OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 4.1 Il Fornitore dovrà fornire i Prodotti in conformità a quanto previsto dall’Ordine o dal Contratto e dalle relative Specifiche Tecniche, che saranno concordate tra le Parti per ogni articolo incluso nell’Ordine. 4.2 Il Fornitore dovrà utilizzare la propria diligenza professionale per raggiungere gli obiettivi di collaborazione concordati fra le Parti e dovrà fornire all’Acquirente le informazioni necessarie in relazione alla consegna ed all’utilizzo dei Prodotti. 4.3 In particolare, il Fornitore si impegna a: a. osservare scrupolosamente tutte le Disposizioni di Xxxxx e regolamentari applicabili alla fornitura dei Beni e alla prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini e/o Contratti; b. disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo e sufficiente per la fornitura dei Beni e la prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini e/o Contratti; c. mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti Disposizioni di Xxxxx in materia antinfortunistica nonché di sicurezza e igiene del lavoro; d. segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite all’Acquirente relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale; e. garantire che il personale impiegato per l’esecuzione degli Ordini e dei Contratti (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere; f. salvo ove non diversamente previsto negli Ordini e/o nei Contratti, dimostrare, su richiesta dell’Acquirente, di essere in possesso di tutte le certificazioni richieste dalle Disposizioni di Xxxxx (ivi incluse dichiarazioni di conformità alla certificazione ISO). 4.4 Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici dell’Acquirente, il Fornitore si impegna: a. a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza; b. ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio; c. ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere dell’Acquirente, sollevando espressamente e tenendo indenne l’Acquirente da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo. 4.5 Qualora l'Acquirente risulti responsabile nei confronti di terzi per qualsiasi danno derivante dai Prodotti (ivi compresi eventuali danni a persone o cose), a causa di violazione da parte del Fornitore delle garanzie di cui al presente articolo, ed anche in caso di responsabilità civile per prodotto difettoso, l'Acquirente ne informerà tempestivamente il Fornitore, il quale si impegna sin d'ora a tenere indenne ed a manlevare l'Acquirente per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere, costo o spesa, ivi comprese le spese legali, derivanti all'Acquirente da ogni eventuale pretesa o azione giudiziaria di terzi. Resta inteso che, in caso di controversia, l'Acquirente avrà in ogni caso diritto di chiamare in giudizio il Fornitore, il quale si impegna altresì, sin d’ora, ad assumere tutte le iniziative necessarie a tutelare l'Acquirente in relazione a quanto precede e a stipulare idonea assicurazione contro tali rischi. 4.6 Il Fornitore sarà inoltre responsabile per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere o spesa, ivi comprese le spese legali, che possano derivare all'Acquirente da qualsiasi violazione, degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni generali e degli obblighi posti dalla normativa vigente, ad opera del proprio personale dipendente, dei propri ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori o sub-fornitori. 4.7 Salvo quanto eventualmente concordato nei singoli Contratti o Ordini, il Fornitore è un fornitore non esclusivo dell’Acquirente.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 4.1 1. Il Fornitore dovrà fornire i Prodotti si obbliga ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale dipendente in conformità a possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale, fermo quanto previsto dall’Ordine o dal Contratto e dalle relative Specifiche Tecniche, che saranno concordate tra le Parti per ogni articolo incluso nell’Ordine.
4.2 Il Fornitore dovrà utilizzare la propria diligenza professionale per raggiungere gli obiettivi di collaborazione concordati fra le Parti e dovrà fornire all’Acquirente le informazioni necessarie in relazione alla consegna ed all’utilizzo dei Prodotti.
4.3 In particolareall’articolo 17. Al contempo, il Fornitore si impegna a:
a. osservare scrupolosamente tutte le Disposizioni di Xxxxx e regolamentari applicabili alla fornitura dei Beni e alla prestazione a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei Servizi oggetto un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo del Fornitore tutti gli obblighi relativi al versamento dei relativi Ordini contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o Contratti;
b. disporre di personale specializzato provvedimenti amministrativi relativi alle proprie dipendenzeattività svolte dal Fornitore, idoneo e sufficiente per la fornitura dei Beni e la prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini e/o Contratti;
c. mettere ivi incluso il D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, emanato in atto tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti Disposizioni di Xxxxx in materia antinfortunistica nonché di sicurezza e igiene del lavoro;
d. segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite all’Acquirente relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
e. garantire che il personale impiegato per l’esecuzione degli Ordini e dei Contratti (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente attuazione delle deleghe in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti occupazione e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
f. salvo ove non diversamente previsto negli Ordini e/o nei Contratti, dimostrare, su richiesta dell’Acquirentemercato del lavoro, di essere in possesso di tutte le certificazioni richieste dalle Disposizioni di Xxxxx (ivi incluse dichiarazioni di conformità cui alla certificazione ISO)L. 14/02/2003, n. 30.
