Obbligo di allacciamento. Salvo diversa normativa regionale, nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in corsi d’acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica rete fognaria. In forza delle presenti norme sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria tutti i titolari di scarichi di acque reflue domestiche qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile, individuato dal gestore, dal confine di proprietà sia ad una distanza non superiore a 200 mt. dall’asse della pubblica rete fognatura. Pertanto al di sotto di 200 mt. di distanza, per effetto dell’art. 4 comma 1.3 della L.R. 60/2001, il titolare dello scarico dovrà obbligatoriamente allacciarsi alla pubblica fognatura e l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è il gestore della fognatura. Eccezionalmente i titolari di acque reflue industriali potranno mantenere un recapito diverso dalla pubblica rete fognaria, ove ciò non contrasti con le normative regionali e comunali in materia d’igiene e sanità pubblica. Il gestore, in accordo con il Comune, determina, previa verifica tecnica, il termine entro il quale i titolari degli scarichi d’acque reflue domestiche esistenti, debbono provvedere all’allacciamento alla pubblica fognatura, con spese a proprio carico, previa richiesta, ove necessario, della concessione edilizia relativa alle opere fognarie interne. Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura stessa. Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito, si allacciano alla fognatura pubblica previo trattamento e verifica da parte del gestore della compatibilità degli scarichi (rispetto della tabella parte III allegato 5 del Dlgs 152/2006) con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.
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Samples: Norme Contrattuali, Norme Contrattuali, Norme Contrattuali
Obbligo di allacciamento. Salvo diversa normativa regionale, nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche do- mestiche che recapitano in corsi d’acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica rete fognaria. In forza delle presenti norme sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria tutti i titolari di scarichi di acque reflue domestiche qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile, individuato dal gestore, dal confine di proprietà sia ad una distanza non superiore a 200 mt. dall’asse della pubblica rete fognatura. Pertanto al di sotto di 200 mt. di distanza, per effetto dell’art. 4 comma 1.3 della L.R. 60/2001, il titolare dello scarico dovrà obbligatoriamente allacciarsi alla pubblica fognatura e l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è il gestore della fognatura. Nei casi di comprovate difficoltà tecniche all'esecuzione dell'allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti (Art. 103 del D.Lgs. 152/2006 tabella 4 dell'allegato 5) e richiedere alle Autorità competenti, Regione e/o Provincia l’autorizzazione allo scarico Eccezionalmente i titolari di acque reflue industriali potranno mantenere un recapito diverso dalla pubblica rete fognaria, ove ciò non contrasti con le normative regionali e comunali in materia d’igiene e sanità pubblica. Il gestoreGestore, in accordo con il Comune, determina, previa verifica tecnica, il termine entro il quale i titolari degli scarichi d’acque reflue domestiche esistenti, debbono provvedere all’allacciamento alla pubblica fognatura, con spese a proprio carico, previa richiesta, ove necessario, della concessione edilizia relativa alle opere fognarie interne. Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura fogna- tura stessa. Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito, si allacciano alla fognatura pubblica previo trattamento e verifica da parte del gestore della compatibilità degli scarichi (rispetto della tabella parte III allegato 5 del Dlgs D.lgs. 152/2006) con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.
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Samples: Regolamento Di Utenza Del Servizio Idrico Integrato
Obbligo di allacciamento. Salvo diversa normativa regionale, nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in corsi d’acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica rete fognaria. In forza delle presenti norme sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria tutti i titolari di scarichi di acque reflue domestiche qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile, individuato dal gestore, dal confine di proprietà sia ad una distanza non superiore a 200 mt. dall’asse della pubblica rete fognatura. Pertanto al di sotto di 200 mt. di distanza, per effetto dell’art. 4 comma 1.3 della L.R. 60/2001, il titolare dello scarico dovrà obbligatoriamente allacciarsi alla pubblica fognatura e l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è il gestore della fognatura. Eccezionalmente i titolari di acque reflue industriali potranno mantenere un recapito diverso dalla pubblica rete fognaria, ove ciò non contrasti con le normative regionali e comunali in materia d’igiene e sanità pubblica. Il gestore, in accordo con il Comune, determina, previa verifica tecnica, il termine entro il quale i titolari degli scarichi d’acque reflue domestiche esistenti, debbono provvedere all’allacciamento alla pubblica fognatura, con spese a proprio cariconell’osservanza del presente Regolamento, previa richiesta, ove necessario, della concessione edilizia relativa alle opere fognarie internesono sempre ammessi. Gli insediamenti civili civili, che originano scarichi domestici e che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura stessasecondo le disposizioni del presente Regolamento ed in base alle norme tecniche prescritte dal Gestore. Tutti gli scarichi civili (con l’esclusione degli scarichi vietati di cui al paragrafo 4.3.5) devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall’apposito punto di allacciamento, calcolati partendo dal limite di proprietà rispetto alla pubblica fognatura. A tal proposito il Gestore manda notifica di allacciamento all'utente in obbligo e lo assoggetta automaticamente alla quota di tariffa di fognatura e depurazione. Qualora non adempia all'obbligo di allacciamento il Gestore lo segnala all’Amministrazione Comunale per i provvedimenti di competenza. Il mancato allacciamento all’esistente fognatura comunale, per fatto ascrivibile all’utente, non dà diritto all’esenzione dal pagamento della quota di fognatura e depurazione. Eventuali deroghe saranno concesse solamente in presenza di comprovate e gravi difficoltà di carattere tecnico ad impedimento di un normale convogliamento dei reflui in fognatura e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006 e dalla X.X.X. 00/00/0000 x. 0/XXX (pubblicata nel B.U. 3 giugno 1992, n. 23) I fabbricati che a seguito di ampliamento o variante della rete fognaria, venissero a ricadere nelle condizioni di cui al precedente comma 2), dovranno essere allacciati alla rete fognaria comunale. Nel caso di eventuali convenzioni tra soggetti attuatori di aree di nuovo impianto ed il Comune, i soggetti dovranno presentare al Gestore il progetto generale delle fognature relativo al comparto di nuovo impianto. Il Gestore provvederà a rilasciare il proprio “parere tecnico” al Comune entro 30 gg. dalla presentazione del progetto. Gli insediamenti produttivi che ricadono impianti di fognatura all’interno delle proprietà devono essere eseguiti secondo le vigenti normative di legge in materia e nel territorio servito, si allacciano alla fognatura pubblica previo trattamento e verifica da parte del gestore della compatibilità degli scarichi (rispetto della tabella parte III allegato 5 del Dlgs 152/2006) con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previstidelle norme tecniche elencate nel seguito.
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