SCHEMA CONTRATTO
CONTRATTO N. /
SCHEMA CONTRATTO
SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE ESIGENZE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE - CIG 8472831155
L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie con sede legale in Xxx Xxxxxxxx 0, Xxxxxxx ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale 94165250484, in persona del Direttore, Ing. Xxxxx X’Xxxxxxx, giusta nomina operata con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 2018 ed i poteri conferiti dalla legge e dallo Statuto dell’Agenzia medesima approvato con D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 (nel seguito per brevità anche solo “Agenzia” o “ANSF”);
E
con sede legale in – ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. , Cod. Fiscale/ P. IVA _ , domiciliata ai fini del presente atto presso la sede sociale, in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante, , nata/o a il giorno (nel seguito per brevità anche solo “Fornitore”);
PREMESSO CHE
a) ai termini con iniziale maiuscola ed in corsivo, di cui in seguito, viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
− Capitolato Speciale: il documento che contiene l’insieme delle specifiche tecniche alle quali dovranno essere conformi i “Servizi”;
− Contratto: il presente atto, stipulato tra “ANSF” ed il “Fornitore”;
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 – Xxxxxxx Xxxxxx
Tel.+39 000 0000000- 00 x00 00 00000000 + 00 00 00000000 Fax x00 000 0000000
xxx.xxxx.xxx.xx xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx codice fiscale 94165250484
− ANSF: Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, come in epigrafe;
− Fornitore: , come in epigrafe;
− Offerta Economica: i documenti di offerta economica (“Offerta Economica” e “Dichiarazione di offerta economica”) presentati in sede di gara dal Fornitore per l’esecuzione dei “Servizi”;
− Offerta Tecnica: l’offerta tecnica presentata in sede di gara dal Fornitore per l’esecuzione dei “Servizi”
− Parti: congiuntamente ANSF ed il Fornitore;
− Servizi: il servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell’Agenzia, descritto nel Capitolato Speciale;
− Sistema: Sistema telematico mediante cui sono state gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, come descritto al paragrafo 1 del Disciplinare di gara;
b) ANSF, con determina prot. ANSF n. 0015452 del giorno 14/10/2020, ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze di ANSF, per un periodo di trentasei mesi a decorrere dal giorno 01/01/2021 o, se successiva, dalla data di sottoscrizione del presente atto;
c) il bando di gara è stato pubblicato in GUCE il giorno ed in GURI in data . Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte,
fissato alle ore del giorno , il Fornitore ha presentato la propria offerta per l’esecuzione dei Servizi;
d) con determina prot. ANSF n. del è stato aggiudicato il servizio al Fornitore, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
e) il Fornitore, a tal proposito, dichiara che quanto risulta dalla documentazione di gara ed in particolare dal Contratto e dal Capitolato Speciale definisce in modo adeguato e completo le specifiche attività richieste e le modalità di esecuzione delle stesse, consentendo un’idonea valutazione delle condizioni economiche offerte;
f) ai sensi di quanto previsto dalla documentazione di gara, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e, quindi, la stipula del Contratto, sono subordinate all’accertamento del possesso dei requisiti di legge per contrarre;
g) ai fini della sottoscrizione del Contratto, il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del Contratto ed in particolare la cauzione definitiva per un importo di € ( ), prodotta ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 103 D.Lgs.
n. 50/2016 mediante polizza fideiussoria rilasciata da in data ;
h) il Fornitore dichiara di essere in possesso dell’organizzazione, dei mezzi e delle risorse necessarie per eseguire efficacemente ed efficientemente i Servizi nel rispetto degli standard richiesti, alle condizioni tutte del Contratto e dei suoi allegati.
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentante
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 – Valore delle premesse
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati ed in particolare il Capitolato Speciale, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. L’esecuzione del Servizio è regolata, in via gradata:
a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti e dalle norme in esse richiamate;
b) dal D.Lgs. n. 50/2016;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e, in ogni caso, dalle disposizione aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del Contratto; e dalle altre condizioni normative in vigore ed applicabili in materia (es. Codice delle Assicurazioni D.Lgs. n. 209/2005 e regolamenti attuativi).
