezza in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio a qualunque titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del D.M. 145/2011.
2. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti ciascuna delle parti rispetto alle dichiarazioni rese all’altra parte in relazione agli accordi di Fornitura dovrà essere e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate restare confidenziale e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
3riservata in conformità a quanto previsto dal presente Articolo. Le parti e ogni altra persona presente si impegnano a qualsiasi titolo agli incontri di mediazionenon divulgare a terzi, ivi inclusi compresi eventuali subfornitori, i mediatori in tirociniotermini e le condizioni degli accordi di Fornitura, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimenti, le informazioni, le circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
4. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui ai commi precedenti o formato durante fatta eccezione per il procedimento.
5. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatore, nei casi caso in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle parti.
6tale divulgazione sia imposta dalla Legge o sia autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria delle informazioni riservate. L’obbligo Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all’altra parte, per iscritto, il verificarsi di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
aqualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 15 (quindici) tutte le parti consentono a derogarvi;
b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio giorni rispetto alla vita o all’integrità di una persona;
d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale data della divulgazione. E’ comunque inteso che, anche in caso di osservanza dell’obbligodivulgazione, ciascuna delle parti adotterà tutte le precauzioni atte a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa. Ciascuna delle parti si impegna a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare informazioni riservate, disegni, progetti, bozze e capitolati dell’altra parte, fatta eccezione per le riproduzioni preventivamente concordate per iscritto.
7. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Obblighi di riservatezza. 1. Il procedimento 0.Xx Fornitore ha l'obbligo di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio a qualunque titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese mantenere riservati i dati e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del D.M. 145/2011.
2. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
3. Le parti , ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e ogni altra persona presente in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo agli incontri per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. L'obbligo di mediazionecui al precedente comma sussiste, ivi inclusi altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i mediatori in tirociniodati che siano o divengano di pubblico dominio. 0.Xx Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, gli avvocati consulenti e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimenti, le informazioni, le circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
4. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle particollaboratori, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di cui ai commi precedenti o formato durante questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 0.Xx caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il procedimento.
5presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i daini che dovessero derivare alla stessa. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatore0.Xx Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle partifosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti. 0.Xx Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.
6. L’obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
a) tutte le parti consentono a derogarvi;
b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
7. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
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Samples: Service Agreement
Obblighi di riservatezza. 1. Il procedimento Concessionario ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Concedente, di mediazione è coperto da riservatezza mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal Concedente di cui sia, comunque, venuta a qualunque titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito conoscenza nel corso di esecuzione del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del D.M. 145/2011contratto stesso.
2. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e alle a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Concedente, le informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e salvo consenso custodia del Museo e dei locali oggetto della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazionipresente concessione.
3. Le parti e ogni altra persona Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente a qualsiasi titolo agli incontri di mediazionecontratto, ivi inclusi fatta eccezione per i mediatori in tirociniodati, gli avvocati le notizie, le informazioni e i consulenti, hanno l’obbligo documenti che siano o divengano di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimenti, le informazioni, le circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazionepubblico dominio.
4. L'Organismo assicura adeguate modalità Il Concedente è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di conservazione e questi ultimi, degli obblighi di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui ai commi precedenti al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o formato durante elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il procedimentocontratto.
5. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatore, nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle parti.
6. L’obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
a) tutte le parti consentono a derogarvi;
b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
7. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
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Obblighi di riservatezza. 1. Il procedimento Concessionario ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Concedente, di mediazione è coperto da riservatezza mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal Concedente di cui sia, comunque, venuta a qualunque titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito conoscenza nel corso di esecuzione del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del D.M. 145/2011contratto stesso.
2. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e alle a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Concedente, le informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e salvo consenso custodia del Museo e dei locali oggetto della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazionipresente concessione.
3. Le parti e ogni altra persona Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente a qualsiasi titolo agli incontri di mediazionecontratto, ivi inclusi fatta eccezione per i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimentidati, le informazioninotizie, le circostanze informazioni ed i documenti che sono state espresse durante gli incontri siano o divengano di mediazionepubblico dominio.
4. L'Organismo assicura adeguate modalità Il Concedente è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di conservazione e questi ultimi, degli obblighi di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui ai commi precedenti al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o formato durante elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il procedimentocontratto.
5. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatore, nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle parti.
6. L’obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
a) tutte le parti consentono a derogarvi;
b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
7. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
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Samples: Contratto Di Concessione Del Servizio Di Ristorante
Obblighi di riservatezza. 1. Il procedimento Concessionario ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mediazione è coperto da riservatezza mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuta a qualunque titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito conoscenza nel corso di esecuzione del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del D.M. 145/2011contratto stesso.
2. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e alle a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, le informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e salvo consenso custodia della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioniConcedente e dei locali/spazi oggetto della presente concessione.
3. Le parti e ogni altra persona Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente a qualsiasi titolo agli incontri di mediazionecontratto, ivi inclusi fatta eccezione per i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimentidati, le informazioninotizie, le circostanze informazioni ed i documenti che sono state espresse durante gli incontri siano o divengano di mediazionepubblico dominio.
4. L'Organismo assicura adeguate modalità La Concedente è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di conservazione e questi ultimi, degli obblighi di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui ai commi precedenti al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o formato durante elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il procedimentocontratto.
5. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatore, nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle parti.
6. L’obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
a) tutte le parti consentono a derogarvi;
b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
7. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
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Samples: Concessione
Obblighi di riservatezza. 1. Il procedimento Ad integrazione di mediazione è coperto quanto previsto dal presente articolo, si faccia riferimento alle disposizioni previste dal “Riepilogo delle condizioni principali” e dai relativi Allegati 1, 2, 3, 4, allegati alla presente Convenzione e da riservatezza in tutte le sue fasiconsiderarsi parte integrante della medesima (Omesso ex art. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio a qualunque titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese 98, co. 5 D.Lgs n. 50/2016 e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del D.M. 145/2011s.m.i.).
2. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e delle quali abbia avuto notizia durante l’esecuzione della fornitura; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione, restando quindi vincolato al segreto professionale.
3. Le parti e ogni altra persona presente L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a qualsiasi titolo agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori tutto il materiale originario o predisposto in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimenti, le informazioni, le circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazioneesecuzione della Convenzione.
4. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti L’obbligo di cui ai commi precedenti al comma 1 non concerne i dati che siano o formato durante il procedimentodivengano di pubblico dominio.
5. Le parti hanno diritto Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di accedere agli atti subappaltatori e ai documenti contenuti nel fascicolodei dipendenti, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatoreconsulenti e collaboratori di questi ultimi, nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle partidegli obblighi di segretezza anzidetti.
6. L’obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
a) tutte le parti consentono a derogarvi;
b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in In caso di osservanza dell’obbligoinosservanza degli obblighi di riservatezza, la CUC-SA e le Aziende del SSR hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Contratti derivati, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile Il Fornitore si impegna, altresì, a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e xx.xx. e ii. e Regolamento UE
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Samples: Fornitura Di Farmaci
Obblighi di riservatezza. 1. Il procedimento Fornitore si impegna per sé e per i propri collaboratori a non divulgare, a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente contratto, senza il permesso di mediazione è coperto da riservatezza ADR, sia durante che dopo la cessazione dello stesso, ogni e qualsiasi informazione inerente l’attività di quest’ultima ed, in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio a qualunque titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito genere del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda Gruppo; si intende come “informazione” anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 contenuto del D.M. 145/2011presente atto.
2. Il Mediatore è tenuto alla Inoltre i Fornitori si impegnano a trattare con riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle tutte le informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso che ADR fornirà durante l’esecuzione del presente contratto o di cui comunque i Fornitori verranno, anche solo occasionalmente, a conoscenza, mentre all’atto della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazionicessazione, per qualsiasi motivo intervenuta, restituiranno ad ADR tutti i documenti detenuti in funzione del presente contratto.
3. Le parti Prima di avviare qualsiasi rapporto di collaborazione con terzi – se a ciò autorizzati da ADR – si impegnano a far sottoscrivere loro una dichiarazione di riservatezza recante i medesimi obblighi previsti dal presente articolo. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, ADR potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto e ogni altra persona presente a qualsiasi titolo agli incontri di mediazionealla cancellazione dall’Albo Fornitori ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimenti, le informazioni, le circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni
4. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui ai commi precedenti o formato durante il procedimento.
5. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatore, nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle parti.
