Common use of OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE Clause in Contracts

OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE. In osservanza alle Leggi 27/2012 e 247/2012 e succ. modifiche, la Società è impegnata nei confronti del Contraente/Assicurato al pagamento delle spese legali e peritali oggetto del presente contratto, una volta istruito correttamente il fascicolo di sinistro ex art. VI – DENUNCIA DEI SINISTRI e con riferimento ai compensi pattuiti con riferimento al cd. Accordo Preventivo di massima e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni, entro i massimi stabiliti dal Decreto Min. Giustizia in materia di compensi per le Professioni regolarmente vigilate vigente (in seguito: D.M. vigente) , come segue: - in ogni caso di possibile liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. vigente; - spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente, come meglio disciplinato alla specifica voce; - esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi. La Società non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai Professionisti liberamente scelti dall’Assicurato, in osservanza agli obblighi normativi di cui alla legge 27/2012 e successive regolamentazioni, essendo comunque obbligata sino ai massimi stabiliti dal D.M. vigente, né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell’azione giudiziale, garantendo all’Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. VI.4 - MODALITÀ OPERATIVE L’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo . Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.

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OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE. In osservanza alle Leggi 27/2012 e 247/2012 e succ. modifichealla vigente normativa, la Società è impegnata nei confronti del Contraente/Assicurato al pagamento delle spese legali e peritali oggetto del presente contratto, previa presentazione di idonea documentazione, una volta istruito correttamente il fascicolo di sinistro ex art. VI – V - DENUNCIA DEI SINISTRI e con riferimento ai compensi pattuiti con riferimento al cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni, entro i massimi limiti stabiliti dal Decreto Min. Giustizia in materia di compensi per le Professioni regolarmente vigilate vigente (in seguito: D.M. vigente) ), come segue: - in ogni caso di possibile liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. vigente; - spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente, come meglio disciplinato alla specifica voce; - spese legali e peritali liquidate a favore dell’Assicurato: la presente copertura ha quale presupposto di attivazione che il pagamento delle spese legali e peritali oggetto della garanzia sia stato espressamente richiesto a controparte, anche eventualmente in sede coattiva, nei casi, termini e modi previsti dalla legge, pena decadenza dai benefici di contratto. Nel caso in cui le spese legali e peritali dovute dalla controparte o dalla Garante o dall’Ente tenuto al Patrocinio non siano state integralmente assolte dalla obbligata, è onere dell’Assicurato provare che siano state integralmente richieste e che l’eventuale soddisfazione anche solo in misura parziale risulti fondata da apposita attività, documentata e motivata, pena decadenza dai benefici di contratto e comunque sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l’impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente, o esperiti senza esito sino a due tentativi di esecuzione forzata; - esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi. La Società non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai Professionisti liberamente scelti dall’Assicurato, in osservanza agli obblighi normativi di cui alla legge 27/2012 e successive regolamentazioni, essendo comunque obbligata sino ai massimi stabiliti dal D.M. vigente, né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell’azione giudiziale, garantendo all’Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini scelta sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. VI.4 - MODALITÀ OPERATIVE L’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo . Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazioneintraprendere.

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Samples: Contratto Di Tutela Legale

OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE. In osservanza alle Leggi 27/2012 e 247/2012 e succ. modifichealla vigente normativa, la Società è impegnata nei confronti del Contraente/Assicurato al pagamento delle spese legali e peritali oggetto del presente contratto, previa presentazione di idonea documentazione, una volta istruito correttamente il fascicolo di sinistro ex art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI e con riferimento ai compensi pattuiti con riferimento al cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni, entro i massimi limiti stabiliti dal Decreto Min. Giustizia in materia di compensi per le Professioni regolarmente vigilate vigente (in seguito: D.M. vigente) ), come segue: - vertenze definite in fase stragiudiziale, con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti; - vertenze definite con transazione in ogni fase, stato e grado, come disciplinato dall’art. VII.1 - in ogni caso di possibile liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. vigente; - spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente, come meglio disciplinato alla specifica voce; - spese legali e peritali liquidate a favore dell’Assicurato: la presente copertura ha quale presupposto di attivazione che il pagamento delle spese legali e peritali oggetto della garanzia sia stato espressamente richiesto a controparte, anche eventualmente in sede coattiva, nei casi, termini e modi previsti dalla legge, pena decadenza dai benefici di contratto. Nel caso in cui le spese legali e peritali dovute dalla controparte o dalla Garante non siano state integralmente assolte dalla obbligata, è onere dell’Assicurato provare che siano state integralmente richieste e che l’eventuale soddisfazione anche solo in misura parziale risulti fondata da apposita attività, documentata e motivata, pena decadenza dai benefici di contratto e comunque sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l’impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente, o esperiti senza esito sino a due tentativi di esecuzione forzata; - esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi. La Società non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai Professionisti liberamente scelti dall’Assicurato, SPESE DI SOCCOMBENZA In tutti i casi in osservanza agli obblighi normativi di cui alla legge 27/2012 e successive regolamentazioni, essendo comunque obbligata sino ai massimi stabiliti dal D.M. vigente, né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell’azione giudiziale, garantendo all’Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato risulti parte soccombente e condannato con sentenza passata in giudicato, nonché a favore delle parti civili nel processo penale a carico dell’Assicurato, sono garantite per quanto liquidato giudizialmente e sino alla data della statuizione entro i limiti del massimale assicurato. Sono escluse le spese a carico di eventuali coobbligati non assicurati e gravanti sull’Assicurato in forza di vincolo di solidarietà. La Società assume a proprio carico gli oneri fiscali, fra i quali a titolo esemplificativo e non limitativo IVA sulle parcelle dei Professionisti liberamente scelti ex art. VI.4 - MODALITÀ OPERATIVE L’Assicurato è tenuto incaricati, a fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo . Qualora sussista conflitto di interesse fra condizione che il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì provi con adeguata documentazione che non ha la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazionedetrarre tali somme.

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Samples: Contratto Di Tutela Legale

OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE. In osservanza alle Leggi 27/2012 e 247/2012 e succ. modifichealla vigente normativa, la Società è impegnata nei confronti del Contraente/Assicurato al pagamento delle spese legali e peritali oggetto del presente contratto, previa presentazione di idonea documentazione, una volta istruito correttamente il fascicolo di sinistro ex artArt. VI – XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI e con riferimento ai compensi pattuiti con riferimento al cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni, entro i massimi limiti stabiliti dal Decreto Min. Giustizia in materia di compensi per le Professioni regolarmente vigilate vigente (in seguito: D.M. vigente) ), come segue: - vertenze definite in fase stragiudiziale, con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti; - vertenze definite con transazione in ogni fase, stato e grado, come disciplinato dall’Art. XIX.1; - in ogni caso di possibile liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. Decreto Ministeriale vigente; - spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente, come meglio disciplinato alla specifica voce; - spese legali e peritali liquidate a favore dell’Assicurato: la presente copertura ha quale presupposto di attivazione che il pagamento delle spese legali e peritali oggetto della garanzia sia stato espressamente richiesto a controparte, anche eventualmente in sede coattiva, nei casi, termini e modi previsti dalla legge, pena decadenza dai benefici di contratto. Nel caso in cui le spese legali e peritali dovute dalla controparte o dalla Garante non siano state integralmente assolte dalla obbligata, è onere dell’Assicurato provare che siano state integralmente richieste e che l’eventuale soddisfazione anche solo in misura parziale risulti fondata da apposita attività, documentata e motivata, pena decadenza dai benefici di contratto e comunque sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l’impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente, o esperiti senza esito sino a due tentativi di esecuzione forzata; - esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi. La liquidazione viene effettuata entro 60 giorni dall’istruzione completa del fascicolo, purché non sussistano cause ostative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: irreperibilità, comunicazione errata dei riferimenti bancari, pignoramento di somme da parte di terzi creditori dell’assicurato nei confronti della Compagnia, ecc... La liquidazione viene effettuata nei limiti del massimale assicurato e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La Società non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai Professionisti liberamente scelti dall’Assicurato, in osservanza agli obblighi normativi di cui alla legge Legge 27/2012 e successive regolamentazioni, essendo comunque obbligata sino ai massimi stabiliti dal D.M. vigente, né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell’azione giudiziale, garantendo all’Assicurato la piena libertà di scelta, scelta modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. VI.4 - MODALITÀ OPERATIVE L’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo . Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazioneXIX.2.

