CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI AD USO IGIENICO SANITARIO E RELATIVI DISTRIBUTORI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3
(Gara numero: 5682431)
NORMATIVA COMUNITARIA
Direttiva Comunitaria 2004/18/CEE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163
SOMMARIO
PARTE I - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI 4
Art. 2. Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto 4
Art. 3. Normativa di riferimento 5
Art. 4. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare 5
PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA 7
Art. 6. Oggetto ed ammontare dell’appalto 7
Art. 7. Soggetti ammessi alla gara 8
Art. 8. Condizioni di partecipazione 8
Art. 9. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico – finanziaria e tecnico - organizzativa 9
Art. 11. Garanzia a corredo dell’offerta 11
Art. 12. Contenuto della Busta “A” – Documentazione amministrativa 13
Art. 13. Documentazione tecnica 18
Art. 15. Compilazione dell’offerta economica 21
Art. 16. Validità dell’offerta 23
Art. 17. Composizione e trasmissione del plico 24
Art. 18. Procedura e criterio di aggiudicazione 25
Art. 19. Modalità di svolgimento della gara Sedute di gara 25
Art. 21. Modalità di verifica dei requisisti di partecipazione 29
Art. 22. Criterio teleologico 29
Art. 24. Informativa per il trattamento dei dati personali 30
Art. 25. Adempimenti necessari alla stipula del contratto 31
PARTE III – NORMATIVA CONTRATTUALE 33
Art. 28. Importo contrattuale 33
Art. 29. Durata dell’appalto 34
Art. 30. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 34
Art. 31. Obblighi di riservatezza 35
Art. 32. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 35
Art. 33. Responsabili delle Aziende contraenti 36
Art. 34. Divieto di sospensione della fornitura 36
Art. 35. Responsabilità per infortuni e danni 36
Art. 37. Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti 37
Art. 38. Cauzione definitiva 39
Art. 40. Verifiche di conformità 41
Art. 41. Penali per inadempimento 41
Art. 42. Clausola risolutiva espressa 42
Art. 44. Divieto di cessione del contratto 43
Art. 45. Cessione del credito 43
Art. 46. Limitazioni a proponibilità di eccezioni 44
Art. 47. Fallimento, liquidazione, ammissione in concordato amministrativo o controllato 44
Art. 48. Notifiche e comunicazioni 44
Art. 50. Spese contrattuali 44
PARTE IV – DISCIPLINARE TECNICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 46
Art. 52. Oggetto della fornitura 46
Art. 53. Fornitura dei prodotti cartari 46
Art. 54. Quantitativi presunti annui prodotti cartari 47
Art. 55. Confezionamento dei prodotti offerti 48
Art. 56. Fornitura e fabbisogni dei distributori 48
Art. 57. Modalità di consegna 51
Art. 58. Evoluzione dei prodotti 54
Elenco allegati:
⮚ Allegato A Istanza di partecipazione
⮚ Allegato B Modello Subappaltatori
⮚ Allegato C Modello dichiarazione unica sostitutiva fatti e stati plurimi
⮚ Allegato D.1 Modello Avvalimento
⮚ Allegato D.2 Modello Avvalimento
⮚ Allegato E – lotto 1 Schema offerta economica
⮚ Allegato E – lotto 2 Schema offerta economica
⮚ Allegato 1 Descrizione degli articoli oggetto della fornitura
⮚ Allegato 2 Scheda offerta tecnica
PARTE I - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI
La presente gara verrà espletata in forma aggregata, in attuazione dei principi sanciti dall’art. 23
L.R. 16 agosto 2007 n. 18 e dalla D.G.R. n. 26–6945 del 23/12/2013 (procedure aggregate di acquisto). Conseguentemente le seguenti Aziende Sanitarie:
ASL NO di Novara (Azienda capofila) ASL VC di Vercelli (Azienda mandante); ASL BI di Biella (Azienda mandante); ASL VCO di Omegna (Azienda mandante);
AOU Maggiore della Carità di Novara (Azienda mandante)
procedono congiuntamente, in aggregazione d’acquisto, all’affidamento della fornitura di prodotti cartari ad uso igienico sanitario e relativi distributori.
La gara darà vita a distinti rapporti contrattuali, intercorrenti tra il Fornitore aggiudicatario e le Aziende partecipanti. Tali rapporti si costituiranno con il provvedimento di aggiudicazione della gara per l’ASL NO e con deliberazione di presa d’atto dell’esito della gara per le Aziende Sanitarie mandanti.
Pertanto l’A.S.L. NO svolge i compiti di Stazione appaltante della presente procedura di gara, in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 26–6945 del 23/12/2013, ed è titolare e responsabile dello svolgimento delle fasi di gara fino all’aggiudicazione definitiva. Rientra nella competenza dell’A.S.L. NO la titolarità della gestione giuridico – amministrativa delle seguenti attività:
- espletamento della procedura di gara;
- verifica dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto.
Resta nell’esclusiva competenza di ciascuna Azienda, per la propria quota di contratto, la stipula del contratto e la completa esecuzione del medesimo.
Art. 2. Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto
Per la presente procedura è designata quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti e dell’art. 272 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche “Regolamento di attuazione”), la D.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore S.C. Provveditorato- Economato A.S.L. NO.
Il Responsabile del procedimento curerà lo svolgimento della procedura sino alla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Le Aziende contraenti provvederanno, ai sensi dell’art. 274 del Regolamento di attuazione, a designare il Responsabile del procedimento aziendale.
Il Responsabile del procedimento aziendale vigila sulla corretta esecuzione del contratto, cura la verifica di conformità delle prestazioni, se del caso contesta al fornitore i disservizi, procede all’applicazione di penali.
Lo stesso autorizza l’avvio dell’esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le comunicazioni all’Osservatorio per i contratti pubblici nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.
Il Responsabile del procedimento aziendale autorizza, qualora ne ricorrano i presupposti, l’esecuzione anticipata del contratto.
Le Aziende contraenti nomineranno, nei casi previsti dall’art. 300 del Regolamento di attuazione, il Direttore dell’esecuzione, cui verrà affidata la responsabilità della gestione del contratto. I rapporti tra il Direttore dell’esecuzione ed il Responsabile del procedimento aziendale sono disciplinati dal D.P.R. n. 207/2010.
Art. 3. Normativa di riferimento
La presente gara e l’appalto sono regolati dalle norme legislative vigenti in materia, con particolare riferimento:
• alla Direttiva CEE 2004/18/CE;
• al X.Xxx.12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nel prosieguo Codice;
• al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nel prosieguo Regolamento
• alle norme contenute nel bando di gara, nel presente Capitolato speciale, nonché dalle leggi e decreti da essi richiamate;
• alle condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel presente Capitolato speciale d’appalto;
• alle norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.
Art. 4. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare
La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti/materiali, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’ar. 26 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del decreto sopra citato nel caso della fornitura de quo.
Resta inteso che qualora l’Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà i singoli contratti di fornitura.
È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere
I Soggetti interessati possono estrarre ed utilizzare per la presentazione dell’offerta copia del bando di gara, del presente Capitolato e dei suoi allegati tramite il sito internet:
xxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/Xxxxxxxxxx/Xxxxx-xx-x/xxxxx.xxx
In tal caso, è fatto espresso divieto di apportare modifiche agli stessi documenti. Eventuali modifiche si intenderanno comunque non apposte in quanto farà fede il testo approvato da questa Amministrazione.
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo mail (xxxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxx.xx) entro il giorno 19 settembre 2014 (ore 16.00); non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/Xxxxxxxxxx/Xxxxx-xx-x/xxxxx.xxx .
Eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni al presente capitolato verranno pubblicati sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx non oltre sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. E’ pertanto onere dei Soggetti interessati visitare il sito prima della spedizione del plico contenente l’offerta per verificare la presenza di eventuali rettifiche/note integrative.
PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA
Il presente Disciplinare di gara – parte integrante del Capitolato di gara – contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione.
Art. 6. Oggetto ed ammontare dell’appalto
La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento ad un Operatore economico della fornitura di prodotti cartari ad uso igienico sanitario e relativi distributori occorrenti alle Aziende Sanitarie
A.O.U. Maggiore della Carità Novara, A.S.L. BI, A.S.L. NO, A.S.L. VC ed A.S.L. VCO, suddivisa nei seguenti lotti:
⮚ Lotto 1: fornitura prodotti cartari ad uso igienico sanitario occorrenti alle AA.SS.RR. A.O.U. Maggiore della Carità, A.S.L. BI, A.S.L. NO ed A.S.L. VCO;
⮚ Lotto 2: fornitura prodotti cartari ad uso igienico sanitario e relativi distributori, in comodato d’uso gratuito, con annesso servizio di installazione, manutenzione, disinstallazione e ritiro degli stessi occorrenti all’A.S.L. VC.
I dettagli di ogni singolo lotto e le modalità di esecuzione del presente appalto sono descritte nel Disciplinare Tecnico del presente Capitolato Speciale (parte IV).
Il valore stimato dell’appalto è pari all’importo stimato per le forniture sopra indicate per l’intera durata contrattuale, oltre ad eventuali riaffidamento e proroga di cui all’art. 29 del Capitolato Speciale d’appalto, ed è complessivamente pari ad € 1.019.691,81, I.v.a. 22% esclusa. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00 (zero//00).
La base d’asta globale per singolo lotto, riportata nella tabella seguente, è stata calcolata in relazione all’effettiva durata contrattuale meglio esplicitata nel citato art. 29 del Capitolato Speciale d’appalto:
Lotto | Importo a base d’asta |
Lotto 1 – fornitura prodotti cartari ad uso igienico-sanitario | € 389.228,39 |
Lotto 2 – fornitura prodotti cartari ad uso igienico-sanitario e relativi distributori, in comodato d’uso gratuito | € 193.452,65 |
Totale (I.v.a. 22% esclusa) | € 582.681,04 |
Nel prezzo offerto dal Fornitore si considerano interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato.
Il valore dell’affidamento potrà subire modificazioni, in aumento e/o diminuzione e durante l’intera durata contrattuale, in relazione alla modifica dei citati quantitativi, all’eventuale apertura o chiusura di sedi, alla variazione di indirizzo delle sedi, alla variazione delle attività sanitarie di una o più sedi.
Tali variazioni non costituiranno ragione di modifica delle condizioni economiche del predetto affidamento.
Art. 7. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i Soggetti in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
a. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice;
b. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice;
c. operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del Codice.
Art. 8. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m- bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
La Stazione appaltante effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta i dovuti controlli d’ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).
Secondo quanto previsto dalla Deliberazione AGCM 18.03.2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere inizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui, in via esemplificativa, la partecipazione in RTI di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Stazione appaltante procederà a segnalare all’Autorità tali fenomeni.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività inerenti i beni oggetto di gara, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
2. idonee referenze bancarie, di data non anteriore a mesi tre dal termine fissato per la presentazione dell'offerta, rilasciate da almeno 2 Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti che la capacità finanziaria ed economica del Concorrente è adeguata per l’esecuzione dell'appalto e che il medesimo Concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni che conseguiranno all’aggiudicazione dell’appalto [art. 41, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163]; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice;
3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), punto 2) del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 1), deve essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento (sia costituito che costituendo), o di aggregazione di impresa di rete, o di GEIE; in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, ) lett. e) del Codice, da tutte le imprese consorziande o consorziate che partecipano alla gara.
Le referenze bancarie di cui al precedente punto 2) devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui ai precedenti punti, ai sensi dell’art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell’art. 277 del Regolamento.
Sulla base delle disposizioni degli artt. 41 e 42 del Codice dei contratti, i requisiti di capacità economico finanziaria (con la sola eccezione delle dichiarazioni bancarie che devono essere possedute già in sede di offerta) e tecnico professionale sono oggetto di autocertificazione ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 come modificata dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per l’anno 2012).
Gli Operatori economici possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento, che consente di ricorrere ai requisiti di un altro Soggetto (cosiddetta impresa ausiliaria), nei modi e alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice dei contratti pubblici.
A tal fine il Soggetto concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 D. Lgs 163/2006, deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- Dichiarazione (Allegato “D.1” “avvalimento”) resa dal legale rappresentante del Soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale attesta:
1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il Soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Dal contratto discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006, nei confronti del Soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il Concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell’impresa ausiliata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara, come previsto dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006.
- Dichiarazione (Allegato “D.2” “avvalimento”) resa dal legale rappresentante del Soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:
1. le proprie generalità;
2. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163,
s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;
3. di obbligarsi nei confronti del Soggetto concorrente (ausiliato) e delle singole AASSRR a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il Soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti delle singole AASSRR in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
4. che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.
Resta inteso che, ai fini della presente gara, il Soggetto concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ogni Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito.
A pena di esclusione non è consentito che più Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa ausiliaria.
Art. 11. Garanzia a corredo dell’offerta
a.) Cauzione o fideiussione.
La garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, copre: (a) il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, (b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti, (c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; (d) e,
comunque, i casi di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.
b.) Importo garanzia.
L’importo della garanzia è fissato nella misura del 2% (duepercento) dell’importo a base d’asta di cui all’art. 6 del presente Capitolato:
Lotto 1 – Importo garanzia € 7.784,57 Lotto 2 – Importo garanzia € 3.869,05
L’importo è ridotto del 50% in ragione del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati, ex art. 75 del D. Lgs. 163/2006.
L’Operatore economico offerente deve documentare, a pena di decadenza dal beneficio, il possesso del requisito di cui al paragrafo precedente nei modi prescritti dalle norme vigenti; si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e ne producano la relativa documentazione. La predetta documentazione deve essere inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa.
c.) Periodo di validità della garanzia.
In qualunque forma prestata, la garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, ed è svincolata automaticamente all’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
d.) Modalità di costituzione della garanzia.
La garanzia deve essere costituita con le forme e le modalità prescritte dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006.
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
e.) Clausola espressa.
La garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni:
• risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c.;
• prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.
Art. 12. Contenuto della Busta “A” – Documentazione amministrativa
La documentazione amministrativa richiesta a corredo dell’offerta, da inserire in apposita busta (A), è la seguente:
1) istanza di partecipazione predisposta mediante l’utilizzo del modulo allegato “A”, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;
N.B.
Si precisa che:
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da parte di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
2) copia del presente Capitolato speciale e suoi allegati, timbrati e firmati o siglati per accettazione su ogni foglio. Il capitolato nella sua ultima pagina deve riportare la doppia sottoscrizione ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose, ai sensi dell’art. 1341 c.c.; nonché (eventuale) copia delle note di chiarimento/precisazione degli atti di gara debitamente sottoscritte per accettazione, eventualmente pubblicate, successivamente al bando di gara, secondo le modalità e termini disciplinati dal Disciplinare di gara;
N.B.
Si precisa che:
In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario le copie dei documenti di cui al punto 2) dovranno essere firmate per conferma ed accettazione da tutte le imprese che partecipano al raggruppamento o al consorzio; in caso di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, sia il Consorzio che l’impresa/e consorziata/e individuata/e per l’esecuzione del contratto devono provvedere a firmare i predetti documenti;
3) il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato sotto la voce “Allegato B”, debitamente compilato in ogni sua parte, solo nel caso in cui il Soggetto concorrente intenda subappaltare parte dell’appalto;
N.B.
In caso affermativo è fatto obbligo indicare quale parte della fornitura/servizio si intende subappaltare e in quale percentuale riferita all’intero contratto e che il subappalto viene affidato ad impresa specializzata;
4) dichiarazione unica redatta sulla base del modello allegato al presente capitolato sotto la voce “Allegato C”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali, professionali, di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa, richiesti nel presente Capitolato e come dettagliati nel modello allegato “C” ed ulteriori dichiarazioni, segnatamente:
• dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
• di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento generale (DPR n. 62 del 16.04.2013) e aziendale di ciascuna AASSRR (reperibili sui rispettivi siti internet aziendali) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far conoscere ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;
N.B.
Tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione quando è presentata unitamente a copia fotostatica di documento d’identità di colui che ha apposto la firma; la dichiarazione deve essere presentata da tutte le imprese che partecipano al raggruppamento o consorzio ordinario; in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, sia il Consorzio che l’impresa consorziata individuata per l’esecuzione del contratto; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di impresa dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica;
5) dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto 2) dell’art. 9 “Requisiti di idoneità professionale, capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa”;
6) documentazione, a pena di esclusione, di cui all’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, nel caso in cui il Soggetto concorrente intende avvalersi dei requisiti tecnici e finanziari di imprese terze, di cui all’art. 10 del presente Disciplinare di gara;
7) ricevuta o titolo comprovante la costituzione della garanzia a corredo dell’offerta, pari al 2% ) [o altra percentuale fino al 2% nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 75 del Codice] dell’importo complessivo posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, nelle forme e nei modi previsti dall’art. 11 del presente Disciplinare di gara;
N.B.1.
In caso di RTI costituito la cauzione provvisoria dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo con indicazione che il Soggetto garantito è il raggruppamento; in caso di RTI e di Consorzio ordinario costituendo, da una delle imprese raggruppande/costituende con indicazione che i Soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/costituende, che devono essere tutte singolarmente citate; in ipotesi di Consorzio di cui alle lettere b), c), ed e) dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata dal Consorzio stesso; la mancata indicazione del Soggetto garantito è causa di esclusione;
N.B.2.
Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 1 e 4 e 46, comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente l’offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Xxxxxx, sarà esclusa;
8) dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a pena di esclusione;
9) eventuale procura, qualora la presente dichiarazione e/o ciascuna dichiarazione e/o attestazione di offerta economica sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il Concorrente dovrà produrre nella Busta A – documentazione amministrativa, copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore;
10) contributo di partecipazione alla gara (c.d. tassa sulle gare):
a seguito delle modifiche apportate dalla Deliberazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici del 15.02.2010 (in attuazione dell’art. 1, comma 65/67 della Legge 23.12.2005, n° 266 per l’anno 2010), gli operatori economici per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, dovranno iscriversi on-line al nuovo “Servizio di riscossione” raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx (anche se già iscritti al “vecchio servizio”).
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione:
pagamento on-line (mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express): ricevuta di avvenuto pagamento trasmessa dal Sistema all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà essere in ogni caso stampata, in qualunque momento, accedendo alla lista dei “Pagamenti Effettuati” disponibile sul Servizio di riscossione;
pagamento in contanti: scontrino in originale rilasciato da uno dei punti vendita dei tabaccai gestori di lottomatica abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A tal fine, l’operatore economico dovrà recarsi presso uno dei sopra citati punti vendita (l’elenco completo è disponibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx) munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione.
Per l’assistenza agli utenti del Servizio di riscossione, è disponibile un servizio unificato di “help desk”, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00 al numero verde 000.00.00.00 o al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xx (per informazioni relative alle procedure di pagamento).
Per i soli operatori economici esteri è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale sul conto corrente bancario numero 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 – BIC: XXXXXXXXXXX)
intestato all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante ed il codice CIG per singolo lotto.
Il codice CIG attribuito ai fini del versamento (per lotto) è:
Lotto | CIG | Importo tassa |
Lotto 1 | N. 58503261BE | € 70,00 |
Lotto 2 | N. 585035058B | € 35,00 |
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
11) copia del documento attestante l’attribuzione del “PassOE” da parte del Servizio AVCPass;
12) in caso di RTI o Consorzio ordinario: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti associati, espressa anche in misura percentuale (art. 37, comma 4, D. Lgs. 163/2006);
N.B.
Si precisa che l’obbligo di specificare le parti di prestazione da eseguire costituisce elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del Codice (cfr. determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012); pertanto la dichiarazione deve essere presentata a pena di esclusione; si precisa altresì che in ogni caso la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 275 del D.P.R. 207/2010);
13) in caso di RTI o Consorzio ordinario già costituito: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio;
14) in caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:
• a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006;
15) in caso di Consorzio stabile:
• dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre.
16) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
17) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
18) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
2. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
Art. 13. Documentazione tecnica
Gli Operatori economici “offerenti” dovranno trasmettere idonea documentazione, da inserire in apposita Busta (B), costituita da:
⮚ Schema offerta tecnica, Allegato 2 al presente Capitolato, datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta offerente o da persona munita dei poteri di firma la cui procura sia
stata inserita nella Busta A, contenente, in forma riepilogativa, le informazioni tecniche relative ad ogni singolo prodotto offerto.
⮚ Schede tecniche, datate e sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta offerente o da persona munita dei poteri di firma la cui procura sia stata inserita nella Busta A, contenenti in forma dettagliata, la descrizione tecnica di ogni singolo prodotto offerto.
Ogni prodotto deve essere identificato utilizzando il codice costituito dalla “posizione” indicata nell’Allegato 1 “Descrizione degli articoli oggetto della fornitura” (anche manualmente con pennarello indelebile) e riportare altresì il codice e la denominazione dell’Azienda produttrice.
Dalle schede tecniche devono altresì risultare tutti i requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico e nell’Allegato 1 “Descrizione degli articoli oggetto della fornitura”.
Le schede tecniche devono essere redatte in lingua italiana, in caso contrario dovranno essere consegnate in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del DPR 445/2000 firmata dal Legale Rappresentante della ditta concorrente o da persona munita dei poteri di firma la cui procura sia stata inserita nella Busta A.
⮚ Documentazione tecnica del fabbricante che, a comprova del requisito relativo alle fibre riciclate, specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione (D.M. 12.10.2009, All. n. 2, punto 4.1.3.1.).
⮚ Materiale illustrativo di tutti i distributori offerti.
La valutazione tecnica di idoneità dell’offerta tecnica risulta di competenza di un Organismo Tecnico costituito dalla Stazione Appaltante. Tale costituzione e la relativa nomina dei componenti verranno effettuate dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Di ogni adempimento completato verrà redatto processo verbale che sarà totalmente a disposizione di ogni Soggetto legittimato alla visione ed all’estrazione di copia, così come e nei termini previsti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Si evidenzia che, in quanto trattasi di valutazione di offerta, il diritto di accesso è differito fino all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva (art. 13 D.Lgs n. 163/2006 e art. 6 direttiva 2004/18/CE).
L’Organismo Tecnico ha piena facoltà di chiedere chiarimenti ove dalla documentazione presentata a descrizione dell’offerta tecnica non dovessero emergere con chiarezza e precisione gli elementi di qualificazione dell’offerta tecnica. Tali chiarimenti possono essere richiesti anche informalmente ma le risultanze di merito devono essere verbalizzate con forma. I chiarimenti devono essere forniti per iscritto.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.
Il soggetto offerente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da segretezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006), secondo motivata e comprovata dichiarazione.
Il Soggetto risultato aggiudicatario provvisorio, dovrà presentare, a proprie cura e spese, campionatura gratuita per ogni articolo offerto nella confezione primaria di vendita.
La campionatura dovrà pervenire al Centro Ricezione Merci dell’A.S.L. NO – Viale Zoppis 10 – 28021 Borgomanero (NO), (aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 16.00 festivi infrasettimanali esclusi) entro i termini che verranno indicati dalla Stazione Appaltante, a mezzo corrieri, agenzie di recapito ovvero consegnata a mano da un incaricato del Soggetto offerente; limitatamente a quest’ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.
Tutti i campioni devono corrispondere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati e a quanto dichiarato negli elaborati tecnici (busta B) consegnati dal Soggetto offerente in sede di gara.
La campionatura richiesta, sarà sottoposta alla valutazione di idoneità tecnica da parte del già citato Organismo Tecnico.
Nel caso in cui la campionatura presentata non dovesse risultare idonea alla valutazione di idoneità, la medesima procedura sarà applicata alla seconda Ditta graduata, sino a verifica positiva.
L’Organismo Tecnico avrà la facoltà di effettuare sui campioni offerti, analisi, anche a campione, insindacabilmente accettate dalla Ditta concorrente, che saranno affidate ad un Istituto legalmente riconosciuto.
La campionatura dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto riepilogativo in duplice copia in cui saranno riportati i seguenti dati:
• nome commerciale;
• descrizione del campione;
• codice aziendale delle Ditte concorrenti e di quelle produttrici se diverse;
• quantità di pezzi acclusi.
La campionatura dei prodotti offerti dal Soggetto offerente rimasto aggiudicatario costituirà parametro di valutazione della fornitura stessa, nel corso della vigenza contrattuale, al fine di verificare l’identicità del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso dell’intera fornitura.
All’uopo sarà richiesta la fornitura di campionatura identica a quella risultata idonea che dovrà essere consegnata ad ogni singola Azienda.
Se nel corso dell’appalto, per ragioni tecniche, si rendesse necessario ed opportuno variare la tipologia dei materiali oggetto della presente fornitura, il Fornitore dovrà proporre la modifica alla Stazione appaltante presentando la campionatura e le schede tecniche dei nuovi prodotti offerti. Solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione, il Fornitore potrà procedere all’utilizzo dei nuovi prodotti.
Art. 15. Compilazione dell’offerta economica
L’offerta economica, che costituisce proposta contrattuale, formulata in lingua italiana mediante il modello di schema offerta economica di cui all’allegato “E – Lotto 1” ed Allegato “E – Lotto 2”, reso legale mediante l’apposizione di una o più marche, debitamente annullate, per un valore complessivo di € 16,00 (sedici/00) ogni quattro fogli usati, deve contenere l’indicazione della ragione sociale o del nominativo dell’offerente e deve essere firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta “A”.
Qualora l’offerta non sia in regola con la legge sul bollo e ciò nel caso in cui l’imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, l’offerta sarà trasmessa al competente Ufficio del Registro che provvederà alla regolarizzazione.
L’offerta, in accordo con quanto previsto nell’allegato “E - Lotto 1” ed allegato “E – Lotto 2”, deve essere compilata in ogni suo campo ed indicare tutti gli elementi in esso indicati. Sarà eseguita la verifica dei conteggi effettuati dai concorrenti e si provvederà alla correzione degli eventuali errori.
Tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.
L’offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a. LOTTO 1
a.1. estremi identificativi della ditta offerente;
a.2. nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica di chi la sottoscrive;
a.3. prezzo unitario offerto relativo all’unità di misura indicata (a metro per gli articoli dalla posizione 1 alla posizione 8 e a pezzo per gli articoli dalla posizione 9 alla posizione 11);
a.4. importo complessivo annuo per singola Azienda, relativo all’articolo considerato, ottenuto moltiplicando il prezzo unitario di cui al precedente punto a.3 per il fabbisogno annuo espresso da ogni singola Azienda;
a.5. importo complessivo annuo per singolo articolo ottenuto sommando i totali parziali di cui al precedente punto a.4;
a.6. importo complessivo annuo del presente lotto, ottenuto sommando gli importi di cui al precedente punto a.56;
a.7. importo complessivo del presente lotto, riferito all’intera durata contrattuale ottenuto moltiplicando il totale di cui al punto a.6, per il numero degli anni complessivi di durata del contratto;
a.8. prezzo unitario offerto per la fornitura opzionale dei distributori, di cui all’art. 56.2;
a.9. indicazione dell’I.V.A.;
a.10. i costi relativi alla sicurezza; per costi relativi alla sicurezza, si intendono quelli derivanti al datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ex d.lgs. 626/1994, ora d.lgs. 81/2008 e, quindi, compresi nel prezzo di appalto;
a.11. la manifestazione d’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza di presentazione dell’offerta.
Si richiede altresì, per i prodotti il cui prezzo unitario è quantificato a metro, di esprimere il prezzo del rotolo, ottenuto moltiplicando il prezzo unitario al metro di cui al punto a.3 per la lunghezza del rotolo offerto.
b. LOTTO 2
b.1. estremi identificativi della ditta offerente;
b.2. nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica di chi la sottoscrive;
b.3. prezzo unitario offerto relativo all’unità di misura indicata (a metro per gli articoli dalla posizione 2 alla posizione 8 e a pezzo per gli articoli dalla posizione 9 alla posizione 11);
b.4. importo complessivo annuo per singolo articolo ottenuto moltiplicando il prezzo unitario di cui al precedente punto b.3 per il fabbisogno annuo espresso;
b.5. importo complessivo annuo del presente lotto, ottenuto sommando gli importi di cui al precedente punto b.4;
b.6. importo complessivo del presente lotto, riferito all’intera durata contrattuale ottenuto moltiplicando il totale di cui al punto b.5, per il numero degli anni complessivi di durata del contratto;
b.7. indicazione dell’I.V.A.;
b.8. i costi relativi alla sicurezza; per costi relativi alla sicurezza, si intendono quelli derivanti al datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ex d.lgs. 626/1994, ora d.lgs. 81/2008 e, quindi, compresi nel prezzo di appalto;
b.9. la manifestazione d’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza di presentazione dell’offerta.
Si richiede altresì, per i prodotti il cui prezzo unitario è quantificato a metro, di esprimere il prezzo del rotolo, ottenuto moltiplicando il prezzo unitario al metro di cui al punto a.3 per la lunghezza del rotolo offerto.
E’ possibile presentare offerta anche per uno solo dei due lotti oggetto della presente gara.
I prezzi dovranno essere indicati con un numero massimo di due decimali e dovranno essere I.V.A. esclusa ed oneri per la sicurezza da interferenza esclusi.
Inoltre, il documento indicante l’offerta economica dovrà recare la dicitura di seguito proposta: “ la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dal capitolato d’oneri”.
In ogni caso i prezzi netti offerti si intenderanno omnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l’esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale.
Le offerte che comportano oneri superiori alla base d’asta non saranno valide e dunque accettate e saranno pertanto escluse.
Di seguito si riporta la tabella indicante per ciascun Lotto il valore complessivo posto a base d’asta ed i singoli importi unitari validi anch’essi come base d’asta.
Gli importi riportati sono espressi in Euro ed al netto dell’IVA.
Non verranno pertanto accettate offerte economiche che superino gli importi sotto indicati:
Pos. | Decsrizione | U.M. | Importi unitari rispetto alla U.M. posti a base d’asta | |
LOTTO 1 | LOTTO 2 | |||
1a | Strofinaccio in carta - bobine 800 strappi | metro | € 0,010250 | |
2a | Asciugamano a rotoli | metro | € 0,010460 | € 0,020952 |
3a | Asciugamano a srotolamento centrale | metro | € 0,008832 | |
4a | Carta igienica in rotoli piccoli | metro | € 0,003833 | € 0,005686 |
5a | Carta igienica in rotoli maxi | metro | € 0,003816 | |
6a | Lenzuolino per lettino visita h cm 53 | metro | € 0,021825 | € 0,027 |
7a | Lenzuolino per lettino visita h cm 60 | metro | € 0,024793 | |
8a | Lenzuolino per lettino visita h cm 45 | metro | € 0,025650 | |
9a | Tovaglioli di ovatta | pezzo | € 0,008400 | |
10a | Asciugamani piegati a C | pezzo | € 0,002950 | € 0,003 |
11a | Fogli copri sedile igienico | pezzo | € 0,020 | |
TOTALE BASE D’ASTA PER LOTTO | € 389.228,39 | € 193.452,65 |
Non saranno prese in considerazione offerte alternative, parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui, o comunque non redatte secondo la traccia del presente articolo.
Saranno inoltre a completo ed esclusivo carico del Soggetto aggiudicatario tutti gli oneri diretti e indiretti connessi alla fornitura.
Come previsto dal precedente art. 7 e seguenti, cui si rinvia, si ricorda che alla presente gara sono ammessi a presentare offerta anche soggetti temporaneamente raggruppati o consorziati nella forma di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. Nel caso in cui il raggruppamento o il consorzio non siano ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.
Art. 16. Validità dell’offerta
L’offerta ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta.
Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di gg. 180, a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.
Art. 17. Composizione e trasmissione del plico
La documentazione amministrativa (Busta A) di cui all’art. 12 del presente Disciplinare deve essere inserita in apposita busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti amministrativi”.
La documentazione tecnica (Busta B) di cui al precedente art. 13 del presente Disciplinare, deve essere inserita in apposita busta (una per ogni lotto di partecipazione), non trasparente, chiusa, sigillata sui lembi di chiusura, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta tecnica”- “Lotto n….CIG…”.
L’offerta economica (Busta C) formata nei modi di cui al precedente art. 15 del presente Disciplinare, deve essere inserita in apposita busta (una per ogni lotto di partecipazione), non trasparente, chiusa, sigillata sui lembi di chiusura, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”- “Lotto n. …CIG…”.
Dette buste (busta A, B, C) devono a loro volta essere inserite in un plico più grande anch’esso chiuso, sigillato sui lembi di chiusura.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Sul plico deve essere riportata, in maniera chiara e leggibile, la seguente dicitura:
• offerta relativa alla “Gara per l’affidamento della fornitura di prodotti cartari ad uso igienico sanitario occorrente alle AA.SS.RR. afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 – Numero gara 5682431”;
• gli estremi del mittente (nome e ragione sociale del soggetto offerente).
Il suddetto plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. NO - Viale Roma 7 (Palazzina C) – 00000 Xxxxxx entro il termine perentorio del 06 ottobre 2014 direttamente o a mezzo posta.
Si ricorda che l’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. NO è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16,00 (Tel 0321/374532), festivi infrasettimanali esclusi.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente. Soltanto in caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.
L’invio del plico offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante da timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
In caso di partecipazione alla presente gara in RTI o con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi, i Soggetti offerenti dovranno riportare all’esterno del plico l’intestazione:
• di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento di presentazione dell’offerta;
• dell’Impresa mandataria, in caso di RTI formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
• del Consorzio ordinario se formalmente costituito prima della presentazione dell’offerta;
• del Consorzio stabile.
Art. 18. Procedura e criterio di aggiudicazione
L’affidamento del contratto avverrà mediante “procedura aperta” di cui all’art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163. Per “procedura aperta” si intende la procedura in cui ogni Operatore economico interessato ed in possesso dei requisiti può presentare un’offerta.
La migliore offerta sarà selezionata, separatamente per ogni singolo lotto, mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 82, comma 1, del Codice dei Contratti.
Per prezzo più basso si deve intendere, per ogni singolo lotto, l’importo di seguito meglio evidenziato:
• lotto 1 - importo complessivo di cui al punto al precedente art. 15, punto a.7;
• lotto 2 - importo complessivo di cui al punto al precedente art. 15, punto b.6.
Art. 19. Modalità di svolgimento della gara Sedute di gara
Le date di convocazione delle sedute pubbliche saranno pubblicate sul sito dell’A.S.L. NO all'indirizzo xxx.xxx.xxxxxx.xx.
Le operazioni di gara saranno espletate nelle seguenti fasi:
1ª SEDUTA – SEGGIO DI GARA
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore 10,00 del giorno 09 ottobre 2014, presso la sede della S.C. Provveditorato dell’A.S.L. NO sita di Borgomanero, v.le Zoppis n° 10.
Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta data.
Un Seggio di gara, composto dal Presidente e da due testimoni, all’uopo nominati, alla presenza degli eventuali Titolari o Legali Rappresentanti dei Soggetti offerenti od altri loro rappresentanti provvisti di apposita procura o delega, procederà alle operazioni di seguito indicate:
• presa d’atto del ricevimento dei plichi principali entro il termine sopra stabilito;
• verifica della loro formale regolarità ed esclusione eventuale di quelli non correttamente confezionati o pervenuti oltre i termini prescritti;
• apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le
buste “A”, “B”, “C”;
• per ciascun Concorrente apertura della sola busta “A” ed esame volto alla verifica della regolarità formale della documentazione amministrativa presentata e conseguente dichiarazione delle ditte ammesse alla fase successiva e di quelle escluse indicando i relativi motivi di esclusione;
• per ciascuna Ditta ammessa, apertura della busta “B” verificando la completezza formale e l’integrità del contenuto;
• apertura delle buste “C”, lettura delle offerte economiche pervenute, predisposizione della graduatoria delle offerte.
Si procederà all’esclusione dei Concorrenti dalla gara nei seguenti casi:
• qualora il plico risulti pervenuto oltre il termine fissato;
• qualora l’eventuale inosservanza delle prescrizioni in materia di confezionamento del plico comprometta l’integrità e la segretezza del contenuto;
• qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste per la presentazione della documentazione richiesta dal presente invito a pena di esclusione dalla gara.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Nel caso in cui risultassero offerte anomale, la Stazione appaltante procederà alla verifica dell’anomalia ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006 nonché degli articoli 284 e 121 del Regolamento di attuazione.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere per iscritto ai concorrenti le precisazioni che riterrà necessarie in merito agli elementi costitutivi delle offerte, sia tecniche che economiche, al fine di pervenire ad una corretta valutazione.
In ogni caso le richieste di chiarimento saranno limitate ad ottenere la migliore illustrazione dei dati inoltrati dal concorrente e mai a consentire l’integrazione, la sostituzione o comunque la modifica di quelli già presentati.
In caso di parità in graduatoria di due o più offerte risultate prime, si provvederà a richiedere, in forma scritta, il miglioramento dell’offerta economica. Le offerte di miglioramento, che dovranno
essere presentate in forma scritta e con le medesime modalità previste per l’offerta originaria, verranno aperte in una successiva seduta pubblica che verrà tempestivamente comunicata ai concorrenti.
In caso di una nuova parità di tali offerte migliorative, verrà effettuato il sorteggio in seduta pubblica.
Il Seggio di gara raccoglierà eventuali osservazioni o reclami delle persone legittimate a parlare in nome e per conto delle singole imprese.
L’esclusione dalla gara ed i relativi motivi verranno riportati nel Verbale di gara e successivamente notificati ai diretti interessati.
Valutazione di idoneità
Successivamente un Organismo Tecnico costituito da uno o più esperti, in una o più sedute riservate, provvederà ad effettuare, in capo alle ditte prime graduate di ciascun lotto, una verifica tecnica di conformità, controllando la corrispondenza tra quanto richiesto dal Capitolato tecnico e suoi allegati e quanto offerto dai Concorrenti, in base a quanto descritto nella documentazione tecnica e quanto emerso dall’esame della campionatura presentata.
Nel caso in cui la documentazione tecnica e la campionatura delle ditte miglior offerenti per ciascun lotto, non dovessero risultate idonee alla valutazione di conformità, la medesima procedura sarà applicata alla ditta seconda miglior graduata, sino a verifica positiva.
2ª SEDUTA – SEGGIO DI GARA
Conclusi i lavori dell’Organismo Tecnico, il Seggio di gara in seduta pubblica, alla quale verranno formalmente invitati i Soggetti ammessi con comunicazione a mezzo fax, procederà come segue:
• comunicazione degli esiti dei controlli effettuati circa il possesso dei requisiti (ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
• comunicazione dell’esito della verifica di idoneità;
• individuazione di eventuali offerte anomale;
• aggiudicazione provvisoria, in caso di mancato riscontro di offerte anomale, al candidato che avrà presentato, per ogni lotto, la migliore offerta.
3ª SEDUTA – SEGGIO DI GARA
La terza seduta si terrà esclusivamente qualora siano riscontrate offerte anomale.
A quest’ultima seduta verranno formalmente invitate le ditte ammesse con comunicazione a mezzo fax e, in loro presenza si procederà alla comunicazione dell’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e all’aggiudicazione provvisoria.
