SCHEMA DI CONVENZIONE
Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
Concessione
per l’affidamento dei servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione di
dati sensibili “Polo Strategico Nazionale”
SCHEMA DI CONVENZIONE
ai sensi degli artt. 164, 165, 179, 180, comma 3 e 183, comma 15 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni o integrazioni avente ad oggetto l’affidamento in concessione dei servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione di dati sensibili - “Polo Strategico Nazionale”
Firmato digitalmente da:
XXXXXXX XXXXXXX
XXX X.x.X.
Firmato il 23/12/2021 18:58 Seriale Certificato: 445414
Valido dal 24/07/2019 al 23/07/2022 TI Trust Technologies CA
TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.
Sommario
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI 7
Articolo 1 PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 7
Articolo 3 NORME APPLICABILI 13
Articolo 4 CONDIZIONI GENERALI 13
Articolo 6 DURATA DELLA CONCESSIONE 16
Articolo 7 SOCIETÀ DI PROGETTO 18
SEZIONE II – EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO, RISCHIO E REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE 19
Articolo 8 PRESUPPOSTI DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 19
Articolo 9 RISCHI ASSUNTI DAL CONCESSIONARIO 19
Articolo 10 RIPARTIZIONE DEI BENEFICI 20
Articolo 11 REVISIONE DEL PEF 21
Articolo 12 CONTROLLI E COMITATO DI CONTROLLO 23
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE 24
Articolo 13 SOGGETTI NOMINATI DAL CONCESSIONARIO 24
Articolo 14 OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO 25
Articolo 15 TUTELA DEI LAVORATORI 26
Articolo 16 OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE 27
Articolo 17 ULTERIORI ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE 28
Articolo 18 PIANO FABBISOGNI, PROGETTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI, MIGRAZIONE 28
SEZIONE V - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 29
Articolo 19 FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 29
SEZIONE VI - CORRISPETTIVI E PENALI 30
Articolo 20 LIVELLI DI SERVIZIO 30
Articolo 22 PENALI DEL CONCEDENTE 31
Articolo 23 PENALI DELL’AMMINISTRAZIONE UTENTE 31
Articolo 24 CORRISPETTIVI, PERIODICITÀ DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE 32
Articolo 25 SVINCOLO DELLE GARANZIE 32
SEZIONE VII - GARANZIE E ASSICURAZIONI 32
Articolo 26 GARANZIA DEFINITIVA 32
Articolo 27 POLIZZE ASSICURATIVE 34
Articolo 28 GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI 34
SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE E MONITORAGGIO 34
Articolo 29 SUBAPPALTO E AFFIDAMENTI I DEL CONCESSIONARIO 35
Articolo 30 MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 35
SEZIONE IX - CESSAZIONE DEL CONTRATTO 35
Articolo 31 EFFICACIA DEL CONTRATTO 36
Articolo 32 CAUSE DI RISOLUZIONE AUTOMATICA 36
Articolo 33 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 36
Articolo 34 SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO 37
Articolo 35 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E/O DELL’AMMINISTRAZIONE UTENTE O REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O DEL CONTRATTO 37
Articolo 36 EFFICACIA DELLA REVOCA E DELLA RISOLUZIONE E SOMME SPETTANTI AL CONCESSIONARIO 38
Articolo 38 DEVOLUZIONE DELL’INFRASTRUTTURA E CLAUSOLA SOCIALE 40
Articolo 39 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’INFRASTRUTTURA E DEI SERVIZI 41
SEZIONE X - ULTERIORI DISPOSIZIONI 42
Articolo 41 NORME ANTICORRUZIONE E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ 42
Articolo 42 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 43
Articolo 43 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 43
Articolo 44 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 43
Articolo 46 RINVIO AL CODICE, AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI 43
SCHEMA DI CONVENZIONE
tra
Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
e
[•]
in seguito denominati, rispettivamente, “Parte” al singolare, o, congiuntamente, “Parti”. L’anno [•], il giorno [•] del mese di [•], sono comparsi:
il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, con sede in Xxxx,
Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx x. 00, codice fiscale [•], nella persona del Ministro pro tempore, [•], nato/a a [•], il [•][•][•], che agisce in qualità di rappresentante legale (“MITD” o “Concedente”)
e
[•], in persona di [•], nato a [•], il [•][•][•], il quale dichiara di intervenire nel presente atto, in forza di [•] del giorno [•], [•], [•], in nome e rappresentanza di [•], con sede in [•], Via [•], n. [•], (P. IVA [•]) (“Concessionario”)
PREMESSO CHE
1. Le società CDP Equity S.p.A., TIM S.p.A., SOGEI S.p.A. e Xxxxxxxx S.p.A. (“Proponente”) hanno presentato, in forma di costituendo raggruppamento temporaneo, ai sensi degli artt. 164, 165, 179, comma 3 e 183, comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni o integrazioni (“Codice”), il giorno [•], una proposta avente ad oggetto l’affidamento di una concessione relativa, in particolare, alla prestazione da parte del Concessionario in favore delle singole Amministrazioni Utenti, in maniera continuativa e sistematica, di un Catalogo di Servizi, altamente dedicati e con focus su sicurezza, connettività ed affidabilità, con messa a disposizione di un’infrastruttura digitale per i servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione di dati sensibili - “Polo Strategico Nazionale”, appositamente progettata, predisposta ed allestita, ad alta affidabilità, localizzata sul territorio nazionale, con caratteristiche adeguate (con riferimento, in particolare, alla circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale – Agid n. 5 del 30 novembre 2017) ad ospitare la migrazione dei dati frutto della razionalizzazione e consolidamento dei Centri di elaborazione Dati e relativi sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 33 septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 35 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 nonché come ulteriormente modificato dall’art. 7,
D.L. 6 novembre 2021, n. 152 ed a ricevere la migrazione dei detti dati perché essi siano poi gestiti attraverso una serie di servizi da rendere alle amministrazioni titolari dei dati stessi, vale a dire Servizi Infrastrutturali; Servizi di Gestione della Sicurezza IT; Servizi di Disaster recovery e Business Continuity; Servizi di Assistenza ai fruitori dei servizi prestati (“Proposta”).
2. La Proposta era corredata dai documenti richiesti dall’art. 183, comma 15 del Codice, segnatamente:
a) progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al servizio, comprensivo della specificazione delle caratteristiche della gestione, nella forma di un capitolato gestionale;
b) bozza di convenzione, con annessa matrice dei rischi;
c) piano economico-finanziario, asseverato, con evidenza delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta;
d) dichiarazioni relative al possesso dei requisiti, di cui al comma 17 dell’art. 183 del Codice;
e) garanzia, ai sensi dell’art. 93 del Codice, e impegno a presentare, in caso di indizione della gara, la garanzia di cui all’art. 183, comma 15, quinto periodo del Codice, calcolata ai sensi dell’art. 183, comma 9, terzo periodo del Codice, nonché, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del Codice.
3. La Proposta è stata elaborata con il proposito di inserirsi nell’ambito degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con particolare riferimento agli “Obiettivi Italia Digitale 2026”, di cui al d.l. 16 luglio 2020, n. 76, per come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché di quelli dettati dall’Agenzia per l’Italia Digitale - Agid per la realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato.
4. In particolare, per il raggiungimento dei suddetti obiettivi l’Agenzia per l’Italia Digitale - Agid, con circolare n. 5 del 30 novembre 2017, aveva previsto un meccanismo di convenzionamento in ragione del quale il PSN avrebbe sottoscritto, previa stipula di una Convenzione con Agid, specifici contratti di servizio con le singole Amministrazioni Utenti a condizioni di mercato sulla base del pagamento di un prezzo.
5. L’Agenzia per l’Italia Digitale - Agid con circolare n. 1 del 14 giugno 2019 dava avvio al “Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei Poli Strategici Nazionali”, individuando le infrastrutture fisiche: 1. candidabili ad essere utilizzate da parte dei Poli Strategici Nazionali; 2. con requisiti minimi di affidabilità e sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e/o organizzativo (Data Center con carenze strutturali/organizzative considerate minori - classificabili nel Gruppo A); 3. con carenze strutturali e/o organizzative o che non garantiscono la continuità dei servizi (Data Center classificabili nel Gruppo B).
6. Successivamente, anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha previsto specifici obiettivi per la transizione digitale con particolare riferimento agli “Obiettivi Italia Digitale 2026” – “Obiettivo 3 – Cloud e Infrastrutture Digitali” orientato alla migrazione dei dati e degli applicativi informatici delle singole amministrazioni. In questo contesto, e relativamente alla razionalizzazione ed il consolidamento dei Data Center della Pubblica Amministrazione, si inserisce l’identificazione e la creazione del “Polo Strategico Nazionale” (nel séguito anche solo “PSN”). Conseguentemente, la Proposta veniva espressamente inquadrata dal Proponente nell’àmbito del perseguimento degli
obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed, in particolare, in relazione all’obiettivo di
«Digitalizzare la Pubblica Amministrazione italiana con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali» di cui alla Missione 1, Componente M1C1;
7. Il MITD valutava la Proposta [eventuale: e formulava al Proponente alcune osservazioni e, segnatamente, [•]; essendosi il Proponente uniformato alle osservazioni ricevute nel termine indicato, la Proposta veniva ulteriormente valutata];
8. Ad esito di queste valutazioni, il MITD si esprimeva favorevolmente circa la fattibilità della Proposta, in quanto rispondente alla necessità dello stesso di avvalersi di soggetti privati per soddisfare le esigenze delle Amministrazioni per il conseguimento degli obiettivi di pubblico interesse individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 e dall’Agenzia per l’Italia Digitale per la realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana.
9. Il MITD, con provvedimento [•], del [•], dichiarava la Proposta fattibile, ponendola in approvazione e nominando, contestualmente, il Proponente come promotore (“Promotore”).
10. Il MITD indiceva la gara per l’affidamento della concessione, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del Codice, con bando pubblicato in GUUE [•], e [•].
11. Il giorno[•], la Commissione di gara, nominata con provvedimento del [•], assunto il giorno [•], numero [•], individuava l’offerta presentata dal Promotore come quella economicamente più vantaggiosa.
12. [Eventuale, in caso di esercizio del diritto di prelazione: il Promotore, non risultato aggiudicatario, esercitava, nel termine previsto dall’art. 183, comma 15 del Codice, con comunicazione del giorno [•][•][•], il diritto corrispondente, impegnandosi ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’operatore economico individuato come proponente la migliore offerta da parte della Commissione di gara ed, avendovi adempiuto, veniva dichiarato aggiudicatario con atto del [•][•][•]].
13. Il MITD individuava il Promotore, quale aggiudicatario della gara, come risulta dal provvedimento adottato il giorno [•][•][•], numero [•].
14. Gli originari proponenti riuniti nel raggruppamento risultato aggiudicatario costituivano, ai sensi dell'art. 184 del Codice, il giorno [•][•][•], la società di progetto denominata [•], partecipata come segue: [•][•][•][•]. Per conseguenza, la società [•], subentrata ex lege nell’aggiudicazione, stipula il presente contratto e assume la qualifica di Concessionario a titolo originario.
15. Il Concessionario ha provveduto a costituire, ai sensi dell’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, mediante [•].
16. Il Concessionario ha provveduto a presentare idonea documentazione relativa al finanziamento delle attività oggetto di concessione, impegnandosi a sottoscrivere il relativo Contratto di
Finanziamento – o a presentare la documentazione attestante la disponibilità delle risorse necessarie, anche proprie – entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
17. Ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. (“Codice antimafia”), compiute le adeguate verifiche, il Concedente dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione della presente Convenzione, giusta le informazioni antimafia rilasciate dalla Prefettura di Roma, il giorno [•][•][•], numero [•], allegate al presente atto alla lettera “[•]”.
18. Le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare, mediante apposita convenzione (“Convenzione”), la concessione di servizi avente i contenuti specificati nel seguito.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:
i. Allegato A “Capitolato Tecnico e relative Appendici – Capitolato Servizi”; *
ii. Allegato B “Offerta Tecnica del Fornitore”; *
iii. Allegato C “Offerta economica del Fornitore – Catalogo dei Servizi”; *
iv. Allegato D “Schema di Contratto”;
v. Allegato F “PEF”; **
vi. Allegato G “Matrice dei rischi”;
vii. Allegato H “Indicatori di Qualità”;
viii. Allegato I “Flussi informativi”;
ix. Allegato K “DUVRI Contrattuale”; *
x. Allegato L “Elenco dei Servizi Core”
* Allegati non disponibili al momento del deposito della Proposta
** Il riferimento è al Piano Economico Finanziario presentato a corredo della Proposta
Articolo 2 DEFINIZIONI
1. Salvo che sia diversamente disposto nella Convenzione, i termini di seguito elencati hanno il seguente significato e si intendono declinati sia al singolare, sia al plurale:
a. Amministrazioni: indica le amministrazioni centrali e locali che sono tenute a raggiungere gli obiettivi di consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese di cui all’art. 33 septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 35, comma 1 del d.l. n. 76/2020 e dall’art. 7, comma 3, lett. c) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
b. Amministrazioni Utenti: indica le Amministrazioni che effettuano la Migrazione al PSN e stipulano, a condizioni di mercato dietro il pagamento di un prezzo, il Contratto, mediante il Progetto dei Fabbisogni;
c. Autorizzazioni: indica i pareri, le autorizzazioni e tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione del Servizio;
d. Bando: indica il bando che il Concedente ha pubblicato, ai sensi del Codice, per l’affidamento della Concessione;
e. Beneficio di Rifinanziamento: ha il significato di cui all’art. 10;
f. Capitolato Servizi: indica il documento, inclusivo dei relativi allegati, posto a base di Gara, come eventualmente modificato in sede di Offerta, che indica i termini e condizioni della prestazione delle attività illustrate nel Catalogo dei Servizi;
g. Caso Base del PEF: ha il significato del raggiungimento dei Ricavi Core previsti dal PEF;
h. Catalogo dei Servizi: indica il documento, inclusivo dei relativi allegati, posto a base di Gara, come eventualmente modificato in sede di Offerta, che elenca i servizi e regolamenta i corrispettivi economici di ogni singolo servizio;
i. Capitolato Tecnico: ha il significato di cui all’allegato A;
j. Centro Servizi: indica l’insieme di tutte le infrastrutture fisiche (Data Center), delle componenti hardware e software in essi ospitati e delle risorse destinate alla fornitura dei Servizi oggetto del Capitolato Servizi;
k. Cod. Civ.: indica il Codice Civile;
l. Codice: indica il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni o integrazioni, rubricato “Codice dei contratti pubblici”;
m. Codice antimafia: indica il D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni o integrazioni, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
n. Concedente: indica il MITD;
o. Concessionario: indica l’aggiudicatario della Gara, o la Società di Progetto, che subentrerà allo stesso, acquisendo, a titolo originario, la qualifica di Concessionario;
p. Concessione: indica l’insieme dei reciproci diritti e obblighi costituenti il rapporto contrattuale tra Concedente e Concessionario, come regolati dalla Convenzione;
q. Convenzione: indica il presente contratto, che sarà concluso [con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme applicabili], in [forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante del Concedente o mediante scrittura privata], al fine di disciplinare le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;
r. Contratto: indica il contratto di utenza, di cui all’Allegato sub D, stipulato dall’Amministrazione utente con il Concessionario, in attuazione della presente Convenzione;
s. Corrispettivo per il Servizio: indica le somme dovute dalle Amministrazioni Utenti al Concessionario per la fornitura del Servizio;
t. Data Center: indica una struttura fisica, normalmente un edificio compartimentato, unitamente a tutti gli impianti elettrici, di condizionamento, di attestazioni di rete, di cablaggi, ecc. e a sistemi di sicurezza fisica e logica, che in tale edificio sono presenti progettati e allestiti per ospitare e gestire un numero elevato di apparecchiature e infrastrutture informatiche e i dati ivi contenuti, allo scopo di garantirne la sicurezza fisica e gestionale;
u. Direttore dell’Esecuzione o DEC: indica il direttore dell’esecuzione preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Concessione in fase di gestione, e alla verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal Concessionario in conformità della Convenzione, della Documentazione di gara, del Capitolato Servizi e delle norme applicabili;
v. Direttore del Servizio: indica il soggetto, nominato dal Concessionario, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione, incaricato di coordinare la prestazione del Servizio e di tenere i rapporti con il DEC designato dal Concedente e/o dall’Amministrazione utente;
w. D.Lgs. 81/08: indica il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni o integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
x. Documentazione di Gara: indica, complessivamente, i documenti e gli allegati posti a base di Gara dal MITD per l’affidamento della Concessione;
y. Contratto di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento, o altro accordo vincolante, sottoscritto il giorno [•][•][•] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione, realizzazione e gestione dell’infrastruttura e dei Data Center;
z. DURC: indica il documento unico di regolarità contributiva;
aa. DUVRI Contrattuale: indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08, concordato all’avvio dell’esecuzione contrattuale tra Concedente e Concessionario;
bb. Equilibrio Economico-Finanziario: indica l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e dei costi di gestione della Concessione, identificato in relazione agli Indicatori di Equilibrio. I concetti di «equilibrio economico e finanziario», «convenienza economica» e «sostenibilità finanziaria» sono da intendersi definiti dall’art. 3, comma 1, lett. fff) del Codice, che si avrà per qui richiamato;
cc. Fatto del Concedente e/o dell’Amministrazione utente: indica ogni evento imputabile al Concedente e/o all’Amministrazione utente.
Nello specifico, esso può manifestarsi in occasione di:
i. inadempimento del Concedente e/o dell’Amministrazione Utente alle proprie obbligazioni ai sensi della Convenzione e/o del Contratto;
ii. fatto imputabile al Concedente e/o all’Amministrazione Utente che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni, ai sensi della Convenzione e/o del Contratto, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o obbligazioni ai sensi di legge o della Convenzione o del Contratto;
dd. Finanziatori: indica gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all’art. 185 del Codice, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;
ee. Forza Maggiore: indica ogni evento, o circostanza, imprevista o imprevedibile al momento della sottoscrizione della Convenzione, al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario e del Concedente e ad essi non imputabile, da cui derivi per il Concessionario l’impossibilità, anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni, ai sensi della Convenzione, o, comunque, la mancata prestazione dei servizi, per effetto di:
i. guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l’adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione;
ii. sabotaggio, attacchi informatici non prevenibili, vandalismo;
iii. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
iv. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
v. epidemie, contagi e pandemie;
vi. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
vii. impossibilità di accedere a materie prime, apparati o componenti di apparati elettronici o informatici ovvero a servizi necessari;
viii. mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni da parte delle autorità competenti per cause non imputabili al Concedente e/o all’Amministrazione utente, né al Concessionario;
ix. provvedimento dell’autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica italiana o dell’Unione Europea che determini l’impossibilità, anche solo temporanea, di esercitare la Concessione o porzioni essenziali delle attività o dei presupposti indispensabili di dette attività.
ff. Gara: indica la procedura di gara di cui al Bando;
gg. GDPR: indica il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
hh. Giorni: Salvo ove diversamente indicato nella Convenzione, il riferimento ai giorni si intende effettuato a giorni naturali e consecutivi, da computarsi escludendo il primo e comprendendo l’ultimo, a meno che quest’ultimo non cada in un giorno non lavorativo, nel qual caso la scadenza è posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo;
ii. Indicatori di Equilibrio: identifica l’indicatore della sostenibilità finanziaria, ossia Debt Service Cover Ratio (“DSCR”), e gli indicatori di redditività, ossia il Tasso Interno di Rendimento dell’Azionista (“TIR dell’Azionista”) e/o del Progetto (“TIR di Progetto”), rappresentativi dell’Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, come definiti ed evidenziati nel PEF;
jj. KPI: (Key Performance Indicators) ha il significato di cui all’art. 12, comma 3 ed in particolare identifica gli obiettivi che ciascun Contratto tra il Concessionario e le Amministrazioni Utenti identifichino e che saranno specificamente individuati nel Contratto con la singola Amministrazione utente;
kk. LS o SLA: indica i livelli qualitativi standard minimi, previsti nel Capitolato Servizi, che devono essere garantiti da parte del Concessionario, nel corso della Concessione, affinché sia assicurata l’adeguatezza del Servizio, come specificati nel Capitolato Servizi;
ll. Manutenzione Full Risk: indica la manutenzione delle apparecchiature gestite e comprende tutte le procedure di manutenzione preventiva e di manutenzione correttiva, incluse le parti di ricambio, laddove non specificamente escluse, le spese di viaggio, di trasferta, di manodopera e gli oneri accessori;
mm. Matrice dei rischi: indica la tabella descrittiva che identifica i rischi della Concessione e ne cristallizza l’allocazione a ciascuna delle Parti, allegata alla Convenzione, sub G;
nn. MITD: indica il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;
oo. Migrazione: indica il trasferimento dai centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici verso l’infrastruttura o verso soluzioni cloud;
pp. Normativa Privacy: indica il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni o integrazioni, in particolare come adeguato al GDPR, ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
qq. Offerta: indica l’offerta presentata in sede di Gara dall’aggiudicatario; rr. Parti: indica Concedente e Concessionario, congiuntamente intesi. ss. PEC: indica la posta elettronica certificata;
tt. PEF o Piano Economico Finanziario: indica l’elaborato elettronico, contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione per l’arco temporale di durata della Concessione, asseverato ai sensi di legge, allegato sub F comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche alla Convenzione o rinegoziazioni del PEF medesimo;
uu. PEF revisionato: indica il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a rispristinare l’Equilibrio Economico e Finanziario;
vv. Penale: indica le penali, di cui all’art. 21 della Convenzione; ww. Periodo di Osservazione: ha il significato di cui all’art. 10;
xx. Piano dei Fabbisogni: indica il documento formale predisposto dall’Amministrazione utente, con l’ausilio del Concessionario, contenente per ciascuna categoria di servizi, indicazioni di tipo quantitativo di ciascun servizio che la stessa intende acquistare in cambio del pagamento di un prezzo;
yy. Piano di Migrazione di Massima: indica l’allegato del Progetto del Piano dei Fabbisogni che contiene l’ipotesi di migrazione del Data Center dell’Amministrazione utente nel Polo Strategico Nazionale;
zz. Piano di Migrazione di Dettaglio: indica il documento predisposto dal Concessionario a seguito della stipula del Contratto contenente le attività e il piano temporale necessarie alla migrazione del Data Center dell’Amministrazione utente nel PSN;
aaa. Piano operativo dell’infrastruttura: indica il documento progettuale dell’infrastruttura digitale di cui all’art. 5, comma 1 della presente Convenzione redatto e presentato dal Concessionario secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico e soggetto all’approvazione del Concedente;
bbb. Prezzo Offerto: indica il prezzo convenzionato risultante dalla Gara, applicabile al Servizio, a carico delle Amministrazioni Utenti;
ccc. Progetto del Piano dei Fabbisogni: indica il documento predisposto dal Concessionario e intitolato “Progetto dei Fabbisogni”, nel quale sono raccolte e dettagliate le richieste di ciascuna Amministrazione utente, contenute nel Piano dei Fabbisogni, e la relativa proposta tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed i listini previsti rispettivamente nel Capitolato Servizi e nel Catalogo Servizi, che viene allegato al Contratto;
ddd. Progettazione dell’infrastruttura: indica l’attività di elaborazione dell’infrastruttura digitale di cui all’art. 5 comma 1 della presente Convenzione nonché la successiva redazione del Piano operativo dell’infrastruttura.
eee. Proponente: ha il significato di cui alla premessa 1.; fff. Proposta: ha il significato di cui alla premessa 1.; ggg. PSN: indica il Polo Strategico Nazionale;
hhh. Ricavi Core: ha il significato di cui all’Allegato L;
iii. Referente del Servizio: indica il soggetto nominato dal Concessionario, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione, che avrà il compito di gestire i rapporti con il DEC del MITD e/o dell’Amministrazione utente per gli aspetti operativi e di coordinamento riguardanti le tematiche di salute e sicurezza sul lavoro;
jjj. Revisione: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell’Equilibrio Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione,
kkk. Rifinanziamento: ha il significato di cui all’art. 10;
lll. RUP: indica il responsabile unico del procedimento, nominato dal Concedente e/o dall’Amministrazione utente, cui è demandata la titolarità del procedimento e della corretta esecuzione della Convenzione e/o del Contratto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 31 e 101 del Codice;
mmm. Servizio: indica i servizi oggetto di Offerta per la realizzazione del PSN, illustrati nel Catalogo dei Servizi ed i cui termini e condizioni di fornitura sono individuate nel Capitolato Servizi;
nnn. Servizi Core ha il significato di cui all’Allegato L;
ooo. Servizi professionali: indicano la gestione applicativa, il supporto specialistico, il servizio di assistenza da remoto se richiesto;
ppp. Sistema Informativo: indica le dotazioni software e hardware e le relative funzionalità necessarie all’espletamento del Servizio secondo quanto previsto dal Capitolato Servizi;
qqq. Società di Progetto o SPV: indica la società [•], partecipata dai soggetti che, riuniti in raggruppamento temporaneo hanno presentato la Proposta, costituita ai sensi dell’art. 184
del Codice, subentrata all’aggiudicatario, acquisendo, a titolo originario, la posizione di Concessionario;
rrr. Soglia Rilevante di Incremento del Rendimento: ha il significato di cui all’art. 10;
sss. Variazione dell’Equilibrio o Variazione: indica la variazione dei presupposti, e/o delle condizioni di base dell’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, che sia conseguenza di uno degli eventi indicati al successivo art. 11 e che dia luogo a una modifica degli Indicatori di Equilibrio;
ttt. Verifica di Conformità: indica la verifica svolta dal Concedente e/o dall’Amministrazione utente, al termine – rispettivamente - della Concessione e/o del singolo Contratto, ai sensi dell’art. 102 del Codice, finalizzata all’emissione del relativo certificato, che attesta che l’oggetto della Concessione e/o del Contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali;
uuu. Verifica di Conformità dell’ infrastruttura: indica la verifica svolta dal Concedente ai fini e secondo i tempi le modalità di cui all’art 6;
1. La Concessione è regolata dalla legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella Convenzione e nella Documentazione di Gara, oltre che il Codice.
2. In caso di contrasto, o non perfetta concordanza, tra le disposizioni della Convenzione e dei suoi allegati, prevalgono le disposizioni della Convenzione.
Articolo 4 CONDIZIONI GENERALI
1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni. Ferma restando l’ipotesi di sostituzione del Concessionario al ricorrere delle circostanze di cui all’art. 175, comma 1, lett. d) del Codice, a pena di nullità la Convenzione non può essere ceduta.
2. In particolare:
a. il Concessionario ed i suoi soci sono dotati di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
b. il Concessionario ed i suoi soci si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali, non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c. il Concessionario ed i suoi soci che hanno concorso alla determinazione dei requisiti in sede di gara indetta con il Bando, sono in possesso dei requisiti dichiarati in sede di Gara, nonché di tutti i titoli, le qualifiche e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa.
1. La Convenzione definisce la disciplina generale relativa alla prestazione da parte del Concessionario in favore delle singole Amministrazioni Utenti, in maniera continuativa e sistematica, di servizi altamente dedicati e con focus su sicurezza, connettività ed affidabilità, come indicati nel Catalogo Servizi (allegato B) e disciplinati nei Capitolati Servizi e Tecnico (allegato A), con messa a disposizione di un’infrastruttura appositamente progettata, predisposta ed allestita ad alta affidabilità, localizzata sul territorio nazionale, con caratteristiche adeguate ad ospitare la migrazione delle infrastrutture, delle applicazioni e dei dati frutto della razionalizzazione e del consolidamento dei Centri di elaborazione Dati e dei relativi sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 33 septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 35 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nonché come ulteriormente modificato dall’art. 7, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, vale a dire, a titolo esemplificativo e non esaustivo e fermo il rinvio agli allegati,
[1] i “Servizi Core” quali i servizi di (A) housing, (B) Hosting, (C) IaaS Private, IaaS Shared, e (D) gli altri servizi di IaaS e Cloud, congiuntamente ai servizi principali di IaaS (Private e Shared); il Concessionario offrirà alle Amministrazioni Utenti una serie di servizi IaaS e Cloud specifici e/o complementari, e in particolare (i) Platform as a Service (PaaS), (ii) Containers-as-a-Service (CaaS), (iii) Disaster Recovery per IaaS e Cloud, (E) Hybrid Cloud on PSN Site, (F) Public Cloud PSN Managed, (G) Secure Public Cloud, (H ) PaaS Industry, (I) Migrazione
[2] i “servizi no core”, quali (A) Business & Culture enablement, (B) Servizi professionali, (C) Replatform e Rearchitect, (D) IT infrastructure - service operations.
Tale Servizi sarano integrati dalle attività di manutenzione di cui all’ art. 20 comma 2 della Convenzione.
2. Con la stipula della Convenzione, il Concessionario si obbliga a offrire alle singole Amministrazioni Utenti che aderiranno alla migrazione stipulando un apposito Contratto e prestando i Servizi definiti nel Capitolato Servizi e nel Catalogo dei Servizi.
A maggiore chiarimento, resta inteso che la presente Convenzione disciplina i termini e condizioni, impegni, obbligazioni e garanzie che sono assunte dal Concessionario e dal Concedente tra loro. Al contempo i Contratti con le Amministrazioni Utenti, nel rispetto della presente Convenzione, costituendone applicazione ed adempimento, disciplinano i termini e condizioni, impegni e garanzie delle obbligazioni reciproche che assumono il Concessionario e le Amministrazioni Utenti e la validità delle quali è subordinata a quella della presente Convenzione. Conseguentemente, il venire meno della Convenzione per qualsiasi causa determina l’inefficacia dell’insieme dei Contratti con le Amministrazioni Utenti. Viceversa, il venir meno del rapporto con la singola Amministrazione Utente non determina l’inefficacia della presente Convenzione. Le obbligazioni assunte dal Concedente con la sottoscrizione della presente Convenzione si rivolgono anche a favore delle singole Amministrazioni Utenti e potranno essere direttamente fatte valere da queste ultime. Allo stesso modo, poiché la sottocrizione dei Contratti con le Amministrazioni Utenti costituisce adempimento della presente Convenzione, le garanzie e le penali ivi assicurate alle Amministrazioni Utenti saranno da intendersi quali integrative delle garanzie e delle penali previste dalla presente Convenzione.
3. Le specifiche condizioni di fornitura dei Servizi alle singole Amministrazioni Utenti saranno regolate, in base alle esigenze e richieste di ciascuna, tramite apposito Contratto, contenente il Progetto del Piano dei Fabbisogni e sulla base dell’elenco aggiornato delle dotazioni tecnologiche di ciascuna Amministrazione utente. Alla stipula del Contratto, previo accordo tra le Parti in ordine alla tipologia e misura dei Servizi proposti, da parte dell’Amministrazione utente, sarà possibile procedere con le attività di Migrazione ai sensi dell’articolo 33 septies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art 35 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nonché come ulteriormente modificato dall’art. 7, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 propedeutiche alla fornitura del Servizio, come disciplinato nel Capitolato Servizi.
4. Resta inteso che, sentito il parere del Comitato di Controllo di cui all’art. 12, il contenuto dei Servizi potrà essere, in coerenza con l’art. 175 del Codice, rideterminato consensualmente tra le Parti allo scopo di assicurare:
i. l’aggiornamento alle tecnologie, di tempo in tempo rese disponibili sul mercato, purché con cadenza temporale non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi rispetto all’aggiornamento precedente, fissando i corrispettivi per i Servizi così modificati con la determinazione di nuovi prezzi, che potranno essere inferiori o superiori a quelli contenuti nei Contratti originari, fermo restando l’equilibrio del PEF e i limiti previsti dalla legislazione vigente per la variazione delle prestazioni in costanza di contratto;
ii. l’integrazione dei Servizi con la previsione di nuovi servizi, non originariamente previsti dal Catalogo dei Servizi perché frutto dell’evoluzione tecnologica o gestionale, nonché dell’esperienza maturata nella fornitura dei Servizi, purché con cadenza temporale non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi rispetto all’aggiornamento precedente; le Parti procederanno alla determinazione dei nuovi prezzi dei servizi così integrati o aggiornati, fermi restando l’equilibrio del PEF ed i limiti previsti dalla legislazione vigente per la variazione delle prestazioni in costanza di contratto;
iii. la riduzione del Corrispettivo per i Servizi oggetto dell’Offerta, ai limitati fini dell’adeguamento ai prezzi praticati alle Amministrazioni Utenti secondo il mutare della struttura dei costi del Concessionario, che saranno valutati oggettivamente alla luce delle condizioni di mercato dal Comitato di Controllo di cui all’art. 12, xxxxx restando sia l’equilibrio del PEF che i limiti previsti dalla legislazione vigente per la variazione delle prestazioni in costanza di contratto; resta altresì inteso e condiviso tra le Parti che tale revisione non potrà comunque intervenire prima del terzo anno dalla sottoscrizione della presente Convenzione e successivamente con cadenza biennale.
5. Con la stipula della Convenzione, il Concessionario si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Concedente, oltre che all’adempimento di tutte le obbligazioni che derivano dalla Concessione o dai Contratti in favore delle Amministrazioni Utenti, a porre in essere, nei termini di cui alla presente Convenzione, le prestazioni di Progettazione dell’infrastruttura costituente il PSN; realizzazione della relativa infrastruttura in conformità con il Piano operativo dell’infrastruttura predisposto dal Concessionario ed approvato dal Concedente; gli interventi, su base quinquennale, di ammodernamento tecnologico della infrastruttura con eventuale sostituzione di sue parti, fermo quanto previsto dal secondo paragrafo del comma 3 che immediatamente precede.
6. Il Concessionario, in osservanza delle norme applicabili, assume il rischio proprio della concessione nei termini della Matrice dei Rischi allegata e remunera gli investimenti sulla base del PEF di Concessione.
Laddove il rischio assunto dal Concessionario, di tempo in tempo, nel corso della vita della Convenzione, dovesse subire alterazioni in riduzione tali da collocarlo sotto la soglia prevista dalle norme applicabili, le Parti in buona fede rinegozieranno, entro sei mesi dalla comunicazione dell’evento da parte del Concessionario al Concedente, i termini e le condizioni della presente Convenzione in modo da ripristinare le condizioni di legge ed, in caso di mancato accordo, la Convenzione si intenderà risolta.
7. Il Concessionario, in osservanza delle norme applicabili, si impegna a conservare la contribuzione pubblica al progetto nella sua complessità, al di sotto della soglia prevista dalle norme applicabili.
Laddove il livello di contribuzione pubblica, di tempo in tempo, nel corso della vita della Convenzione, dovesse subire alterazioni in aumento tali da collocarla sopra la soglia prevista dalle norme applicabili, le Parti in buona fede rinegozieranno, entro sei mesi dalla comunicazione dell’evento da parte del Concessionario al Concedente, i termini e le condizioni della presente Convenzione in modo da ripristinare le condizioni di legge ed, in caso di mancato accordo, la Convenzione si intenderà risolta.
Articolo 6
DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La Concessione ha la durata complessiva di anni 13 (tredici), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Più in particolare, la durata della Concessione è suddivisa – pur essendo unitario l’oggetto della Convenzione – in due distinti periodi.
Il primo periodo di Concessione, di non più di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sarà destinato alla Progettazione dell’infrastruttura nonché alla sua predisposizione ed allestimento. Resta inteso che,
a. nel corso del periodo di cui al presente comma, a maggiore beneficio dell’interesse pubblico, la prestazione dei Servizi potrà avere luogo con modalità anticipate per quelle porzioni dell’infrastruttura che siano in grado di essere messe a disposizione della prestazione dei Servizi, purché a fronte della sottoscrizione di singoli Contratti, con anticipo sulla data di avvio del secondo periodo di esecuzione della Convenzione; nel caso di avvio anticipato dei Servizi di cui alla presente lettera, la disciplina dei Servizi, le relative garanzie e responsabilità saranno disciplinate dal singolo Contratto;
b. salvo quanto previsto alla lettera a) che immediatamente precede, i Servizi non saranno resi alle Amministrazioni Utenti senza esito positivo della Verifica di Conformità dell’infrastruttura, che il Concedente si impegna a porre in essere entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di completamento dell’infrastruttura che sarà inviata dal Concessionario; le operazioni di verifica e l’esito della Verifica di Conformità dell’infrastruttura saranno verbalizzate in contraddittorio in un apposito Verbale di Verifica di Conformità.
Il secondo periodo di Concessione inizierà al termine del primo periodo di Concessione e durerà fino al termine della Concessione indicato al comma 1.
Il periodo di fornitura dei Servizi alle Amministrazioni Utenti, oggetto dei singoli Contratti, avrà durata di 10 (dieci) anni a decorrere dal completamento della Migrazione della Amministrazione medesima e comunque non potrà superare la durata della Concessione.
La durata della Convenzione è stata definita nel presupposto che la sottoscrizione del Contratto di Utenza con ciascuna Amministrazione intervenga entro 30 (trenta) mesi dalla stipula della presente Convenzione, salva proroga di quest’ultimo termine concordata tra Concedente e Concessionario (ulteriore rispetto a quella prevista nel successivo comma 8), dovendo poi perfezionarsi la relativa Migrazione entro 48 (quarantaotto) mesi dalla stipula della presente Convenzione.
3. Ove il singolo Contratto venisse a scadere in vigenza della Convenzione, l’Amministrazione utente e il Concessionario potranno, con specifico accordo, prolungare la durata del Contratto sino alla scadenza della Convenzione.
4. Fermo restando quanto previsto al presente articolo, ai sensi dell’art. 175, comma 1, lett. a) del Codice, non è ammessa la proroga della Concessione e dei Contratti.
Sussiste, tuttavia, l’obbligo, per il Concessionario, di garantire la fornitura del Servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni, su richiesta del Concedente, e/o dell’Amministrazione utente, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle eventuali operazioni di gara volte all’affidamento dei Servizi ad un nuovo concessionario. Si precisa che la prosecuzione nella prestazione dei Servizi è ammessa nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti né dal Concessionario, né dal Concedente e/o dall’Amministrazione utente, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente.
A beneficio di maggiore chiarezza si specifica che, in ogni caso, il Concessionario sarà tenuto a prestare i Servizi nel periodo di estensione di cui al presente comma anche ove sia venuto meno o venga meno nel medesimo periodo l’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, fermo il diritto del Concessionario a vedere ripristinato l’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione anche nell’eventuale periodo di estensione ovvero, laddove essa sia terminata per qualunque ragione prevista dalla legge o dalla presente Convenzione, a ricevere il relativo indennizzo.
5. Qualora, invece, il Concessionario non sia in grado di garantire, durante il periodo di eventuale estensione di cui ai commi precedenti, la fornitura del Servizio con l’infrastruttura esistente e vi sia, quindi, la necessità di nuovi investimenti da parte del Concessionario, quest’ultimo e il Concedente negozieranno in buona fede le modalità tecniche per consentire il ristoro della quota di tali investimenti non ammortizzata nel periodo di proroga, sulla base dei parametri del PEF. Resta in ogni caso inteso che non saranno posti in essere da parte del Concessionario ulteriori interventi di ammodernamento dell’infrastruttura secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 4.
6. L’estensione dell’efficacia della Concessione può essere convenuta dalla Parti solo in funzione della Revisione, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione, o in caso di sospensioni, ai sensi di quanto previsto all’art. 19 della Convenzione, oppure per consentire al Concedente di procedere a quanto necessario per affidare la Concessione ad altro contraente secondo le procedure dovute secondo le norme applicabili.
7. L’estensione dell’efficacia dei singoli Contratti stipulati ed in corso di efficacia con le
Amministrazioni Utenti potrà essere posta in essere nelle stesse ipotesi di cui ai commi che immediatamente precedono ovvero, comunque nel limite dell’efficacia della Concessione, nell’ipotesi di cui ai commi 2, lett. a) e 3 che precedono.
8. La durata del periodo di Migrazione e di quello di adesione saranno, anche solo uno di essi, automaticamente estesi di ulteriori diciotto (18) mesi laddove rispettivamente Migrazione e/o adesione siano, anche solo una di esse, inferiori al Caso Base del PEF.
Articolo 7 SOCIETÀ DI PROGETTO
1. Il Concessionario è costituito quale società di progetto a termini dell’art. 184 del Codice ed è costituito nella forma della società per azioni, con capitale minimo nella misura indicata dal Bando e partecipata dalle società che hanno partecipato alla gara indetta con il Bando in forma di raggruppamento temporaneo.
2. In particolare, la partecipazione al capitale sociale di ciascuna delle società che hanno partecipato alla gara indetta con il Bando in forma di raggruppamento temporaneo è distribuita nei termini seguenti: [•] pari a [•] azioni per una percentuale del [•]% del capitale; [•] pari a [•] azioni per una percentuale del [•]% del capitale[•] pari a [•] azioni per una percentuale del [•]% del capitale[•] pari a [•] azioni per una percentuale del [•]% del capitale[•] pari a [•] azioni per una percentuale del [•]% del capitale.
3. Come disposto dello stesso art. 184 del Codice i Servizi oggetto della Convenzione saranno prestati da parte del Concessionario e si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente ai propri soci in quanto siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili, ferma la possibilità di ricorrere al subappalto, per come disciplinato dall’art. 174 del Codice e ad altre tipologie contrattuali diverse dal subappalto, inclusi i subcontratti, in conformità con le norme applicabili. A tal fine, il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i Servizi, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla società di progetto, li eseguano nel rispetto delle prescrizioni di Legge e del contenuto dell’Offerta.
4. Fermo restando che, salvo quanto previsto dagli art. 48, commi 17, 18 e 19 e 175, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare al Concessionario e a garantire, nei limiti di legge, il buon adempimento degli obblighi del Concessionario, le partecipazioni dagli stessi detenute nella società Concessionaria potranno essere liberamente cedute tra gli stessi soci.
Resta altrettanto fermo che i soci che siano investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono cedere la loro partecipazione in qualsiasi momento ad altri investitori istituzionali ovvero agli altri soci.
L’ingresso di nuovi soci nel capitale del Concessionario che non siano investitori istituzionali, incluso quello derivante dalla cessione di partecipazioni da parte dei soci qualificanti in aggiunta a quelli che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, è subordinato, a pena di risoluzione per inadempimento del Concessionario ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione, al consenso del Concedente.
Di tutte le variazioni nel capitale sociale della Concessionaria, quest’ultima si impegna ad informare tempestivamente il Concedente che, ove richiesto, si obbliga a rilasciare il relativo consenso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Concessionaria restando inteso che, a termini dell’art. 20 della l. 7 agosto 1990, n. 241, decorso detto termine senza che sia pervenuto il diniego del consenso del Concedente, la modifica della compagine societaria si intende accettata e diviene pertanto efficace.
5. Il Concessionario assume altresì l’obbligo di comunicare al Concedente, senza indugio, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita o la riduzione dei requisiti per la qualificazione al di sotto della misura dimostrata in sede di gara indetta sulla base del Bando ed a porvi rimedio entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.
SEZIONE II – EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO, RISCHIO E REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE
Articolo 8
PRESUPPOSTI DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
1. La disciplina della Concessione si fonda sul rispetto dell’Equilibrio Economico-Finanziario, cristallizzato nel PEF, sulla base dei presupposti e delle condizioni previsti nel medesimo PEF, nonché in ossequio all’allocazione dei rischi, riportata nella Matrice dei rischi, allegata alla Convenzione sub Allegato G.
2. Ai sensi dell’art. 165 del Codice, i ricavi di gestione del Concessionario provengono dalla fornitura dei Servizi alle Amministrazioni Utenti, secondo i prezzi previsti dal PEF per ciascun Servizio. Il puntuale ed esatto pagamento da parte del Concedente e delle Amministrazioni Utenti degli importi dovuti ai sensi della presente Convenzione costituisce uno degli elementi principali su cui si fonda l’Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione.
Articolo 9
RISCHI ASSUNTI DAL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario assume su di sé i seguenti rischi, costituiti, in specifico, da:
a. rischio di domanda, in relazione:
(i) al numero di Amministrazioni Utenti che decideranno di migrare e che perfezioneranno il processo di migrazione;
(ii) alla quantità e tipologia di servizi che le Amministrazioni Utenti, che hanno perfezionato la migrazione richiederanno, mediante la sottoscrizione dei Contratti;
trovando applicazione quanto previsto al successivo art. 11, comma 5;
b. rischio di disponibilità, relativo alla costante disponibilità degli impianti e dotazioni tecnologiche infrastrutturali dei Data Center, secondo i requisiti ed i LS stabiliti nel Capitolato Servizi. In
particolare, il rischio si concretizza in relazione alla possibilità di aumento dei costi di gestione e manutenzione degli impianti e dotazioni tecnologiche infrastrutturali dei Data Center e delle componenti edili ad essi relativi, compresa la loro eventuale sostituzione, e, in generale, dei costi necessari a garantire i LS del Servizio, sotto il profilo della gestione e del personale utilizzato;
c. rischio di gestione, legato ad una errata valutazione, da parte del Concessionario, dei prezzi praticati per i Servizi nonché all’incremento dei costi di fornitura dei Servizi medesimi;
d. rischi di investimento, legati all’approvvigionamento delle componenti degli impianti e dotazioni tecnologiche infrastrutturali dei Data Center, funzionali alla fornitura del Servizio;
e. rischio di finanziamento della Concessione, ovverosia di mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti ai sensi dell’articolo 180, comma 7;
f. rischio di progettazione, predisposizione e allestimento, in relazione alle variabili tecnologiche e operative;
il tutto nei termini specificati nella Matrice dei rischi, allegata alla Convenzione sub Allegato G.
Articolo 10 RIPARTIZIONE DEI BENEFICI
1. A partire dalla Data di Decorrenza del Periodo di Verifica dell’Andamento Commerciale della Concessione, qualora per effetto di una adesione al PSN superiore a quella prevista ai sensi del PEF, i ricavi effettivamente percepiti dal Concessionario al netto dei costi effettivamente sostenuti, comprensivi di imposte e detrazioni dovute ad ogni titolo, presenti e future dovessero determinare un incremento del TIR di Progetto in misura superiore del 2% (due per cento) rispetto al livello previsto nel PEF quale indicatore dell’Equilibrio Economico Finanziario (la “Soglia Rilevante di Incremento del Rendimento del TIR di Progetto”), il Concessionario rimodulerà per il periodo rimanente i prezzi in modo da retrocedere al Concedente e/o alla Amministrazione utente la quota parte di beneficio eccedente la Soglia Rilevante di Incremento del Rendimento, fermo restando l’Equilibrio Economico Finanziario come di tempo in tempo aggiornato.
2. A tale fine, a partire dalla Data di Decorrenza del Periodo di Verifica dell’Andamento Commerciale della Concessione e sino al termine della Concessione, il Concessionario ed il Concedente provvederanno ad effettuare aggiornamenti periodici del PEF su base biennale (il “Periodo di Osservazione”). Ove occorrer possa, resta inteso che eventuali proventi percepiti da parte del Concessionario in ciascun Periodo di Osservazione e tali da non determinare un’eccedenza rispetto alla Soglia di Rilevanza di Incremento del Rendimento restano di esclusiva pertinenza del Concessionario e non sono (né potranno) essere oggetto dei meccanismi di condivisione di cui al presente comma.
3. Qualora il Concessionario, nel corso della durata della Concessione, intenda effettuare un’operazione volta:
a. ad estinguere, totalmente o parzialmente, le fonti di debito contratte con gli istituti finanziatori e riflesse nel PEF e/o rifinanziare tali fonti di debito (in qualsivoglia forma tecnica, ivi incluso, ove del caso, attraverso ricorso al mercato dei capitali mediante l’emissione di obbligazioni e/o titoli di debito); ovvero
b. a rinegoziare e/o rimodulare le condizioni delle fonti di debito contratto con gli istituti
finanziatori e riflesse nel PEF;
dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi e le condizioni del nuovo finanziamento (il “Rifinanziamento”).
Qualora per effetto del Rifinanziamento: a) si verifichi un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il Rifinanziamento non potrà essere perfezionato senza la previa approvazione del Concedente, che non potrà essere irragionevolmente negata.
Qualora il Rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario tali da determinare un incremento del TIR dell’Equity in misura superiore del 2% (due per cento) rispetto al livello previsto nel PEF quale indicatore dell’Equilibrio Economico Finanziario, verificati attraverso l’inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale (il “Beneficio da Rifinanziamento”), detto Beneficio da Rifinanziamento calcolato dal Concessionario e comunicato al Concedente e sarà condiviso con il Concedente in misura pari a un massimo del 33% (trentatrè per cento).
A miglior chiarimento di quanto precede, si precisa che il TIR dell’Equity ed il TIR di Progetto potranno conseguentemente variare in aumento (rispetto al valore indicato nel PEF) per effetto delle disponibilità di cassa derivanti dal (o altrimenti connesse al) Beneficio da Rifinanziamento.
4. Resta inteso che nel caso in cui, alla data del Rifinanziamento, la Convenzione versasse in una situazione di alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, l’eventuale Beneficio da Rifinanziamento sarà integralmente riservato alla (e pertanto trattenuto dalla) Concessionaria escludendosi per tale ipotesi la ripartizione con il Concedente, fermo restando in ogni caso il diritto della Concessionaria di attivare la procedura di riequilibrio ai sensi della presente Convenzione e di ottenere il ripristino degli Indicatori di Equilibrio.
Resta altresì inteso e convenuto tra le Parti che le disponibilità di cassa derivanti dal (o altrimenti connesse al) Beneficio da Rifinanziamento
a. qualora di spettanza della Concessionaria ai sensi del presente articolo saranno considerate come liberamente disponibili da parte della Concessionaria e saranno in ogni caso da questa trattenute anche al fine di prevederne la distribuzione in favore dei soci sotto forma di dividendi o in qualsivoglia altra forma;
b. qualora di spettanza del Concedente ai sensi del presente articolo saranno retrocesse secondo le modalità che saranno di volta in volta determinate in buona fede di comune accordo tra Concedente e Concessionaria.
Articolo 11 REVISIONE DEL PEF
1. Gli elementi indicati all’art. 8 della Convenzione costituiscono i presupposti dell’Equilibrio Economico-Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico-Finanziario è espresso, in particolare, dai seguenti Indicatori di Equilibrio, valutati congiuntamente, contenuti nel PEF contrattuale:
a. TIR del progetto, al netto delle imposte, pari a 5,1% (cinquevirgolauno per cento);
b. DSCR minimo, almeno pari a 1,4 X (unovirgolaquattro);
3. Qualora si riscontri una Variazione dell’Equilibrio, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia e ferma restando la permanenza dei rischi allocati in capo al Concessionario, le Parti convengono di procedere alla Revisione del PEF contrattuale e della Convenzione, sempreché la Variazione dell’Equilibrio sia determinata da eventi non imputabili al Concessionario.
4. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:
a. eventi di Forza Maggiore;
b. l’inadempimento o il ritardato adempimento da parte del Concedente e/o dell’Amministrazione Utente, ovvero la variazione della durata della Concessione non imputabile al Concessionario o la variazione del rischio di credito delle Amministrazioni Utenti conseguente al ritardato o mancato pagamento dei corrispettivi dei Servizi da parte delle stesse;
c. l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di progettazione, predisposizione ed ammodernamento quinquennale dell’infrastruttura nonché di prestazione del Servizio, in particolare, sui costi o i tempi dello stesso, tali da determinare una variazione negativa del TIR del progetto superiore allo 0,15% (zerovirgolaquindici per cento) o la riduzione DSCR minimo ad un livello inferiore a 1.3 X (unovirgolatre).
5. Le Parti, fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 10, convengono di procedere alla revisione del PEF contrattuale e della Convenzione, oltre che al verificarsi di una Variazione dell’Equilibrio dovuta a una delle fattispecie di cui al comma 4, anche laddove, al trentesimo (30°) mese dalla stipula della presente Convenzione, per effetto di un evento non imputabile al Concessionario la Variazione dell’Equilibrio determini un TIR di progetto, al netto delle imposte, inferiore al 2,4% (duevirgolaquattro per cento).
6. Al verificarsi di una Variazione dell’Equilibrio, dovuta a una delle fattispecie, di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di avviare la relativa procedura di Revisione, il Concessionario ne dà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato la Variazione dell’Equilibrio, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:
a. PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
b. PEF revisionato, in formato editabile, che riproduce la proposta di Revisione;
c. relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di Revisione;
d. relazione dimostrativa dell’evento non imputabile al Concessionario e dei maggiori oneri da esso derivanti;
e. schema di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF revisionato.
7. La Revisione è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno, o più, eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla Revisione.
8. Il Concedente, previo gradimento del Concessionario, nell’ipotesi di cui al comma 5, nominerà un soggetto terzo indipendente, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia economica e di revisione legale, a cui sarà chiesto di verificare la correttezza dei criteri di esposizione del PEF in disequilibrio anche in contraddittorio con il Concessionario. Tale verifica dovrà avere ad oggetto in particolare la coerenza di quanto indicato nella documentazione di cui al comma 6 con quanto previsto nel PEF sia in riferimento alla componente fissa necessaria per la realizzazione dell’infrastruttura di base oggetto della Concessione, con particolare riguardo agli investimenti correlati agli elementi caratterizzanti la Proposta, sia in riferimento alla componente variabile proporzionale alle previsioni dei volumi in ingresso secondo i profili delle adesioni ricevute in fase di esecuzione del Contratto. Tale procedura dovrà concludersi entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 6.
9. Al fine di consentire tali valutazioni le Parti si accorderanno, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, sul livello di dettaglio e sulla frequenza di consuntivazione dei KPI finanziari e operativi necessari a valutare correttamente costi, ricavi e sottoscrizione dei Servizi.
10. Se all’esito della valutazione di cui al comma 8 emerge che la Variazione dell’Equilibrio persiste anche scorporando le componenti di investimento e di costo non coerenti con il PEF, le Parti procedono alla revisione del PEF contrattuale e della Convenzione escludendo gli elementi economici valutati come non coerenti dal soggetto terzo indipendente di cui al comma 8.
11. In tutti i casi di revisione del PEF contrattuale di cui ai precedenti commi 4 e 5, verrà costituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti delle Parti che dovrà riunirsi con periodicità settimanale e giungere ad una valutazione conclusiva in ordine alle misure volte a consentire il riequilibrio del PEF. Se le Parti non trovano accordo sulla Revisione entro 30 (trenta) giorni, le Parti possono recedere dalla Convenzione, in attuazione dell’art. 165, ultimo comma del Codice. In tal caso, si applica l’art. 37 della Convenzione. Il mancato accordo non potrà essere configurato come inadempimento della Concessione.
12. Nel caso di richiesta, da parte del Concedente, di varianti che comportino un aumento degli investimenti, o dei costi del Concessionario, ai sensi di quanto previsto all’art. 175 del Codice e all’art. 30 della Convenzione, si può procedere, indipendentemente dalla percentuale di alterazione degli indicatori della Variazione dell’Equilibrio, di cui alle definizioni dell’art. 2, della Convenzione, mediante Revisione del PEF. Alternativamente, in tali casi, si può procedere mediante il pagamento, da parte del Concedente, degli importi corrispondenti alla variante, senza attivare il meccanismo di Revisione, di cui al presente articolo.
CONTROLLI E COMITATO DI CONTROLLO
1. Il Concessionario si impegna, a seguito della stipula della presente Convenzione, a trasmettere al Concedente le informazioni sull’andamento della presente Convenzione e dei prezzi, tempi e modalità praticati per i Servizi previste dall’Allegato I “Flussi informativi”.
2. Entro tre mesi dall’avvio della prestazione del Servizio alla prima Amministrazione utente, il Concedente ed il Concessionario daranno vita ad un Comitato di Controllo composto da un
numero di membri che assicuri la eguale rappresentanza del Concedente e del Concessionario e che, di norma, si riunirà con cadenza almeno trimestrale.
3. Il Comitato di Controllo ha potere di vigilanza sull’andamento della Concessione e può suggerire al Concedente, al Concessionario o ad entrambi misure di miglioramento dei Servizi, qualora non risultino in linea con i KPI prefissati, anche su segnalazione di singole Amministrazioni Utenti.
4. Spetta al Comitato di Controllo la verifica dell’andamento dei prezzi dei Servizi e degli altri termini ai quali questi sono resi alle Amministrazioni Utenti, in relazione ai prezzi ed alle tecnologie comparabili presenti sul mercato, avendo sempre riguardo all’incidenza sull’equilibrio del piano economico finanziario.
5. Il Comitato di Controllo ha altresì il compito di supportare il Concedente e il Concessionario attraverso:
a. l’espressione del parere consultivo di cui all’art. 5, comma 4 e l’effettuazione delle valutazioni di cui al punto iii. di quest’ultimo comma;
b. l’esame ai sensi dell’art. 17, comma 2, degli esiti dell’attività di verifica e controllo di cui al comma 1 del medesimo articolo;
c. l’esame della questione di cui all’art. 18, comma 6, formulando valutazioni e/o proposte da sottoporre all’Amministrazione Utente interessata;
d. l’esperimento del tentativo di conciliazione di cui all’art. 22, comma 3;
e. l’effettuazione della valutazione di cui all’art. 38, comma 2, anche avvalendosi, se ritenuto opportuno, della collaborazione di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia tecnico informatica.
Inoltre, il Comitato di Controllo svolge i compiti ad esso assegnati e regolati nello schema di Contratto allegato sub D.
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
Articolo 13
SOGGETTI NOMINATI DAL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, nomina e comunica al MITD un soggetto adeguatamente qualificato come Direttore del Servizio, unico interlocutore del RUP e del DEC del MITD, nonché delle singole Amministrazioni Utenti, per tutta la durata della Concessione.
2. Sempre entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario nomina e comunica al MITD un soggetto adeguatamente qualificato come Referente del Servizio, con il compito di gestire i rapporti con il DEC del MITD e/o della singola Amministrazione utente, per gli aspetti operativi e di coordinamento riguardanti le tematiche di salute e sicurezza sul lavoro.
3. In caso di indisponibilità, a qualsiasi causa dovuta, del Direttore o del Referente del Servizio, per più di 4 (quattro) settimane, o di sua sostituzione, il Concessionario deve darne comunicazione al Concedente, con le formalità di cui all’art. 40 della Convenzione.
Articolo 14 OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO
1. All’avvio del Servizio, il Concessionario ha l’obbligo di garantire, a proprie spese e nei termini previsti dalla Convenzione, la fornitura del Servizio, così come meglio dettagliata nell’Offerta e nel Capitolato Servizi.
2. Il Concessionario si obbliga, in particolare:
2.1. a favore del Concedente, a:
a. Progettare, predisporre, allestire e mettere a disposizione l’infrastruttura impiantistica e tecnologica, con caratteri di alta affidabilità, nei termini di cui al Capitolato Tecnico;
b. ottenere ogni autorizzazione eventualmente necessaria per relativa alla Progettazione dell’infrastruttura, il suo allestimento e la messa in esercizio e la conduzione dei Servizi;
c. garantire la disponibilità dei locali ospitanti i Data Center;
d. sottoscrivere il Contratto di Finanziamento, trasmettendone copia comprensiva di tutti i documenti allegati sottoscritti con i Finanziatori e gli eventuali contratti di copertura del rischio di variazione dei tassi d’interesse con i relativi allegati, entro e non oltre diciotto (18) mesi dalla stipula della presente Convenzione, pena la risoluzione della stessa come previsto dall’art. 32 della presente Convenzione;
e. mantenere attive ed efficaci le garanzie prestate a’ termini della presente Convenzione;
f. a non cedere a terzi la presente Convenzione;
g. ad indicare il Codice Univoco di progetto (CUP) oltre al Codice identificativo di Xxxx (CIG) nei Contratti e negli atti rivolti al Concedente che integrino o modifichino la presente Convenzione nelle ipotesi dalla Convenzione stessa previste;
h. adempiere alle altre obbligazioni espressamente previste dalla presente Convenzione.
2.2. a favore delle Amministrazioni utente, a:
a. prestare i Servizi secondo i termini e le condizioni disciplinati dal Contratto ed in ossequio al Capitolato Servizi e all’Offerta.
3. Resta inteso che le prestazioni del Concessionario potranno essere rese in nome e per conto dello stesso da parte dei soci che abbiano assunto la qualità di Proponente, ovvero da società dagli stessi controllate, fermo restando che il Concessionario resterà l’esclusivo responsabile dell’esatta esecuzione della Convenzione e dei Contratti con le Amministrazioni, rispondendo verso il Concedente e le Amministrazioni Utenti degli eventuali inadempimenti dei subappaltatori.
4. Il Concessionario si impegna altresì a:
a) organizzare una banca dati, per come descritta negli Allegati Allegato A “Capitolato Tecnico e relative Appendici – Capitolato Servizi” e Allegato B “Offerta Tecnica del Fornitore”; contenente dati, documenti, informazioni e notizie di rilevo concernenti l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario stesso ed accessibile dal Concedente ed alle Amministrazioni Utenti in tempo reale;
b) su richiesta del Concedente, fornire tempestivamente al Concedente medesimo, anche su supporto elettronico, la documentazione, le informazioni e le notizie comunque utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dalla presente Convenzione e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
c) fornire al Responsabile del Procedimento tutti i chiarimenti richiesti;
d) partecipare alle visite che il Responsabile del Procedimento e/o suoi incaricati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a: (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, degli stessi; (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della presente Convenzione; (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dal Concessionario ovvero per l’esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l’operatività del Concessionario o l’escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento, a carico del Concessionario o dei soci; (iv) le controversie, i procedimenti giurisdizionali, avanti a qualsiasi giurisdizione, da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto; (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Convenzione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiervi.
f) inviare trimestralmente adeguate informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Convenzione, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatotre economico nei contratti di partenariato pubblicoprivato», secondo le specifiche che saranno concordate dalle Parti entro novanta (90) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
5. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta scritta.
Articolo 15 TUTELA DEI LAVORATORI
1. Il Concessionario si impegna al rispetto delle norme in materia di lavoro (compreso il rispetto della contrattazione collettiva applicabile), previdenza, antinfortunistica e radioprotezione e garantisce che siano applicate ai propri dipendenti e collaboratori condizioni retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali, ove applicabili, in base alle categorie ed al luogo di svolgimento delle attività.
2. In particolare, il Concessionario applica al proprio personale dipendente, impiegato nell’esecuzione della Concessione e dei Contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto della Concessione.
3. Ai sensi dell’art. 30 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, relativo a personale dipendente del Concessionario, o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’articolo 174 del Codice, impiegato nell’esecuzione della Concessione e/o del Contratto, il Concedente e/o l’Amministrazione utente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, di cui al comma 2 del presente articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e, in ogni caso, il Concessionario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata, formalmente e motivatamente, la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente e/o l’Amministrazione utente paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, ai sensi dell’articolo 174 del Codice e previa autorizzazione del Concedente in funzione anche di coordinamento delle obbligazioni di Concessione e verifica delle condizioni di applicabilità della norma appena citata.
5. In ogni caso, sull’importo netto del corrispettivo a carico del Concedente e/o dell’Amministrazione utente è operata, in relazione a ciascuna delle scadenze di versamento dei Corrispettivi per il Servizio, una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Concedente e/o dell’Amministrazione utente del certificato o verbale di Verifica di Conformità, di cui all’art. 39 della Convenzione, previo rilascio del DURC.
6. Ai sensi dell’art. 28 del d. lgs. n. 81/08, è stato redatto, ed è allegato alla Convenzione - Allegato L il DUVRI Contrattuale, cui il Concessionario deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività.
7. Il Concessionario si impegna, altresì, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali, ai sensi dell’art. 30 del Codice ed elencate nell’Allegato X al Codice medesimo.
Articolo 16 OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE
1. Il Concedente si impegna ad approvare il Piano operativo dell’infrastruttura entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del Piano stesso da parte del Concessionario nonché a compiere gli adempimenti necessari per la Verifica di Conformità nei termini di cui alla presente Convenzione.
2. Il Concedente si impegna a compiere, con la propria struttura interna, attività di promozione al fine di far usufruire del Servizio il maggior numero di Amministrazioni Utenti nel più breve tempo
possibile, anche in considerazione delle risorse messe a disposizione delle stesse Amministrazioni dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 1, Asse 1.
Articolo 17
ULTERIORI ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE
1. Il Concedente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiedere al Concessionario l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 21 della Convenzione.
2. Le risultanze delle attività di verifica e controllo di cui al presente articolo saranno comunicate al Comitato di cui all’art. 12 della Convenzione perché siano eventualmente discusse in contraddittorio in seno al Comitato sia laddove si presentino delle criticità, perché si individuino in modo collaborativo le misure adatte al loro superamento, sia perché possano formare oggetto di conoscenza e miglioramento della performance laddove mettano in luce elementi positivi suscettibili di ulteriore implementazione o estensione.
Articolo 18
PIANO FABBISOGNI, PROGETTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI, MIGRAZIONE
1. Le Amministrazioni Utenti potranno stipulare il Xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione salva proroga di quest’ultimo termine concordata tra Concedente e Concessionario. A tal fine, le Amministrazioni Utenti dovranno fornire al Concessionario, che dovrà collaborare alla sua stesura, il Piano dei Fabbisogni che contiene l’elenco aggiornato del perimetro IT coinvolto nell’affidamento dei Servizi, con indicazione delle modalità richieste (Housing, Hosting, IaaS e Cloud), nell’àmbito di quanto previsto dal Catalogo dei Servizi e secondo i termini e le condizioni di cui al Capitolato Servizi. Tale elenco fornirà gli elementi per poter identificare l’insieme dei Sevizi e le relative modalità di fornitura per l’Amministrazione utente, i quali costituiranno l’oggetto del Contratto.
2. Il Concessionario entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del Piano dei Fabbisogni dovrà trasmettere all’Amministrazione il relativo Progetto del Piano dei Fabbisogni che deve contenere almeno le seguenti sezioni:
a) “Descrizione dei Servizi” con il dettaglio, per ciascun servizio, di:
− identificativo del servizio;
− configurazione (ove applicabile);
− quantità;
− costi;
− -impegno delle eventuali risorse professionali previste;
b) “Piano di Migrazione di Xxxxxxx”, comprensivo dei suoi allegati.
3. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Utente di presentare osservazioni al Progetto del Piano dei Fabbisogni, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione, con solo riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di migrazione e della relativa tempistica dettate da specifiche oggettive esigenze dell’Amministrazione stessa.
4. Le osservazioni dell’Amministrazione utente saranno discusse in buona fede, sia laddove evidenzino criticità, perché si individuino in modo collaborativo le misure adatte al loro superamento, sia perché possano formare oggetto di conoscenza e miglioramento del progetto di dettaglio, laddove mettano in luce elementi positivi suscettibili di ulteriore implementazione o estensione.
5. Tenuto conto delle risultanze del dialogo di cui al comma 4 del presente articolo, il Concessionario provvederà alle conseguenti modifiche al Progetto del Piano dei Fabbisogni, nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.
6. Nel caso in cui l’Amministrazione non provveda all’accettazione del Progetto del Piano dei Fabbisogni, così come emendato ai sensi del comma precedente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, della questione sarà investito il Comitato di controllo costituito ai sensi della Convenzione.
7. Il Progetto del Piano dei Fabbisogni si intende in ogni caso accettato con la stipula del Contratto, di cui sarà un allegato.
8. Lo schema del Contratto tra Concessionario ed Amministrazioni Utenti è allegato alla Convenzione a formarne parte integrante.
SEZIONE V - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
Articolo 19
FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne deve dare immediata comunicazione scritta all’altra Parte e/o all’Amministrazione Utente, con le modalità di cui all’art. 40 della Convenzione, descrivendo l’evento e indicando la prevedibile durata.
2. Fermo restando quanto sopra, qualora, in seguito a un evento di Forza Maggiore, o altro evento non imputabile al Concessionario, quest’ultimo non sia in grado di prestare, in tutto o in parte, il Servizio, il Concessionario deve fornire al Concedente ed alla Amministrazione utente interessata, nell’informativa di cui al comma 1 del presente articolo, anche la descrizione delle prestazioni facenti parte del Servizio, o delle parti di essi, che non possono essere eseguite a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere eseguite, seppure parzialmente.
3. Nel casi di un evento di Forza Maggiore che determini una sospensione del Servizio, parziale, e/o totale per un periodo fino a 30 (trenta) giorni, il Concessionario avrà diritto ad un’automatica proroga del termine di gestione del Servizio per un periodo pari a quello della sospensione. Qualora,
invece, la sospensione si protragga per oltre 30 (trenta) giorni e fino ai 180 (centottanta) giorni, il Concessionario potrà anche richiedere la rideterminazione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario, con le modalità di cui all'art. 11 della Convenzione, qualora ne ricorrano i presupposti.
In caso di Forza Maggiore protratta per più di 180 (centottanta) giorni, ciascuna delle Parti può richiedere la risoluzione della Convenzione e/o dei Contratti, ai sensi dell'art. 1463 Cod. Civ. e, in tal caso, si applicano le previsioni degli artt. 35 e 36 della Convenzione e/o del Contratto.
4. In ogni caso di sospensione della Concessione, in coerenza con quanto disposto al presente articolo, resta definito che il Concessionario avrà diritto ad un’automatica proroga del termine di gestione del Servizio per un periodo pari a quello della sospensione. Qualora, invece, la sospensione si protragga per oltre 30 (trenta) giorni e fino ai 180 (centottanta) giorni, il Concessionario potrà anche richiedere la rideterminazione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario, con le modalità di cui all'art. 11 della Convenzione, qualora ne ricorrano i presupposti. Ove, invece, la sospensione sia protratta per più di 180 (centottanta) giorni, ovvero l’evento che determina la sospensione comporti l’oggettiva impossibilità definitiva del Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni, ciascuna delle Parti può richiedere la risoluzione della Convenzione e/o dei Contratti, ai sensi dell'art. 1463 Cod. Civ. e, in tal caso, si applicano le previsioni degli artt. 35 e 36 della Convenzione e/o dell’art. 20 del Contratto con l’Amministrazione Utente.
SEZIONE VI - CORRISPETTIVI E PENALI
Articolo 20 LIVELLI DI SERVIZIO
1. Le prestazioni che il Concessionario deve eseguire, nell’ambito del Servizio, devono garantire il rispetto dei Livelli di Servizio (“LS” o “SLA”), descritti nell’Allegato “[•]” al Capitolato Servizi.
2. Le modalità di erogazione delle attività di manutenzione, descritte nell’Allegato “[•]” al Capitolato Servizi, sono suddivise per tipologia in (i) Manutenzione Correttiva, (ii) Manutenzione Preventiva,
(iii) Manutenzione Predittiva e, secondo la priorità di intervento, in (iv) Manutenzione Ordinaria e
(v) Manutenzione Straordinaria. [Nota del Proponente: la descrizione delle attività di manutenzione è contenuta nel documento “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” accluso alla Proposta]
3. La specificazione degli inadempimenti che comportano, relativamente alle attività oggetto della Concessione, l’applicazione delle penali, nonché l’entità delle stesse, sono disciplinate nel nell’Allegato H – “Indicatori di Qualità”.
1. Il ritardato, inadeguato o mancato adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione che siano poste a favore del Concedente, importa l’irrogazione di penali.
Egualmente, il ritardato, inadeguato o mancato adempimento delle obbligazioni che siano poste a favore delle Amministrazioni Utenti, importa l’irrogazione di penali disciplinate dal Contratto.
2. In considerazione di quanto previsto dall’art. 113 bis, comma 4, del Codice l’ammontare complessivo delle penali nel limite massimo del 10% (dieci per cento) del dell'ammontare netto contrattuale, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima, è dato dalla somma delle penali che il Concessionario sopporterà in relazione alle obbligazioni poste a favore del Concedente e delle penali che il Concessionario sopporterà in relazione alle obbligazioni poste a favore delle Amministrazioni Utenti e previste dal Contratto.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
PENALI DEL CONCEDENTE
1. In ipotesi di ritardato adempimento imputabile al Concessionario delle obbligazioni poste a favore del Concedente, il Concessionario sopporterà una penale giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'ammontare netto contrattuale delle obbligazioni rese in favore del Concedente per la realizzazione dell’infrastruttura, vale a dire una penale giornaliera di Euro 4.800 (quattomilaottocento).
2. Il ritardato, inadeguato o mancato adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione che siano poste a favore del Concedente deve essere contestato dal RUP nella sede del Comitato di Controllo.
3. La contestazione deve avvenire con forma scritta e motivata ed opportunamente quantificata entro 8 (giorni) dall’evento o dalla sua conoscibilità.
Laddove il Concessionario non contesti l’applicazione della penale a favore del Concedente, il Concessionario provvederà, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, a corrispondere al Concedente la somma dovuta; decorso inutilmente il termine di cui al presente comma, il Concedente potrà provvedere ad incassare le garanzie nei limiti dell’entità della penale.
A fronte della contestazione della penale da parte del Concessionario, il Comitato di Controllo promuoverà un tentativo di conciliazione, assegnando a Concedente e Concessionario un termine comune per la presentazione in forma scritta delle proprie ragioni e documentazione rilevante. Ad esito del contraddittorio scritto, il Comitato di Controllo tenterà la conciliazione di Concessionario e Concedente in seduta appositamente convocata. A fronte della mancata conciliazione tra le parti il RUP irrogherà la penale e, salvo lo spontaneo pagamento da parte del Concessionario, pur senza che ciò corrisponda ad acquiescenza, incamererà la garanzia entro i limiti della penale. Resta fermo il diritto del Concessionario di contestarla iscrivendo riserva o agendo in giudizio per la restituzione.
4. Una volta che, per ragione delle penali irrogate dal Concedente sia superato il limite massimo delle penali di cui all’art. 113 bis, comma 4, del Codice, è in facoltà del Concedente risolvere la Concessione.
PENALI DELL’AMMINISTRAZIONE UTENTE
1. La ritardata, inadeguata o mancata prestazione dei Servizi a favore dell’Amministrazione utente è oggetto delle penali previste dal Contratto, che sono definite in termini oggettivi in relazione a quanto dettagliato all’Allegato H – “Indicatori di Qualità”.
2. In ipotesi di ritardato adempimento imputabile al Concessionario delle obbligazioni poste a favore dell’Amministrazione utente, il Concessionario sopporterà una penale giornaliera definita nell’Allegato H – “Indicatori di Qualità” e come specificato nel relativo Contratto.
CORRISPETTIVI, PERIODICITÀ DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE
1. I Corrispettivi per il Servizio, determinati sulla base delle previsioni di cui al Capitolato Servizi, in applicazione delle Prezzi Offerti, sono versati dall’Amministrazione utente al Concessionario, con cadenza bimestrale posticipata, a partire dalla data di avvio dei Servizi, secondo i termini previsti dal Contratto. Si precisa che i suddetti Corrispettivi e, in generale, ogni importo definito nella presente Convenzione o nei suoi allegati sono da intendersi oltre IVA, se dovuta.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 30, commi 5, 5-bis e 6 del Codice, in relazione al caso di inadempienze contributive o retributive, e relative trattenute, i pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura fiscale, con modalità elettronica, nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni o integrazioni, mediante bonifico bancario sul conto [•] o, fermo il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, su altro conto corrente intestato al Concessionario ed indicato nel Contratto, e previa indicazione di CIG nella causale di pagamento. A tal fine, il Concessionario indica nel Contratto i soggetti abilitati a operare sul conto corrente bancario.
3. Ai fini della fatturazione elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e successive modificazioni o integrazioni, il codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura è indicato nel Contratto.
4. Il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è emessa la fattura. Alla scadenza del predetto termine, in mancanza del pagamento, si applicano le disposizioni di legge.
Articolo 25 SVINCOLO DELLE GARANZIE
1. Ove il Contratto lo preveda le Amministrazioni Utenti procedono allo svincolo delle garanzie prestate dal Concessionario, come disciplinate dagli artt. 26 e 27 della Convenzione, successivamente alla Verifica di Conformità, ai sensi dell’art. 39 della Convenzione.
SEZIONE VII - GARANZIE E ASSICURAZIONI
Articolo 26 GARANZIA DEFINITIVA
1. Le Parti danno atto che il Concessionario ha provveduto a costituire la garanzia definitiva, di cui agli artt. 103 e 183, comma 13 del Codice, secondo lo schema tipo 1.2 del DM Garanzie. La mancata prestazione delle garanzie conduce alla conseguenza della risoluzione per inadempimento per come disciplinata dall’art. 33, comma 2, lett. d) della presente Convenzione.
2. Il Concedente, in relazione agli artt. 103 e 183, comma 13 del Codice, riconosce che l’ammontare della garanzia definitiva di cui al presente comma corrisponde al 5% (cinque per cento) del valore complessivo delle prestazioni che ai questi fini si assumono equivalenti all’ammontare degli investimenti previsti nel PEF [Nota del Proponente: al momento della presentazione della Proposta stimate in Euro 723,3 milioni] rese in ragione della Concessione in favore del Concedente e non vi saranno contribuzioni pubbliche a favore del Concessionario a valere sul PNRR. [Nota del Proponente: L’ammontare della garanzia è stato calcolato considerando la riduzione percentuale correlata al possesso delle certificazioni di qualità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice da parte dei soci industriali del Concessionario.]
A beneficio di maggiore chiarezza il Concedente riconosce che l’ammontare della garanzia definitiva si compone della garanzia resa a favore del Concedente in relazione alle prestazioni rese in suo favore, dettagliate all’art. 14, comma 2.1. e dalle garanzie definitive prestate nei singoli Contratti con le Amministrazioni Utenti, dettagliate all’art. 14, comma 2.2 e nel Contratto.
Più in particolare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Concedente con la stipula della Convenzione il Concessionario ha prestato garanzia definitiva, rilasciata il giorno [•] dalla società [•] avente numero [•] di importo pari ad Euro [•] = ([•]/00).
3. La garanzia definitiva prestata in favore del Concedente opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e dovrà avere validità almeno annuale da rinnovarsi, pena l’escussione, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa scadenza per tutta la durata della Concessione. Allo stesso modo, in ragione dei singoli Contratti, opereranno le garanzie definitive concesse alle Amministrazioni Utenti.
4. Sia la garanzia definitiva a favore del Concedente che quelle previste dai Contratti con le Amministrazioni Utenti cessano di avere efficacia dalla data di attestazione, in qualunque forma, di regolare esecuzione delle prestazioni e vengono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del Codice. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione della necessaira documentazione al Concessionario o all’Amministrazione utente secondo quanto di competenza.
5. Sia la garanzia definitiva a favore del Concedente che quelle previste dai Contratti con le Amministrazioni Utenti, laddove il loro ammontare dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, dovranno essere reintegrate dal Concessionario entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Concedente o dalla Amministrazione utente.
6. Sia la garanzia definitiva a favore del Concedente che quelle previste dai Contratti con le Amministrazioni Utenti, sono integrate dal Concessionario a fronte dell’ampliamento del valore dei Servizi dedotti in Contratto nel corso dell’efficacia di questo, ovvero di estensione della durata della Convenzione e/o del Contratto.
Articolo 27 POLIZZE ASSICURATIVE
1. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, il Concessionario si impegna a stipulare idonee polizze assicurative, a copertura delle attività oggetto della Concessione. In particolare, ferme restando le coperture assicurative previste per legge in capo agli eventuali professionisti, di cui il Concessionario si può avvalere nell’ambito della Concessione, il Concessionario ha l’obbligo di stipulare:
a. una polizza assicurativa a favore del Concedente a copertura dei danni che possano derivare all’infrastruttura oggetto di devoluzione a fine concessione; le Parti si danno reciprocamente atto che la polizza di cui alla presente lettera è stata stipulata ed è efficace dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
b. una polizza assicurativa a favore dell’Amministrazione utente, a copertura dei danni che possano derivare dalla prestazione dei Servizi, con validità ed efficacia a far data dalla sottoscrizione del singolo Contratto con l’Amministrazione utente.
Articolo 28
GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI
1. Il Concedente prende atto ed accetta sin d’ora l’eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza della Convenzione e dei singoli Contratti, nei confronti delle Amministrazioni Utenti.
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente e/o delle Amministrazioni Utenti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dalla presente Convenzione e/o dai Contratti e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente e/o le Amministrazioni Utenti potranno opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base alla Convenzione e/o ai singoli Contratti.
3. Il Concedente e/o l’Amministrazione utente si impegnano a cooperare, per quanto di loro competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l’opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituire a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dalla Convenzione e/o dai Contratti.
4. In ogni caso, il Concessionario si impegna a far sì che eventuali cessioni del credito siano disposte solo pro-soluto e subordinatamente all’accettazione del Concedente ove sia debitore ceduto.
SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE
SUBAPPALTO E AFFIDAMENTI I DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario, per l’affidamento a terzi di prestazioni che formano oggetto della Concessione, può procedere mediante contratti di subappalto a terzi nei limiti e con le modalità previste dall’art. 174 del Codice e dalla Documentazione di Xxxx nonché secondo quanto indicato nell’Offerta.
2. Il Concessionario può inoltre procedere alla conclusione con terzi di contratti non riconducibili al subappalto, inclusi i subcontratti, in conformità con le norme applicabili.
3. Le prestazioni eseguite dai soci del Concessionario, inclusi quelli subentrati successivamente, nonché dalle imprese ad essi collegate, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, non costituiscono affidamenti a terzi.
MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. Fermo quanto previsto dall’art. 5, le variazioni dei termini e condizioni della Concessione in costanza della stessa possono intervenire con il rispetto ed entro i limiti di cui all’art. 175 del Codice, ad esito del contraddittorio tra le Parti, redigendo apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione, dal quale risultino le nuove clausole e i nuovi prezzi, che diventeranno parte integrante della Convenzione.
Resta chiarito fin d’ora che, con il rispetto dell’art. 175 del Codice saranno disposte con appositi atti aggiuntivi le varianti necessarie perché (i) sia assicurato alle Amministrazioni Utenti l’aggiornamento alle tecnologie, di tempo in tempo rese disponibili sul mercato, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 4, numero i), (ii) l’integrazione dei Servizi a favore delle Amministrazioni Utenti con la previsione di nuovi servizi, non originariamente previsti dal Catalogo dei Servizi perché frutto dell’evoluzione tecnologica o gestionale, nonché dell’esperienza maturata nella fornitura dei Servizi, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 4, numero ii), (iii) l’aggiornamento dei corrispettivi per i Servizi modificati con la determinazione di nuovi prezzi in ragione di quanto deriva, fermo restando l’equilibrio economico finanziario e i limiti previsti dalla legislazione vigente per la variazione delle prestazioni in costanza di contratto, da quanto disposto dall’art. 5, comma 4, numeri i) e ii) di questa Convenzione.
Le modifiche del Servizio non possono avere l’effetto di modificare la natura delle prestazioni previste in Concessione.
2. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo, le Parti concordano che, le variazioni di cui al comma 1 del presente articolo ed all’art. 5 della Convenzione danno luogo all’avvio della procedura di revisione del PEF Contrattuale, con applicazione dell’art. 11 della Convenzione.
3. Le Parti riconoscono che le eventuali modifiche temporanee nelle modalità di pagamento, dovute a eventi di Forza Maggiore non rientrano tra le variazioni contrattuali disciplinate dal presente articolo o dall’art. 175 del Codice.
SEZIONE IX - CESSAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 31 EFFICACIA DEL CONTRATTO
1. La Convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione.
CAUSE DI RISOLUZIONE AUTOMATICA
1. La Concessione e/o il singolo Contratto cessano automaticamente nei casi disciplinati dall’art. 176 del Codice. A maggiore chiarimento le Parti si danno atto che avendo il Concessionario assunto il rischio di finanziamento ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera e) della Convenzione, il venire meno del Contratto di Finanziamento non determina di per sé una ipotesi di risoluzione automatica.
2. Nel caso di annullamento d’ufficio debbono essere corrisposti gli indennizzi di cui all’art. 176, comma 4 del Codice.
3. La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione, salvo comunque l’indennizzo di cui all’art. 176, comma 4 del Codice. In tal caso il Concessionario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio in favore delle Amministrazioni Utenti secondo la disciplina di cui all’art. 37.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Ai sensi dell’art. 176, comma 7 del Codice, qualora la Concessione e/o il singolo Contratto siano risolti per inadempimento del Concessionario, trova applicazione l’art. 1453 Cod. Civ.
2. Il Concedente e/o le singole Amministrazioni Utenti possono dar luogo alla risoluzione della Convenzione e/o del Contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 Cod. Civ., comunicata per iscritto al Concessionario, ai sensi dell’art. 40 della Convenzione, con l’attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a giorni 60 (sessanta), in caso di:
a. riscontro di gravi vizi nella gestione del Servizio secondo quanto previsto dall’art. 176 del Codice;
b. conclamata insolvenza del Concessionario, ovvero ove sia dichiarato il fallimento dello stesso;
c. applicazione di penali da parte del Concedente, in relazione alle obbligazioni poste in suo favore, ai sensi dell’art. 21 della Convenzione, per un importo che supera complessivamente il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale netto e/o, in relazione alla risoluzione del Contratto, il 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto;
d. mancata attivazione, da parte del Concessionario, di una delle coperture assicurative, previste per legge e ai sensi della Convenzione, o mancato reintegro delle garanzie, ove le stesse si siano ridotte per qualsiasi causa, fermo restando il loro progressivo svincolo;
e. sentenza di condanna passata in giudicato dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del Codice;
f. violazione delle obbligazioni in materia di monitoraggio per come definite dalle Linee Guida ANAC n. 9, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx n. 318 del 28 marzo 2018, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato».
3. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, a quest’ultimo sarà dovuto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a favore delle Amministrazioni Utenti, nonché il rimborso dei costi sostenuti, direttamente o indirettamente, e non remunerati per la progettazione, predisposizione, setup o ammodernamento dell’infrastruttura da parte del Concedente decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Concessionario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio in favore delle Amministrazioni Utenti, fermo il pagamento del prezzo delle prestazioni che saranno rese alle Amministrazioni Utenti.
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO
1. Ai sensi dell’art. 176, commi 8 e ss. del Codice, in tutti i casi di inadempimento del Concessionario, che possano dare luogo alla risoluzione della Convenzione e/o del Contratto, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 37 della stessa, il Concedente comunica per iscritto - con le modalità di cui all’art. 42 della Convenzione - al Concessionario, e i Finanziatori, l'intenzione di risolvere il rapporto contrattuale.
2. I Finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti, o analoghe, a quelle previste nella Documentazione di Gara, con riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro.
3. L’operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento, originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente e/o la singola Amministrazione utente vi presta il consenso.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E/O DELL’AMMINISTRAZIONE UTENTE O REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O DEL CONTRATTO
1. La Concessione può essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di
pubblico interesse, che debbono essere adeguatamente motivati e comprovati, con contestuale comunicazione della revoca stessa al Concessionario, con le modalità di cui all’art. 40 della Convenzione, unitamente ai relativi motivi. In tal caso, il Concedente deve corrispondere al Concessionario le somme di cui al successivo articolo 36.
2. Allo stesso modo, le Amministrazioni Utenti potranno revocare i Contratti solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse, che debbono essere adeguatamente motivati e comprovati e corrispondendo al Concessionario, ai sensi dell’art. 176, commi 4 e 5 del Codice, gli importi maturati dal Concessionario in ragione delle prestazioni rese, il ristoro dei costi sostenuti per la produzione di Servizi non ancora interamente prestati o non pagati, al ristoro dei costi e delle penali da sostenere, in conseguenza della risoluzione.
3. La Convenzione e/o il Contratto sono risolti per inadempimento del Concedente e/o della singola Amministrazione Utente secondo quanto previsto dall’art. 176 del Codice, a fronte del verificarsi dei casi previsti dalla stessa disposizione o per l’inadempimento delle obbligazioni previste dall’art. 16 della presente Convenzione.
4. L’efficacia della risoluzione della Convenzione e/o del singolo Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.c..
5. L’efficacia della revoca della Convenzione e/o del singolo Contratto è subordinata al pagamento, da parte del Concedente e/o dell’Amministrazione Utente, degli importi previsti al successivo articolo della presente Convenzione e nel Contratto.
Articolo 36
EFFICACIA DELLA REVOCA E DELLA RISOLUZIONE E SOMME SPETTANTI AL CONCESSIONARIO
1. Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concedente non imputabile al Concessionario, ovvero sia revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse, al Concessionario spetta, ai sensi dell’art. 176, commi 4 e 5 del Codice, il pagamento delle somme relative:
a) agli importi eventualmente maturati dal Concessionario ai sensi della Convenzione e dei Contratti;
b) al ristoro dei costi sostenuti, direttamente o indirettamente, per la progettazione, predisposizione, setup o ammodernamento dell’infrastruttura in quanto non siano già stati interamente remunerati;
c) (i) al ristoro dei costi e delle penali da sostenere, in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento degli eventuali contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e dei contratti di collaborazione e/o lavoro subordinato a qualsivoglia titolo intrattenuti dal Concessionario; (ii) all’indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) nell’ambito della Convenzione, del valore attuale dei ricavi, risultanti dal PEF, per gli anni residui di gestione, da parte del Concedente.
2. Al fine di quantificare gli importi, di cui al comma 1 del presente articolo, il Concedente e/o le singole Amministrazioni Utenti, per quanto di rispettiva competenza, in contraddittorio con il Concessionario e alla presenza del DEC, redigono apposito verbale, entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione, da parte del Concessionario, del provvedimento di revoca della Concessione e/o del Contratto.
Qualora tutti i soggetti coinvolti siglino tale verbale senza riserve, e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati, e le somme dovute al Concessionario devono essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni successivi alla compilazione del verbale. In caso di mancata sottoscrizione la determinazione è rimessa all’arbitraggio di un terzo nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.
3. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario, di cui al comma 1 del presente articolo, sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme sono indisponibili, da parte del Concessionario, fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
4. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si rinvia integralmente all’art. 176 del Codice.
Articolo 37 RECESSO
1. In caso di sospensione del Servizio per cause di Forza Maggiore, ai sensi dell’art. 19 della Convenzione, protratta per più di 180 (centottanta) giorni, o nel caso in cui, entro un periodo di 180 (centottanta) giorni, non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di Revisione, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione, ciascuna delle Parti può esercitare il diritto di recedere dalla Convenzione.
2. Nei casi di cui al comma precedente del presente articolo, il Concedente deve, prontamente, corrispondere al Concessionario l’importo di cui all’art. 36 della Convenzione fatta eccezione per
(x) l’indennizzo previsto al punto (ii) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 36 medesimo e, con l’esclusione
(y) nel caso in cui il recesso derivi dal mancato accordo ad esito della procedura di riequilibrio ai sensi della presente Convenzione diretta ad ottenere il ripristino degli Indicatori di Equilibrio, dei costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
3. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, il Concessionario dovrà proseguire, laddove richiesto dal Concedente e/o dall’Amministrazione utente, nella prestazione del Servizio, alle medesime modalità e condizioni della Convenzione e/o del Contratto. Laddove la prosecuzione del Servizio richieda ulteriori investimenti ovvero l’Amministrazione utente li richieda o conseguano ai Servizi richiesti, oppure il costo del Servizio ed in generale l’economictà della prestazione siano alterati rispetto alla redditività prevista dal PEF e realizzata in costanza di contratto, il Concessionario dovrà essere interamente rimborsato degli investimenti o degli extra- costi in questione entro 30 (trenta) giorni dalla loro realizzazione, ferma la facoltà del Concessionario di non porre in essere detti ulteriori investimenti ed interrompere immediatamente il Servizio e non prorogare l’esecuzione del Contratto, pur restando fermo il diritto a percepire il
compenso conseguente ai Servizi resi fino a quel momento. Resta fermo, comunque, che la prosecuzione delle prestazioni non potrà eccedere il termine di 12 (dodici) mesi.
4. Inoltre, fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, il Concessionario continuerà a gestire il Servizio alle medesime modalità e condizioni della Convenzione e/o del Contratto con le conseguenti obbligazioni del Concedente e/o dell’Amministrazione fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme, di cui al comma 2 del presente articolo.
DEVOLUZIONE DELL’INFRASTRUTTURA E CLAUSOLA SOCIALE
1. Alla scadenza della concessione, l’infrastruttura progettata, predisposta ed allestita dal Concessionario sarà devoluta al Concedente o al gestore subentrante, a seconda delle determinazioni assunte dal Concedente. Si provvederà alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo dell’infrastruttura, alla data di cessazione della Concessione. Nel medesimo verbale, si darà atto della consegna da parte del Concessionario della predetta infrastruttura, che passerà nella piena disponibilità del Concedente o del gestore subentrante di diritto, libera da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ordinario stato di funzionamento, senza ulteriori formalità. Nel verbale saranno anche concordate con il Concessionario le misure necessarie a regolare i rapporti ancillari all’infrastruttura – quali, a titolo solo esemplificativo, quelli concernenti la disponibilità degli immobili che ospitano l’infrastruttura
– secondo buona fede e nella prospettiva della massima apertura della concorrenza.
2. Per la devoluzione dell’infrastruttura, al Concessionario sarà dovuto un rimborso pari al valore residuo dell’infrastruttura stessa, al netto dell’ammortamento degli investimenti intervenuto in ragione dell’esercizio delle attività di concessione, per come desumibile dal bilancio del Concessionario, tenendo anche conto dell’obsolescenza tecnologica a cui la stessa è soggetta valutata dal Comitato di Controllo di cui all’articolo 12 che, per tale attività, può avvalersi anche della collaborazione di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia tecnico informatica.
3. L’integrale pagamento al Concessionario della somma di cui al precedente comma costituisce condizione essenziale per la devoluzione dell’infrastruttura e per il subentro della gestione del Servizio.
4. Per maggiore chiarezza resta inteso che non sono parte dell’infrastruttura progettata, predisposta ed allestita dal Concessionario oggetto di devoluzione gratuita gli immobili entro i quali essa è ospitata, i servizi ad essi correlati, i brevetti o i sistemi oggetto di protezione della proprietà intellettuale e, più in generale, tutto ciò che eccede il progetto di infrastruttura e le sue integrazioni di tempo in tempo approvate dal Concedente ed oggetto della Verifica di Conformità dell’infrastruttura di cui all’articolo che segue.
5. Nelle more dell’individuazione di un gestore subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità dei servizi, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dalla Concessione.
6. Il Concessionario ha l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
7. In caso di cambio di gestione della Concessione, il Concessionario subentrante provvederà all’assunzione del personale del Concessionario, in conformità alla normativa vigente.
VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’INFRASTRUTTURA E DEI SERVIZI
1. Entro il trentaseiesimo (36°) mese dalla sottoscrizione della Convenzione, destinato alla progettazione, predisposizione ed allestimento della infrastruttura, quest’ultima sarà oggetto di Verifica di Conformità, secondo le modalità fissate dalla presente Convenzione.
Alla scadenza della Concessione, o, comunque, al termine della Concessione, anticipata o estesa, per qualunque titolo o ragione di cui alla presente Convenzione o per legge, le integrazioni, variazioni ed aggiunzioni all’infrastruttura dovute ai Contratti o a varianti della Convenzione saranno fatte oggetto di Verifica di Conformità dell’infrastruttura con le stesse modalità previste dal presente articolo. Resta inteso che la Verifica di Conformità dell’infrastruttura deve essere effettuata dal Concedente nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua ultimazione, come comunicata dal Concessionario in base all’ art. 6, comma 2., primo capoverso. della Convenzione.
2. Alla scadenza della Concessione, o, comunque, al termine della Concessione, anticipata o estesa, per qualunque titolo o ragione di cui alla presente Convenzione o per legge, il Concedente procede, ai sensi dell’art. 102 del Codice, ad effettuare la Verifica di Conformità dei Servizi.
3. La Verifica di Conformità dei Servizi sarà svolta dalle Amministrazioni Utenti secondo le modalità che seguono, eventualmente integrate dalle previsioni dei Contratti e con gli adattamenti necessari quanto alle figure contrattuali delle parti. La Verifica di Conformità dei Servizi è finalizzata a certificare che il Servizio, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali, così come specificate nella Convenzione, nel Capitolato Servizi e nell’Offerta.
4. Le Verifiche di Conformità sono svolte sotto la supervisione del DEC ed alla presenza del RUP, dando avviso al Direttore del Servizio, attraverso le modalità di cui al presente art. 39 della Convenzione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per i controlli, affinché quest’ultimo, o un suo delegato, possa intervenire.
5. La Verifica di Conformità dei Servizi è effettuata nel termine di 120 (centoventi) giorni dall’ultimazione della prestazione.
6. All’esito di ciascuna Verifica di Conformità, si procede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che è trasmesso al RUP per approvazione.
7. Il Concessionario mette a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire le Verifiche di Conformità.
8. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente articolo, si rimanda a quanto stabilito dal Codice.
SEZIONE X - ULTERIORI DISPOSIZIONI
1. Agli effetti della Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in [•], alla via [•], numero [•].
2. Eventuali modifiche del suddetto domicilio devono essere comunicate per iscritto e hanno effetto a decorrere dall’intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
3. Tutte le comunicazioni previste dalla Convenzione devono essere inviate in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure via PEC ai seguenti indirizzi:
Se al Concedente, al seguente indirizzo: [•], all’attenzione di [•], indirizzo PEC [•]
Se al Concessionario, al seguente indirizzo: [•], all’attenzione di [•], indirizzo PEC [•]
4. Le dette comunicazioni sono efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall’avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso di casella di PEC, dalla relativa ricevuta.
Articolo 41
NORME ANTICORRUZIONE E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ
1. Il Concessionario, con la sottoscrizione della Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato, o autonomo o, comunque, aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del MITD, che abbiano esercitato poteri autoritativi, o negoziali, per conto dello stesso MITD nei confronti del medesimo Concessionario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. A tal fine, il Concessionario dà atto che il Concedente gli ha trasmesso, ai sensi dell’art. [•] del Codice di comportamento/Protocollo di legalità, copia del Codice/Protocollo stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
3. La violazione degli obblighi, di cui al presente articolo, costituisce causa di risoluzione della Convenzione per fatto del Concessionario. Il Concedente, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate, o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione della Convenzione, ai sensi dell’art. 33 della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, per sé e per i propri subcontraenti, di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni o integrazioni, dandosi atto che, nel caso di inadempimento, la Convenzione, nonché qualsiasi subcontratto ad essa collegato e sottoposto alla previsione del presente articolo, si risolverà di diritto, ex art. 1456 Cod. Civ. A tal fine il Concessionario assume l’obbligo di inserire nei contratti con i suoi subcontraenti una specifica clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari in conformità all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 43 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della Convenzione è competente l’Autorità Giudiziaria di Roma, foro competente in via esclusiva.
Articolo 44 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. In materia di trattamento dei dati personali, si rinvia alla Normativa Privacy e al GDPR, come vigenti.
1. La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della Convenzione sono a carico del Concessionario.
RINVIO AL CODICE, AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla Convenzione, trovano applicazione le disposizioni normative di cui al Codice e al Cod. Civ., e le altre disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia.
2. Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nella Convenzione, il Concessionario ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni contenute in leggi, o regolamenti, in vigore o che siano emanate durante il corso della Concessione, di volta in volta applicabili.
Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
(……)
PROPOSTA PER
Affidamento dei servizi di PROGETTO DEL SERVIZIO
Diagnostica Accreditata
PROPOSTA PER
Affidamento dei servizi di PROGETTO DEL SERVIZIO
Diagnostica Accreditata
Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
Concessione
per l’affidamento dei servizi infrastrutturali e
applicativi in cloud per la gestione di
dati sensibili “Polo Strategico Nazionale”
ALLEGATO D Schema di Contratto di utenza
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Sommario
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI 5
Articolo 1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 5
Articolo 3. OGGETTO DEL CONTRATTO 5
Articolo 4. DURATA DEL CONTRATTO 5
SEZIONE II – ATTIVITÁ PRODROMICHE ALL’AVVIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 6
Articolo 5. NOMINA DEI REFERENTI DELLE PARTI 6
Articolo 6. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE DI DETTAGLIO 6
Articolo 7. ACCETTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE DI DETTAGLIO 6
SEZIONE III – FASE DI GESTIONE DEL SERVIZIO 7
Articolo 8. AVVIO DELLA FASE DI GESTIONE DEL SERVIZIO 7
Articolo 9. MODALITÁ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 7
Articolo 10. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO 7
Articolo 11. PERIODICITÀ DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE 8
Articolo 12. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE 8
Articolo 13. VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE 9
Articolo 14. PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DEI DISSERVIZI E PENALI 9
SEZIONE IV – GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE 10
Articolo 16. POLIZZE ASSICURATIVE 11
Articolo 17. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI 11
SEZIONE V – VICENDE DEL CONTRATTO 11
Articolo 18. EFFICACIA DEL CONTRATTO 11
Articolo 19. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 12
Articolo 20. REVOCA E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
Articolo 22. SCADENZA DEL CONTRATTO 13
SEZIONE VI – ULTERIORI DISPOSIZIONI 14
Articolo 24. NORME ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA, PROTOCOLLI DI LEGALITÀ 14
Articolo 25. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 14
Articolo 26. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 15
Articolo 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 15
Articolo 29. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI 15
[•]
SCHEMA DI CONTRATTO
tra
e
[•]
in seguito denominati, rispettivamente, “Parte” al singolare, o, congiuntamente, “Parti”. L’anno [•], il giorno [•] del mese di [•], sono comparsi:
[•]
PREMESSO CHE
1. Le società CDP Equity S.p.A., XXX X.x.X., Leonardo S.p.A. e Sogei S.p.A. (“Proponente”) hanno presentato, in forma di costituendo raggruppamento temporaneo, ai sensi degli artt. 164, 165, 179, comma 3 e 183, comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni o integrazioni (“Codice”), il giorno [•], una proposta avente ad oggetto l’affidamento di una concessione relativa, in particolare, alla prestazione da parte del Concessionario in favore delle singole Amministrazioni utenti, in maniera continuativa e sistematica, di un Catalogo di Servizi, con messa a disposizione di un’infrastruttura digitale per i servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione di dati sensibili - “Polo Strategico Nazionale”, appositamente progettata, predisposta ed allestita, con caratteristiche adeguate ad ospitare la migrazione dei dati frutto della razionalizzazione e consolidamento dei Centri di elaborazione Dati e relativi sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 33 septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 35 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 nonché come ulteriormente modificato dall’art. 7, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 ed a ricevere la migrazione dei detti dati perché essi siano poi gestiti attraverso una serie di servizi da rendere alle amministrazioni titolari dei dati stessi, vale a dire Servizi Infrastrutturali; Servizi di Gestione della Sicurezza IT; Servizi di Disaster recovery e Business Continuity; Servizi di Assistenza ai fruitori dei servizi prestati (“Proposta”).
2. La Proposta è stata elaborata con il proposito di inserirsi nell’ambito degli obiettivi indicati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con particolare riferimento agli “Obiettivi Italia Digitale 2026”, dal
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, per come convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché di quelli dettati dall’Agenzia per l’Italia Digitale per la realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato ed, in particolare dell’ “Obiettivo 3 – Cloud e Infrastrutture Digitali” orientato alla migrazione dei dati e degli applicativi informatici delle singole amministrazioni. In questo contesto, e relativamente alla razionalizzazione ed il consolidamento dei Data Center della Pubblica Amministrazione, si inserisce l’identificazione e la creazione del “Polo Strategico Nazionale” (nel séguito anche solo “PSN”). Conseguentemente, la Proposta veniva espressamente inquadrata dal Proponente nell’àmbito del perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare, in relazione all’obiettivo di «Digitalizzare la Pubblica Amministrazione italiana con interventi tecnologici ad
ampio spettro accompagnati da riforme strutturali» di cui alla Missione 1, Componente M1C1.
3. Il MITD valutava la Proposta presentata [eventuale: e formulava al Proponente alcune osservazioni e, segnatamente, [•]; essendosi il Proponente uniformato alle osservazioni ricevute nel termine indicato, la Proposta veniva ulteriormente valutata].
4. Ad esito di queste valutazioni, il MITD si esprimeva favorevolmente circa la fattibilità della Proposta, in quanto rispondente alla necessità dello stesso di avvalersi di soggetti privati per soddisfare le esigenze delle Amministrazioni per il conseguimento degli obiettivi di pubblico interesse individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 e dall’Agenzia per l’Italia Digitale per la realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana.
5. Il MITD, con provvedimento [•] del [•], dichiarava la Proposta fattibile, ponendola in approvazione e nominando, contestualmente, il Proponente come promotore (“Promotore”).
6. Il MITD indiceva la gara per l’affidamento della concessione, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del
Codice, con bando pubblicato in GUUE [•].
7. Il giorno [•], la Commissione di gara, nominata con provvedimento del [•], assunto il giorno [•], numero [•], individuava l’offerta presentata dal Promotore ed in particolare della società di progetto denominata [•] come quella economicamente più vantaggiosa.
8. [Eventuale in caso di esercizio del diritto di prelazione: il Promotore non risultato aggiudicatario esercitava, nel termine previsto dall’art. 183, comma 15 del Codice, con comunicazione del giorno [•] [•] [•], il diritto corrispondente, impegnandosi ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’operatore economico individuato come proponente la migliore offerta da parte della Commissione di gara ed, avendovi adempiuto, veniva dichiarato aggiudicatario con atto del [•] [•] [•]].
9. Il MITD individuava il Promotore ed in particolare la società di progetto denominata [•], quale aggiudicataria della gara, come risulta dal provvedimento adottato il giorno [•][•][•], numero [•].
