Mediazione per la conciliazione delle controversie in materia di contratti assicurativi Clausole campione

Mediazione per la conciliazione delle controversie in materia di contratti assicurativi. Ferma la sentenza della Corte Costituzionale n° 272 depositata il 06/12/2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella previsione del carattere obbligatorio della mediazione nelle controversie civili e commerciali, il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” definito decreto “Del Fare” entrato in vigore il 23 giugno 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 n. 144 (S.O. n. 50/L) ha previsto il ripristino della mediazione civile e commerciale obbligatoria per controversie insorte in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, con l’esclusione di quelle per danni derivanti da circolazione stradale. Alla data di stampa del presente Fascicolo Informativo risulta pertanto in vigore la nuova normativa a cui si rimanda per ambito e modalità applicative. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato per legge intendano avvalersi di tale istituto, per quanto oggetto del presente contratto, come previsto all’articolo GESTIONE DELLE VERTENZE alla voce MODALITA’ OPERATIVE, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso un Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, alla sede legale UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. - X.xx Xxx Xxxxx x° 000 00000 XXXXXX – Fax 000.000.00.00.
Mediazione per la conciliazione delle controversie in materia di contratti assicurativi. Il D.lgs. 28/2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civile e commerciali” ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l’ASSICURATO intendano avvalersi di tale possibilità, potrà far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale indicata all’ art. 27 – ELEZIONE DI DOMICILIO. Avvertenza: il tentativo di mediazione disciplinato dal D.lgs. 28/2010 e succ. modifiche, al quale si rinvia per modalità e termini di presentazione è previsto obbligatoriamente quale condizione di procedibilità della causa civile anche per i contratti di assicurazione, quindi dovrà essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile.
Mediazione per la conciliazione delle controversie in materia di contratti assicurativi. Il X.Xxx. 28/2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità anche contrattualmente prevista all’articolo GESTIONE DELLE VERTENZE alla voce MODALITA’ OPERATIVE, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 000 - 00000 XXXXXX – Fax 000.000.00.00 . Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo, 161 – Palazzo Villa – 00000 Xxxxxx Pag. 4 a 9 Tel. 000.00000.00 - 000.0000000 - Fax. 000.0000000 xxx@xxxxxx.xxx - xxx.xxxxxx.xxx – PEC: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx N. iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N. R.E.A.Torino 115282 INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE provv. IVASS n. 7 del16/7/2013 su Reg. ISVAP n. 35/2010: xxx.xxxxxx.xxx accesso in Area Riservata con psw

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  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: