Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Il Concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136. In difetto, e in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concedente potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ..
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Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Il Concessionario si impegna a rispettare assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136. In difettofinanziari, per sé e in ottemperanza a quanto disposto dall’artper i propri subcontraenti, di cui all’art. 3, comma 9 bis della Legge legge 13 agosto 2010 2010, n. 136136 e ss.mm.ii., dandosi atto che, nel caso di inadempimento, il Concedente potrà risolvere Contratto si risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell’artdiritto, ex art. 1456 codCod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv..
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