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Samples: Contratto Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie

OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE. In osservanza alle Leggi 27/2012 e 247/2012 e succ. modifiche, la La Società è impegnata nei confronti del Contraente/Assicurato al pagamento delle spese legali e peritali oggetto del presente contratto, compresa l‟eventuale corresponsione di somme a titolo di acconto a tenore di polizza con le modalità previste all‟art. VI.6 MODALITA‟ DI PRESTAZIONE DELL‟OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE, previa presentazione di idonea documentazione, una volta istruito correttamente il fascicolo di sinistro ex art. VI – V - DENUNCIA DEI SINISTRI e con riferimento ai compensi pattuiti con riferimento L‟obbligazione oggetto della presente polizza attiene l„attività contrattualmente garantita ed effettivamente esperita dal LEGALE, PERITO, INFORMATORE LIBERAMENTE SCELTI secondo i parametri stabiliti dal D.M. vigente per quanto previsto al cd. Accordo e Preventivo di massima massima, non vincolante nei confronti della Società, e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni, entro i comunque sino ai massimi stabiliti dal Decreto Min. Giustizia in materia di compensi per le Professioni regolarmente vigilate vigente (in seguito: D.M. vigente) , come segueprevisti dalla tariffa professionale e prevede: - in ogni caso di possibile liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. vigente; - SPESE LEGALI E PERITALI LIQUIDATE A FAVORE DELL‟ASSICURATO. La presente copertura ha quale presupposto di attivazione che il pagamento delle spese di soccombenzalegali e peritali oggetto della garanzia sia stato espressamente richiesto a controparte, anche eventualmente in sede coattiva, nei limiti casi, termini e modi previsti dalla legge, pena decadenza dai benefici di quanto liquidato giudizialmentecontratto. Nel caso in cui le spese legali e peritali dovute dalla controparte o dalla Garante non siano state integralmente assolte dalla obbligata, come meglio disciplinato alla specifica voceè onere dell‟Assicurato provare che siano state integralmente richieste e che l‟eventuale soddisfazione anche solo in misura parziale risulti fondata da apposita attività, documentata e motivata, pena decadenza dai benefici di contratto e comunque sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l‟impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente, o esperiti senza esito sino a due tentativi di esecuzione forzata; - esecuzione forzataESECUZIONE FORZATA, limitatamente ai primi due tentativi. La Società non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai Professionisti liberamente scelti dall’Assicurato, - SPESE DI SOCCOMBENZA In tutti i casi in osservanza agli obblighi normativi di cui alla legge 27/2012 e successive regolamentazioni, essendo comunque obbligata sino ai massimi stabiliti dal D.M. vigente, né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell’azione giudiziale, garantendo all’Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato risulti parte soccombente e i Professionisti liberamente scelti ex art. VI.4 - MODALITÀ OPERATIVE L’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo . Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicuratecondannato con sentenza passata in giudicato in sede civile, la garanzia è prestata a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato saranno NONCHÉ vengano LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI nel processo penale a carico dell’Assicurato dell‟Assicurato, per giudizi in cui il Contraente/Assicurato sia chiamato in giudizio o imputato penalmente, sono garantite per quanto liquidato giudizialmente e sino alla data della Società nella misura statuizione entro i limiti del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazionemassimale assicurato.

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Samples: www.aogoi.it

OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE. In osservanza alle Leggi 27/2012 e 247/2012 e succ. modifichealla vigente normativa, la Società è impegnata nei confronti del Contraente/Assicurato al pagamento delle spese legali e peritali oggetto del presente contratto, previa presentazione di idonea documentazione, una volta istruito correttamente il fascicolo di sinistro ex art. VI – XVI - DENUNCIA DEI SINISTRI e con riferimento ai compensi pattuiti con riferimento al cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni, entro i massimi limiti stabiliti dal Decreto Min. Giustizia in materia di compensi per le Professioni regolarmente vigilate vigente (in seguito: D.M. vigente) ), come segue: - in ogni caso di possibile liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. vigente; - spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente, come meglio disciplinato alla specifica voce; - spese legali e peritali liquidate a favore dell’Assicurato: la presente copertura ha quale presupposto di attivazione che il pagamento delle spese legali e peritali oggetto della garanzia sia stato espressamente richiesto a controparte, anche eventualmente in sede coattiva, nei casi, termini e modi previsti dalla legge, pena decadenza dai benefici di contratto. Nel caso in cui le spese legali e peritali dovute dalla controparte o dalla Garante o dall’Ente tenuto al Patrocinio non siano state integralmente assolte dalla obbligata, è onere dell’Assicurato provare che siano state integralmente richieste e che l’eventuale soddisfazione anche solo in misura parziale risulti fondata da apposita attività, documentata e motivata, pena decadenza dai benefici di contratto e comunque sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l’impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente, o esperiti senza esito sino a due tentativi di esecuzione forzata; - esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi. La Società non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai Professionisti liberamente scelti dall’Assicurato, in osservanza agli obblighi normativi di cui alla legge 27/2012 e successive regolamentazioni, essendo comunque obbligata sino ai massimi stabiliti dal D.M. vigente, né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell’azione giudiziale, garantendo all’Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini scelta sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. VI.4 - MODALITÀ OPERATIVE L’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo . Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazioneintraprendere.

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Samples: Contratto Di Tutela Legale

OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE. In osservanza alle Leggi 27/2012 e 247/2012 e succ. modifiche, la Società è impegnata nei confronti del Contraente/Assicurato al pagamento o rimborso delle spese legali e peritali oggetto del presente contratto, una volta istruito correttamente il fascicolo di sinistro ex art. VI 25 – DENUNCIA DEI SINISTRI e con riferimento ai compensi pattuiti con riferimento al cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima Xxxxxxx e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni, entro i massimi stabiliti dal Decreto Min. Giustizia in materia di compensi per le Professioni regolarmente vigilate vigente (in seguito: D.M. vigente) ), come segue: - vertenze definite in fase stragiudiziale, con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti; - in ogni caso di possibile liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. vigenteDecreto Ministeriale; - spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente, come meglio disciplinato alla specifica voce; - esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi. La Società non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai Professionisti liberamente scelti dall’Assicurato, in osservanza agli obblighi normativi di cui alla legge 27/2012 e successive regolamentazioni, essendo comunque obbligata sino ai massimi stabiliti dal D.M. vigente, vigente né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell’azione giudiziale, garantendo all’Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini scelta sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. VI.4 - MODALITÀ OPERATIVE L’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo 26.2. Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sull’interpretazione delle clausole L’obbligazione oggetto del presente contratto, compresa la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato corresponsione di comune accordo dalle Parti oacconti e anticipi, attiene l‘attività effettivamente esperita dai Professionisti liberamente scelti come disciplinato al comma successivo e per quanto previsto al cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima. E’ comunque prevista la facoltà della Società di richiedere all’Assicurato che le parcelle dei Professionisti prescelti siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell’Ordine: nel caso in mancanza di accordocui vengano confermate integralmente, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le le spese di arbitrato relative alla vidimazione saranno a carico dell’Assicurato della Società. La Società si riserva la facoltà di acquisire preliminarmente informazioni nelle apposite sedi, consultare Registri, Casellari e della Società nella misura Banche dati sinistri, qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti con riferimento a parametri di significatività o altre circostanze rilevanti in relazione alla prestazione assicurativa oggetto del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione sinistro denunciato e alla copertura di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazioneTutela Legale richiesta.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Tutela Legale