4.4 Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici dell’Acquirente, 2. Le Parti convengono espressamente sin da ora che il Fornitore si impegna:
a. manlevi e tenga indenne l’AIFA in relazione a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza;
b. ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione che dovesse essere avanzata in vigore per prevenire pericoli di incendio;
c. ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente sede giudiziale o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere dell’Acquirente, sollevando espressamente e tenendo indenne l’Acquirente da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.
4.5 Qualora l'Acquirente risulti responsabile nei confronti di terzi per qualsiasi danno derivante dai Prodotti (ivi compresi eventuali danni a persone o cose), a causa di violazione stragiudiziale da parte del Fornitore personale utilizzato dal Fornitore, dagli enti previdenziali o da qualunque terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle garanzie normative di cui al presente articolo. Il Fornitore sarà, ed anche inoltre, tenuto a fornire all’AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 5 commi 1. e 2, in caso di responsabilità civile per prodotto difettoso, l'Acquirente ne informerà tempestivamente il Fornitoreparticolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.
3. In ogni caso, il quale si impegna sin d'ora a tenere Fornitore manleverà e terrà indenne ed a manlevare l'Acquirente per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere, costo o spesa, ivi comprese le spese legali, derivanti all'Acquirente da ogni eventuale pretesa o azione giudiziaria di terzi. Resta inteso che, in caso di controversia, l'Acquirente avrà in ogni caso diritto di chiamare in giudizio il Fornitore, il quale si impegna altresì, sin d’ora, ad assumere tutte le iniziative necessarie a tutelare l'Acquirente integralmente AIFA in relazione a quanto precede e a stipulare idonea assicurazione contro tali rischiqualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori occorso nello svolgimento dei Servizi.
4.6 Il Fornitore sarà inoltre responsabile per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere o spesa, ivi comprese le spese legali, che possano derivare all'Acquirente da qualsiasi violazione, degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni generali e degli obblighi posti dalla normativa vigente, ad opera del proprio personale dipendente, dei propri ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori o sub-fornitori.
4.7 Salvo quanto eventualmente concordato nei singoli Contratti o Ordini, il Fornitore è un fornitore non esclusivo dell’Acquirente.
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Samples: Contract for Services
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 4.1 Il Fornitore dovrà fornire i Prodotti in conformità a quanto previsto dall’Ordine o dal Contratto e dalle relative Specifiche Tecniche, che saranno concordate tra le Parti per ogni articolo incluso nell’Ordine.
4.2 Il Fornitore dovrà utilizzare la propria diligenza professionale per raggiungere gli obiettivi 35.1. Fatto salvo il caso di collaborazione concordati fra le Parti e dovrà fornire all’Acquirente le informazioni necessarie in relazione alla consegna ed all’utilizzo dei Prodotti.
4.3 In particolarevendita diretta, il Fornitore si impegna aa consegnare al Cliente il software in forma codice oggetto e la relativa documentazione tecnica.
35.2. Il Fornitore si impegna a tener indenne il Cliente da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti vantati sul software, nonchè ad intervenire nei giudizi eventualmente promossi da terzi, assumendo a proprio carico tutte le spese e gli oneri relativi a detti giudizi.
35.3. Il Cliente si impegna ad informare tempestivamente il Fornitore in caso di contestazioni da parte di terzi su presunti diritti vantati sul software, senza pregiudicare il diritto di difesa del Fornitore stesso.
35.4. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile:
a. osservare scrupolosamente tutte le Disposizioni a) Per i danni di Xxxxx e regolamentari applicabili alla fornitura dei Beni e alla prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini qualsiasi natura, sia contrattuale che extra-contrattuale, diretti o indiretti ad eccezione di quanto previsto per legge, derivanti dall’attivazione, prestazione, cessazione e/o Contrattiinterruzione del sistema informatico che dovessero derivare da inadempimento del Cliente, dei suoi dipendenti o di terzi, anche solo temporaneo, di qualunque genere e natura;
b. disporre di personale specializzato b) Per inadempimenti alle proprie dipendenze, idoneo e sufficiente per la fornitura dei Beni e la prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo o da cause di forza maggiore;
c) Per fatti di terzi che pregiudichino il funzionamento del software e/o Contratti;di altri sistemi operativi del Cliente.
c. mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti Disposizioni di Xxxxx in materia antinfortunistica nonché di sicurezza e igiene del lavoro;
d. segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite all’Acquirente relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria 35.5. È esclusa la responsabilità del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
e. garantire che il personale impiegato per l’esecuzione degli Ordini e dei Contratti (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
f. salvo ove non diversamente previsto negli Ordini e/o nei Contratti, dimostrare, su richiesta dell’Acquirente, di essere in possesso di tutte le certificazioni richieste dalle Disposizioni di Xxxxx (ivi incluse dichiarazioni di conformità alla certificazione ISO).
4.4 Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici dell’Acquirente, il Fornitore si impegna:
a. a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza;
b. ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
c. ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere dell’Acquirente, sollevando espressamente e tenendo indenne l’Acquirente da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.
4.5 Qualora l'Acquirente risulti responsabile nei confronti di terzi per qualsiasi danno derivante dai Prodotti da un utilizzo contrario alla legge, a norme imperative o al Manuale d’uso del software. In merito, il Cliente dovrà contestare ogni eventuale danno causato dall’utilizzo del software, a pena di decadenza
36.1. Il Fornitore si impegna a garantire, a decorrere dalla data di accettazione del software, per il termine specificato nell’offerta contrattuale (ivi compresi eventuali danni a persone o coseAllegato A), gli interventi di manutenzione e/o di modifica necessari al fine di eliminare le difformità del software sviluppato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate nel Progetto Software (Allegato B).
36.2. La garanzia non sarà dovuta dal Fornitore qualora il Cliente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili.
36.3. Ogni anomalia dovrà essere segnalata a causa pena di violazione da parte del Fornitore delle garanzie di cui al presente articolo, ed anche decadenza entro e non oltre 15 gg. dalla sua scoperta.
36.4. La garanzia è esclusa in caso di responsabilità civile uso del software non conforme alle istruzioni indicate nel manuale d’uso consegnato al Cliente o per prodotto difettosofatti direttamente dipendenti al Cliente, l'Acquirente ne informerà tempestivamente il a terzi o da cause non imputabili al Fornitore, il quale si impegna sin d'ora a tenere indenne ed a manlevare l'Acquirente per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere, costo o spesa, ivi comprese le spese legali, derivanti all'Acquirente da ogni eventuale pretesa o azione giudiziaria di terzi. Resta inteso che, in caso di controversia, l'Acquirente avrà in ogni caso diritto di chiamare in giudizio il Fornitore, il quale si impegna altresì, sin d’ora, ad assumere tutte le iniziative necessarie a tutelare l'Acquirente in relazione a quanto precede e a stipulare idonea assicurazione contro tali rischi.
4.6 Il Fornitore sarà inoltre responsabile per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere o spesa, ivi comprese le spese legali, che possano derivare all'Acquirente da qualsiasi violazione, degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni generali e degli obblighi posti dalla normativa vigente, ad opera del proprio personale dipendente, dei propri ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori o sub-fornitori.
4.7 Salvo quanto eventualmente concordato nei singoli Contratti o Ordini, il Fornitore è un fornitore non esclusivo dell’Acquirente.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 4.1 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto della presente Convenzione, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dalla Convenzione, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà fornire garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i Prodotti termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti e documenti in conformità a quanto previsto dall’Ordine o dal Contratto e dalle relative Specifiche Tecnicheessa richiamati, che saranno concordate tra le Parti per ogni articolo incluso nell’Ordinepena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e, conseguentemente dei suoi Contratti derivati, da parte della CUC-SA.
4.2 Il Fornitore dovrà utilizzare la propria diligenza professionale per raggiungere gli obiettivi di collaborazione concordati fra le Parti e dovrà fornire all’Acquirente le informazioni necessarie in relazione alla consegna ed all’utilizzo dei Prodotti3. Resta espressamente inteso che ciascuna Azienda del SSR potrà risolvere unicamente il Contratto derivato da essa emesso.
4.3 4. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Lettera d’Invito ovvero nell’Offerta tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In particolareogni caso, il Fornitore si impegna a:
a. osservare scrupolosamente obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le Disposizioni norme e tutte le prescrizioni tecniche e di Xxxxx sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e regolamentari applicabili le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla fornitura dei Beni stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende del SSR o, comunque, della CUC-SA, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e alla prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini tenere indenne la CUC- SA e le Aziende del SSR da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende e/o Contratti;da terzi autorizzati.
b. disporre di personale specializzato 8. Resta espressamente inteso che la CUC-SA non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei rapporti tra il Fornitore e le Aziende del SSR in relazione alle proprie dipendenzeobbligazioni relative ai contratti derivati. Inoltre, idoneo ogni Azienda potrà essere considerata responsabile unicamente e sufficiente limitatamente per la fornitura dei Beni e la prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini le obbligazioni nascenti dai Contratti derivati da ciascuna delle stesse emessi.
9. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Aziende e/o Contratti;
c. mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnicialla CUC-SA, organizzativi e per il tramite di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti Disposizioni ARCS, per quanto di Xxxxx in materia antinfortunistica nonché di sicurezza e igiene del lavoro;
d. segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite all’Acquirente relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
e. garantire che il personale impiegato per l’esecuzione degli Ordini e dei Contratti (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
f. salvo ove non diversamente previsto negli Ordini e/o nei Contratti, dimostrare, su richiesta dell’Acquirenterispettiva ragione, di essere in possesso ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di tutte le certificazioni richieste dalle Disposizioni di Xxxxx (ivi incluse dichiarazioni di conformità cui alla certificazione ISO)Convenzione e ai singoli Contratti derivati.
4.4 Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici dell’Acquirente, 10. L’Azienda del SSR si riserva il Fornitore si impegna:
a. a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure diritto di sicurezza;
b. ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
c. ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere dell’Acquirente, sollevando espressamente e tenendo indenne l’Acquirente da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.
4.5 Qualora l'Acquirente risulti responsabile nei confronti di terzi per qualsiasi danno derivante dai Prodotti (ivi compresi eventuali danni a persone o cose), a causa di violazione da parte del Fornitore delle garanzie di cui al presente articolo, ed anche in caso di responsabilità civile per prodotto difettoso, l'Acquirente ne informerà tempestivamente il Fornitore, il quale si impegna sin d'ora a tenere indenne ed a manlevare l'Acquirente rivalsa per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere, costo qualsivoglia danno o spesa, ivi comprese le spese legali, derivanti all'Acquirente pregiudizio che dovesse derivare da ogni eventuale pretesa inadempienze del Fornitore rispetto agli obblighi contrattuali e ciò nei confronti propri o azione giudiziaria di terzi. Resta inteso che, in caso di controversia, l'Acquirente avrà in ogni caso diritto di chiamare in giudizio il Fornitore, il quale si impegna altresì, sin d’ora, ad assumere tutte le iniziative necessarie a tutelare l'Acquirente in relazione a quanto precede e a stipulare idonea assicurazione contro tali rischi.
4.6 Il Fornitore sarà inoltre responsabile per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere o spesa, ivi comprese le spese legali, che possano derivare all'Acquirente da qualsiasi violazione, degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni generali e degli obblighi posti dalla normativa vigente, ad opera del proprio personale dipendente, dei propri ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori o sub-fornitori.
4.7 Salvo quanto eventualmente concordato nei singoli Contratti o Ordini, il Fornitore è un fornitore non esclusivo dell’Acquirente.
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Samples: Fornitura Di Farmaci
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 4.1 12.1 Il Fornitore dovrà fornire garantisce che l’Impresa Abilitata che svolgerà i Prodotti Servizi è in conformità possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile ai fini dell’esecuzione degli stessi.
12.2 Il Fornitore garantisce che i Servizi saranno eseguiti a regola d’arte, a condizione che vi siano tutte le condizioni necessarie di cui all’art. 9.7 e che le informazioni fornite durante la procedura di acquisto siano vere e corrette.
12.3 Il Fornitore è esonerato da ogni responsabilità per danno in tutti i casi in cui tali danni si verifichino per cause non imputabili al Fornitore medesimo o, comunque, per cause relative a fatti e/o comportamenti esorbitanti dalla sfera di controllo di quest'ultimo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: caso fortuito o forza maggiore, mancata o errata esecuzione degli interventi di Garanzia Convenzionale di competenza del produttore o degli interventi volti alla rimozione di anomalie o malfunzionamenti dei Beni svolti da soggetti diversi da quelli specificamente autorizzati dal Fornitore, mancato adempimento da parte del Cliente degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza in relazione al Prodotto o agli impianti a cui il Prodotto viene allacciato, guasti da sovratensioni della linea elettriche, perdite di gas, errate manovre o manomissioni da parte del Cliente o di terzi, variazioni della pressione dell’acqua, ecc.
12.4 Nel caso in cui il Cliente incarichi direttamente ed autonomamente l’Impresa Abilitata per forniture o prestazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dall’Ordine o dal Contratto e dalle relative Specifiche Tecniche, che saranno concordate tra le Parti per ogni articolo incluso nell’Ordine.
4.2 Il Fornitore dovrà utilizzare la propria diligenza professionale per raggiungere gli obiettivi di collaborazione concordati fra le Parti e dovrà fornire all’Acquirente le informazioni necessarie in relazione alla consegna ed all’utilizzo dei Prodotti.
4.3 In particolarenel Contratto, il Fornitore si impegna a:
a. osservare scrupolosamente tutte le Disposizioni di Xxxxx e regolamentari applicabili alla fornitura dei Beni e alla prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini e/o Contratti;
b. disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo e sufficiente per la fornitura dei Beni e la prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini e/o Contratti;
c. mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti Disposizioni di Xxxxx in materia antinfortunistica nonché di sicurezza e igiene del lavoro;
d. segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite all’Acquirente relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
e. garantire che il personale impiegato per l’esecuzione degli Ordini e dei Contratti (i) è, e saràFornitore, in regola con le disposizioni di legge in materia retributivaquanto soggetto estraneo a detto rapporto contrattuale, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
f. salvo ove non diversamente previsto negli Ordini e/o nei Contratti, dimostrare, su richiesta dell’Acquirente, di essere in possesso di tutte le certificazioni richieste dalle Disposizioni di Xxxxx (ivi incluse dichiarazioni di conformità alla certificazione ISO).
4.4 Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici dell’Acquirente, il Fornitore si impegna:
a. a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza;
b. ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
c. ad assumere a proprio esclusivo carico ogni assume alcuna responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere dell’Acquirente, sollevando espressamente e tenendo indenne l’Acquirente da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.
4.5 Qualora l'Acquirente risulti responsabile nei confronti di terzi per qualsiasi danno derivante dai Prodotti (ivi compresi eventuali danni a persone o cose), a causa di violazione da parte del Fornitore delle garanzie di cui al presente articolo, ed anche in caso di responsabilità civile per prodotto difettoso, l'Acquirente ne informerà tempestivamente il Fornitore, il quale si impegna sin d'ora a tenere indenne ed a manlevare l'Acquirente per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere, costo o spesa, ivi comprese le spese legali, derivanti all'Acquirente da ogni eventuale pretesa o azione giudiziaria di terzi. Resta inteso che, in caso di controversia, l'Acquirente avrà in ogni caso diritto di chiamare in giudizio il Fornitore, il quale si impegna altresì, sin d’ora, ad assumere tutte le iniziative necessarie a tutelare l'Acquirente in relazione a quanto precede e a stipulare idonea assicurazione contro tali rischi.
4.6 Il Fornitore sarà inoltre responsabile per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere o spesa, ivi comprese le spese legali, che possano derivare all'Acquirente da qualsiasi violazione, degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni generali e degli obblighi posti dalla normativa vigente, ad opera del proprio personale dipendente, dei propri ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori o sub-fornitori.
4.7 Salvo quanto eventualmente concordato nei singoli Contratti o Ordini, il Fornitore è un fornitore non esclusivo dell’Acquirente.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 4.1 Il Fornitore dovrà fornire i Prodotti in conformità a quanto previsto dall’Ordine o dal Contratto e dalle relative Specifiche Tecniche, che saranno concordate tra le Parti per ogni articolo incluso nell’Ordine.
4.2 Il Fornitore dovrà utilizzare la propria diligenza professionale per raggiungere gli obiettivi di collaborazione concordati fra le Parti e dovrà fornire all’Acquirente le informazioni necessarie in relazione alla consegna ed all’utilizzo 1.8.1 Durante l'esecuzione dei Prodotti.