6. L’obbligo di riservatezza segretezza sarà per i fornitori vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del presente contratto ed anche successivamente alla sua ultimazione, fatte salve le seguenti ipotesi: - che le informazioni siano o diventino di dominio pubblico; - che vengano divulgate da altre fonti non opera se e nella misura in cui:
a) tutte assoggettate a vincoli di riservatezza; - che siano informazioni per le parti consentono a derogarvi;
b) in presenza di diverso obbligo quali è richiesta la comunicazione da norme professionali o di legge ovvero da valutare caso per caso;
c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligoAutorità alle quali non si possa opporre rifiuto.
7. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
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Samples: Registration Contract for Supplier Enrollment and Participation in Dynamic Negotiation
Obblighi di riservatezza. 11.L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza In particolare si precisa che tutti gli obblighi in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio a qualunque titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo materia di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del D.M. 145/2011rapporto contrattuale.
2. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o dalla quale provengono le informazionipredisposto in esecuzione del presente contratto.
3. Le parti e ogni altra persona presente a qualsiasi titolo agli incontri L'obbligo di mediazione, ivi inclusi cui al comma 1 non concerne i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo dati che siano o divengano di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimenti, le informazioni, le circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazionepubblico dominio.
4. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle partirisorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di ogni altro documento proveniente dai soggetti questi ultimi, degli obblighi di cui ai commi precedenti o formato durante il procedimentosegretezza anzidetti.
5. Le parti hanno In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicoloil presente contratto, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatorefermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.
6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle parti.
6. L’obbligo di riservatezza non opera se ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e nella misura in cui:
a) tutte le parti consentono a derogarvi;
b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligoappalti, previa comunicazione della Committente.
7. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile L'Appaltatore si impegna, altresì, a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazionerispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
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Samples: Contratto Di Appalto Per Servizi
Obblighi di riservatezza. 1. Il procedimento Concessionario ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mediazione è coperto da riservatezza mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuta a qualunque titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito conoscenza nel corso di esecuzione del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del D.M. 145/2011contratto stesso.
2. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e alle a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, le informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e salvo consenso custodia della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioniConcedente e dei locali/spazi oggetto della presente concessione.
3. Le parti e ogni altra persona Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente a qualsiasi titolo agli incontri di mediazionecontratto, ivi inclusi fatta eccezione per i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimentidati, le informazioninotizie, le circostanze informazioni ed i documenti che sono state espresse durante gli incontri siano o divengano di mediazionepubblico dominio.
4. L'Organismo assicura adeguate modalità La Concedente è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di conservazione e questi ultimi, degli obblighi di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui ai commi precedenti al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o formato durante elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il procedimentocontratto.
5. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatore, nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle parti.
6. L’obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
a) tutte le parti consentono a derogarvi;
b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
7. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
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Samples: Concession Agreement
Obblighi di riservatezza. 1. Il procedimento Fornitore prende atto che l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto comporta la conoscenza di mediazione è coperto dati da trattare con riservatezza e segretezza. Pertanto, il Fornitore ha l’obbligo di mantenere nel massimo riserbo e segretezza i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio possesso o, comunque, a qualunque conoscenza in esecuzione del presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del D.M. 145/2011presente Contratto.
2. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o dalla quale provengono le informazionipredisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. Le parti Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri subappaltatori e ogni altra persona presente a qualsiasi titolo agli incontri dei dipendenti di mediazionequesti ultimi, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo degli obblighi di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimenti, le informazioni, le circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazionesegretezza anzidetti.
4. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti Gli obblighi di cui ai precedenti commi precedenti non riguardano i dati che siano o formato durante divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il procedimentoFornitore sviluppa, apprende o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Le parti hanno In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatore, cui all’art.13.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto esclusivamente nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle particiò fosse condizione utile per la partecipazione a gare d’appalto e, comunque, previa autorizzazione della Committente.
6. L’obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
a) tutte le parti consentono a derogarvi;
b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
7. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
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Samples: Procurement Agreement
Obblighi di riservatezza. 1. Il procedimento L'Impresa ha l'obbligo di mediazione è coperto mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da riservatezza quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio a qualunque titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo materia di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda verranno rispettati anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del D.M. 145/2011caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con PORTO CONTE RICERCHE.
2. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o dalla quale provengono le informazionipredisposto in esecuzione del presente contratto.
3. Le parti e ogni altra persona presente a qualsiasi titolo agli incontri L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimenti, le informazioni, le circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazionesegretezza anzidetti da parte del proprio personale.
4. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di A tal fine l'Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui ai commi precedenti o formato durante il procedimentosulle informazioni raccolte.
5. Le parti hanno Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di Porto Conte Ricerche anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, PORTO CONTE RICERCHE ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicoloil presente contratto, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatore, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a PORTO CONTE RICERCHE.
7. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle particiò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti e, comunque, previa comunicazione a PORTO CONTE RICERCHE.
6. L’obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
a) tutte le parti consentono a derogarvi;
b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
7. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
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Obblighi di riservatezza. 1. Il procedimento L’Appaltatore e i propri dipendenti, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mediazione è coperto mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nell’esecuzione del servizio, di non divulgare in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da riservatezza in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio a qualunque titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito quelli strettamente necessari all'esecuzione del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del D.M. 145/2011contratto.
2. Il Mediatore è tenuto alla L’Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioniarrechino altrimenti danno.
3. Le parti e ogni altra persona presente a qualsiasi titolo agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimenti, le informazioni, i dati e le circostanze che sono state espresse durante gli incontri conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di mediazionecui all'oggetto dell'appalto.
4. L'Organismo assicura adeguate modalità In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di conservazione riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. In particolare, l’Appaltatore deve mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti di carattere amministrativo e sanitario e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti materiale di cui ai commi precedenti o formato venga a conoscenza per il tramite del proprio personale e non divulgare informazioni acquisite durante il procedimentolo svolgimento del servizio.
5. Le parti hanno diritto L’Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatore, nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle partiriservatezza anzidetti.
6. L’obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
a) tutte le parti consentono a derogarvi;
b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in In caso di osservanza dell’obbligoinosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sera tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.
7. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
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Samples: Service Agreement
Obblighi di riservatezza. 1. Il procedimento Concessionario ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mediazione è coperto da riservatezza mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuta a qualunque titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito conoscenza nel corso di esecuzione del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del D.M. 145/2011contratto stesso.
2. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e alle a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, le informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e salvo consenso custodia della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioniConcedente e dei locali/spazi oggetto della presente concessione.
3. Le parti e ogni altra persona Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente a qualsiasi titolo agli incontri di mediazionecontratto, ivi inclusi fatta eccezione per i mediatori in tirociniodati, gli avvocati le notizie, le informazioni e i consulenti, hanno l’obbligo documenti che siano o divengano di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimenti, le informazioni, le circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazionepubblico dominio.
4. L'Organismo assicura adeguate modalità La Concedente è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di conservazione e questi ultimi, degli obblighi di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui ai commi precedenti al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o formato durante elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il procedimentocontratto.
5. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatore, nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle parti.
6. L’obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
a) tutte le parti consentono a derogarvi;
b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
7. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
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Samples: Concession Agreement
Obblighi di riservatezza. 1. Il procedimento 21.1 Qualsiasi informazione riservata quale, in via meramente esemplificativa, bozze e/o disegni definitivi di mediazione è coperto progetto, piani, specifiche tecniche, calcoli, documenti in genere ed altri dati, che sia comunicata per iscritto, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, o verbalmente da riservatezza ciascuna delle parti all’altra parte in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera relazione al Contratto e/o il proprio servizio ai Contratti di Fornitura e che sia qualificata come confidenziale, dovrà essere e restare confidenziale e riservata in conformità a qualunque titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio quanto previsto nell’art.2 del D.M. 145/2011dal presente Articolo.
2. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti 21.2 Le parti si impegnano a non divulgare a terzi, ivi compresi eventuali subfornitori, i termini e le condizioni del Contratto o dei Contratti di Fornitura, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o sia autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria delle informazioni riservate.
21.3 Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all’altra parte, per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso alla data della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
3divulgazione. Le parti e ogni altra persona presente a qualsiasi titolo agli incontri di mediazioneE' comunque inteso che, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimenti, le informazioni, le circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
4. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui ai commi precedenti o formato durante il procedimento.
5. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatore, nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle parti.
6. L’obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
a) tutte le parti consentono a derogarvi;
b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale anche in caso di osservanza dell’obbligodivulgazione, ciascuna delle parti adotterà tutte le precauzioni atte a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.
7. Ogni prova 21.4 Ciascuna delle parti si impegna a non riprodurre, utilizzare o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazionecomunque sfruttare informazioni riservate, marchi, emblemi o brevetti dell’altra parte, fatta eccezione per le riproduzioni preventivamente concordate per iscritto.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura