Common use of Obbligo del Contraente e/o dell’Assicurato in caso di Sinistro Clause in Contracts

Obbligo del Contraente e/o dell’Assicurato in caso di Sinistro. In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 10 giorni da quando il Sinistro si è verificato o da quando il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 c.c. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell’Assicurato, la Compagnia ha il diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c.. La comunicazione dell’avvenuto sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri tramite: - web al seguente link: xxx.xxx-xxxxxxxx.xxx - oppure telefonicamente al seguente numero +39 02.20564450 L’assicurato deve trasmettere la documentazione richiesta dalla Società di Gestione dei Sinistri necessaria a provare il diritto alla prestazione assicurativa. La gestione del Sinistro e la liquidazione dei relativi eventuali indennizzi e/o risarcimenti ai terzi danneggiati spetteranno alla Società di Gestione dei Sinistri, la quale, in sede di istruzione della pratica, potrà richiedere al Contraente e/o all’Assicurato l’eventuale integrazione della documentazione relativa al Sinistro. Il Contraente e/o l’Assicurato dovranno evadere la richiesta della Società di Gestione dei Sinistri in ordine all’integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più breve tempo possibile.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Assicurazione Danni

Obbligo del Contraente e/o dell’Assicurato in caso di Sinistro. In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 10 3 giorni da quando quello in cui il Sinistro si è verificato o da quando il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 c.c. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso - PEC all'indirizzo: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, - oppure a mezzo raccomandata A.R. da parte del Contraente e/o dell’Assicurato, la Compagnia ha il diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c.. La comunicazione dell’avvenuto sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri tramite: - web inviarsi al seguente linkindirizzo: xxx.xxx-xxxxxxxx.xxx Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx, - oppure telefonicamente via fax al seguente numero +39 02.20564450 L’assicurato deve trasmettere la documentazione richiesta dalla Società 02 20564.900; - oppure a mezzo di Gestione dei Sinistri necessaria area riservata messa a provare il diritto alla prestazione assicurativadisposizione del Contraente. La gestione del Sinistro e la liquidazione dei relativi eventuali indennizzi e/o risarcimenti Risarcimenti ai terzi danneggiati spetteranno alla Società di Gestione dei Sinistri, la quale, in sede di istruzione della pratica, potrà richiedere al Contraente e/o all’Assicurato l’eventuale integrazione della documentazione relativa al Sinistro. Il Contraente e/o l’Assicurato dovranno evadere la richiesta della Società di Gestione dei Sinistri in ordine all’integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più breve tempo possibile.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Assicurazione r.c. Auto

Obbligo del Contraente e/o dell’Assicurato in caso di Sinistro. In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 10 3 giorni da quando quello in cui il Sinistro si è verificato o da quando il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 c.c. In caso La denuncia di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell’Assicurato, la Compagnia ha il diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’IVASS ai sensi dell’art. 1915 c.c.. La comunicazione dell’avvenuto sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri tramite: - web al seguente link: xxx.xxx-xxxxxxxx.xxx - oppure telefonicamente al seguente numero +39 02.20564450 L’assicurato deve trasmettere la documentazione richiesta dalla Società di Gestione dei Sinistri necessaria a provare il diritto alla prestazione assicurativa143 Codice delle Assicurazioni Private e compilato in ogni sua parte. La gestione denuncia deve contenere le seguenti informazioni: generalità degli assicurati; dati dei veicoli coinvolti ovvero targa, estremi dei rispettivi contratti di assicurazione e generalità e codice fiscale dei conducenti; data, luogo, ora e descrizione della dinamica del Sinistro e la liquidazione dei relativi sinistro; generalità di eventuali indennizzi testi; indicazione dell’eventuale intervento delle autorità sul luogo del sinistro; copia della eventuale denuncia all’Autorità competente e/o risarcimenti ai terzi danneggiati spetteranno alla provvedimento adottato dall’Autorità competente; indicazione dei danni materiali e/o danni alle persone. - PEC all'indirizzo: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, - oppure a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Coxxx Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx. La Società di Gestione dei Sinistri, la quale, in sede di istruzione della pratica, potrà richiedere al Contraente e/o all’Assicurato l’eventuale integrazione della documentazione relativa al Sinistro. Il Contraente e/o l’Assicurato dovranno evadere la richiesta della Società di Gestione dei Sinistri in ordine all’integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più breve tempo possibile.evadere

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Obbligo del Contraente e/o dell’Assicurato in caso di Sinistro. In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 10 giorni da quando il Sinistro si è verificato o da quando il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 c.c. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell’Assicurato, la Compagnia ha il diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c.. La comunicazione dell’avvenuto sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri tramite: - web al seguente link: xxx.xxx-xxxxxxxx.xxx www.gbc-mountain.com - oppure telefonicamente al seguente numero +39 02.20564450 L’assicurato deve trasmettere la documentazione richiesta dalla Società di Gestione dei Sinistri necessaria a provare il diritto alla prestazione assicurativa. La gestione del Sinistro e la liquidazione dei relativi eventuali indennizzi e/o risarcimenti ai terzi danneggiati spetteranno alla Società di Gestione dei Sinistri, la quale, in sede di istruzione della pratica, potrà richiedere al Contraente e/o all’Assicurato l’eventuale integrazione della documentazione relativa al Sinistro. Il Contraente e/o l’Assicurato dovranno evadere la richiesta della Società di Gestione dei Sinistri in ordine all’integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più breve tempo possibile.

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Samples: Assicurazione Danni