4.3 In particolareServizi, il Fornitore si impegna a:
a. ad osservare scrupolosamente tutte le Disposizioni di Xxxxx disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla fornitura dei Beni prestazione del/i Servizio/i affidato/igli ed in particolare si impegna: - ad assumere tutte le responsabilità relative ai Servizi affidatigli e alla prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini e/o Contratti;
b. garantisce di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo e sufficiente allo scopo; - a mettere in atto, per la fornitura dei Beni e la prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini e/o Contratti;
c. mettere in atto del Servizio, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti Disposizioni di Xxxxx in materia antinfortunistica nonché di norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e igiene dell'igiene del lavoro;
d. lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di Pirelli e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile; - a mantenere in vigore per tutta la durata dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i le polizze assicurative di cui il Fornitore ha dato copia a Pirelli e quelle eventualmente stipulate su richiesta di Pirelli; - a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite all’Acquirente a Pirelli relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
e. ; - a garantire che il personale impiegato che utilizzerà per l’esecuzione degli Ordini e lo svolgimento dei Contratti Servizi (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributivaretribuitiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, incluse quelle in materia di immigrazione, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
f. salvo ove non diversamente previsto negli Ordini esvolgere - a nominare un proprio referente nei rapporti con Pirelli, reperibile per tutta la durata del rapporto contrattuale con quest’ultima, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto prima dell'inizio della prestazione del/o nei Contratti, dimostrare, su richiesta dell’Acquirente, di essere in possesso di tutte le certificazioni richieste dalle Disposizioni di Xxxxx (ivi incluse dichiarazioni di conformità alla certificazione ISO).
4.4 dei Servizio/i. Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio un/dei Servizio/i presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici dell’Acquirentedi Pirelli, il Fornitore si impegna:
a. : - a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza;
b. sicurezza di Pirelli; - ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
c. ; - ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere dell’Acquirentedi Pirelli, sollevando espressamente e tenendo indenne l’Acquirente Pirelli da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo. I mezzi di sollevamento, movimentazione e, più in generale, tutte le attrezzature di necessità del Fornitore per la prestazione del Servizio saranno messi a disposizione a cura e spese del Fornitore, che ne garantisce la piena idoneità all’uso cui sono destinati. Detti mezzi devono, per tutta la durata dell’attività e/o dell’/degli Ordine/i o del/dei Contratto/i, essere pienamente conformi alle normative vigenti. E’ fatto espresso divieto al Fornitore fare uso di mezzi e/o attrezzature di proprietà di Pirelli.
4.5 Qualora l'Acquirente risulti responsabile nei confronti 1.8.2 Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente per iscritto a Pirelli, e comunque entro 3 (tre) giorni dal momento in cui ne abbia notizia, l’eventuale insorgenza di terzi per qualsiasi danno derivante dai Prodotti (ivi compresi eventuali danni a persone o cose)controversie/irregolarità in materia contributiva che lo riguardino, a causa nonché di violazione da parte del Fornitore delle garanzie qualsivoglia controversia, anche solo minacciata, in relazione alle pretese di cui al presente articolo, ed anche in caso di responsabilità civile per prodotto difettoso, l'Acquirente ne informerà tempestivamente il Fornitore, il quale si impegna sin d'ora a tenere indenne ed a manlevare l'Acquirente per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere, costo o spesa, ivi comprese le spese legali, derivanti all'Acquirente da ogni eventuale pretesa o azione giudiziaria di terzisuccessivo articolo 7.5.2. Resta inteso che, in caso di controversia, l'Acquirente avrà in ogni caso diritto di chiamare in giudizio il Fornitore, il quale si impegna altresì, sin d’ora, ad assumere tutte le iniziative necessarie a tutelare l'Acquirente in relazione a quanto precede e a stipulare idonea assicurazione contro tali rischi.
4.6 Il Fornitore sarà inoltre responsabile si obbliga altresì a comunicare tempestivamente a Pirelli, e comunque entro 3 (tre) giorni dal ricevimento, qualsiasi accertamento o denuncia per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere o spesa, ivi comprese le spese legali, che possano derivare all'Acquirente da qualsiasi violazione, degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni generali e degli obblighi posti dalla normativa vigente, ad opera del proprio personale dipendente, dei propri ausiliari, collaboratori eomessa/o subappaltatori o sub-fornitori.
4.7 Salvo quanto eventualmente concordato nei singoli Contratti o Ordini, irregolare contribuzione di cui il Fornitore è un fornitore non esclusivo dell’Acquirentedovesse essere destinatario.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 4.1 Il Fornitore dovrà fornire i Prodotti in conformità a quanto previsto dall’Ordine o dal Contratto e dalle relative Specifiche Tecniche, che saranno concordate tra le Parti per ogni articolo incluso nell’Ordine.
4.2 Il Fornitore dovrà utilizzare la propria diligenza professionale per raggiungere gli obiettivi 35.1. Fatto salvo il caso di collaborazione concordati fra le Parti e dovrà fornire all’Acquirente le informazioni necessarie in relazione alla consegna ed all’utilizzo dei Prodotti.
4.3 In particolarevendita diretta, il Fornitore si impegna aa consegnare al Cliente il software in forma codice oggetto e la relativa documentazione tecnica.
35.2. Il Fornitore si impegna a tener indenne il Cliente da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti vantati sul software, nonchè ad intervenire nei giudizi eventualmente promossi da terzi, assumendo a proprio carico tutte le spese e gli oneri relativi a detti giudizi.
35.3. Il Cliente si impegna ad informare tempestivamente il Fornitore in caso di contestazioni da parte di terzi su presunti diritti vantati sul software, senza pregiudicare il diritto di difesa del Fornitore stesso.
35.4. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile:
a. osservare scrupolosamente tutte le Disposizioni a) Per i danni di Xxxxx e regolamentari applicabili alla fornitura dei Beni e alla prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini qualsiasi natura, sia contrattuale che extra-contrattuale, diretti o indiretti ad eccezione di quanto previsto per legge, derivanti dall’attivazione, prestazione, cessazione e/o Contrattiinterruzione del sistema informatico che dovessero derivare da inadempimento del Cliente, dei suoi dipendenti o di terzi, anche solo temporaneo, di qualunque genere e natura;
b. disporre di personale specializzato b) Per inadempimenti alle proprie dipendenze, idoneo e sufficiente per la fornitura dei Beni e la prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo o da cause di forza maggiore;
c) Per fatti di terzi che pregiudichino il funzionamento del software e/o Contratti;di altri sistemi operativi del Cliente.
c. mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti Disposizioni di Xxxxx in materia antinfortunistica nonché di sicurezza e igiene del lavoro;
d. segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite all’Acquirente relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria 35.5. È esclusa la responsabilità del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
e. garantire che il personale impiegato per l’esecuzione degli Ordini e dei Contratti (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
f. salvo ove non diversamente previsto negli Ordini e/o nei Contratti, dimostrare, su richiesta dell’Acquirente, di essere in possesso di tutte le certificazioni richieste dalle Disposizioni di Xxxxx (ivi incluse dichiarazioni di conformità alla certificazione ISO).
4.4 Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici dell’Acquirente, il Fornitore si impegna:
a. a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza;
b. ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
c. ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere dell’Acquirente, sollevando espressamente e tenendo indenne l’Acquirente da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.
4.5 Qualora l'Acquirente risulti responsabile nei confronti di terzi per qualsiasi danno derivante dai Prodotti da un utilizzo contrario alla legge, a norme imperative o al Manuale d’uso del software. In merito, il Cliente dovrà contestare ogni eventuale danno causato dall’utilizzo del software, a pena di decadenza entro 15 gg. dal suo verificarsi mediante l’invio di raccomandata a/r o mezzo posta elettronica certificata.
36.1. Il Fornitore si impegna a garantire, a decorrere dalla data di accettazione del software, per il termine specificato nell’offerta contrattuale (ivi compresi eventuali danni a persone o coseAllegato A), gli interventi di manutenzione e/o di modifica necessari al fine di eliminare le difformità del software sviluppato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate nel Progetto Software (Allegato B).
36.2. La garanzia non sarà dovuta dal Fornitore qualora il Cliente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili.
36.3. Ogni anomalia dovrà essere segnalata a causa pena di violazione da parte del Fornitore delle garanzie di cui al presente articolo, ed anche decadenza entro e non oltre 15 gg. dalla sua scoperta.
36.4. La garanzia è esclusa in caso di responsabilità civile uso del software non conforme alle istruzioni indicate nel manuale d’uso consegnato al Cliente o per prodotto difettosofatti direttamente dipendenti al Cliente, l'Acquirente ne informerà tempestivamente il a terzi o da cause non imputabili al Fornitore, il quale si impegna sin d'ora a tenere indenne ed a manlevare l'Acquirente per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere, costo o spesa, ivi comprese le spese legali, derivanti all'Acquirente da ogni eventuale pretesa o azione giudiziaria di terzi. Resta inteso che, in caso di controversia, l'Acquirente avrà in ogni caso diritto di chiamare in giudizio il Fornitore, il quale si impegna altresì, sin d’ora, ad assumere tutte le iniziative necessarie a tutelare l'Acquirente in relazione a quanto precede e a stipulare idonea assicurazione contro tali rischi.
4.6 Il Fornitore sarà inoltre responsabile per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere o spesa, ivi comprese le spese legali, che possano derivare all'Acquirente da qualsiasi violazione, degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni generali e degli obblighi posti dalla normativa vigente, ad opera del proprio personale dipendente, dei propri ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori o sub-fornitori.
4.7 Salvo quanto eventualmente concordato nei singoli Contratti o Ordini, il Fornitore è un fornitore non esclusivo dell’Acquirente.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 4.1 1. Nei confronti del Committente:
1.1 Il Fornitore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall’articolo 1176 c.c.
1.2 L’attività del Fornitore non dovrà fornire i Prodotti provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività di Publiacqua S.p.A. nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro del Committente al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in conformità particolare dello specifico interesse di quest’ultimo.
1.3 Il Fornitore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati - per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo – a quanto previsto dall’Ordine personale o cose del Committente o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Contratto e dalle relative Specifiche TecnicheCommittente stesso.
1.4 Il Fornitore dichiara, inoltre, che saranno concordate tra le Parti per ogni articolo incluso nell’Ordine.
4.2 Il Fornitore dovrà utilizzare la propria diligenza professionale per raggiungere gli obiettivi di collaborazione concordati fra le Parti e dovrà fornire all’Acquirente le informazioni necessarie in relazione alla consegna ed all’utilizzo dei Prodotti.
4.3 In particolare, il Fornitore si impegna a:
a. osservare scrupolosamente tutte le Disposizioni di Xxxxx e regolamentari applicabili alla fornitura dei Beni e alla prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini e/o Contratti;
b. disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo e sufficiente per la fornitura dei Beni e la prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini e/o Contratti;
c. mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti Disposizioni di Xxxxx in materia antinfortunistica nonché di sicurezza e igiene del lavoro;
d. segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite all’Acquirente relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
e. garantire che il personale impiegato per l’esecuzione degli Ordini e dei Contratti (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
f. salvo ove non diversamente previsto negli Ordini e/o nei Contratti, dimostrare, su richiesta dell’Acquirente, di essere in possesso di tutte le certificazioni richieste dalle Disposizioni di Xxxxx (ivi incluse dichiarazioni di conformità alla certificazione ISO).
4.4 Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici dell’Acquirente, il Fornitore si impegna:
a. a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza;
b. ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
c. ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere dell’Acquirente, sollevando espressamente e tenendo indenne l’Acquirente quest’ultimo è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.
4.5 Qualora l'Acquirente risulti responsabile responsabilità nei confronti di terzi terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, Contratto quadro: 3900009193 modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi danno rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante dai Prodotti (ivi compresi eventuali danni a persone o cose)che si pretendesse derivante dalla prestazione.
1.5 Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D. Lgs. 276/2003 il Fornitore manleva il Committente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a causa titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.
1.6 In caso di violazione da parte del Fornitore delle garanzie degli obblighi di cui al presente articoloarticolo Publiacqua S.p.A., fatta salva l’eventuale risoluzione del contratto, ha diritto a richiedere al Fornitore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
2. Nei confronti del personale dipendente:
2.1 Il Fornitore deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi.
2.2 Il Fornitore regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed anche in integrazioni e da ogni Contratto Collettivo successivamente stipulato per la categoria
2.3 In caso di responsabilità civile per prodotto difettoso, l'Acquirente ne informerà tempestivamente il Fornitoreviolazione degli obblighi sopra menzionati, il quale si impegna sin d'ora Committente provvederà a tenere indenne ed a manlevare l'Acquirente per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere, costo o spesa, ivi comprese denunciare le spese legali, derivanti all'Acquirente da ogni eventuale pretesa o azione giudiziaria di terzi. Resta inteso che, in caso di controversia, l'Acquirente avrà in ogni caso diritto di chiamare in giudizio il Fornitore, il quale si impegna altresì, sin d’ora, ad assumere tutte le iniziative necessarie a tutelare l'Acquirente in relazione a quanto precede e a stipulare idonea assicurazione contro tali rischiinadempienze accertate agli organi competenti.
4.6 Il Fornitore sarà inoltre responsabile per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere o spesa, ivi comprese le spese legali, che possano derivare all'Acquirente da qualsiasi violazione, degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni generali e degli obblighi posti dalla normativa vigente, ad opera del proprio personale dipendente, dei propri ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori o sub-fornitori.
4.7 Salvo quanto eventualmente concordato nei singoli Contratti o Ordini, il Fornitore è un fornitore non esclusivo dell’Acquirente.
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Samples: Contratto Quadro