Obblighi e responsabilità dei Contitolari Clausole campione

Obblighi e responsabilità dei Contitolari. 4.1. I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell’osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un’altra Parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo.
Obblighi e responsabilità dei Contitolari. I Contitolari, condividono le decisioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati; in particolare sono tenuti a:
Obblighi e responsabilità dei Contitolari. Ciascun Contitolare è responsabile per i dati raccolti, sia nel predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali, sia dal punto di vista medico-legale, civile, amministrativo e penale, e pertanto sarà chiamata a tale titolo a risponderne sia nei confronti di terzi che nei confronti del Contitolare.
Obblighi e responsabilità dei Contitolari. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali. In particolare, con il presente Accordo i Contitolari convengono che i dati personali trattati verranno trattati esclusivamente per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e se del caso per la gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti; per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa dell’Unione Europea, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità di controllo compreso il Garante per la protezione dei dati personali. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l’intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato. Pertanto, ogni Contitolare può dover risarcire in toto l’interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito in toto l’interessato può rivalersi sull’altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando l’azione di regresso. Anche i danni provocati all’interessato in casi di forza maggiore, saranno a carico di entrambi contitolari in solido che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore. Il contitolare che ha pagato avrà azione di regresso nei confronti dell’altro.