Common use of Obbligo di continuità dei servizi Clause in Contracts

Obbligo di continuità dei servizi. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data immediatamente comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimento. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Società appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge n. 146 del 12/06/1990 modificata ed integrata dalla legge n. 83 dell’11/04/2000 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Società appaltatrice, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. In particolare, la Società appaltatrice si farà carico di informare sia il Direttore dell’esecuzione del contratto che il Responsabile del procedimento circa i modi, i tempi, le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di manifesti nei luoghi di affissione comunali almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o del ritardo del servizio. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 26 del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatrice. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l’Ente appaltante applicherà quanto previsto dall'articolo 26 del presente capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Obbligo di continuità dei servizi. I servizi in appalto oggetto del contratto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs 152/2006. Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente maggiore; in materiatale circostanza, e l’Impresa dovrà presentare un Piano di emergenza, che necessiterà dell’approvazione del fatto dovrà essere data immediatamente comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimentodirettore dell’esecuzione, finalizzato nel breve termine a contenere i disagi alla cittadinanza; in tal caso, il recupero dei servizi non resi non comporterà maggiori spese per il Comune. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Società appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge n. 146 del 12/06/1990 modificata ed integrata dalla legge n. 83 dell’11/04/2000 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa Laddove le cause di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero dovessero protrarsi oltre le 48 ore, lo stesso piano di emergenza potrà essere rimodulato e aggiornato giornalmente, concordando tra le parti le eventuali ulteriori misure straordinarie da motivi direttamente imputabili alla Società appaltatricemettere in campo e fatta salva la verifica dei maggiori o minori costi, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacalicosì come meglio specificati. In particolare, la Società appaltatrice A tal fine si farà carico potrà fare ricorso anche ai prezzi di informare sia il Direttore dell’esecuzione del contratto che il Responsabile del procedimento circa i modi, i tempi, le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di manifesti nei luoghi di affissione comunali almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o del ritardo del servizio. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 26 cui all’Allegato C del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi depurati del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatriceribasso d’asta offerto Nell’erogazione dei servizi, la ditta appaltatrice si impegnerà formalmente affinché gli stessi vengano svolti nel rispetto dei principi di cui alle Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 nei confronti del cittadino utente; più precisamente: eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. In caso tal senso, l’appaltatore sarà espressamente tenuto al recepimento di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l’Ente appaltante applicherà quanto previsto dall'articolo 26 ogni variante normativa con attinenza ai servizi oggetto del presente capitolatobando che dovesse essere introdotta in corso della propria prestazione d’opera.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Obbligo di continuità dei servizi. I In caso di arbitrario abbandono o sospensione, anche parziale, dei servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonatil'ACSEL potrà sostituirsi all’Appaltatore, salvo comprovati casi senza formalità di forza maggiore contemplati dalla sorta, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi con addebito dei costi sostenuti, maggiorati del 50%, sull’Appaltatore stesso e ciò indipendentemente dalle sanzioni applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni. Per l’esecuzione d’ufficio L’Azienda potrà avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data immediatamente comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimentovigente. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacalisciopero, la Società appaltatrice l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge n. 146 del 12/06/1990 modificata ed integrata dalla legge n. 83 dell’11/04/2000 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l’esercizio del diritto di l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. L’impresa deve usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza del “buon padre di famiglia” a ai sensi dell’art. 1176 del codice civile. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate. Non saranno sono considerati causa di forza maggiore maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi del presente capitolato, gli scioperi del personale che dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Società appaltatriceall'Appaltatore quali, quali ad esempio a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacaliil mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In particolareDovrà essere garantita l’effettiva e costante presenza del personale, la Società appaltatrice si farà carico senza alcuna soluzione di informare sia il Direttore dell’esecuzione del contratto che il Responsabile del procedimento circa i modi, i tempi, le modalità continuità e diminuzione. Dovrà pertanto essere garantito un meccanismo di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero sostituzione per ferie e le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di manifesti nei luoghi di affissione comunali almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o del ritardo del servizio. Non saranno considerati causa di forza maggiore, malattie e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 26 del presente capitolato, i disservizi derivanti congedi in genere tale da scioperi non comportare alcuna riduzione del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatricepresente. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l’Ente appaltante applicherà quanto previsto dall'articolo 26 del presente capitolatoIl personale dovrà registrare la propria presenza presso i locali dell’appaltatore.

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Samples: Service Agreement

Obbligo di continuità dei servizi. 1. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data materia ed immediatamente comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimentosegnalati all’Amministrazione comunale. 2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Società appaltatrice l’Aggiudicatario dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge Legge 12 Giugno1990 n. 146 del 12/06/1990 modificata e successive modificazioni ed integrata dalla legge n. 83 dell’11/04/2000 integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Società appaltatrice, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. In particolare, la Società appaltatrice l’Aggiudicatario si farà carico di informare sia il Direttore dell’esecuzione della dovuta informazione all’Ufficio Comunale competente mediante comunicazione scritta (mail e/o PEC) almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del contratto che il Responsabile del procedimento circa servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi, le modalità tempi e l’entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di manifesti nei luoghi di affissione comunali almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o del ritardo del servizio. 3. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 26 dell’art. 9 “Penalità” del presente capitolatoCapitolato d’appalto, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatriceall’Aggiudicatario. 4. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l’Ente appaltante applicherà quanto previsto dall'articolo 26 del presente capitolatol’Amministrazione comunale, si avvarrà delle condizioni di cui al successivo art. 8 “Esecuzione d’ufficio”. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o parte di essi, non eseguiti dall’Aggiudicatario.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Obbligo di continuità dei servizi. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data materia ed immediatamente comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimentosegnalati all’Amministrazione comunale. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Società appaltatrice l’Affidatario dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge Legge 12 Giugno1990 n. 146 del 12/06/1990 modificata e successive modificazioni ed integrata dalla legge n. 83 dell’11/04/2000 integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Società appaltatrice, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. In particolare, la Società appaltatrice l’Affidatario si farà carico di informare sia il Direttore dell’esecuzione della dovuta informazione all’Ufficio Comunale competente mediante comunicazione scritta (mail e/o PEC) almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del contratto che il Responsabile del procedimento circa servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi, le modalità tempi e l’entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di manifesti nei luoghi di affissione comunali almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o del ritardo del servizio. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 26 dell’art. 9 “Penalità” del presente capitolatoCapitolato d’appalto, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatriceall’Affidatario. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l’Ente appaltante applicherà quanto previsto dall'articolo 26 del presente capitolatol’Amministrazione comunale, si avvarrà delle condizioni di cui al successivo art. 8 “Esecuzione d’ufficio”. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o parte di essi, non eseguiti dall’Affidatario.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto