Audit. 9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell’Ente.
9.2 L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.
Audit. 9.1 Il Fornitore si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell’Ente.
9.2 Il Fornitore consente, pertanto, all’Ente l’accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub- Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Fornitore, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.
9.3 L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.
9.4 Nel caso in cui l’audit fornisca evidenze di violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all’art. 83 comma 5 (con esclusione della lett. e) l’Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.
9.5 Nel caso in cui l’audit fornisca evidenze di violazioni gravi, quali ad esempio quelle indicate all’art. 83 comma 4 lett. a), l’Ente può chiedere una cospicua riduzione del prezzo.
9.6 Il rifiuto del Fornitore di consentire l’audit all’Ente comporta la risoluzione del contratto.
Audit. 9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell’Amministrazione regionale.
9.2 Il Responsabile del trattamento consente, pertanto, all’Amministrazione regionale l’accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi SubResponsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile del trattamento, e/o i suoi Sub- fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.
9.3 L’Amministrazione regionale può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.
9.4 L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.
9.5 Il rifiuto del Responsabile del trattamento di consentire l’audit all’Amministrazione regionale comporta la risoluzione della Convenzione.
Audit. Al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza e di riservatezza del patrimonio informativo, per assicurare l’affidabilità, l’efficacia e l’efficienza delle procedure automatiche, di quant’altro connesso alla sicurezza e al buon funzionamento delle strutture informatiche e in generale tutto quanto previsto nel contratto, Sigrade s.p.a. ha facoltà di effettuare interventi diretti di controllo anche se non programmati. Sigrade ha facoltà di commissionare periodicamente ad Enti Esterni, a proprie spese, interventi di auditing o di realizzare tali interventi con proprie funzioni. Sigrade, sulla base di quanto esposto nei rapporti dell’auditor, potrà richiedere al Fornitore di attuare le opportune azioni correttive, al fine del rispetto dei requisiti e degli standard contrattualmente convenuti, riservandosi di verificare la loro puntuale attuazione. Laddove il Fornitore non dovesse intervenire, Sigrade avrà facoltà di recedere dal contratto. Il Fornitore nei limiti sopra detti, presterà ogni utile collaborazione per l’espletamento delle predette attività.
Audit. Come previsto dal “Contratto di Concessione” (par. 7.2.2), Iveco ha diritto ad effettuare in ogni momento ed in ogni forma che ritenga opportuna, controlli su campioni significativi di Segnalazioni Reclamo emesse e rimborsate alla Concessionaria (incluse le proprie sedi secondarie ed Officine Autorizzate). Tali controlli vengono effettuati per mezzo di “Audit”, cioè esami sistematici effettuati da Iveco presso le Concessionarie, mediante personale proprio o di società terza specificatamente incaricata. Gli audit hanno lo scopo di valutare se le attività di gestione del Processo di Garanzia siano state svolte in accordo con quanto specificato dalla Casa Madre nelle sue procedure operative; come il presente Manuale di Garanzia e anche in tutte le comunicazioni e le procedure inerenti la garanzia, che rimangono in vigore sino alla loro formale cessazione di validità. In sostanza, l’analisi si focalizza sull’applicazione e sul rispetto delle procedure indicate da Iveco in merito agli interventi rimborsati in Garanzia. Possono essere oggetto di analisi le SR relative a tutte le tipologie di Garanzia, inclusi i contratti M&R, selezionate in maniera: • Casuale; • e/o puntuale. In particolar modo elenchiamo alcuni dei documenti che potranno essere oggetto del controllo: • Ordini di Lavoro; • Moduli di accettazione e lamenteto Cliente; • Segnalazioni Reclamo; • Ricevute Fiscali e Fatture; • Fatture di acquisto dei particolari utilizzati; • Documenti di trasporto materiali; • Documenti di diagnosi; • Moduli di autorizzazione preventiva; • Dossier del Client Center; • Fatture d’acquisto/montaggio, da parte del Cliente, di ricambi reclamati in garanzia D o Q; • e ogni altro documento richiesto dalle procedure o necessario per la comprensione degli interventi analizzati. Si rimanda al capitolo finale sulla documentazione relativa alla SR per l’elenco più dettagliato dei documenti necessari a certificare l’intervento. Per la quota di SR estratte casualmente, se dai controlli, risultasse che Iveco abbia indebitamente rimborsato alla Concessionaria, in tutto o in parte prestazioni non dovute o i documenti presentati non giustificassero completamente il reclamo in garanzia, la Concessionaria restituirà ad Iveco le somme percepite. Questo potrà avvenire o secondo le modalità indicate dal Contratto di Concessione (7.2.2.(a) che recita: “i risultati del controllo saranno proporzionalmente estesi a tutti i rimborsi effettuati da Iveco nel corso del periodo di tempo cui il cont...
Audit. 1. A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio15, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee16, nonché degli altri strumenti menzionati nel presente accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti nel Liechtenstein e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate.
2. I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.
3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.
4. Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell’osservanza delle disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese.
5. L’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein è informato degli audit svolti nel territorio del Liechtenstein. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit.
Audit. 11.1 Il Sub-Responsabile si obbliga a rispettare gli stessi obblighi assunti da Xxxxx nei confronti del Titolare. A tal fine, il Sub- Responsabile accetta e riconosce che il Titolare ha il diritto di analizzare, verificare o valutare il rispetto da parte sua degli obblighi normativamente e contrattualmente al Sub-Responsabile nell’esecuzione del Contratto, ove ritenuto opportuno o necessario. Tali attività potranno essere effettuate previo accordo sui tempi e sulle modalità e comunque con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni lavorativi, tenendo anche in considerazione gli impatti che tali attività potranno avere sulla corretta erogazione dei servizi oggetto del Contratto.
11.2 Tali attività potranno essere effettuate dal Titolare direttamente avvalendosi di proprie strutture interne, anche con l’eventuale supporto di risorse esterne ovvero da società/soggetti terzi di propria fiducia appositamente incaricati e vincolati ad accordi di riservatezza. Per dare esecuzione a quanto sopra, il Sub-Responsabile si obbliga ad offrire la massima collaborazione in modo da permettere a questi (ovvero alla società/soggetto terzo designato e preventivamente comunicato al Sub-Responsabile) di svolgere efficacemente la propria attività di audit sul Trattamento, la quale dovrà avvenire sempre alla presenza di personale del Sub-Responsabile e con la redazione di un verbale sottoscritto dalle parti.
11.3 Nel corso delle attività di audit, il Titolare avrà diritto di accedere ai locali del Sub-Responsabile, direttamente o tramite soggetti appositamente incaricati, i cui nominativi verranno preventivamente comunicati a quest’ultimo e avere copia di ogni dato, documento, informazione, elemento, contenuto di ogni genere e natura che possa risultare necessario alla esecuzione dell’audit sul Trattamento dei Dati Personali.
11.4 Qualunque non conformità addebitabile esclusivamente al Sub-Responsabile relativa (i) agli obblighi previsti nel presente documento, (ii) alla legge applicabile, (iii) alle policy o procedure previste e previamente comunicate al Sub-Responsabile , che dovesse emergere nel corso dell’attività di audit, fermo restando ogni diritto, ivi compreso il risarcimento del danno e le ipotesi di corresponsabilità indicate dalla normativa, dalla presente nomina e dai provvedimenti dell’Autorità di controllo, dovrà essere risolta dal Sub-Responsabile sopportandone i relativi costi e oneri e comunque in un congruo termine concordato di volta in volta con il Titolare tenut...
Audit. Il Cliente manterrà in qualsiasi momento dei registri che identificano il Software, la posizione di ciascuna copia relativa e la posizione e l'identità di postazioni e server su cui il Software è installato. SISW ha facoltà di, durante i normali orari di lavoro e con ragionevole preavviso scritto, svolgere un audit della conformità del Cliente con il presente Contratto. Il Cliente permetterà a SISW o ai relativi agenti autorizzati di accedere a strutture, postazioni e server, e intraprenderà tutte le azioni ragionevoli per aiutare SISW a determinare la conformità con il presente Contratto. SISW e i relativi agenti si atterranno ai regolamenti ragionevoli sulla sicurezza durante la permanenza nelle sedi del Cliente.
Audit. 9.1 - Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell’Ente produttore.
9.2 - L’Ente produttore può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli obblighi di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.
9.3 - L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.
9.4 - L'Ente produttore ha facoltà di vigilare, anche tramite ispezioni e verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle prescrizioni impartite al Responsabile del trattamento nel presente Accordo, nel rispetto delle seguenti condizioni concordate tra le Parti: ˗ preavviso di almeno cinque giorni lavorativi; ˗ frequenza annuale in caso di data breach oppure quando richiesto da pubbliche autorità; ˗ in correlazione alla struttura organizzativa del Responsabile del trattamento l'effettuazione di dette ispezioni/verifiche potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00.
Audit. 1. In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (2), nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell’agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.
2. Gli agenti dell’agenzia e della Commissione e le altre persone da queste autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella presente decisione.
3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.
4. Gli audit possono aver luogo entro cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nel rispetto delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni adottate.
5. Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.