Delle sopra citate operazioni sarà redatto verbale di aggiudicazione provvisoria, che unitamente a tutti gli atti e documenti di gara, verrà trasmesso all’organo competente della Stazione Appaltante per l’adozione del formale provvedimento di aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione provvisoria, proposta dal Seggio di gara, diverrà definitiva nei termini, con le modalità e nel rispetto delle disposizione di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché la verifica dell’inesistenza di cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o derivate da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall’art. 32 quater c.p., ai quali consegue l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, verrà dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione, che comporta l’esercizio dell’azione diretta al risarcimento del danno nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.
Come previsto dall’art. 79, comma 5, lett. a), del D. LGS. 163/2006, entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l’esito della stessa sarà comunicato dal Responsabile del Procedimento all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione.
La Stazione appaltante si riserva libera facoltà:
• di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea (art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006);
• di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché proceduralmente ed economicamente accettabile;
• di sospendere o non aggiudicare la gara.
In ogni caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o risarcimenti.
E’ fatto salvo inoltre ogni provvedimento di autotutela che potrà essere adottato senza che le controparti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.
Art. 21. Modalità di verifica dei requisisti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dalla AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Pertanto, la ditta concorrente deve registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito xxx.xxxx.xx.
La ditta concorrente, individuata la procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il
c.d. PassOE, che deve essere presentato nell’ambito della documentazione di cui all’art. 12
“Contenuto della Busto A – Documentazione amministrativa”.
Nel caso in cui il concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, l’A.S.L. NO provvederà con apposita comunicazione ad assegnare un termine per la registrazione e/o l’acquisizione del PASSOE.
La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato o nel bando di gara, ai fini dell’eventuale esclusione dal prosieguo della gara, saranno valutate con applicazione del criterio “teleologico”.
Secondo tale criterio, l’inosservanza di una prescrizione produce l’effetto dell’esclusione solo se la prestazione violata risponda ad un particolare interesse dell’Amministrazione o sia posta a garanzia della par condicio.
L’A.S.L. NO, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d’accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato.
La veridicità delle dichiarazioni autocertificate verrà accertata attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.
Qualora, venga accertato che il Soggetto aggiudicatario ha fornito false dichiarazioni, si darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara dandone comunicazione scritta al Soggetto aggiudicatario assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.
Art. 24. Informativa per il trattamento dei dati personali
Per la presentazione dell'offerta, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’A.S.L. NO compete l'obbligo di fornire informazioni riguardanti il loro utilizzo.
24.1 Finalità del trattamento.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nelle buste A, B e C, vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico- economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del Concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
24.2 Dati sensibili.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. I dati potranno essere comunicati a:
• strutture competenti delle singole Aziende contraenti;
• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, eventualmente facenti parte della Commissione aggiudicatrice;
• Regione Piemonte, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
24.3 Diritti del concorrente interessato.
Relativamente ai suddetti dati, al Concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi del decreto 196/2003 con la presentazione dell'offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Il Concorrente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.: in tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice non consentirà l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti.
L'aggiudicatario nella persona del legale rappresentante ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 196/03 sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati, archiviati elettronicamente e conservati in modalità sostitutiva nell'espletamento delle prestazioni contrattuali.
L'aggiudicatario, come sopra rappresentato, dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà sono dati personali e sensibili, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
L'aggiudicatario si obbliga a consentire alle Aziende contraenti l'accesso al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di effettuazione dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza.
L'aggiudicatario sarà comunque e in ogni caso responsabile nei confronti delle medesime Aziende:
• della sicurezza dei dati trattati e della loro integrità e disponibilità, ai sensi e per gli effetti della normativa citata;
• dell'adozione, da parte del proprio personale, di tutte le precauzioni previste; tale personale si obbliga, a mero titolo esemplificativo, a non diffondere i dati trattati durante le normali operazioni di propria competenza ed a vigilare affinché, nemmeno fortuitamente, questi possano venire a conoscenza di terzi non autorizzati. L'aggiudicatario sarà comunque tenuto ad attenersi e uniformarsi agli attuali e/o futuri Piani di sicurezza aziendali.
L'aggiudicatario si dovrà fare carico durante il periodo contrattuale degli adempimenti previsti dal codice in termini di misure minime per il trattamento di dati con strumenti elettronici assumendo quindi la responsabilità di mantenerli aggiornati secondo disposizioni di legge.
Art. 25. Adempimenti necessari alla stipula del contratto
Nel termine di 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione, l’Aggiudicatario provvisorio dovrà, a pena di revoca dell’aggiudicazione, far pervenire a ciascuna AA.SS.RR. contraente, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
1. cauzione definitiva come previsto dall’articolo 38 “Cauzione definitiva” del presente capitolato;
2. in caso di subappalto, richiesta di autorizzazione e relativa documentazione prescritta dal “modello subappaltatori” (allegato “B”) compilato in sede di gara;
3. comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all’esecuzione del servizio;
4. in caso di RTI: produzione della copia autenticata dal notaio del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo e dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole imprese raggruppate in conformità a quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara;
5. ogni altro documento richiesto a carico del soggetto aggiudicatario dal presente capitolato speciale e specificato nella comunicazione di aggiudicazione.
Sarà cura della Stazione appaltante provvedere, presso i competenti uffici, alla richiesta dei seguenti certificati:
• Certificati del Casellario Giudiziale;
• Certificato di Regolarità Fiscale;
• Certificato di Regolarità in merito alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
• Certificato unico di regolarità contributiva e previdenziale (D.U.R.C.);
• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio – Registro delle imprese.
PARTE III – NORMATIVA CONTRATTUALE
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’Allegato “I” (offerta economica), l’Allegato “II” (offerta tecnica), l’Allegato “III” (capitolato tecnico) e l’Allegato “IV” (risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara).
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
• dalla Direttiva CEE 2004/18/CE;
• dal D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
• dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
• dalle norme contenute nel bando di gara, nel presente Capitolato speciale, nonché dalle leggi e decreti da essi richiamate;
• dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente Capitolato speciale d’appalto;
• dalle norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.
Le AASSRR aggregate uniformano la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di comportamento generale (DPR n. 62 del 16.04.2013) e aziendale (reperibili sui rispettivi siti internet aziendali); il Fornitore è tenuto nei rapporti con le singole AASSRR a conformare la propria condotta a criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nei Codici di comportamento aziendali, tenendo presente che la violazione degli stessi comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto delle AASSRR di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
Il presente appalto ha come oggetto l’affidamento della fornitura di prodotti cartari ad uso igienico sanitario occorrenti alle Aziende Sanitarie A.O.U. Maggiore della Carità Novara, A.S.L. BI, A.S.L. NO, A.S.L. VC ed A.S.L. VCO, afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3.
Per la descrizione dettagliata di detta fornitura, si rinvia alle prescrizioni di cui agli artt. 52 e ss.
del Disciplinare tecnico.
L’importo stimato per l’appalto in oggetto risulterà da quanto offerto in gara, oltre I.v.a. ed oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso.
I singoli contratti avranno la durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di avvio/esecuzione della fornitura prevista nel contratto.
Ai fini del calcolo della durata dei singoli contratti e dei valori complessivi posti a base d’asta, è stata ipotizzata quale data di decorrenza della fornitura il 01.01.2015.
Tale ipotetica data deve intendersi resa a titolo meramente esemplificativo e senza alcun valore giuridico circa la reale data di attivazione di ciascun contratto.
Le Aziende contraenti si riservano altresì la facoltà di prorogare la durata del contratto di 180 giorni alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione e, comunque, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura di gara.
Nel corso del secondo anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale, la fornitura potrà essere riaffidata al Fornitore per ulteriori mesi 12 (dodici), mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs 163/2006. In tale occasione potranno essere rinegoziate le condizioni contrattuali, tenendo conto dei risultati delle ultime gare espletate per forniture analoghe.
Art. 30. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Nell'esecuzione del contratto, il Fornitore dovrà avvalersi di proprio personale nel numero sufficiente a garantire la regolarità della fornitura.
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori di cooperative occupati nelle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e in genere da altro contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se il Fornitore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta delle Aziende contraenti, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme accordi sindacali, nonché dalle consuetudini inerenti la prestazione lavorativa.
Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l'INAIL o comunque presso il rispettivo istituto competente contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS o comunque presso il rispettivo istituto competente, per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
Le Aziende contraenti si riservano il diritto di comunicare agli Enti interessati l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.
Il Fornitore é tenuto all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, manlevando le AA.SS.RR. da qualsiasi responsabilità in merito. Il Fornitore, in qualità di datore di lavoro è tenuto a fornire al proprio personale tecnico tutte le prescrizioni di sicurezza inerenti le mansioni richieste.
Art. 31. Obblighi di riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è prevista la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle singole Aziende.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 32. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., pena la nullità del contratto.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.
Art. 33. Responsabili delle Aziende contraenti
Le singole Aziende nomineranno un Responsabile del Procedimento che provvederà al coordinamento delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto e di quanto espressamente previsto dalla normativa, e, ai sensi dell’articolo 119 del codice, un Direttore dell’esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell’articolo 300 del DPR 5/10/2010 n° 207 che verificherà nello specifico il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte del Fornitore durante tutta la vigenza dell’appalto.
Art. 34. Divieto di sospensione della fornitura
È fato divieto assoluto di sospendere ed interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte delle AA.SS.RR. fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge.
Art. 35. Responsabilità per infortuni e danni
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della presente fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla presente fornitura.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo seguente, il prezzo offerto in sede di gara deve restare fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto ed è comprensivo di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato con la sola esclusione dell’I.V.A.
La revisione può essere richiesta solo dopo il primo anno di durata del contratto, decorso il quale, su espressa richiesta del Fornitore, si potrà procedere alla revisione del prezzo; la revisione viene operata a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5, del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163; in assenza della pubblicazione dei dati, la revisione prezzi avviene secondo le seguenti modalità:
• per il primo anno di decorrenza contrattuale i prezzi rimangono fissi ed invariati;
• a partire dal secondo anno (13° mese dall’inizio del servizio) e solo a seguito di formale richiesta da parte del Fornitore i prezzi di aggiudicazione saranno adeguati nella misura corrispondente alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT – FOI per l’anno precedente.
