Obblighi di sicurezza. 1. L’affidatario ha l’obbligo di: a. provvedere all’acquisto di presidi medico-chirurgici e defibrillatore per il pronto soccorso, in ossequio alla vigente normativa; b. provvedere alla manutenzione dei presidi di sicurezza (estintori, idranti, illuminazione di emergenza, uscite di emergenza, centrali allarme antincendio, ecc …), ex D.lgs 81/2008, mediante il rimborso all’Amministrazione comunale dell’importo dovuto, entro 30 giorni dalla Sua comunicazione anche se successiva alla conclusione del periodo di affidamento; c. gestire ed organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi della Sezione IV del Titolo I del vigente D.lgs. 81/2008; d. garantire la presenza e l’efficienza di presidi essenziali in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza e di antincendio, anche con designazione del personale addetto al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed all’evacuazione, assicurando la presenza di almeno una persona durante lo svolgimento delle attività sportive ed extra- sportive. Per le attività soggette a verifica da parte dei Vigili del Fuoco, l’affidatario dovrà garantire, durante gli spettacoli, la presenza di almeno una persona addetta alla sicurezza ai fini antincendio ed evacuazione che ha partecipato ai corsi di formazione per rischio incendio medio ai sensi del D.M 10/03/98 ed aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 della legge 28/11/1996 n. 609 in caso di impianti con capienza superiore a 100 posti. L’Amministrazione Comunale, avvalendosi anche della Commissione di vigilanza, si riserva di effettuare verifiche e controlli; e. individuare il responsabile dell’emergenza e segnalare i nomi degli addetti alla vigilanza affinché siano rispettate le norme sulla sicurezza ed igiene, finalizzate alla prevenzione degli infortuni. 2. L’affidatario è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti la gestione dell’impianto affidato, con particolare riferimento alla medicina dello sport, alla tutela sanitaria delle attività sportive, alle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e spettacoli pubblici. 3. L’affidatario è tenuto, altresì, al rispetto degli obblighi dettati dal D.lgs. n. 81/2008 e s. m. e/o i. in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che degli utenti. Al riguardo, entro il 01/09 di ogni anno, l’affidatario dovrà fornire una dichiarazione a firma del legale rappresentante (datore di lavoro) di aver ottemperato a tutte le disposizioni che la normativa vigente, le norme di buona prassi, nonché le disposizioni impartite dall’ente proprietario gli pongono in carico, con onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
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Obblighi di sicurezza. 1. L’affidatario ha l’obbligo di:
a. provvedere all’acquisto ed alla gestione in autonomia di presidi medico-chirurgici e defibrillatore per il pronto soccorso, in ossequio alla vigente normativa;
b. normativa e provvedere alla al rimborso delle spese sostenute dal Comune per la manutenzione dei presidi di sicurezza (estintori, idranti, illuminazione di emergenza, uscite di emergenza, centrali allarme antincendio, ecc …), ex D.lgs 81/2008, mediante il rimborso all’Amministrazione comunale dell’importo dovuto, entro 30 giorni dalla Sua sua comunicazione anche se successiva alla conclusione del periodo di affidamento;
c. b. gestire ed organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008; in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi della Sezione IV del Titolo I del vigente D.lgs. 81/2008;
d. garantire la presenza e l’efficienza di presidi essenziali in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza e di antincendio, anche con designazione del c. designare il personale addetto al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed all’evacuazione, assicurando la presenza di almeno una persona durante lo svolgimento delle attività sportive ed extra- extra-sportive. Per le attività soggette a verifica da parte dei Vigili del Fuoco, l’affidatario dovrà garantire, durante gli spettacoli, la presenza di almeno una persona addetta alla sicurezza ai fini antincendio ed evacuazione che ha partecipato ai corsi di formazione per rischio incendio medio ai sensi del D.M 10/03/98 ed aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 della legge 28/11/1996 n. 609 in caso di impianti con capienza superiore a 100 posti. L’Amministrazione Comunale, avvalendosi anche della Commissione di vigilanza, si riserva di effettuare verifiche e controlli;.
e. individuare d. Individuare, laddove obbligatorio, il responsabile dell’emergenza e segnalare i nomi degli addetti alla vigilanza affinché siano rispettate le norme sulla sicurezza ed igiene, finalizzate alla prevenzione degli infortuni.;
2. L’affidatario è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti la gestione dell’impianto affidato, con particolare riferimento alla medicina dello sport, alla tutela sanitaria delle attività sportive, alle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e spettacoli pubblici.
3. L’affidatario è tenuto, altresì, al rispetto degli obblighi dettati dal D.lgsda D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e/o
i. in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che degli utenti. Al Laddove obbligatorio al riguardo, entro il 01/09 di ogni anno, l’affidatario dovrà fornire una dichiarazione a firma del legale rappresentante (datore di lavoro) di aver ottemperato a tutte le disposizioni che la normativa vigente, le norme di buona prassi, nonché le disposizioni impartite dall’ente proprietario gli pongono in carico, con onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
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