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti di gara prodotti da ANSF prevarranno rispetto agli atti ed ai documenti prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate da ANSF in osservanza delle prescrizioni di legge.
In caso di difficoltà interpretative o di contrasto tra quanto contenuto nel Capitolato speciale e quanto contenuto nel Contratto, fatti salvi i limiti di legge, prevarrà quanto contenuto nel Contratto.
Art. 2 - Oggetto
1. XXXX affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione dei Servizi, descritti nel Capitolato Speciale e alle condizioni e termini ivi stabiliti o, laddove migliorativi, nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara – da intendersi qui integralmente trascritta anche se non materialmente allegata.
2. Il Fornitore s’impegna ad eseguire i Servizi, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previste dal Contratto e dal Capitolato Speciale.
Art. 3 – Durata
1. Il Contratto avrà efficacia a decorrere dal giorno 01/01/2021 o, se successiva, dalla data di sottoscrizione e conserverà la sua validità per 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di inizio della prima annualità di copertura assicurativa. XXXX ha facoltà di prorogare la predetta durata, alle medesime condizioni contrattuale, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi.
2. L’Agenzia si riserva altresì di:
a) nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, affidare, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, alle medesime condizioni e termini del presente affidamento, per una durata fino a tre anni;
b) ricorrere alla proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente,
come previsto al punto 4 del disciplinare di gara.
Art. 4 - Esecuzione del Servizio
1. Il Fornitore s’impegna a svolgere i Servizi, per tutta la durata contrattuale, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone la perfetta esecuzione a regola d’arte.
2. Il Fornitore s’impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale o, per gli aspetti migliorativi, nell’Offerta Tecnica, nonché ad adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l’esecuzione dei Servizi a regola d’arte, anche se non espressamente specificati nel Contratto e nel Capitolato Speciale.
3. Il Fornitore non potrà, comunque, apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei Servizi senza il preventivo consenso scritto di ANSF, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che sarà facoltà di ANSF apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza dell’emanazione di norme e/o regolamenti, circolari e direttive in materia.
5. Il Fornitore si obbliga, comunque, a dare immediata comunicazione ad ANSF di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sulla regolare
esecuzione dei Servizi.
6. Il Fornitore garantisce che, nell'esecuzione dei Servizi, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza pro tempore vigenti. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ANSF da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
Art. 5 - Rappresentanti delle Parti per l’esecuzione del Contratto
1. Per la gestione dell’esecuzione del Contratto, anche ai fini della definizione delle eventuali problematiche operative che dovessero emergere nell’esecuzione dei Servizi, nonché ai fini di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le Parti queste ultime hanno nominato un proprio rappresentante.
2. Il rappresentante di ANSF è , nominato Responsabile del procedimento, mentre il rappresentante del Fornitore è .
3. Il Fornitore dà atto che, in considerazione del ruolo e delle funzioni attribuite al proprio rappresentante, ai sensi del presente articolo, lo stesso è munito dei necessari poteri con premessa di avere fin d’ora per rato e valido il suo operato.
4. L’eventuale sostituzione del rappresentante dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all’altra Parte; in detta comunicazione dovrà essere indicato il nominativo del sostituto.
5. Resta inteso che tutte le comunicazioni tra i rappresentanti delle Parti, ancorché non espressamente previste dal Contratto, dovranno avvenire mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in caso di momentanea
indisponibilità, mediante l’utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la trasmissione, la ricezione e la presa d’atto della comunicazione stessa.
Art. 6 - Corrispettivi
1. Il Servizio oggetto del presente Contratto sarà remunerato con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti stipulati da ANSF. Tale provvigione, pari a %, al lordo delle imposte e contributi di legge, è determinata applicando la percentuale di ribasso offerta dal Fornitore ( ) rispetto alla provvigione a base di gara (5%).
2. A seguito del versamento della provvigione, effettuato dall’Agenzia in favore del Broker (rif. cd “clausola broker” contratti assicurativi) e contestuale versamento del premio assicurativo, quest’ultimo dovrà, entro i successivi 5 giorni solari dal ricevimento del pagamento da parte di ANSF, provvedere al versamento del premio di ciascuna polizza assicurativa alla competente Compagnia di assicurazione, dandone contestuale comunicazione ad ANSF e trasmettendo contestualmente l’evidenza del predetto versamento effettuato.
3. Nessun compenso spetta al Fornitore nel caso in cui ANSF ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o qualora le relative procedure per la selezione della Compagnia di assicurazione non abbiano dato buon esito.
Il Fornitore oltre alla suddetta provvigione non potrà avanzare ulteriori richieste di remunerazione e/o rimborsi, comunque denominati, per l’esecuzione del Servizio.
Art. 7 - Garanzia definitiva
1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato la cauzione definitiva, di cui alle premesse, rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La garanzia opera nei confronti di ANSF a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del medesimo. Il Fornitore, pertanto, s’impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del Contratto.
3. La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nei limiti e secondo le modalità stabilite del prima citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 8 - Responsabilità
1. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, a persone e cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione – di ANSF e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione dei Servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.
2. Il Fornitore risponderà dei danni causati in occasione dell’esecuzione del presente Contratto, anche se rilevati dopo la scadenza del Contratto stesso.
Si richiamano altresì gli obblighi di cui al capitolato speciale, con particolare riferimento all’art. 3 “Obblighi del broker”.
3. Alla data di sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore dichiara di avere stipulato la polizza di cui all’art. 112, comma 3, D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., destinata al risarcimento dei danni nei confronti di ANSF.
4. Il Fornitore è altresì responsabile e pertanto tenuto a risarcire ANSF per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest’ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei Servizi, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al Fornitore stesso.
5. Il Fornitore è altresì responsabile affinché i propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo osservino i precetti del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF pubblicati sul sito dell’Agenzia xxx.xxxx.xxx.xx alla sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codici di comportamento del personale” i quali, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
Art. 9 – Risoluzione
1. ANSF potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del cod. civ.
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. in caso di accertata violazione, da parte del fornitore e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, dei precetti del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF.
2. ANSF potrà, previa diffida ad adempiere, risolvere per inadempimento il presente Contratto, in caso di grave inadempimento agli obblighi di prestazione dei Servizi stabiliti nel Capitolato Speciale o, per gli aspetti migliorativi, nell’Offerta Tecnica, ovvero in caso di applicazione di penali previste nel Capitolato Speciale nella misura maggiore del 10% del valore stimato del presente Contratto come risultante dalla documentazione della gara di cui alle premesse.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, ANSF ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito, nonché di procedere all’esecuzione in danno del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo sostenuto da ANSF (c.d. “esecuzione in danno”).
Art. 10 - Recesso
1. ANSF si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere in tutto o in parte dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Fornitore almeno 15 (quindici) giorni solari prima della data di efficacia del recesso, indicata nella comunicazione stessa.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare i Servizi fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ANSF.
3. In caso di recesso il Fornitore avrà diritto al solo pagamento per le attività regolarmente eseguite per le quali ha maturato il diritto al conseguimento di un corrispettivo, sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 6.
4. Il Fornitore pertanto si impegna a restituire ad ANSF le eventuali somme percepite eccedenti il pagamento di cui al comma precedente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal recesso.
5. Resta inteso che, oltre al pagamento di quanto previsto dal presente articolo, il Fornitore non potrà avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pretese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori compensi e/o indennizzi e/o rimborsi spese.
Art. 11 - Recesso per giusta causa
1. ANSF ha diritto di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal Contratto al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione al Fornitore nella
quale verrà altresì indicata la data di efficacia del recesso.
2. Resta inteso che per giusta causa s’intende il verificarsi in capo al Fornitore di un fatto e/o evento che faccia venire meno il rapporto di fiducia, presupposto della conclusione del Contratto, quali a titolo indicativo e non esaustivo:
i) il deposito contro il Fornitore di un ricorso promosso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) il rinvio a giudizio di un rappresentante del Fornitore, per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità del Fornitore stesso o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, in qualsiasi modo, l’immagine di ANSF;
iii) in caso di reiterati inadempimenti, anche se non gravi;
iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare per iscritto ad ANSF tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari, il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente comma lettere i) ed ii), o di ogni fatto e/o evento che possa incidere sul rapporto di fiducia. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave
inadempienza da parte del Fornitore.
4. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare i Servizi fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno ad ANSF.
5. In caso di recesso il Fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo relativo alla parte di Servizi prestata a regola d’arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 1671 e 1738 c.c..
6. Il Fornitore pertanto si impegna a restituire ad ANSF le somme percepite eccedenti il pagamento di cui al comma precedente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal recesso.
Art. 12 - Disposizioni antimafia
1. Il Fornitore prende atto che l’efficacia del Contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
2. Il Fornitore, fermo restando l’esatto adempimento di quanto previsto dal Contratto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, si obbliga al rispetto di quanto ulteriormente disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, di quanto disposto in ordine ai rapporti con i propri dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi riferibili, anche se non in via esclusiva, alle prestazioni oggetto del Contratto stesso (“filiera rilevante delle imprese”).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi, ANSF, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta legge 136/2010, ne darà comunicazione alle Autorità competenti ed avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
4. Il Fornitore prende altresì atto che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa antimafia, nel corso di durata del Contratto, non dovranno essere emessi, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell’organo di amministrazione del Fornitore stesso, provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni ovvero, nei confronti del Fornitore medesimo, non dovranno sussistere tentativi di infiltrazione mafiosa o essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
5. Il Fornitore s’impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 o, in quanto applicabili, ai sensi delle leggi n. 1423/1956, n. 575/1965, n. 203/1991 e successive disposizioni in materia, a comunicare per iscritto ad ANSF, tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari, i seguenti fatti che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del Contratto:
a) l’istruzione di procedimenti ovvero l’emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei confronti della società, del suo legale rappresentante, nonché dei componenti l’organo di amministrazione;
b) ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nell’organo di amministrazione;
c) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
d) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione pro tempore vigente.
6. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del Fornitore.
7. Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 4, ANSF potrà risolvere di diritto il Contratto.
Art. 13 – Obbligo di riservatezza
1. Sono da considerati riservati tutti i dati e le informazioni messi a disposizione del Fornitore nonché quelli di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del Contratto, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, la documentazione realizzata in esecuzione dei Servizi ed ogni altra informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico, relativo ai Servizi stessi.
2. Xxxxx restando gli obblighi assunti dal Fornitore in ordine al trattamento dei dati di cui oltre, il Fornitore stesso assume l’obbligo di mantenere riservati i dati e/o le informazioni di cui al precedente comma. L’obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a
qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
3. Il Fornitore è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi, compresi i collaboratori, dell’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il Fornitore dovrà imporre e far rispettare l’obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati riservati.
4. L’obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del Contratto o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al Contratto, salvo espressa autorizzazione per iscritto di ANSF.
6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, ANSF ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Art. 14 - Divieto di cessione del Contratto
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Resta inteso che, nell’ipotesi di cessione di azienda o del ramo d’azienda preposto all’esecuzione del Servizio da parte del Fornitore, nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore medesimo, troverà applicazione quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto al precedente comma 1, ANSF potrà risolvere di diritto il Contratto.
Art. 15 - Subappalto
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
[in alternativa]
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: .
2. Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016.
Art. 16 –Trattamento dei dati
1. Con specifico riferimento ai dati e informazioni che transitano sulla piattaforma o che vengano comunque recepiti, gestiti e trattati dal Fornitore in esecuzione del presente contratto, viene stabilito quanto segue.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare,
per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite.
3. Il Fornitore/Responsabile dichiara di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
4. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle inerenti l’attività di reclutamento e selezione del personale, di gestione operativa delle candidature e delle procedure concorsuali oggetto del presente contratto.
5. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
a. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
b. trattare i dati per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
c. trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare ANSF e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento
UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
d. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
▪ si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
▪ ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
▪ trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
e. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
f. valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non
autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
g. su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
h. ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE.
6. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE “sicurezza del trattamento”, il Responsabile del trattamento deve adottare misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento che comprendano, tra le altre, se del caso:
a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b. la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
La valutazione circa l’adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.
7. Spetta al Titolare del trattamento fornire l’informativa di cui agli artt. 13-14 alle persone interessate al momento della raccolta dei dati; tale informativa, tuttavia, è ricompresa nelle attività di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a).
8. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “sub-Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
9. Nel caso in cui per le prestazioni del contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra
indicata e comunicare l’avvenuta nomina al titolare.
10. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il subResponsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; ANSF potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub- Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee ANSF potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all’esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, ANSF applicherà al Fornitore/Responsabile Inziale del trattamento una penale pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo contrattuale e diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, ANSF potrà risolvere il contratto con il
Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del contratto (inclusi i documenti ivi richiamati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subfornitori.
12. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
13. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a
supportare il Titolare in tale attività.
14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
15. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare
- anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa 18 preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, ANSF applicherà una penale pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo contrattuale e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, ANSF potrà risolvere il contratto ed
escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
17. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, così come previsto al precedente comma 2, il Responsabile a seguito della richiesta di cancellazione o di restituzione formulata dal Titolare, si impegna: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
18. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.
19. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati -
eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
20. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione del contratto, ulteriori garanzie quali l’applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. ANSF potrà in ogni momento verificare l’adozione di tali ulteriori garanzie.
21. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
22. Fermo quanto sopra, ove il Responsabile fosse tenuto a procedere ad un trasferimento di dati personali (o parte di tali dati) verso un paese terzo o un organizzazione internazionale, deve informare il Titolare del Trattamento di tale obbligo giuridico, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per importanti motivi di interesse pubblico; il Titolare potrà autorizzare per iscritto il trasferimento nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o l’organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR, oppure, in alternativa, previo rilascio della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell’art. 46 del GDPR.
23. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati
personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
24. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”. In tal caso, ANSF potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
25. Durante l’esecuzione del contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
Art. 17 - Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e oneri accessori e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad ANSF per legge.
2. Resta inteso tra le Parti che il Contratto sarà registrato solo “in caso d’uso” e le relative spese (compresi sanzioni e interessi) saranno a carico della parte che, con il proprio inadempimento, vi avrà dato causa.
ANSF Il Fornitore
Il Direttore Il Legale Rappresentante
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto, Art. 1 – Valore delle premesse; Art. 2 – Oggetto; Art. 3 – Durata; Art. 4 - Esecuzione del Servizio; Art. 5 - Rappresentanti delle Parti per l’esecuzione del Contratto; Art. 6 -Corrispettivi e Xxxxxxxx Xxxxxx; Art. 7 - Garanzia definitiva; Art. 8 – Responsabilità; Art. 9 – Risoluzione; Art. 10 – Recesso; Art. 11 - Recesso per giusta causa; Art. 12 - Disposizioni antimafia; Art. 13 - Riservatezza e Trattamento dati; Art. 14 - Divieto di cessione del Contratto; Art. 15 – Subappalto; Art. 16 –Trattamento dei dati; Art. 17 - Foro competente; Art. 18
- Oneri fiscali e spese contrattuali
Il Fornitore - Il Legale Rappresentante