La richiesta di revisione prezzi, idoneamente motivata e documentata, dovrà essere richiesta entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dalla data di maturazione di tale diritto e comunque non oltre il termine perentorio e decadenziale di sei mesi dalla data di scadenza del contratto stesso.
Art. 37. Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Aziende Contraente in forza dei singoli ordinativi di fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta.
I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell’effettuazione di servizi connessi descritti nel presente Capitolato.
Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Contraenti.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dei singoli contratti di fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
L’A.S.L. NO non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Contraenti.
Presupposto per la liquidabilità delle fatture è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali e il rispetto dell’art. 307 del Regolamento (DPR 5/10/2010 n° 207), che prevede che i pagamenti avvengono nei termini contrattuali, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, che la prestazione sia stata effettuata così come individuata e descritta dal contratto.
Le fatture dovranno essere intestate e spedite a ciascuna Azienda contraente per la propria quota parte del servizio. L’importo delle fatture verrà bonificato da ciascuna Azienda contraente, sul conto corrente n. , intestato al Fornitore, presso , e con le seguenti coordinate bancarie IBAN .
Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore.
Il pagamento dei corrispettivi è effettuato da ciascuna Azienda contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia e dal presente contratto.
Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore delle forniture ad aziende sanitarie ed ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza: sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende sanitarie ed ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori; si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali.
I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal Dlgs. 231/2002, così come modificato dal Dlgs. 192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli “ enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”.
Per quanto concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto” si prevede il termine di giorni 30 (trenta) dalla consegna della merce e/o dalla prestazione del servizio, pertanto, complessivi 90 (novanta) giorni. Tale termine è stato indicato dal Nucleo Tecnico, che ha predisposto il capitolato, sulla base di una valutazione comparativa:
• sia degli assetti organizzativi degli Uffici delle Aziende contraenti preposti alla predetta procedura;
• sia della tipologia del prodotto/servizio oggetto della presente gara.
Le parti, in deroga alle disposizioni del D.Lgs. n.231 del 9.10.2001, concordano convenzionalmente che il saggio d’interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile.
E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende contraenti, interrompere le prestazioni previste dal presente capitolato.
Qualora il Soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.
A seguito di formale richiesta di tutte le imprese raggruppate, potrà essere concessa deroga alla regola suesposta.
Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.
Il deposito cauzionale, da costituirsi prima della stipula del contratto, viene posto a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento di danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme che le Aziende contraenti dovessero eventualmente corrispondere non essendo tenute.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende contraenti, fermo restando quanto stabilito all’articolo 41 “Penali per inadempimento”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte delle Aziende contraenti.
E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione.
L'importo del deposito cauzionale è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di affidamento, esclusa I.V.A., come indicato dall'art. 113 del D.lgs. 163/06.
La garanzia deve essere prestata in uno dei seguenti modi:
a.) con fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;
b.) con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazioni debitamente autorizzate
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Azienda beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito; l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato alla completa e regolare esecuzione del contratto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
Nel caso di rinnovo del contratto, il deposito cauzionale dovrà essere rinnovato per lo stesso periodo di tempo e nella misura del 10% (dieci per cento) del nuovo importo contrattuale. La fidejussione sarà svincolata previa attestazione del regolare adempimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi ed assicurativi.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma, codice civile, nonché la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”.
Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta delle Aziende contraenti, ad effettuare il versamento della somma richiesta, entro quindici giorni, anche in caso di opposizione del Fornitore ovvero di terzi aventi causa.
Art. 39. Subappalto
L'Impresa dovrà indicare nell'offerta (Allegato “B”) la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi, restando comunque impregiudicata la responsabilità dello stesso Fornitore. La parte del servizio subappaltabile non potrà superare il 30% delle prestazioni che costituiscono l’oggetto del contratto.
In caso di subappalto, il Fornitore dovrà comunque ottenere la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni; pena l'immediata risoluzione del contratto in caso di violazione di tale obbligo.
Il pagamento del corrispettivo relativo ai servizi in subappalto sarà effettuato dal Fornitore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata. Dovrà inoltre trasmettere la documentazione prevista dall’articolo 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Art. 40. Verifiche di conformità
Le disposizioni legislative di riferimento sono gli articoli da 312 a 325 del Regolamento.
Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto oppure da apposita commissione.
Successivamente alla verifica di conformità si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto (“cauzione definitiva”).
La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.
Diversamente, alla conclusione del contratto si applica l’art. 322 del Regolamento.
Art. 41. Penali per inadempimento
Vige la disciplina codicistica in materia di appalto (articoli: n° 1655 e seguenti codice civile italiano).
Al fine di garantire un’analisi obiettiva degli eventi e di limitare l’insorgenza di contenzioso, si adotta la seguente procedura:
a.) la committente dovrà contestare per iscritto inadempimenti, inefficienze o disfunzioni; b.) l’appaltatore dovrà contro dedurre per iscritto;
c.) dopo due contestazioni non validamente contro dedotte:
c.1.) in caso di inadempimento o disfunzione grave, il contratto è risolvibile nei termini di cui all’art. 42 “Clausola risolutiva espressa”;
c.2.) in caso di inadempimento lieve, è applicata una penale, da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 2.500,00.
Verificandosi abusi o deficienze nell’adempimento degli obblighi contrattuali le AA.SS.RR. hanno facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, nel modo che ritengono più opportuno a spese della Ditta, quanto necessario per il regolare andamento delle forniture ove l’impresa diffidata non ottemperi agli obblighi assunti.
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva, ove esistente, se queste non bastanti.
Art. 42. Clausola risolutiva espressa
Si conviene che, senza necessità di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione ricettizia, da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., nei seguenti casi:
a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all’articolo precedente “Penali per inadempimento”, tre penalità;
b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 30 (trenta)
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committenza;
c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
d) in caso di cessazione dell’attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell’azienda o del ramo di attività; in caso di violazione delle disposizioni in materia di cessione dei crediti;
e) in caso di violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
f) violazione delle norme e/o principi contenuti nel Codice di comportamento generale (DPR n. 62 del 16.04.2013) e aziendale delle singole AASSRR;
g) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.
I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.
Nei casi di giusta causa, è espressamente prevista la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende contraenti.
Il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per
Art. 44. Divieto di cessione del contratto
Il Fornitore è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art.118 del D.Lgs 163/2006. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs 163/2006.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del presente contratto non hanno effetto nei confronti delle Aziende contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:
• proceduto alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n° 187;
• documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti dal bando al soggetto aggiudicatario.
Nei 60 giorni l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto con effetti risolutivi della situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10 sexies della L. 31.05.1965, n° 575 e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in termini di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l’atto di cessione produce nei confronti dell’Amministrazione tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.
Ai sensi dell’art. 117 del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell’opponibilità alle Aziende, i crediti derivanti dal presente contratto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia (il cui oggetto sociale preveda l’esercizio di attività di acquisto di crediti di impresa), a condizione che:
• il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autentica;
• sia notificato all’Amministrazione contraente.
Le cessioni di cui al comma precedente, sono efficaci e opponibili all’Amministrazione contraente qualora l’Azienda non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e/o al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
In ogni caso l’Amministrazione cui sia stata notificata può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art. 46. Limitazioni a proponibilità di eccezioni
Il Fornitore non può opporre eccezioni, al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal contratto. Tutte le riserve che il Fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Aziende contraenti.
Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile, relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il Fornitore decade dal diritto di far valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione competente che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 47. Fallimento, liquidazione, ammissione in concordato amministrativo o controllato
In caso di fallimento, di scioglimento, di liquidazione del Fornitore o di ammissione in concordato amministrativo o controllato dello stesso, il contratto si risolverà di diritto. Trova applicazione l’art.140 D. Lgs. 163/2006.
Art. 48. Notifiche e comunicazioni
Le notifiche di decisioni o le comunicazioni alle quali si intenda dare data certa e da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, saranno effettuate a mezzo fax o posta certificata (confermati da successiva lettera raccomandata A.R), indirizzati al Fornitore nel domicilio legale indicato nel contratto. Anche le comunicazioni da parte del medesimo Fornitore alle Aziende contraenti alle quali la stessa intenda dare data certa, dovranno essere effettuate nello stesso modo.
Per la decorrenza dei termini di cui al presente articolo, si fa esclusivamente riferimento alla data di esito positivo della comunicazione fax o della posta certificata.
Foro competente delle eventuali controversie tra singola Azienda e Fornitore è il Tribunale competente per la sede della Committente interessata alla controversia.
In caso di controversia coinvolgente due o più Committenti, foro competente è il tribunale di Novara.
Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (imposte di bollo, tasse di registrazione, ecc.)¸ sono a carico del Fornitore; sono altresì a carico del Fornitore le spese comunque connesse al servizio.
Inoltre, ai sensi dell’art. 34, 35° comma del D. Legge 18.10.2012 n° 179, convertito con modificazioni nella L. 17.12.2012 n° 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163, dovranno essere rimborsate alla Stazione
Appaltante da parte del Fornitore, in proporzione all’importo dei lotti aggiudicati, entro il termine indicato dalla citata normativa (60 giorni dalla data di aggiudicazione).
Tali costi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in € 2.000,00; rimane inteso che la Stazione appaltante si riserva di rendere nota agli Aggiudicatari, in sede di comunicazione ex art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, l’esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando/Capitolato, dovuto a titolo di rimborso spese.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e relativi allegati, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del codice civile e a quelle vigenti in materia di contratti degli enti pubblici.
PARTE IV – DISCIPLINARE TECNICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Art. 52. Oggetto della fornitura
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti cartari monouso ad uso igienico sanitario e relativi distributori secondo le modalità di seguito meglio dettagliate:
Lotto 1
a) fornitura base: prodotti cartari monouso ad uso igienico sanitario a ridotto impatto ambientale aventi le caratteristiche descritte nell’Allegato 1 e nelle quantità riportate al successivo art. 54;
b) fornitura opzionale: relativi distributori, meglio descritti nell’Allegato 1, con annesso servizio di installazione e nelle quantità presunte indicate al successivo art. 56;
per le seguenti Aziende afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 3:
− Azienda Sanitaria Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara;
− Azienda Sanitaria Locale BI di Biella;
− Azienda Sanitaria Locale NO di Novara;
− Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna.
Si precisa che detta fornitura opzionale, che verrà effettuata dietro apposita richiesta di ciascuna Azienda, non andrà a comporre l’offerta economica.
Lotto 2
⮚ prodotti cartari monouso ad uso igienico sanitario a ridotto impatto ambientale aventi le caratteristiche descritte nell’Allegato 1 e nelle quantità riportate al successivo art. 54;
⮚ relativi distributori, in comodato d’uso gratuito, con annesso servizio di installazione, manutenzione, disinstallazione e ritiro degli stessi meglio descritti nell’Allegato 1 e nelle quantità riportate al successivo art. 56;
per la seguente Azienda afferente all’Area Interaziendale di Coordinamento 3:
− Azienda Sanitaria Locale VC di Vercelli.
Art. 53. Fornitura dei prodotti cartari
Tutti i materiali cartari dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al D.M. n. 172 del 03.03.1987 e ad ogni altra normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
Al citato decreto, le ditte partecipanti dovranno fare riferimento per le tolleranze e per tutto quanto non indicato nel presente capitolato.
Si precisa che la carta riciclata deve essere costituita per il 100% da fibre riciclate (sia post che pre-consumo).
La percentuale minima di fibre riciclate da post-consumo deve essere pari o superiore all’85%.
La carta di pura cellulosa dovrà essere fabbricata con cellulosa al 100% originata da fibre vergini provenienti da boschi a gestione ambientale sostenibile.
Tale carta garantisce alle AA.SS.RR. che le fasi di produzione avvengano nel rispetto dell’ambiente, dal reperimento della materia prima ai procedimenti usati per ottenere il prodotto finale.
Tutti i prodotti forniti devono corrispondere a quelli offerti in sede di gara ed essere idonei all’uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.
Art. 54. Quantitativi presunti annui prodotti cartari
Pos.
Descrizione
Unità di misura
Quantitativo presunto annuo rispetto alla U.M.
A.O.U.
Maggiore
A.S.L. BI
A.S.L. NO
A.S.L. VC
A.S.L. VCO
1a Strofinaccio in carta - bobine 800 strappi
metro
207.200
53.872
532.800
21.000
2a Asciugamano a rotoli
metro
216.000
321.840
856.800 1.719.795
10.000
3a Asciugamano a srotolamento centrale
metro
72.000
4.320.000
4a Carta igienica in rotoli piccoli
metro
4.320.000
4.500 2.008.800
2.200.000
5a Carta igienica in rotoli maxi
metro
120.000
7.560
120.000 2.603.900
6a Lenzuolino per lettino visita h cm 53
metro
280.904
56.160 1.615.250
414.000
7a Lenzuolino per lettino visita h cm 60
metro
1.110.000
565.200
8a Lenzuolino per lettino visita h cm 45
metro
54.000
9a Tovaglioli di ovatta
pezzo
55.300
19.050
16.980
180.000
10a Asciugamani piegati a C
pezzo
11.100.000
1.625.400
424.866
11a Fogli copri sedile igienico
pezzo
50.000
I quantitativi presunti annui, suddivisi per singola Azienda sono quelli meglio riportati nella tabella seguente:
Art. 55. Confezionamento dei prodotti offerti
I prodotti devono essere consegnati in confezioni atte a garantire la massima igiene delle merci stesse e ad escludere qualsiasi contatto delle loro superfici con l’esterno.
L’imballaggio di ciascun collo deve essere realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto alla natura della merce ed al mezzo di spedizione prescelto, che ne dovrà garantire l’integrità finale.
Le Amministrazioni contraenti potranno rifiutare la consegna dei prodotti consegnati non integri.
Il Fornitore deve provvedere, dopo la consegna, a proprie spese, al ritiro dei materiali di imballo utilizzati per la consegna dei prodotti.
Le caratteristiche, le certificazioni, i marchi ed i simboli proposti dal Fornitore nell’ambito della propria offerta tecnica, devono essere chiaramente stampati e visibili sull’imballaggio, sull’etichetta o sul contenitore.
Art. 56. Fornitura e fabbisogni dei distributori
56.1 Fornitura in comodato d’uso gratuito dei distributori – Lotto 2
Il Fornitore deve fornire presso le sotto riportate sedi dell’A.S.L. VC, in comodato d’uso gratuito, i distributori relativi ai seguenti prodotti:
Sede A.S.L. dove prevista installazione | Codice prodotto (posizione) | Modello distributori da installare | Q.tà distributori da installare |
P.O. S. Andrea Corso Xxxxx Xxxxxxx, Vercelli | 2a | Distributore Asciugamano A rotoli | 974 |
5a | Distributore Carta igienica rotoli Maxi | 986 | |
11b | Distributore per fogli coprisedile igienico | 530 | |
Poliambulatorio Xxx Xxxxxxxxx 00/X, Xxxxxxx | 0x | Distributore Asciugamano A rotoli | 82 |
5a | Distributore Carta igienica rotoli Maxi | 63 | |
11b | Distributore per fogli coprisedile igienico | 18 | |
Poliambulatorio Xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxxxxx | 0x | Distributore Asciugamano A rotoli | 406 |
5a | Distributore Carta igienica rotoli Maxi | 324 | |
11a | Distributore per fogli coprisedile igienico | 116 | |
Ex Ospedale X. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 150, Gattinara | 2a | Distributore Asciugamano A rotoli | 215 |
5b | Distributore Carta igienica rotoli Maxi | 26 | |
11a | Distributore per fogli coprisedile igienico | 116 |
Sede A.S.L. dove prevista installazione | Codice prodotto (posizione) | Modello distributori da installare | Q.tà distributori da installare |
Poliambulatorio Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxxx | 0x | Distributore Asciugamano A rotoli | 9 |
5b | Distributore Carta igienica rotoli Maxi | 4 | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx | 0x | Distributore Asciugamano A rotoli | 45 |
5b | Distributore Carta igienica rotoli Maxi | 20 | |
11a | Distributore per fogli coprisedile igienico | 20 | |
Xxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxx Xxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx | 0x | Distributore Asciugamano A rotoli | 36 |
5b | Distributore Carta igienica rotoli Maxi | 22 | |
11a | Distributore per fogli coprisedile igienico | 22 | |
Poliambulatorio Via Gippa, Varallo Sesia | 2a | Distributore Asciugamano A rotoli | 12 |
5b | Distributore Carta igienica rotoli Maxi | 4 | |
11a | Distributore per fogli coprisedile igienico | 4 | |
Poliambulatorio Via per Mera, Scopello | 2a | Distributore Asciugamano A rotoli | 1 |
Tali distributori devono avere le caratteristiche meglio indicate nell’Allegato 1.
I distributori installati, dovranno essere totalmente nuovi e mai utilizzati in precedenza ed essere realizzati con materiali di prima qualità rispettando ogni normativa vigente che ne disciplini la produzione e commercializzazione.
Le dimensioni (larghezza, altezza, profondità) dei distributori devono essere idonee a consentire l’installazione presso gli spazi preposti in tutte le Strutture (Reparti/Servizi) delle Aziende e comunque atti a contenere il materiale di consumo offerto e qualitativamente conformi alle prescrizioni tecniche descritte nel presente Capitolato e suoi Allegati.
Tutti i distributori devono appartenere, possibilmente, ad una stessa linea di prodotto o comunque essere esteticamente compatibili tra di loro.
Il Fornitore dovrà tenere conto che i luoghi di installazione presso l’A.S.L. VC, potranno variare anche in ragione di eventuali riorganizzazioni interne alle Azienda medesima e più in generale per nuove esigenze di carattere organizzativo (es. spostamenti, accorpamenti, ecc.). Conseguentemente le installazioni e/o disinstallazioni nonché gli eventuali spostamenti da un locale ad un altro dei distributori, sono a totale carico del Fornitore.
56.2 Fornitura opzionale dei distributori – Lotto 1
Le Aziende A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, A.S.L. BI, A.S.L. NO ed A.S.L. VCO, potranno richiedere, in via opzionale, ed in base quindi alla loro effettiva necessità, la fornitura dei sotto riportati distributori le cui quantità sono indicate, pertanto, in via puramente presuntiva:
Sede A.S.L. dove prevista installazione | Codice prodotto (posizione) | Modello distributori da installare | Q.tà distributori da installare |
A.O.U. Maggiore della Carità | |||
Presidio Ospedaliero X.xx Xxxxxxx 00, Xxxxxx | 10b | Distributore per asciugamani piegati a C | 60 |
Sede staccata Corsi di laurea Xxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxx | |||
Presidio Ospedaliero X.xx Xxxxxxx 00, Xxxxxx | 1b | Distributore per strofinaccio in carta – bobine da 800 strappi | 10 |
A.S.L. BI | |||
Punto Primo Soccorso Via Marconi 51, Trivero | 5b | Distributore per carta igienica tipo maxi rotolo | 5 |
A.S.L. NO | |||
Sede A.S.L. NO V.le Roma 7, Novara | 2b | Distributore per asciugamani a rotoli | 32 |
5b | Distributore per carta igienica tipo maxi rotolo | 32 | |
A.S.L. VCO | |||
P.O. Verbania Xxx Xxxxx 00, Xxxxxxxx | 3b | Distributore per asciugamani a srotolamento centrale | 11 |
Distretto Verbania Viale Sant’Xxxx 8, Verbania | 3b | Distributore per asciugamani a srotolamento centrale | 3 |
P.O. Domodossola Piazza Caduti dei Lager Nazisti 1, Domodossola | 3b | Distributore per asciugamani a srotolamento centrale | 11 |
Distretto Domodossola Xxx Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxxxx | 3b | Distributore per asciugamani a srotolamento centrale | 3 |
Sede Legale A.S.L. VCO Via Mazzini 117, Omegna | 3b | Distributore per asciugamani a srotolamento centrale | 2 |
Tali distributori devono avere le caratteristiche meglio indicate nell’Allegato 1.
