Common use of Obbligo di riservatezza Clause in Contracts

Obbligo di riservatezza. Ciascuna Parte farà il possibile per assicurare che le attività oggetto del presente Accordo non arrechino danno e/o pregiudizio all'immagine e/o al buon nome dell'altra, impegnandosi a tal fine a conformarsi a tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti disciplinanti la materia. Le Parti dichiarano altresì di essere consapevoli che, in virtù dei rapporti scaturenti dal presente Accordo le Parti hanno potuto o potranno venire a conoscenza di informazioni inerenti reciproche strategie di marketing e di vendita, dati di mercato (anche statistici), notizie sui prodotti e sui clienti anche se consumatori e, comunque, di ogni altra informazione avente in genere natura riservata. Su tutte le suddette informazioni le Parti s’impegnano a mantenere il più stretto riserbo e detto riserbo verrà mantenuto anche rispetto a qualsiasi altra notizia e informazione - nel più ampio significato di detti termini - appresa su cose, fatti e progetti delle Parti di cui le parti stesse dovessero venire a conoscenza in via diretta, indiretta ed anche per caso fortuito. Le Parti si impegnano a far rispettare il presente obbligo di riservatezza anche ai propri dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, consulenti e ad ogni soggetto terzo cui, eventualmente, è stata affidata alcuna delle attività descritte nel presente Accordo.

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Samples: www.oato.it, www.agronomiforestaliumbria.it, www.confesercenti.it

Obbligo di riservatezza. Ciascuna Parte farà il possibile per assicurare che le attività oggetto del presente Accordo non arrechino danno e/o pregiudizio all'immagine e/o al buon nome dell'altra, impegnandosi a tal fine a conformarsi a tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti disciplinanti la materia. Le Parti dichiarano altresì di essere consapevoli che, in virtù dei rapporti scaturenti dal presente Accordo le Parti hanno potuto o potranno venire a conoscenza di informazioni inerenti reciproche strategie di marketing e di vendita, dati di mercato (anche statistici), notizie sui prodotti e sui clienti anche se consumatori e, comunque, di ogni altra informazione avente in genere natura riservata. Su tutte le suddette informazioni le Parti s’impegnano a mantenere il più stretto riserbo e detto riserbo verrà mantenuto anche rispetto a qualsiasi altra notizia e informazione - nel più ampio significato di detti termini - appresa su cose, fatti e progetti delle Parti di cui le parti stesse dovessero venire a conoscenza in via diretta, indiretta ed anche per caso fortuito. Le Parti si impegnano a far rispettare il presente obbligo di riservatezza anche ai propri dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, consulenti e ad ogni soggetto terzo cui, eventualmente, è stata affidata alcuna delle attività descritte nel presente AccordoAccordo .

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Samples: www.ordingfg.it, www.cngeologi.it, www.ordingaq.it

Obbligo di riservatezza. Ciascuna Parte farà il possibile per assicurare che le attività oggetto del presente Accordo non arrechino danno e/o pregiudizio all'immagine e/o al buon nome dell'altra, impegnandosi a tal fine a conformarsi a tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti disciplinanti la materia. Le Parti dichiarano altresì di essere consapevoli che, in virtù dei rapporti scaturenti dal presente Accordo le Parti hanno potuto o potranno venire a conoscenza di informazioni inerenti reciproche strategie di marketing e di vendita, dati di mercato (anche statistici), notizie sui prodotti e sui clienti anche se consumatori e, comunque, di ogni altra informazione avente in genere natura riservata. Su tutte le suddette informazioni le Parti s’impegnano a mantenere il più stretto riserbo e detto riserbo verrà mantenuto anche rispetto a qualsiasi altra notizia e informazione - nel più ampio significato di detti termini - appresa su cose, fatti e progetti delle Parti di cui le parti stesse dovessero venire a conoscenza in via diretta, indiretta ed anche per caso fortuito. Le Parti si impegnano a far rispettare il presente obbligo di riservatezza anche ai propri dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, consulenti e ad ogni soggetto terzo cui, eventualmente, è stata affidata alcuna delle attività descritte nel presente AccordoAccordo .

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Samples: www.confagricolturabari.it, www.confesercenti.it

Obbligo di riservatezza. Ciascuna Parte farà il possibile per assicurare che le attività oggetto del presente Accordo non arrechino arrechi- no danno e/o pregiudizio all'immagine all’immagine e/o al buon nome dell'altradell’altra, impegnandosi a tal fine a conformarsi conformar- si a tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti disciplinanti la materia. Le Parti dichiarano altresì di essere consapevoli che, in virtù dei rapporti scaturenti dal presente Accordo Accor- do, le Parti hanno potuto o potranno venire a conoscenza di informazioni inerenti reciproche strategie di marketing e di vendita, dati di mercato (anche statistici), notizie sui prodotti e sui clienti anche se consumatori e, comunque, di ogni altra informazione avente in genere natura riservata. Su tutte le suddette informazioni le Parti s’impegnano a mantenere il più stretto riserbo e detto riserbo verrà mantenuto anche rispetto a qualsiasi altra notizia e informazione - nel più ampio significato di detti termini - appresa su cose, fatti e progetti delle Parti di cui le parti stesse dovessero venire a conoscenza cono- scenza in via diretta, indiretta ed anche per caso fortuito. Le Parti si impegnano a far rispettare il presente obbligo di riservatezza anche ai propri dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, consulenti e ad ogni soggetto terzo cui, eventualmente, è stata affidata alcuna delle attività descritte nel presente AccordoAccordo .

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Samples: Convenzione Confesercenti/Fca

Obbligo di riservatezza. Ciascuna Parte farà il possibile per assicurare che le attività oggetto del presente Accordo non arrechino danno e/o pregiudizio all'immagine e/o al buon nome dell'altra, impegnandosi a tal fine a conformarsi a tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti disciplinanti la materia. Le Parti dichiarano altresì di essere consapevoli che, in virtù dei rapporti scaturenti dal presente Accordo le Parti hanno potuto o potranno venire a conoscenza di informazioni inerenti reciproche strategie di marketing e di vendita, dati di mercato (anche statistici), notizie sui prodotti e sui clienti anche se consumatori e, comunque, di ogni altra informazione avente in genere natura riservata. Su tutte le suddette informazioni le Parti s’impegnano a mantenere il più stretto riserbo e detto riserbo verrà mantenuto anche rispetto a qualsiasi altra notizia e informazione - nel più ampio significato di detti termini - appresa su cose, fatti e progetti delle Parti di cui le parti stesse dovessero venire a conoscenza in via diretta, indiretta ed anche per caso fortuito. Le Parti si impegnano a far rispettare il presente obbligo di riservatezza anche ai propri dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, consulenti e ad ogni soggetto terzo cui, eventualmente, è stata affidata alcuna delle attività descritte nel presente AccordoAccordo .

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Samples: ordineingegnericaserta.it