10. [Gli originari proponenti riuniti nel raggruppamento risultato aggiudicatario costituivano, ai sensi dell'art. 184 del Codice, il giorno [•][•][•], la società di progetto denominata [•], partecipata come segue: [•][•][•][•]. Per conseguenza, la società [•], subentrata ex lege nell’aggiudicazione, stipula il presente contratto e assume la qualifica di Concessionario a titolo originario.]
11. Il giorno [•][•][•] veniva stipulata la relativa convezione di concessione (“Convenzione”).
12. Il giorno [•][•][•], l’Amministrazione utente presentava al Concessionario il proprio Piano dei Fabbisogni, così come definito all’art. 2, lett. xx. della Convenzione, contenente per ciascuna categoria di Servizi, indicazioni di tipo quantitativo di ciascun servizio, che la stessa intende acquistare in cambio del pagamento di un prezzo.
13. Il giorno [•][•][•], il Concessionario ha presentato all’Amministrazione utente il Progetto del Piano dei Fabbisogni, così come definito all’art. 2, lett. ccc. della Convenzione, nel quale sono raccolte e dettagliate le richieste dell’Amministrazione, contenute nel Piano dei Fabbisogni, e la relativa proposta tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed i listini previsti rispettivamente nel Capitolato Servizi e nel Catalogo Servizi.
14. Il giorno [•][•][•], il Concessionario ha presentato all’Amministrazione utente il Piano Migrazione di Xxxxxxx, così come definito all’art. 2, lett. yy. della Convenzione, contenente l’ipotesi di migrazione
del Data Center dell’Amministrazione utente nel Polo Strategico Nazionale.
15. In applicazione di quanto stabilito all’art. 5 della Convenzione, l’Amministrazione utente intende aderire alla Migrazione, come definita all’art. 2, lett. oo. della Convenzione stessa, per la realizzazione del Piano dei Fabbisogni presentato al Concessionario, attraverso la stipula di apposito Contratto, come definito alla lett. r. del medesimo articolo.
16. L’Amministrazione utente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto.
17. L’Amministrazione utente - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente Contratto, indicando i costi relativi alla sicurezza.
18. il CIG del presente Contratto è il seguente: [•].
19. il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: [•].
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Le premesse e gli allegati, ancorché non materialmente allegati al Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
a) la Convenzione e i relativi allegati;
b) il Progetto del Piano dei Fabbisogni, redatto dal Concessionario e accettato
dall’Amministrazione utente ai sensi dei successivi artt. 6 e 7, allegato al presente Contratto.
3. Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, trovano applicazione la Convenzione, inclusi i relativi allegati, oltre alle norme generali di riferimento di cui all’art. 29.
DEFINIZIONI
1. I termini contenuti nel Contratto, declinati sia al singolare, sia al plurale, hanno il significato specificato nella Convenzione e nei relativi allegati.
OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il Contratto regola le specifiche condizioni di fornitura all’Amministrazione utente dei Servizi indicati dal progetto di dettaglio del Progetto del Piano dei Fabbisogni, redatto dal Concessionario e accettato dall’Amministrazione utente ai sensi dei successivi artt. 6 e 7.
DURATA DEL CONTRATTO
1. Il Contratto ha la durata complessiva di anni 10 (dieci), a decorrere dalla data di avvio della gestione del Servizio, come individuata dal successivo art. 8.
2. Le Parti espressamente concordano che, in caso di proroga della Convenzione, il Contratto si intenderà prorogato di diritto per una durata corrispondente a quella della proroga della Convenzione.
3. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del Contratto potrà eccedere la durata della Convenzione.
SEZIONE II – ATTIVITÁ PRODROMICHE ALL’AVVIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
NOMINA DEI REFERENTI DELLE PARTI
1. Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del Contratto:
a) il Concessionario si impegna a nominare un Direttore del Servizio e un Referente del Servizio, così come definiti all’art. 2, lett. v. e iii. della Convenzione;
b) l’Amministrazione utente si impegna a nominare un Direttore dell’Esecuzione, così come definito
all’art. 2, lett. u. della Convenzione.
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE DI DETTAGLIO
1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del Contratto, il Concessionario dovrà trasmettere all’Amministrazione utente il Piano di Migrazione di Dettaglio, come definito all’art. 2, lett. zz. della Convenzione, redatto sulla base del Progetto del Piano dei Fabbisogni e del Piano di Migrazione di Massima presentato all’Amministrazione utente e contenente le attività e il piano temporale di dettaglio necessarie alla migrazione del Data Center dell’Amministrazione utente nel PSN.
2. Resta inteso che l’Amministrazione si impegna, per quanto di propria competenza, a collaborare con il Concessionario alla redazione del progetto di dettaglio di cui al comma precedente, nonché degli eventuali allegati, e a fornire tempestivamente il supporto che si rendesse necessario, nell’ottica di garantire in buona fede il tempestivo avvio della gestione del Servizio.
ACCETTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE DI DETTAGLIO
1. L’Amministrazione utente è tenuta a comunicare al Concessionario l’accettazione Piano di Migrazione di Dettaglio, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione dello stesso.
2. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione utente di presentare osservazioni al Piano di Migrazione di Dettaglio, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione, con solo riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di migrazione e della relativa tempistica dettate da specifiche oggettive esigenze dell’Amministrazione stessa.
3. Le osservazioni dell’Amministrazione utente saranno discusse in buona fede con il Direttore del Servizio e gli eventuali ulteriori rappresentanti Concessionario, sia laddove evidenzino criticità, perché si individuino in modo collaborativo le misure adatte al loro superamento, sia perché possano formare oggetto di conoscenza e miglioramento del progetto di dettaglio, laddove mettano in luce
elementi positivi suscettibili di ulteriore implementazione o estensione.
4. Tenuto conto delle risultanze del dialogo di cui al comma 3 del presente articolo, il Concessionario provvederà alle conseguenti modifiche al Piano di Migrazione di Dettaglio, nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.
5. Nel caso in cui l’Amministrazione non provveda all’accettazione del Piano di Migrazione di Xxxxxxxxx, così come emendato ai sensi del comma precedente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, della questione sarà investito il Comitato di controllo costituito ai sensi della Convenzione.
SEZIONE III – FASE DI GESTIONE DEL SERVIZIO
AVVIO DELLA FASE DI GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Il Concessionario è tenuto a dare avvio alla fase di gestione del Servizio nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Migrazione di Dettaglio di cui all’art. 6, accettato dall’Amministrazione ai sensi del precedente art. 7.
2. Resta inteso che l’Amministrazione utente presterà la propria piena collaborazione per l’ottimizzazione della Migrazione, se del caso obbligandosi a far sì che tale collaborazione sia prestata in favore del Concessionario da parte di ogni altro soggetto preposto alla gestione dei centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) e dei relativi sistemi informatici dell’Amministrazione utente stessa, anche laddove gestiti da società in house.
3. Resta, altresì, inteso che al Concessionario non potranno essere addebitate penali per eventuali ritardi nell’avvio della gestione, qualora tali ritardi siano addebitabili all’Amministrazione utente, anche per il caso di inadempimento a quanto previsto dal comma precedente.
MODALITÁ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1. I Servizi oggetto del Contratto, per come individuati dal progetto di dettaglio di cui all’art. 6, dovranno essere prestati nel rispetto di quanto previsto dal Contratto stesso, nonché della Convenzione e del Capitolato Servizi, al fine di garantire il rispetto dei Livelli di Servizio (“LS” o “SLA”), descritti nell’Allegato “[•]” al Capitolato Servizi.
2. La specificazione degli inadempimenti che comportano, relativamente alle attività oggetto della Concessione, l’applicazione delle penali, nonché l’entità delle stesse, sono disciplinate nel nell’Allegato H – “Indicatori di Qualità” e descritti nell’Allegato “[•]” al Capitolato Servizi pena l’applicazione delle penali ivi previste.
CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO
1. Il Concessionario applicherà i prezzi contenuti nel Catalogo dei Servizi e le condizioni di cui al Capitolato Servizi per ciascuno dei Servizi oggetto del presente Contratto, la cui somma complessiva, prevista nel Progetto del Piano dei Fabbisogni, costituisce il Corrispettivo massimo del Servizio, fatte salve le variazioni che derivino dalle modifiche di cui al successivo art. 13.
2. Si chiarisce che ogni corrispettivo o importo definito nel presente Contratto o nei suoi allegati deve intendersi oltre IVA, se dovuta.
PERIODICITÀ DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 24 della Convenzione, il Corrispettivo del Servizio, determinato ai sensi del precedente art. 11, è versato dall’Amministrazione Utente al Concessionario, con cadenza bimestrale posticipata, a partire dalla data di avvio della fase di gestione, per come individuata ai sensi del precedente art. 8, e a fronte dell’effettiva fornitura del Servizio effettivamente erogata nel bimestre di riferimento, secondo quanto previsto dal presente Contratto, secondo quanto disposto dal precedente art. 9.
2. Entro 10 (dieci)giorni dal termine del bimestre di riferimento, la fattura relativa ai corrispettivi maturati viene emessa ed inviata dal Concessionario all’Amministrazione utente, la quale procederà al relativo pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura.
3. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
4. L’Amministrazione utente potrà operare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 30, commi 5, 5-bis e 6 del Codice e dall’art. 24 della Convenzione, in relazione al caso di inadempienze contributive o retributive, e relative trattenute, i pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura fiscale, con modalità elettronica, nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni o integrazioni, mediante bonifico bancario sul conto [•] o, fermo il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, su altro conto corrente intestato al Concessionario ed indicato nel Contratto, e previa indicazione di CIG nella causale di pagamento. A tal fine, il Concessionario indica nel Contratto i seguenti soggetti abilitati a operare sul suddetto conto: [•].
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
1. L’Amministrazione utente ha la facoltà di richiedere per iscritto modifiche in corso di esecuzione
per far fronte ad eventuali nuove e diverse esigenze emerse in sede di attuazione.
2. Qualora le modifiche proposte riguardino il Piano di Migrazione di Dettaglio, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle richieste di modifica, il Concessionario presenterà all’Amministrazione utente un nuovo Piano di Migrazione di Dettaglio. L’Amministrazione provvederà all’accettazione secondo la procedura delineata dall’art. 7 del presente Contratto. Tali variazioni sono adottate in tempo utile per consentire al Concessionario di garantire l’erogazione dei servizi.
3. Qualora le modifiche proposte riguardino il Progetto del Piano dei Fabbisogni trovano applicazione, in quanto compatibili, gli art. 106, comma 2 e 175, comma 4 del Codice.
4. Nel caso in cui le modifiche proposte ai sensi del comma precedente non superino la soglia di cui al 10% (dieci per cento) del valore iniziale del Contratto, l’Amministrazione procederà con la presentazione al Concessionario di nuovo Piano dei Fabbisogni, sulla base del quale il Concessionario redigerà un nuovo Progetto del Piano dei Fabbisogni, che sarà poi accettato dall’Amministrazione utente secondo la procedura delineata all’art. 18 della Convenzione. Il Progetto del Piano dei Fabbisogni accettato dall’Amministrazione utente a norma del presente comma sostituirà il progetto originario allegato al presente Contratto. La predisposizione del Piano di Migrazione di Dettaglio conseguente segue la procedura delineata all’art. 7 del presente Contratto.
VERIFICHE IN XXXXX XX XXXXXXXXXX
0. Xxxxx quanto previsto dall’art. 38 della Convenzione, l’Amministrazione utente avrà facoltà di eseguire verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Contratto stesso, della Convenzione e dei Livelli di Servizio (“LS” o “SLA”), descritti nell’Allegato “[•]” al Capitolato Servizi Capitolato Servizi.
2. Il Concessionario si impegna a collaborare, per quanto di propria competenza, con l’Amministrazione utente, fornendo tempestivamente il supporto che si rendesse necessario, nell’ottica di garantire in buona fede l’efficiente conduzione delle attività di verifica di cui al comma precedente.
3. Le risultanze delle attività di verifica saranno comunicate al Direttore del Servizio del Concessionario perché siano eventualmente discusse in contraddittorio con il Direttore delle Esecuzione e gli eventuali ulteriori rappresentanti dell’Amministrazione utente, sia laddove si presentino delle criticità, perché si individuino in modo collaborativo le misure adatte al loro superamento, sia perché possano formare oggetto di conoscenza e miglioramento della performance laddove mettano in luce elementi positivi suscettibili di ulteriore implementazione o estensione.
PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DEI DISSERVIZI E PENALI
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 21 e 23 della Convenzione, la ritardata, inadeguata o mancata prestazione dei Servizi a favore dell’Amministrazione utente secondo quanto previsto dal presente Contratto è oggetto delle penali definite in termini oggettivi in relazione a quanto dettagliato all’Allegato H - “Indicatori di Qualità”.
2. Il ritardato, inadeguato o mancato adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto che
siano poste a favore dell’Amministrazione utente deve essere contestato al Direttore del Servizio.
3. La contestazione deve avvenire con forma scritta e motivata ed opportunamente quantificata nel termine di 8 (otto) giorni dal verificarsi del disservizio.
4. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Concessionario dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, all’Amministrazione utente dalla ricezione della contestazione stessa. L Laddove il Concessionario non contesti l’applicazione della penale a favore dell’Amministrazione utente, il Concessionario provvederà, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, a corrispondere all’Amministrazione utente la somma dovuta; decorso inutilmente il termine di cui al presente comma, l’Amministrazione utente potrà provvedere ad incassare le garanzie nei limiti dell’entità della penale.
5. A fronte della contestazione della penale da parte dell’Amministrazione utente, il Responsabile del Servizio e il Direttore dell’Esecuzione promuoveranno un tentativo di conciliazione, in seduta appositamente convocata dal Direttore dell’Esecuzione con la partecipazione dei rappresentanti del Concessionario di cui al precedente art. 10, lett. a. A fronte della mancata conciliazione, tra le parti il Direttore dell’Esecuzione irrogherà la penale e, salvo lo spontaneo pagamento da parte del Concessionario, pur senza che ciò corrisponda ad acquiescenza, incamererà la garanzia entro i limiti della penale. Resta fermo il diritto del Concessionario di contestarla iscrivendo riserva o agendo in giudizio per la restituzione.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
SEZIONE IV – GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 26 della Convenzione, le Parti danno atto che il
Concessionario ha provveduto a costituire la garanzia definitiva con (…), secondo lo schema tipo
1.2 del DM Garanzie.
2. Più in particolare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell’Amministrazione utente con la stipula del Contratto, il Concessionario ha prestato garanzia definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell’importo del Contratto, rilasciata in data il giorno
[•] dalla società [•] avente numero [•]. di importo pari ad Euro [•] =
( /([•]/00). [Nota del Proponente: L’ammontare della garanzia è stato calcolato considerando la riduzione percentuale correlata al possesso delle certificazioni di qualità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice da parte dei soci industriali del Concessionario.]
3. La garanzia definitiva prestata in favore dell’Amministrazione utente opera a far data dalla sottoscrizione del Contratto e dovrà avere validità almeno annuale da rinnovarsi, pena l’escussione, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa scadenza per tutta la durata del Contratto stesso.
4. La garanzia prevista dal presente articolo cessa di avere efficacia dalla data di emissione del certificato di Verifica di Conformità o dell'attestazione, in qualunque forma, di regolare esecuzione delle prestazioni e viene progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del Codice. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell’Amministrazione utente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione della necessaria documentazione all’Amministrazione utente secondo quanto di competenza.
5. Laddove l’ammontare della garanzia prestata ai sensi del presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione utente, pena la risoluzione del Contratto.
6. La garanzia prestata ai sensi del presente articolo è reintegrata dal Concessionario a fronte
dell’ampliamento del valore dei Servizi dedotti in Contratto nel corso dell’efficacia di questo, ovvero di estensione della durata della Convenzione e/o del Contratto ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Contratto.
POLIZZE ASSICURATIVE
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 della Convenzione, il Concessionario si impegna a stipulare idonee polizze assicurative, conformi allo schema tipo 1.2 del DM Garanzie a copertura delle attività oggetto del Contratto.
2. In particolare, ferme restando le coperture assicurative previste per legge in capo agli eventuali professionisti, di cui il Concessionario si può avvalere nell’ambito della Concessione, il Concessionario ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a favore dell’Amministrazione utente, a copertura dei danni che possano derivare dalla prestazione dei Servizi, con validità ed efficacia a far data dalla sottoscrizione del Contratto con l’Amministrazione utente prima dell’avvio del Servizio, ai sensi dell’art. 8 del Contratto, e in caso di utilizzo del servizio di housing una polizza a copertura dei danni materiali direttamente causati alle cose assicurate (c.d. All Risks), per tutta la durata della Contratto, che non escluda eventi quali incendio e furto.
GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 28 della Convenzione, l’Amministrazione utente prende atto ed accetta sin d’ora l’eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del presente Contratto.
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico dell’Amministrazione utente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal presente Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti, l’Amministrazione utente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.
3. L’Amministrazione utente si impegna a cooperare, per quanto di propria competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l’opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituire a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.
4. In ogni caso, il Concessionario si impegna a far sì che eventuali cessioni del credito siano disposte solo pro-soluto e subordinatamente all’accettazione dell’Amministrazione utente, ove sia debitore ceduto.
SEZIONE V – VICENDE DEL CONTRATTO
EFFICACIA DEL CONTRATTO
1. Il Contratto assume efficacia per il Concessionario dalla data di sua sottoscrizione, per
l’Amministrazione dalla data della registrazione, se prevista.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 della Convenzione, l’Amministrazione utente può dar luogo alla risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 Cod. Civ., comunicata per iscritto al Concessionario, ai sensi dell’art. 23 del Contratto, con l’attribuzione di un termine per l’adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a giorni 60 (sessanta), nei seguenti casi:
a) riscontro di gravi vizi nella gestione del Servizio;
b) applicazione di penali, ai sensi dell’art. 15 del Contratto, per un importo che supera il 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto;
c) nel caso si verifichi la fattispecie di cui all’art. 16, comma 5 del presente Contratto.
2. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, a quest’ultimo sarà dovuto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e delle spese sostenute per la predisposizione, set- up, messa a disposizione o ammodernamento dell’infrastruttura, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
REVOCA E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE UTENTE
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 35 della Convenzione, l’Amministrazione utente può disporre la revoca dell’affidamento in concessione dei Servizi oggetto del Contratto solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse, che debbono essere adeguatamente motivati e comprovati, con contestuale comunicazione al Concessionario, con le modalità di cui all’art. 23 del Contratto. In tal caso, l’Amministrazione utente deve corrispondere al Concessionario le somme di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Qualora il Contratto sia risolto per inadempimento dell’Amministrazione utente, non imputabile al Concessionario, ovvero sia disposta la revoca di cui al comma precedente, l’Amministrazione utente è tenuta a provvedere al pagamento, ai sensi dell’art. 176, commi 4 e 5 del Codice, in favore del Concessionario:
a) degli importi eventualmente maturati dal Concessionario ai sensi del Contratto;
b) dei costi sostenuti per lo svolgimento delle prestazioni eseguite;
c) dei costi sostenuti per la produzione di Servizi non ancora interamente prestati o non pagati;
d) dei costi e delle penali da sostenere nei confronti di xxxxx, in conseguenza della risoluzione;
e) dell’indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento),
del valore dei Servizi ancora da prestare;
3. L’efficacia della risoluzione e della revoca di cui al comma 1 del presente articolo, da parte
dell’Amministrazione utente resta in ogni caso subordinata all’effettivo integrale pagamento degli importi previsti al comma 2.
4. L’efficacia della risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 Cod. Civ., rispetto alle quali il Concedente e l’Amministrazione utente sono tenuti al pagamento per intero dei relativi importi.
5. Al fine di quantificare gli importi, di cui al comma 2 del presente articolo, l’Amministrazione utente, in contraddittorio con il Concessionario e alla presenza del Direttore del Servizio, redigono apposito verbale, entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione, da parte del Concessionario, del provvedimento di revoca ovvero dalla data di risoluzione. Qualora tutti i soggetti coinvolti siglino tale verbale senza riserve, e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati, e le somme dovute al Concessionario devono essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni successivi alla compilazione del verbale. In caso di mancata sottoscrizione la determinazione è rimessa all’ arbitraggio di un terzo nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.
6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme, di cui al comma 2 del presente articolo, in tutti i casi di cessazione del Contratto diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, quest’ultimo ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dei Servizi, incassando il relativo corrispettivo, sino all’effettivo pagamento delle suddette somme.
7. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si rinvia integralmente all’art. 176 del Codice.
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 36 della Convenzione, in caso di sospensione del Servizio per cause di Forza Maggiore, ai sensi dell’art. 21 della Convenzione, protratta per più di 90 (novanta) giorni, ciascuna delle Parti può esercitare il diritto di recedere dal Contratto.
2. Nei casi di cui al comma precedente del presente articolo, l’Amministrazione utente deve, prontamente e in ogni caso entro 30 (trenta) giorni, corrispondere al Concessionario l’importo di cui all’art. 20, comma 2 del Contratto, con l’esclusione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 165, comma 6 del Codice, degli importi di cui alla lettera c) di cui al citato art. 20, comma 2 del Contratto.
3. Nelle more dell’individuazione di un subentrante, il Concessionario dovrà proseguire sempreché sia economicamente sostenibile, laddove richiesto dall’Amministrazione utente, nella prestazione dei Servizi, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, con applicazione delle previsioni di cui all’art. 5 della Convenzione in relazione ad eventuali investimenti e, comunque, a fronte dell’effettivo pagamento dell’importo di cui all’art. 20, comma 2 del Contratto.
4. Inoltre, fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, il Concessionario può chiedere all’Amministrazione utente di continuare a gestire il Servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme, di cui al comma 2 del presente articolo.
SCADENZA DEL CONTRATTO
1. Alla scadenza della Contratto, il Concessionario ha l’obbligo di facilitare in buona fede la migrazione
dell’Amministrazione utente verso il nuovo concessionario nella gestione dei Servizi o comunque verso l’eventuale diversa soluzione che sarà individuata dall’Amministrazione, ferma restando la tutela dei suoi diritti e interessi legittimi.
SEZIONE VI – ULTERIORI DISPOSIZIONI
COMUNICAZIONI
1. Agli effetti del Contratto, il Concessionario elegge domicilio in [•], l’Amministrazione utente elegge domicilio in [•].
2. Eventuali modifiche del suddetto domicilio devono essere comunicate per iscritto e hanno effetto a
decorrere dall’intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
3. Tutte le comunicazioni previste dalla Convenzione devono essere inviate in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure via PEC ai seguenti indirizzi:
[•]
4. Le predette comunicazioni sono efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall’avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso di casella di PEC, dalla relativa ricevuta.
NORME ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA, PROTOCOLLI DI LEGALITÀ
1. Il Concessionario, con la sottoscrizione della Contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter del Codice antimafia, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato, o autonomo o, comunque, aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del MITD, che abbiano esercitato poteri autoritativi, o negoziali, per conto dello stesso MITD nei confronti del medesimo Concessionario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. [eventuale: Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del Contratto, si impegna - ai sensi dell’art. [•] del Codice di comportamento/Protocollo di legalità [•] - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento/Protocollo stesso.
3. A tal fine, il Concessionario dà atto che l’Amministrazione ha provveduto a trasmettere, ai sensi dell’art. [•] del Codice di comportamento/Protocollo di legalità sopra richiamato, copia del Codice/Protocollo stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.]
4. La violazione degli obblighi, di cui al presente articolo, costituisce causa di risoluzione del Contratto.
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, per sé e per i propri subcontraenti, di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., dandosi atto che, nel caso di inadempimento, il Contratto si risolverà di diritto, ex art. 1456 Cod. Civ..
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della Convenzione è competente il Tribunale di Roma, foro competente in via esclusiva.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. In materia di trattamento dei dati personali, si rinvia alla Normativa Privacy e al GDPR, come vigenti, e ai relativi obblighi per il Concessionario, quali richiamati nel Capitolato Servizi.
REGISTRAZIONE
1. La stipula del Contratto è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipula del Contratto sono a carico del Concessionario.
RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto, trovano applicazione le disposizioni normative di cui al Cod. Civ., e le altre disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia.
2. Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel Contratto, il Concessionario ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni contenute in leggi, o regolamenti, in vigore o che siano emanate durante il corso della Concessione, di volta in volta applicabili.
(……)
(……)
Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
Concessione
per l’affidamento dei servizi infrastrutturali e
applicativi in cloud per la gestione di
dati sensibili “Polo Strategico Nazionale”
ALLEGATO G Matrice dei Rischi
Premessa
1. Il Progetto del Polo Strategico Nazionale proposto dal Proponente sarà soggetto ai seguenti rischi:
• rischio di progettazione e predisposizione e allestimento
• rischio di domanda
• rischio di gestione
• rischio di investimento
• rischio di disponibilità
• rischi finanziari
• forza maggiore
• mutamenti imposti ex-lege
• mutamenti richiesti dal Concedente
• Danni subiti dal Concedente e da terzi
La seguente tabella riporta la matrice dei rischi in cui sono descritte le diverse tipologie di rischio per eventi che possono verificarsi durante l’arco temporale della concessione definendone la ripartizione tra concedente e concessionario.
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilità del verificarsi del rischio | Effetti | Strumenti per la mitigazione | Concedente | Concessionario | Riferimenti Contratto |
Art. 5; | |||||||
Art. 6; | |||||||
Art. 8, comma 3, lett. f); | |||||||
Xxxxxxx di progettazione e predisposizione e allestimento | Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione, predisposizione ed allestimento dei locali attrezzati funzionali alla fornitura dei servizi, in relazione alle variabili tecnologiche ed operative | Alta | Ritardi nell’avvio della fase operativa del progetto e/o Aumento dei costi operativi con contestuale riduzione del MOL, dell'utile netto e del TIR. | Contratti di “costruzione” con previsione di garanzie contrattuali e clausole tipiche. | Art. 11; Art. 14; Art. 19; Art. 21; Art. 22; Art. 26; | ||
Art. 27; | |||||||
Art. 33, comma 2, lett. a) e c); | |||||||
Art. 39. | |||||||
Rischio di domanda | Rischio di domanda relativo al numero di Amministrazioni utenti che decideranno di migrare nonché alla quantità e tipologia di servizi che le stesse richiederanno | Alta | Diminuzione dei ricavi e dei costi parametrati ai volumi. Contestuale riduzione del MOL, dell'utile netto e del TIR. | Obbligo per le PA di rimborsare il PSN dei i costi sostenuti ed eventualmente corrispondere una fee a parziale copertura dei mancati ricavi In caso di early termination. Riequilibrio del PEF in caso di rendimento inferiori alla soglia individuata. | Art. 5; Art. 9, comma 1, lett. a); Art. 10; Art. 11. |
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilità del verificarsi del rischio | Effetti | Strumenti per la mitigazione | Concedente | Concessionario | Riferimenti Contratto |
Art. 5; | |||||||
Art. 9, comma 1, lett. c); | |||||||
Art. 11; | |||||||
Art. 14; | |||||||
Rischio di gestione | Rischio dei ricavi derivante da una errata valutazione delle tariffe applicate | Bassa | Diminuzione dei ricavi con contestuale riduzione del MOL, dell'utile netto e del TIR. | Contratti di appalto standard con previsione di garanzie contrattuali e clausole tipiche. | Art. 19; Art. 20; Art. 22; | ||
Art. 26; | |||||||
Art. 33, comma 2, lett. a), c); | |||||||
Art. 39. | |||||||
Art. 5; | |||||||
Art. 9, comma 1, lett. c); | |||||||
Art. 11; | |||||||
Rischio di Gestione | Incremento dei costi di fornitura dei servizi affidati al concessionario | Alta | Aumento dei costi operativi con contestuale riduzione del MOL, dell'utile netto e del TIR. | Contratti di appalto standard con previsione di garanzie contrattuali e clausole tipiche. | Art. 14; Art. 19; Art. 20; | ||
Art. 26 | |||||||
Art. 33, comma 2, lett. a), c); | |||||||
Art. 39. |
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilità del verificarsi del rischio | Effetti | Strumenti per la mitigazione | Concedente | Concessionario | Riferimenti Contratto |
Art. 5; | |||||||
Art. 9, comma 1, lett. d); | |||||||
Rischi di investimento | Rischi di investimento legati all'approvvigionamento e ai costi delle componenti degli impianti tecnologici infrastrutturali dei data center funzionali alla fornitura del servizio | Alta | Aumento dei capex e dell'ammortamento relativo, con contestuale riduzione del MOL, dell'utile netto e del TIR. | Contratti di approvvigionamento standard con previsione di garanzie contrattuali e clausole tipiche. | Art. 11; Art. 14; Art. 19; Art. 20; Art. 22; | ||
Art. 33, comma 2, lett. c). | |||||||
Art. 5; | |||||||
Art. 8, comma 3, lett. b); | |||||||
Rischio di disponibilità | Rischio di aumento dei costi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria non preventivata o maggiore rispetto a quanto previsto nel PEF | Alta | Aumento dei costi operativi, con contestuale riduzione del MOL, dell'utile netto e del TIR. | Contratti di appalto standard con previsione di garanzie contrattuali e clausole tipiche. | Art. 9; Art. 10; Art. 12; Art. 14; Art. 20; | ||
Art. 21; | |||||||
Art. 22; | |||||||
Art. 38. |
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilità del verificarsi del rischio | Effetti | Strumenti per la mitigazione | Concedente | Concessionario | Riferimenti Contratto |
Rischio di disponibilità | Mancato rispetto degli standard prestazionali - sia qualitativi che quantitativi - rilevato attraverso gli organismi e meccanismi preposti al controllo, con applicazioni di penali differenziate in ragione del servizio e dell'entità della violazione | Bassa | Aumento dei costi straordinari relativi alle penali, con contestuale riduzione del MOL, dell'utile netto e del TIR. | Contratti con definizioni di penali e rimborsi limitati a un tetto massimo standard. | Art. 5; Art. 9, comma 1, lett. b); Art. 10; Art. 11; Art. 14; Art. 19; Art. 20; Art. 22; Art. 23; Art. 39. | ||
Rischi finanziari | Xxxxxx finanziari relativi al mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti e all’oscillazione dei tassi di interesse | Bassa | Potenziale aumento degli oneri finanziari con contestuale diminuzione dell'utile netto e del TIR. | Art. 9, comma 1, lett. e); Art. 28 Art. 32 | |||
Forza Maggiore | Forza maggiore che comporti modifica del Piano Economico- Finanziario. | Minima | Riallineamento del PEF e potenziale chiusura della concessione, con eventuale implementazione di un termination payment. | Riallineamento del PEF a un caso Base che preveda un TIR dell'azionista minimo. Potenziale termination payment a carico del concedente dimensionato in modo da coprire almeno il debito e IRR minimo su equity. | Art. 11; Art. 19; Art. 37. |
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilità del verificarsi del rischio | Effetti | Strumenti per la mitigazione | Concedente | Concessionario | Riferimenti Contratto |
Mutamenti imposti ex lege | Mutamenti imposti ex lege (ivi compresi mutamenti relativi ad innovazioni tecnologiche, strumenti e/o tecniche diverse) che comportino modifica del PEF | Media | Riallineamento del PEF e potenziale chiusura della concessione, con eventuale implementazione di un termination payment. | Riallineamento del PEF a un caso Base che preveda un TIR dell'azionista minimo. Potenziale termination payment a carico del concedente dimensionato in modo da coprire almeno il debito e IRR minimo su equity. | Art. 5; Art. 11; Art. 37. | ||
Mutamenti richiesti dal Concedente | Mutamenti richiesti dal Concedente (es. relativi ad innovazioni tecnologiche) | Molto alta | Riallineamento del PEF. | Art. 5; Art. 11; Art. 37 | |||
Xxxxx subiti dal Concedente e da terzi | Xxxxx subiti dal Concedente e da terzi riconducibili all'espletamento dei servizi, e per tutta la durata della concessione (ex art. 1891) | Bassa | Aumento dei costi straordinari per eventuali rimborsi del danno. | Contratti con clausole limite in caso di rimborso del danno. | Art. 27 Art. 33, comma 2, lett. d) |
Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
Concessione
per l’affidamento dei servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione di
dati sensibili “Polo Strategico Nazionale”
ALLEGATO H Indicatori di Qualità
TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.
Si riporta nel presente allegato l’elenco dei Service Level Agreement (SLA) proposti per l’erogazione dei servizi oggetto del presente progetto. Per ciascuno dei parametri è stabilito un “Valore di Soglia” ovvero il valore minimo che il costituendo ATI si impegna a garantire
Al superamento del “Valore di Soglia” scatterà il meccanismo di applicazione delle relative penali. Al fine dell’applicazione delle penali saranno considerati i “Valori di Soglia” indicati nella presente “Specificazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione”.
Di seguito la tabella di riepilogo, che schematizza la matrice di corrispondenza tra gli Indicatori di Qualità validi per l’intera fornitura, l’ambito di applicazione, la presenza di una azione contrattuale previste nel caso di non rispetto (Penale) e il soggetto verso cui sarà tenuta la rendicontazione:
Ambito | ID | Descrizione | Penale | Rendicontazione |
Governo della Fornitura | IQ01 | Invio rendicontazione flussi mensili | Sì | MITD |
IQ02 | Invio rendicontazione flussi annuali | Sì | MITD | |
IQ03 | Rispetto di una scadenza temporale | Sì | Amministrazione | |
IQ04 | Non approvazione di documenti | Sì | Amministrazione | |
IQ05 | Attivazione degli interventi | Sì | Amministrazione | |
IQ06 | Disponibilità degli strumenti di supporto | Sì | Amministrazione | |
Erogazione dei Servizi | IQ07 | Indisponibilità Infrastruttura | Sì | MITD |
IQ08 | Disponibilità del servizio di Infrastruttura (Housing) | Sì | Amministrazione | |
IQ09 | Disponibilità del servizio di Infrastruttura (Hosting) | Sì | Amministrazione | |
IQ010 | Disponibilità del servizio di IaaS, PaaS, BaaS, CaaS | Sì | Amministrazione | |
IQ011 | Rispetto dell’RTO | Sì | Amministrazione | |
IQ012 | Rispetto dell’RPO | Sì | Amministrazione | |
IQ013 | Rispetto dell’RTO (DR su diversa Region) | Sì | Amministrazione | |
IQ014 | Rispetto dell’RPO (DR su diversa Region) | Sì | Amministrazione | |
IQ015 | Disponibilità dei dati a fine fornitura | Sì | Amministrazione | |
Help Desk | IQ016 | Tempo di presa in carico | Sì | Amministrazione |
IQ017 | Tempo di risoluzione | Sì | Amministrazione | |
Migrazione | IQ018 | Rispetto dei volumi previsti nel piano di migrazione | Sì | Amministrazione |
1 INDICATORI DI QUALITÁ PER IL GOVERNO DELLA FORNITURA
ID | IQ01 | PARAMETRO | Invio rendicontazione flussi mensili |
DESCRIZIONE | L’indicatore di qualità verifica il ritardo del Fornitore nel produrre e fornire all’Amministrazione i documenti contrattuali della Convenzione nei tempi e/o nei modi rappresentati nel Contratto esecutivo e relativi allegati | ||
FORMULA | IQ01 = dataeff – dataprev Data prevista di consegna di un deliverable (data_prev) Data effettiva di consegna di un delivarable (data_eff) | ||
FREQUENZA DI MISURAZIONE | Mensile | ||
VALORE DI SOGLIA | IQ01 ≤ 0 | ||
PENALE | Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia il MITD applicherà una penale pari ad € 200,00. | ||
APPLICAZIONE | MITD |
ID | IQ02 | PARAMETRO | Invio rendicontazione flussi annuali |
DESCRIZIONE | L’indicatore di qualità verifica il ritardo del Fornitore nel produrre e fornire all’Amministrazione i documenti contrattuali della Convenzione nei tempi e/o nei modi rappresentati nel Contratto esecutivo e relativi allegati | ||
FORMULA | IQ02 = dataeff – dataprev Data prevista di consegna di un deliverable (data_prev) Data effettiva di consegna di un delivarable (data_eff) | ||
FREQUENZA DI MISURAZIONE | Annuale | ||
VALORE DI SOGLIA | IQ02 ≤ 0 | ||
PENALE | Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia il MITD applicherà una penale pari ad € 500,00. | ||
APPLICAZIONE | MITD |
ID | IQ03 | PARAMETRO | Rispetto di una scadenza temporale |
DESCRIZIONE | Per ciascun servizio e per ciascun deliverable prodotto nell’ambito dello stesso, il rispetto di una scadenza stabilita dal contratto e/o indicata nel Progetto di fattibilità | ||
FORMULA | IQ03 = dataeff – dataprev Data prevista di consegna di un deliverable (data_prev) Data effettiva di consegna di un delivarable (data_eff) |
FREQUENZA DI MISURAZIONE | A EVENTO |
VALORE DI SOGLIA | IQ03 ≤ 0 |
PENALE | Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia, l’Amministrazione applicherà la penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) dell’importo complessivo annuale dell’obiettivo/servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura. |
APPLICAZIONE | Amministrazione |
ID | IQ04 | PARAMETRO | Non approvazione di documenti |
DESCRIZIONE | L’indicatore si applica alla mancata approvazione di un documento basilare per le attività progettuali. Sono inderogabilmente basilari i seguenti documenti: • deliverable di fornitura • il Piano di lavoro generale • I verbali di stato di avanzamento lavori – SAL. Nel corso della fornitura l’Amministrazione potrà indicare ulteriori documenti. La fonte dei dati possono essere E-mail, lettere, verbali. Viene definito il parametro “N_rilievi” che verrà incrementato di una unità ogniqualvolta un documento non verrà approvato | ||
FORMULA | IQ04 = N_rilievi Nr di documenti (deliverables) non approvati = N_rilievi + 1 | ||
FREQUENZA DI MISURAZIONE | A semestre | ||
VALORE DI SOGLIA | IQ04 < 5 | ||
PENALE | Il superamento del valore soglia comporterà per ogni documento aggiuntivo rispetto al valore soglia l’applicazione della penale “Non approvazione di documenti” pari a 500€. | ||
APPLICAZIONE | Amministrazione |
ID | IQ05 | PARAMETRO | Attivazione degli interventi |
DESCRIZIONE | L’indicatore misura la tempestività di attivazione degli interventi relativi ai servizi professionali a partire dalla richiesta dell’Amministrazione. Viene misurato in giorni lavorativi. | ||
FORMULA | IQ05 = Data_attiv_int - Data_rich_int dove per ciascun intervento vanno rilevati - Data della richiesta di attivazione di un intervento (Data_rich_int) - Data di attivazione dell’intervento (Data_attiv_int) | ||
FREQUENZA DI MISURAZIONE | A EVENTO | ||
VALORE DI SOGLIA | Per interventi pianificati nel Piano di Lavoro Generale: IQ05 = 0 negli altri casi: IQ05 <= 5 giorni lavorativi |
PENALE | Per ogni 5 giorni lavorativi o frazione eccedenti il valore di soglia l’Amministrazione applicherà la penale “Ritardo nell’attivazione dell’intervento” pari all’1‰ dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura |
APPLICAZIONE | Amministrazione |
ID | IQ06 | PARAMETRO | Disponibilità degli strumenti di supporto | |
DESCRIZIONE | Il presente indicatore di qualità misura la disponibilità degli strumenti di supporto messi a disposizione dell’Amministrazione di seguito elencati, resi disponibili dal costituendo ATI per l’erogazione dei servizi stessi per l’intera durata contrattuale: • Portale di Governo e Gestione della Fornitura, • Cruscotto sintetico di controllo/monitoraggio della fornitura, • Sistema di Trouble Ticketing, • Sistema di gestione documentale. Il servizio erogato dagli strumenti di supporto si intende indisponibile quando esso viene compromesso a causa di: mancata continuità elettrica, indisponibilità della rete di accesso del costituendo ATI e della connettività, mancato funzionamento dell’impianto antincendio e di condizionamento, problematiche IT della piattaforma Host, problematiche IT relative al middleware e applicative che inibiscono la completa fruizione del servizio. L’indicatore di qualità rappresenta la percentuale di tempo durante il quale il servizio erogato dai sistemi di supporto è funzionante rispetto al periodo di osservazione contrattuale, in funzione della finestra temporale di erogazione detratte le finestre mensili di manutenzione. Eventuali interruzioni di servizio necessarie alla corretta esecuzione delle attività di commisioning e decomissioning, purché precedentemente comunicate, non saranno conteggiate. | |||
FORMULA | Si definisce “disponibilità” del servizio, espressa come valore percentuale: 𝑀 ∑ 𝑑𝑗𝑗 IQ06 = ( 1 – 𝐽=1 ) x 100 𝑇 Dove: M = numero totale di disservizi; dj = durata, espressa in minuti, del disservizio j-esimo nell’ambito della finestra temporale di erogazione; T = finestra temporale di misurazione della disponibilità pari al tempo totale espresso in minuti della finestra temporale di erogazione del servizio nel periodo di osservazione contrattuale (pari a 12 mesi) detratte le finestre mensili di manutenzione (FMM). T = 24x60x365-FMM | |||
FREQUENZA DI MISURAZIONE | Annuale | |||
VALORE DI SOGLIA | Soglia minima; IQ06 ≥ 99,70% |
PENALE | L’indisponibilità della infrastruttura a supporto della erogazione dei servizi per un tempo complessivo superiore o uguale al valore soglia richiesto costituisce disservizio e comporta l’emissione di una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura per ogni 0,01% (zerovirgolazerouno per cento) in diminuzione rispetto al valore soglia. |
APPLICAZIONE | Amministrazione |
2 INDICATORI DI QUALITÁ PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI
ID | IQ07 | PARAMETRO | Indisponibilità Infrastruttura | |
DESCRIZIONE | L’indicatore di qualità rappresenta il rispetto della scadenza di messa in esercizio dell’Infrastruttura proposta dal fornitore nei tempi previsti, ossia entro 6 mesi dalla stipula del contratto. | |||
FORMULA | IQ07 = dataeff – dataprev Data prevista di avvio attività (data_prev) Data effettiva di avvio attività (data_eff) | |||
FREQUENZA DI MISURAZIONE | Ad evento | |||
VALORE DI SOGLIA | IQ07 ≤ 0 | |||
PENALE | Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia il MITD applicherà una penale pari ad € 10.000. | |||
APPLICAZIONE | MITD |
ID | IQ08 | PARAMETRO | Disponibilità del servizio di Infrastruttura (Housing) |
DESCRIZIONE | Il servizio di Infrastruttura (in modalità Housing) si intende indisponibile quando l’esercizio del servizio erogato viene compromesso a causa di: mancata continuità elettrica, indisponibilità della rete di accesso del costituendo ATI e della connettività, il mancato funzionamento dell’impianto antincendio e di condizionamento e qualunque evento riconducibile alla responsabilità del costituendo ATI. L’indicatore di qualità rappresenta la percentuale di tempo durante il quale il servizio è funzionante rispetto al periodo di osservazione contrattuale, in funzione della finestra temporale di erogazione. Eventuali interruzioni di servizio necessarie alla corretta esecuzione delle attività di commisioning e decomissioning, purché precedentemente comunicate, non saranno conteggiate. | ||
FORMULA | Si definisce “disponibilità” del servizio, espressa come valore percentuale: 𝑀 ∑ 𝑑𝑗𝑗 IQ08 = (1 – 𝐽=1 ) x 100 𝑇 Dove: M = numero totale di disservizi; dj = durata, espressa in minuti, del disservizio j-esimo nell’ambito della finestra temporale di erogazione; T = finestra temporale di misurazione della disponibilità pari al tempo totale espresso in minuti della finestra temporale di erogazione del servizio nel periodo di osservazione contrattuale (pari a 12 mesi) detratte le finestre di Manutenzione Programmata e straordinaria Impianti Data Center (MPSIDC). T = 24x60x365-MPSIDC |
FREQUENZA DI MISURAZIONE | Annuale | |
VALORE DI SOGLIA | Soglia minima; IQ08 ≥ 99,980% | |
PENALE | L’indisponibilità servizi infrastrutturali di Housing per un tempo complessivo superiore o uguale al valore soglia richiesto costituisce disservizio e comporta l’emissione di una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura per ogni 0,01% (zerovirgolazerouno per cento) in diminuzione rispetto al valore soglia. | |
APPLICAZIONE | Amministrazione |
ID | IQ09 | PARAMETRO | Disponibilità del servizio di Infrastruttura (Hosting) | |
DESCRIZIONE | Il servizio di Infrastruttura (in modalità Hosting) si intende indisponibile quando l’esercizio del servizio erogato viene compromesso a causa di: mancata continuità elettrica, indisponibilità della rete di accesso del costituendo ATI e della connettività, mancato funzionamento dell’impianto antincendio e di condizionamento, problematiche IT della piattaforma Host e qualunque altro evento riconducibile alla responsabilità del costituendo ATI. L’indicatore di qualità rappresenta la percentuale di tempo durante il quale il servizio è funzionante rispetto al periodo di osservazione contrattuale, in funzione della finestra temporale di erogazione detratte le finestre mensili di manutenzione. Eventuali interruzioni di servizio necessarie alla corretta esecuzione delle attività di commisioning e decomissioning, purché precedentemente comunicate, non saranno conteggiate. | |||
FORMULA | Si definisce “disponibilità” del servizio, espressa come valore percentuale: 𝑀 ∑ 𝑑𝑗𝑗 IQ09 = ( 1 – 𝐽=1 ) x 100 𝑇 Dove: M = numero totale di disservizi; dj = durata, espressa in minuti, del disservizio j-esimo nell’ambito della finestra temporale di erogazione; T = finestra temporale di misurazione della disponibilità pari al tempo totale espresso in minuti della finestra temporale di erogazione del servizio nel periodo di osservazione contrattuale (pari a 12 mesi) detratte le finestre mensili di manutenzione (FMM). T = 24x60x365-FMM | |||
FREQUENZA DI MISURAZIONE | Annuale | |||
VALORE DI SOGLIA | Soglia minima: IQ09 ≥ 99.95% | |||
PENALE | L’indisponibilità della infrastruttura a supporto della erogazione dei servizi di Hosting per un tempo complessivo superiore o uguale al valore soglia richiesto costituisce disservizio e comporta l’emissione di una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento nel contratto |
esecutivo di fornitura per ogni 0,01% (zerovirgolazerouno per cento) in diminuzione rispetto al valore soglia. | |
APPLICAZIONE | Amministrazione |
ID | IQ010 | PARAMETRO | Disponibilità del servizio di IaaS, PaaS, BaaS, CaaS | |
DESCRIZIONE | Il servizio di Infrastruttura (in modalità IaaS, PaaS, BaaS, CaaS) si intende indisponibile quando l’esercizio del servizio erogato viene compromesso a causa di: mancata continuità elettrica, indisponibilità della rete di accesso del costituendo ATI e della connettività, mancato funzionamento dell’impianto antincendio e di condizionamento, problematiche IT della piattaforma Host e qualunque altro evento riconducibile alla responsabilità del costituendo ATI. L’indicatore di qualità rappresenta la percentuale di tempo durante il quale il servizio è funzionante rispetto al periodo di osservazione contrattuale, in funzione della finestra temporale di erogazione detratte le finestre mensili di manutenzione. Eventuali interruzioni di servizio necessarie alla corretta esecuzione delle attività di commisioning e decomissioning, purché precedentemente comunicate, non saranno conteggiate. | |||
FORMULA | Si definisce “disponibilità” del servizio, espressa come valore percentuale: 𝑀 ∑ 𝑑𝑗𝑗 IQ010 = ( 1 – 𝐽=1 ) x 100 𝑇 Dove: M = numero totale di disservizi; dj = durata, espressa in minuti, del disservizio j-esimo nell’ambito della finestra temporale di erogazione; T = finestra temporale di misurazione della disponibilità pari al tempo totale espresso in minuti della finestra temporale di erogazione del servizio nel periodo di osservazione contrattuale (pari a 12 mesi) detratte le finestre mensili di manutenzione (FMM). T = 24x60x365-FMM | |||
TEMPO MISURAZIONE SLA | Annuale | |||
VALORE DI SOGLIA | Soglia minima: IQ010 ≥ 99.95% | |||
PENALE | L’indisponibilità della infrastruttura IaaS, PaaS, BaaS, CaaS per un tempo complessivo superiore o uguale al valore soglia richiesto costituisce disservizio e comporta l’emissione di una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura per ogni 0,01% (zerovirgolazerouno per cento) in diminuzione rispetto al valore soglia. | |||
APPLICAZIONE | Amministrazione | |||
ID | IQ011 | PARAMETRO | Rispetto dell’RTO |
DESCRIZIONE | Il presente indicatore di qualità misura il rispetto del RTO (Recovery Time Objective) nel caso di evento di disastro che rende indisponibile il Centro Servizi, per cause non imputabili al costituendo ATI. Il valore target è 30 minuti. | |
FORMULA | IQ011 = (RTO_effettivo - RTO_atteso) dove RTO_atteso = 30 minuti | |
FREQUENZA DI MISURAZIONE | Ad evento | |
VALORE DI SOGLIA | Soglia minima: IQ011 <= 0 | |
PENALI | Per ogni minuto eccedente la soglia, l’Amministrazione applicherà la penale pari all’0,1‰ (zerovirgolauno per mille) dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura. | |
APPLICAZIONE | Amministrazione |
ID | IQ012 | PARAMETRO | Rispetto dell’RPO | |
DESCRIZIONE | Il presente indicatore di qualità misura il rispetto del RPO (Recovery Point Objective) nel caso di evento di disastro che rende indisponibile il Centro Servizi, per cause non imputabili al Fornitore. Valore di RPO rappresenta la perdita dati tollerabile in termini di scostamento fra l’immagine dei dati del sito secondario rispetto ai dati del sito primario. Il valore target è 1 minuto. | |||
FORMULA | 𝑁C − 𝑁C𝐹𝑢𝑜𝐶𝐶𝑖𝑆𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 IQ012 = x 100 𝑁C dove: NC = Numero di campionamenti = 104 (2 campionamenti a settimana) NCFuoriSoglia = Numero dei campioni per cui il valore si discosta dal valore soglia | |||
FREQUENZA DI MISURAZIONE | Campionamento effettuato due volte a settimana. SLA su base annuale | |||
VALORE DI SOGLIA | Soglia minima: IQ012 ≥ 99% | |||
PENALI | Per ogni 1% (uno per cento) di scostamento dalla soglia definita, nonché per ogni caso di verificata inconsistenza dei dati di replica, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura. | |||
APPLICAZIONE | Amministrazione |
ID | IQ013 | PARAMETRO | Rispetto dell’RTO su diversa Region |
DESCRIZIONE | Il presente indicatore di qualità misura il rispetto del RTO (Recovery Time Objective) nel caso di evento di disastro che rende indisponibile il Centro Servizi, per cause non imputabili al costituendo ATI. Il valore target è 4 ore. | ||
FORMULA | IQ013 = (RTO_effettivo - RTO_atteso) dove RTO_atteso = 4 ore |
FREQUENZA DI MISURAZIONE | Ad evento | |
VALORE DI SOGLIA | Soglia minima; IQ013 ≤ 0 | |
PENALI | Per ogni ora solare eccedente la soglia, l’Amministrazione applicherà la penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura. | |
APPLICAZIONE | Amministrazione |
ID | IQ014 | PARAMETRO | Rispetto dell’RPO su diversa Region | |
DESCRIZIONE | Il presente indicatore di qualità misura il rispetto del RPO (Recovery Point Objective) nel caso di evento di disastro che rende indisponibile il Centro Servizi, per cause non imputabili al Fornitore. Valore di RPO rappresenta la perdita dati tollerabile in termini di scostamento fra l’immagine dei dati del sito secondario rispetto ai dati del sito primario. Il valore target è 30 minuti | |||
FORMULA | 𝑁C − 𝑁C𝐹𝑢𝑜𝐶𝐶𝑖𝑆𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 IQ014 = x 100 𝑁C dove: NC = Numero di campionamenti = 104 (2 campionamenti a settimana) NCFuoriSoglia = Numero dei campioni per cui il valore si discosta dal valore soglia | |||
FREQUENZA DI MISURAZIONE | Campionamento effettuato due volte a settimana. SLA su base annuale. | |||
VALORE DI SOGLIA | Soglia minima; IQ014 ≥ 99% | |||
PENALI | Per ogni 1% (uno per cento) di scostamento dalla soglia definita, nonché per ogni caso di verificata inconsistenza dei dati di replica, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura. | |||
APPLICAZIONE | Amministrazione |
ID | IQ15 | PARAMETRO | Disponibilità dei dati a fine fornitura |
DESCRIZIONE | Il presente indicatore di qualità monitora il rispetto della scadenza di consegna/riconsegna dei principali deliverable e oggetti della fornitura (es. almeno i dati memorizzati nei DB, file di configurazione, immagine server etc …) stabilita dal contratto e/o dal piano di lavoro approvato, con indicazione della data di fine fornitura. In particolare, l’indicatore riguarda la disponibilità verso l’Amministrazione dei dati conservati/configurazioni nell’ambito dei Centri Servizi alla fine della fornitura della singola componente di servizio. | ||
FORMULA | IQ15 = data_eff - data_ prev dove: |
data_prev = Data prevista di consegna/riconsegna (concordata con l’Amministrazione) data_eff = Data effettiva di consegna/riconsegna | ||
FREQUENZA DI MISURAZIONE | A Evento | |
VALORE DI SOGLIA | Soglia minima: IQ015 ≤ 0 | |
PENALI | Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia, l’Amministrazione contraente applicherà la penale pari all’0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura. | |
APPLICAZIONE | Amministrazione |
3 INDICATORI DI QUALITÁ PER L’HELP DESK
ID | IQ016 | PARAMETRO | Tempo di presa in carico | |
DESCRIZIONE | Tempestività di presa in carico delle richieste multicanale ricevute da parte dell’Help Desk e relative ad anomalie e/o richiesta di accesso al Data Center. Tempo, misurato in minuti, intercorrente tra la richiesta e la presa in carico della stessa coincidente con l’apertura del ticket da parte dell’help desk. Il periodo di riferimento per la rilevazione dell’indicatore è pari a 3 mesi. Il valore target è 10 minuti | |||
FORMULA | 𝑁 𝐶𝐶𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎𝑝𝐶𝐶𝑒𝑠𝑎𝑖𝑛𝑐𝑎𝐶𝐶𝑖𝑐𝑜 (𝑇𝑝𝐶𝐶𝑒𝑠𝑎𝑖𝑛𝑐𝑎𝐶𝐶𝑖𝑐𝑜 ≤10 mi𝚗) IQ016= x 100 𝑁𝐶𝐶𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒 Dove: T_presaincarico = Data_presaincarico_ric – Data_invio_ric Data_invio_ric = Data ora (hh/mm/ss) dell’invio della richiesta Data_presaincarico_ric = Data ora (hh/mm/ss) della effettiva presa in carico della richiesta Numero di richiesta prese in carico (N_richiesta_presaincarico) Numero totale di richieste (N_richieste) | |||
FREQUENZA DI MISURAZIONE | Trimestrale | |||
VALORE DI SOGLIA | Soglia minima: IQ016 ≥ 97,00% | |||
PENALI | Il mancato raggiungimento del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura, per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore soglia. |
Relativamente all’indicatore di qualità “Tempo di risoluzione”, è importante introdurre il concetto di “priorità” come elemento qualificante il problema. Di seguito la classificazione:
• Priorità 1: problema di tipo bloccante, per cui è impedito agli utenti l’utilizzo dei servizi ed alle eventuali componenti funzionali dei singoli servizi;
• Priorità 2: problema per cui è impedito agli utenti l’utilizzo di una funzione del servizio in alcune specifiche condizioni (ad esempio per alcuni dati di input);
• Priorità 3: richiesta di tipo informativo per cui risulta difficoltoso per gli utenti l’utilizzo di una funzione del servizio o sono necessarie ulteriori informazioni (o materiale documentale a supporto) o richiese relative a problematiche amministrative/contrattuali.
La seguente tabella indica i tempi massimi di risoluzione in funzione della priorità attribuita al problema.
Priorità del problema | T_max - Tempo massimo di risoluzione (ore lavorative) |
Priorità 1 | ≤ 4 ore |
Priorità 2 | ≤ 8 ore |
Priorità 3 | ≤ 12 ore |
Di seguito il dettaglio dell’indicatore:
ID | IQ017 | PARAMETRO | Tempo di risoluzione | |
DESCRIZIONE | Tempestività nell’esecuzione delle attività necessarie alla risoluzione delle richieste ricevute tramite il servizio di Help Desk e relative ad anomalie e/o richiesta di informazioni. Sono comprese le richieste aperte in automatico dagli Strumenti di monitoraggio e controllo. Il valore target è differenziato per il livello di priorità attribuito al problema ed è riportato nella tabella precedente; sulla base dei 3 distinti valori target, si differenzieranno 3 diversi indicatori di qualità: IQ017a, IQ017b e IQ017c, definiti sulla base della successiva formulazione. | |||
FORMULA | 𝑁 𝐶𝐶𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒 (𝑇𝐶𝐶𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 ≤ 𝑇𝑀𝑎𝑥_𝘗𝐶𝐶𝑖𝑜𝐶𝐶𝑖𝑡à1 ) IQ017a = x 100 𝑁𝐶𝐶𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑁 𝐶𝐶𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒 (𝑇𝐶𝐶𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 ≤ 𝑇𝑀𝑎𝑥_𝘗𝐶𝐶𝑖𝑜𝐶𝐶𝑖𝑡à2 ) IQ017b = x 100 𝑁𝐶𝐶𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑁 𝐶𝐶𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒 (𝑇𝐶𝐶𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 ≤ 𝑇𝑀𝑎𝑥_𝘗𝐶𝐶𝑖𝑜𝐶𝐶𝑖𝑡à3 ) IQ017c = x 100 𝑁𝐶𝐶𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒 dove: T_risoluzione = Data_risol_ric – Data_aper_ric - T_pending e dove: • Data_aper_ric = Data Ora (hh/mm/ss) della effettiva presa in carico; • Data_riso_ric = Data Ora (hh/mm/ss) della risoluzione; • T_pending = Tempo di pending complessivo; • N_richieste = Numero totale di richieste. | |||
FREQUENZA DI MISURAZIONE | Trimestrale | |||
VALORE DI SOGLIA | Soglia minima: IQ017a >= 99% IQ017b >= 97% IQ017c >= 95% | |||
PENALI | Il mancato raggiungimento del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore soglia. |
4 INDICATORI DI QUALITÁ PER IL SERVIZIO DI MIGRAZIONE
ID | IQ018 | PARAMETRO | Rispetto dei volumi previsti nel piano di migrazione | |
DESCRIZIONE | L’indicatore misura lo scostamento % tra i workload migrati e quelli previsti dal piano di migrazione concordato tra le parti in fase di progetto. Per tener conto dei ritardi non dovuti al team di migrazione, andrà revisionato in modo coerente lo SLA target dell’anno e il target degli anni successivi. | |||
FORMULA | Numeroworkloadprevisti − Numero_workloadmigrati IQ018 = x 100 Numero_workload_previsti | |||
FREQUENZA DI MISURAZIONE | Annuale | |||
VALORE DI SOGLIA | Soglia minima: IQ018 ≤ 10,00% per il primo anno IQ018 ≤ 5,00% per gli anni successivi | |||
PENALI | Il superamento del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale pari allo 1,5% (unovirgolacinque per cento) dell’importo annuale, per ogni 10 punti percentuali in eccedenza rispetto al valore soglia. |
Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
Concessione
per l’affidamento dei servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione di
dati sensibili “Polo Strategico Nazionale”
ALLEGATO I Flussi Informativi
INDICE
1 Comunicazione delle informazioni obbligatorie per il monitoraggio della Convenzione 3
1.1 Flussi di monitoraggio mensili 3
1.2 Flussi di monitoraggio annuale 4
Premessa
Il presente documento disciplina i termini e le modalità di invio delle principali comunicazioni obbligatorie previste dalla Convenzione. Ulteriori informazioni potranno essere comunque richieste dal MITD.
1 Comunicazione delle informazioni obbligatorie per il monitoraggio della Convenzione
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio della Concessione svolta dal MITD, si richiede al Concessionario di comunicare le informazioni obbligatorie all’indirizzo PEC [•]
Le informazioni da comunicare devono essere inviate secondo le tempistiche di seguito riportate:
• Flussi di monitoraggio mensili
• Flussi di monitoraggio annuali
I dettagli dei due flussi sono di seguito riportati.
1.1 Flussi di monitoraggio mensili
A partire dalla data di stipula e con cadenza mensile il Concessionario entro il 15 (quindici) del mese successivo di scadenza del flusso dovrà inviare un file in formato XML contenente le seguenti informazioni:
• Contratti di Utenza stipulati:
o Codice fiscale dell’Amministrazione o Ente Contraente;
o Codice IPA;
o Denominazione dell’Amministrazione o Ente Contraente;
o Importo del Contratto;
o CIG del Contratto;
o Data di stipula, indica la data in cui viene stipulato il contratto;
o Data termine del Contratto o durata;
o PEC dell’Amministrazione;
o Contatto riferimento dell’Amministrazione;
1.2 Flussi di monitoraggio annuale
A partire dalla data di stipula e con cadenza annuale il Concessionario entro il 31 gennaio dovrà inviare un file in formato XML contenente le seguenti informazioni che consuntivano le attività svolte nell’anno precedente:
• Contratti di Utenza stipulati:
o Codice fiscale dell’Amministrazione o Ente Contraente;
o Codice IPA;
o Denominazione dell’Amministrazione o Ente Contraente;
o Importo del Contratto;
o CIG del Contratto;
o Data di stipula, indica la data in cui viene stipulato il contratto;
o Data termine del Contratto o durata;
o PEC dell’Amministrazione;
o Contatto riferimento dell’Amministrazione;
• Per ogni Amministrazione aderente:
o Tipologia e quantità di servizi erogati;
o Fatturato corrispondente;
o Eventuali penali maturate;
o Penali riconosciute;
• Per Famiglia di Servizi:
o Tipologia e quantità di servizi erogati;
o Fatturato corrispondente.
Sempre con cadenza annuale il Concessionario entro il 31 maggio dell’anno successivo dovrà trasmettere:
• PEF Consuntivo cumulato a partire dalla data di stipula;
• PEF aggiornato (consuntivo e prospettico);
• Relazione sull’andamento della gestione.
Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
Concessione
per l’affidamento dei servizi infrastrutturali e applicativi in cloud per la gestione di
dati sensibili “Polo Strategico Nazionale”
ALLEGATO L SERVIZI CORE
I servizi Core che saranno erogati dal Concedente sono i seguenti
a. Housing
b. Hosting
c. IaaS Private, IaaS Shared
d. Altri servizi di IaaS e Cloud: Congiuntamente ai servizi principali di IaaS (Private e Shared) il Concedente offrirà alle Amministrazioni utenti una serie di servizi IaaS e Cloud specifici e/o complementari, e in particolare:
i. Platform as a Service (PaaS)
ii. Containers-as-a-Service (CaaS)
iii. Disaster Recovery per IaaS e Cloud
e. Hybrid Cloud on PSN Site
f. Public Cloud PSN Managed
g. Secure Public Cloud
h. PaaS Industry
i. Migrazione
Viene anche fornito a complemento l’elenco dei Servizi no Core
j. Business & Culture enablement
k. Servizi professionali
l. Replatform e Rearchitect
m. IT infrastructure - service operations