I distributori forniti ed installati, dovranno essere totalmente nuovi e mai utilizzati in precedenza ed essere realizzati con materiali di prima qualità rispettando ogni normativa vigente che ne disciplini la produzione e commercializzazione.
Tutti i distributori devono appartenere, possibilmente, ad una stessa linea di prodotto o comunque essere esteticamente compatibili tra di loro.
Prima dell’installazione dei vari distributori, sarà cura del Fornitore effettuare, mediante l’impiego di idonea strumentazione, opportune verifiche atte a rilevare la presenza di tubature idrauliche e/o elettriche nella parete dove dovranno essere praticati i fori per il posizionamento dei distributori stessi.
In particolare, si segnala che presso la sede dell’A.S.L. NO di Viale Roma 7 – Novara, sono in corso lavori per la riqualificazione dell’intera Area.
Pertanto, durante la vigenza contrattuale, non appena verranno terminate le operazioni di ristrutturazione dei vari edifici, potrà essere richiesta al Fornitore l’installazione, di nuovi distributori delle tipologie già indicate nella tabella sopra riportata il cui fabbisogno risulta, al momento, non quantificabile.
57.1 consegna prodotti cartari
Per l’esecuzione della fornitura richiesta in ciascun ordinativo di fornitura delle Aziende contraenti, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto dello stesso con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nei relativi ordinativi di fornitura e segnatamente:
Azienda | Denominazione Magazzino | Indirizzo |
A.O.U. Maggiore della Carità | Magazzino Generale Economale | Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx |
A.S.L. BI | Magazzino Economale di Ponderano | Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxx XX |
A.S.L. NO | Magazzino Centrale A.S.L. NO | Strada Provinciale 4, Km 8.350 Xxx. Xxxxxxxxx - 00000 Xxxxxx XX |
A.S.L. VC | Magazzino Economale | Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxx |
A.S.L. VCO | Magazzini Economali VB | Xxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX |
Magazzini Economali Domo | Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxxxx XX |
Durante la vigenza contrattuale, il magazzino dell’A.S.L. BI di Ponderano verrà trasferito nella nuova unica sede situata in Ponderano – Via Ippocrate 7.
I prodotti consegnati dovranno possedere tutti i requisiti dei campioni e delle schede tecniche presentate in sede di offerta.
Il Fornitore non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito ai quantitativi indicati negli ordini emessi dalle singole Aziende Sanitarie.
La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al competente magazzino.
In esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordinativo stesso o entro il termine perentorio di 48 ore in casi eccezionali e di emergenza, quando l’urgenza del caso sanitario lo richieda e sia espressamente indicato nell’ordinativo di fornitura.
I prodotti saranno consegnati dal Fornitore, con regolare documento di trasporto, riportante il numero di riferimento dell’ordinativo di fornitura, la descrizione dei prodotti, con la relativa data di scadenza e lotto, esclusivamente nei magazzini indicati da ciascuna Azienda contraente negli ordinativi di fornitura.
Qualora non sorgano contestazioni la data del documento di trasporto sarà considerata “Data di accettazione della fornitura”. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell’imballaggio e/o per la quantità degli articoli consegnati, il ricevimento avverrà “con riserva”.
Anche a consegna avvenuta accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti, la merce sarà contestata entro otto giorni dal ricevimento.
E’ facoltà delle Aziende contraenti contestare la merce consegnata non soltanto entro gli otto giorni successivi al ricevimento ma anche successivamente a tale termine nei casi in cui, quando si procederà all’effettivo utilizzo, la merce dovesse palesare qualche difetto non rilevabile all’atto della consegna.
La comunicazione della contestazione o l’accettazione con riserva interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalle Aziende contraenti.
L’Azienda Sanitaria contraente dovrà ottenere la sostituzione della merce consegnata entro sette giorni dalla segnalazione effettuata tramite fax, salvo particolari casi d’urgenza nei quali la sostituzione dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 48 ore.
Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, il committente può procedere direttamente all’acquisto sul libero mercato di eguali quantità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali.
La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà provvedere al ritiro a sue spese.
Nel caso di inadempienza (o comunque dopo due contestazioni non validamente contro dedotte) di impossibilità assoluta del Fornitore a provvedere entro i termini indicati nel capitolato speciale alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, le singole Aziende Sanitarie hanno facoltà di procedere all’acquisto, sul libero mercato, di particolari partite di beni di cui al presente capitolato, ove questi non siano nella tempestiva disponibilità del Fornitore stesso.
L’eventuale maggior onere derivante è a carico del Fornitore.
In via prioritaria gli acquisti saranno effettuati presso la ditta che segue la ditta affidataria nella graduatoria di aggiudicazione.
Resta fermo in ogni caso la risarcibilità di ogni ulteriore danno subito dall’Amministrazione.
57.2 consegna e installazione nuovi distributori in comodato d’uso gratuito
La consegna e l’installazione di tutti i distributori dovrà avere inizio entro 15 giorni dalla data della comunicazione e/o Ordinativo di Fornitura inviati dall’A.S.L. ed essere completata entro i successivi 30 giorni da tale data.
I distributori dovranno essere installati completi di prima dotazione del relativo materiale di consumo.
Sarà facoltà del Fornitore, prima della consegna/installazione dei distributori, effettuare sopralluogo per prendere visione dei luoghi presso i quali dovranno essere installati i medesimi (distributori).
I nuovi distributori verranno gradualmente sostituiti seguendo una programmazione nelle varie Strutture dell’Azienda A.S.L. VC e verranno posizionati al posto dei distributori attualmente esistenti sfruttando, per quanto possibile, i punti di attacco delle vecchie installazioni eventualmente già presenti.
Asportando i vecchi punti di attacco il Fornitore dovrà procedere all’otturazione con appositi stucchi o malte dei fori conseguenti allo smontaggio ed alla pulizia del sito di installazione da eventuali imballi di ogni materiale di risulta.
Il Fornitore dovrà coordinarsi con la Ditta uscente che disinstallerà i distributori da rimuovere in contemporanea alla collocazione dei nuovi distributori da parte del Fornitore entrante nei 30 giorni previsti.
Al termine del periodo contrattuale il Fornitore dovrà garantire la medesima collaborazione per la graduale e contemporanea installazione/disinstallazione e ritiro dei distributori impegnandosi sin d’ora ad eseguire le pertinenti prestazioni che si rendessero necessarie.
Nell’eventualità di furti dei distributori, l’Azienda sanitaria richiederà al Fornitore la relativa sostituzione assumendosi l’aggravio del relativo costo. In sede di offerta il Fornitore dovrà, pertanto, indicare il costo che essa intenderà applicare in tale eventualità per ciascun distributore. Tale costo avrà valore puramente indicativo e non sarà oggetto di valutazione ai fini della gara.
In caso si verifichino danneggiamenti o manomissioni dei distributori la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla riparazione/sostituzione senza aggravio di spesa per l’Azienda.
Nella fornitura dovranno essere inclusi, senza alcun onere per l’Azienda contraente, tutti gli interventi da effettuarsi entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta, per nuove installazioni, disinstallazioni, ricollocazioni, sostituzioni, riparazioni degli apparecchi.
Il Fornitore dovrà produrre con cadenza trimestrale un elenco aggiornato del numero degli apparecchi installati e relativi siti di installazione dell’Azienda.
57.3 consegna e installazione distributori acquistati
La consegna e l’installazione di tutti i distributori dovrà avere inizio entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’ordinativo di fornitura inoltrato dall’Azienda interessata all’acquisto ed essere completata entro i successivi 15 giorni da tale data.
Sarà facoltà del Fornitore, prima della consegna/installazione dei distributori, effettuare sopralluogo per prendere visione dei luoghi presso i quali dovranno essere installati i medesimi (distributori).
Qualora i nuovi distributori debbano essere collocati in sostituzione di altri già esistenti gli stessi devono essere posizionati al posto dei distributori attualmente installati sfruttando, per quanto possibile, i punti di attacco delle vecchie installazioni eventualmente già presenti.
Asportando i vecchi punti di attacco il Fornitore dovrà procedere all’otturazione con appositi stucchi o malte dei fori conseguenti allo smontaggio ed alla pulizia del sito di installazione da eventuali imballi di ogni materiale di risulta.
Art. 58. Evoluzione dei prodotti
Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più prodotti o distribuiti o siano stati comunque sostituiti da altri più recenti, sarà facoltà delle singole Aziende Sanitarie acquisire i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in sede di gara ovvero rifiutarli, quando con proprio giudizio insindacabile giudichi i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze dei settori di utilizzo.
Qualora nel corso di validità contrattuale, venissero emanate direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Committenti, qualora ne fosse vietato l’uso.
**********************
per il Soggetto offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. vengono espressamente approvate ed accettate le clausole di cui a tutti gli articoli del presente capitolato.
Letto, confermato, accettato e sottoscritto per il Soggetto offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il presente capitolato è formato da n. 58 articoli e dai seguenti allegati:
Elenco allegati:
⮚ Allegato A Istanza di partecipazione
⮚ Allegato B Modello Subappaltatori
⮚ Allegato C Modello dichiarazione unica sostitutiva fatti e stati plurimi
⮚ Allegato D.1 Modello Avvalimento
⮚ Allegato D.2 Modello Avvalimento
⮚ Allegato E – lotto 1 Schema offerta economica
⮚ Allegato E – lotto 2 Schema offerta economica
⮚ Allegato 1 Descrizione degli articoli oggetto della fornitura
⮚ Allegato 2 Scheda offerta tecnica
per il Soggetto offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE