Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n° 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. A tal fine, il Fornitore si obbliga : a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto; b) a comunicare all’Azienda Ospedaliera, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia l’Azienda Ospedaliera che la Prefettura di Reggio Calabria, territorialmente competente. Ai fini di verificare l’applicazione della norma, l’Azienda Ospedaliera potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria, copia dei contratti di cui alla lettera c) e la Ditta aggiudicataria si impegna fin d’ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati. L’Azienda Ospedaliera non darà luogo ad alcun pagamento e risolverà il contratto nel caso in cui il fornitore non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 136 del 16/08/2010.
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Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n° 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. A tal fine, il Fornitore fornitore si obbliga obbliga:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
b) a comunicare all’Azienda Ospedaliera, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, appalto (quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti), la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia l’Azienda Ospedaliera che la Prefettura di Reggio Calabria, territorialmente competente. Ai fini di verificare l’applicazione della norma, l’Azienda Ospedaliera potrà richiedere alla Ditta ditta aggiudicataria, copia dei contratti di cui alla lettera c) e la Ditta ditta aggiudicataria si impegna fin d’ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati. L’Azienda Ospedaliera non darà luogo ad alcun pagamento e risolverà il contratto nel caso in cui il fornitore non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 dell’art.3 della legge Legge n° °136 del 16/08/201016.08.2010.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Concessione Del Servizio Di Gestione Parcheggi E Traffico Veicolare
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta aggiudicataria L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo all’art. 1 del presente capitolato, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge n° 136 del 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.is.m. A tal finee i. L'aggiudicatario, il Fornitore in particolare, si obbliga :
aimpegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postalidedicato/i al contratto in oggetto o, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.se già esistenti, dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente appalto;
b) a comunicare all’Azienda Ospedalieracontratto, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedentedel/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essialle operazioni sullo/gli stesso/i. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro sette 7 giorni dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli dal verificarsi della stessa. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal presente articolo, la stazione appaltante avrà facoltà di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la contropartecontratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, informando contestualmente sia l’Azienda Ospedaliera che la Prefettura di Reggio Calabria, territorialmente competentesalvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento. Ai fini di verificare l’applicazione della norma, l’Azienda Ospedaliera potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria, copia dei contratti di cui alla lettera c) e la Ditta aggiudicataria L'aggiudicatario si impegna fin d’ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati. L’Azienda Ospedaliera non darà luogo ad alcun far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il pagamento e risolverà il contratto nel caso in cui il fornitore non abbia istituito un conto corrente bancario acconto o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, a saldo di quanto dovutogli ai sensi dell’art. 3 della legge n° 136 del 16/08/2010presente capitolato, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati ai sensi del presente articolo.
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Samples: Determinazione a Contrarre
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta aggiudicataria assume In applicazione dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i tutti gli i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità finanziaria. Ciascun bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG). L’inadempimento dell’impresa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la immediata risoluzione del presente contratto e la consequenziale informazione alla prefettura competente per territorio. L’impresa assume l’obbligo di cui all’articolo 3 della legge n° 136 del 13 agosto 2010 tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto e s.m.i. A tal finedi comunicazione, il Fornitore si obbliga :
a) ad utilizzare uno o più entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti bancari o postaligià esistenti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
b) a comunicare all’Azienda Ospedalieranonché, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedentenello stesso termine, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, entro sette giorni dalla loro accensione;
c) altresì, a prevedere comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Parimenti, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del fornitura della presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la commessa,deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli l’obbligo ditracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. Il GAC procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione. Qualora l’impresa abbia notizia dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraenteagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere alla immediata risoluzionedel rapporto contrattuale, informandone contestualmente il GAC e la prefettura competente per territorio. L’inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010 comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui alla citata leggeal precedentepunto n.1, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia l’Azienda Ospedaliera che la Prefettura di Reggio Calabria, territorialmente competentel’applicazione delle sanzioni previste all’art. Ai fini di verificare l’applicazione della norma, l’Azienda Ospedaliera potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria, copia dei contratti di cui alla lettera c) e la Ditta aggiudicataria si impegna fin d’ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati. L’Azienda Ospedaliera non darà luogo ad alcun pagamento e risolverà il contratto nel caso in cui il fornitore non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 6 della legge n° 136 del 16/08/2010medesima.
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Samples: Contratto Di Servizio
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n° 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. A tal finefinalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore si obbliga :
a) ad concessionario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche Banche o presso la società Società Poste Italiane S.p.A.italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche per dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del presente appalto;bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
b) 2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a comunicare all’Azienda Ospedalieraciascuna transazione posta in essere dal concessionario, sub concessionario, loro appaltatori e subcontraente, il codice identificativo di gara attribuito dall’ANAC.
3. Il concessionario comunica al concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al punto precedentesopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nonché nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. Il concessionario, entro sette giorni dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto la sottoscrizione del presente appaltocontratto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraentisi impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri sub concessionari, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia l’Azienda Ospedaliera che la Prefettura di Reggio Calabria, territorialmente competente. Ai fini di verificare l’applicazione della norma, l’Azienda Ospedaliera potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria, copia dei contratti di cui alla lettera c) e la Ditta aggiudicataria si impegna fin d’ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati. L’Azienda Ospedaliera non darà luogo ad alcun pagamento e risolverà il contratto nel caso in cui il fornitore non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’artall’art. 3 della legge n° 136 n. 136/2010 e s.m.i.
5. Il mancato utilizzo del 16/08/2010bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.
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Samples: Concessione