Audit Clausole campione

Audit. 9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell’Ente.
Audit. 9.1 Il Fornitore si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell’Ente.
Audit. Al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza e di riservatezza del patrimonio informativo, per assicurare l’affidabilità, l’efficacia e l’efficienza delle procedure automatiche, di quant’altro connesso alla sicurezza e al buon funzionamento delle strutture informatiche e in generale tutto quanto previsto nel contratto, Sigrade s.p.a. ha facoltà di effettuare interventi diretti di controllo anche se non programmati. Sigrade ha facoltà di commissionare periodicamente ad Enti Esterni, a proprie spese, interventi di auditing o di realizzare tali interventi con proprie funzioni. Sigrade, sulla base di quanto esposto nei rapporti dell’auditor, potrà richiedere al Fornitore di attuare le opportune azioni correttive, al fine del rispetto dei requisiti e degli standard contrattualmente convenuti, riservandosi di verificare la loro puntuale attuazione. Laddove il Fornitore non dovesse intervenire, Sigrade avrà facoltà di recedere dal contratto. Il Fornitore nei limiti sopra detti, presterà ogni utile collaborazione per l’espletamento delle predette attività.
Audit. 9.1 - Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell’Ente produttore.
Audit. L’esercizio delle indicate attività da parte dell’aggiudicatario e le modalità della loro realizzazione/attuazione sono soggette ad audit da parte dell’ATS Città Metropolitana di Milano. Il fornitore, su richiesta di ATS, deve garantire a qualsiasi revisore, interno o esterno individuato da ATS stessa ("auditor"), il diritto di accesso alle strutture fisiche e/o virtuali di erogazione del servizio, ivi compreso qualsiasi sito da cui il fornitore esegua la sua attività e/o presso il quale compia operazioni di elaborazioni informatiche connesse all’esecuzione del presente accordo, compresi i siti dei suoi subfornitori, e ai sistemi informatici suoi e dei suoi fornitori, ivi compresi i sistemi di ripristino dati. Il fornitore deve garantire la fornitura di tutta l’assistenza necessaria e collaborazione da parte sua e dei suoi subfornitori nei confronti dell’auditor, compreso la fornitura di accesso ai sistemi, documenti e qualsiasi altra informazione pertinente. ATS si impegna a: • dare al fornitore un preavviso scritto di trenta (30) giorni lavorativi quando un audit sarà condotto e una stima della durata e dell’impegno previsto per l’attività di audit, nonché le modalità di esecuzione. • indicare le finalità dell’audit. Gli audit possono riguardare uno dei seguenti processi: • prestazioni e qualità dei servizi/soluzioni IT; • qualità del software valutato attraverso strumenti di ispezione del codice come per esempio Sonarcube e/o whitesource • verifica che i servizi/soluzioni IT siano forniti in conformità con il presente accordo, includendo, senza limitarsi a soli tali elementi, i vari livelli di servizio definiti e il rispetto delle policy; • penetration test delle infrastrutture o delle applicazioni (Ethical hacking test). I costi dell’audit saranno a carico di ATS. Tutte le anomalie rilevate durante l'attività di audit, dovranno essere rimediate, soddisfacendo le richieste di ATS, in modo tempestivo e con costi a carico del fornitore. In caso di inadempimento da parte del Fornitore della presente obbligazione, ATS avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta inviata a Fornitore. Se l’offerente intendesse erogare la soluzione in cloud dovrà possedere come requisito vincolante, pena l’esclusione dalla procedura, la certificazione “CSP qualificato per il Cloud della PA” rilasciata da AGID, Inoltre, l’offerente dovrà indicare nei documenti tecnici di gara le politiche di backup e restore che i...
Audit. 1. In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 200225, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 200226, che reca regolamento fi- nanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Eura- tom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’ese- cuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell’Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.
Audit. Il Cliente manterrà in qualsiasi momento dei registri che identificano il Software, la posizione di ciascuna copia relativa e la posizione e l'identità di postazioni e server su cui il Software è installato. SISW ha facoltà di, durante i normali orari di lavoro e con ragionevole preavviso scritto, svolgere un audit della conformità del Cliente con il presente Contratto. Il Cliente permetterà a SISW o ai relativi agenti autorizzati di accedere a strutture, postazioni e server, e intraprenderà tutte le azioni ragionevoli per aiutare SISW a determinare la conformità con il presente Contratto. SISW e i relativi agenti si atterranno ai regolamenti ragionevoli sulla sicurezza durante la permanenza nelle sedi del Cliente.
Audit. 8.1 Il Responsabile si impegna a fornire al Titolare, su richiesta, relazioni e report che attestino l’adempimento degli obblighi gravanti sul Responsabile stesso ai sensi del presente Accordo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza adottate.
Audit. (1) A norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/201312 nonché degli altri strumenti menzionati nel presente Accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi mo- mento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate.
Audit. 9.1 LepidaScpA si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte del Committente.