Common use of OICR Immobiliari Clause in Contracts

OICR Immobiliari. Ai sensi del Decreto 351, ed a seguito delle modifiche apportate dall’art. 41-bis del Decreto 269, ed ai sensi dell’art. 9 del Decreto 44, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dagli OICR immobiliari italiani, non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento che non sono soggetti in Italia alle imposte sui redditi e all’IRAP. I proventi distribuiti ai propri partecipanti dai fondi comuni di investimento immobiliare devono, al ricorrere di determinate circostanze, essere assoggettati ad una ritenuta con aliquota del 26%. In alcuni casi, i redditi conseguiti da un OICR Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile dei) relativi investitori non istituzionali che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell’organismo di investimento. Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato sopra al precedente punto (iii). Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo punto (viii). Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l’Emittente), non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. Al fine di beneficiare di tale esenzione da imposizione in Italia, agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applichi il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 461/1997, intermediario italiano potrebbe richiedere la presentazione di un’autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

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OICR Immobiliari. Ai sensi del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, ed (il “Decreto 351”) convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410, come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate dall’art. 41-bis del Decreto 269apportate, ed i dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia ai sensi dell’art. 9 37 del Decreto 44TUF ovvero dell’art. 14 della Legge 25 gennaio 1994 n. 86 (la “Legge 86”) e dalle SICAF Immobiliari, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dagli OICR immobiliari italiani, non sono soggetti a ritenuta d’imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento che non sono soggetti in Italia alle imposte sui redditi e all’IRAPinvestimento. I proventi distribuiti ai propri partecipanti dai dei fondi comuni di investimento immobiliare devonosono, al ricorrere di determinate circostanzein linea generale, essere assoggettati ad una ritenuta con aliquota del alla fonte pari al 26%, applicata a titolo di acconto o di imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti da determinati soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana. In alcuni casi, i redditi conseguiti da un OICR Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengano detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell’organismo di investimento. Relativamente ai Ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 e del relativo Decreto Ministeriale 5 marzo 2015, n. 30, il regime fiscale sopra descritto si applica anche alle Società di Investimento a Capitale Fisso che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (“SICAF Immobiliari”), di cui alla lettera i-bis) dell’art. 1, comma 1 del TUF (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 21/E del 10 luglio 2014). I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengono detengano la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione non sono soggette ad alcuna ritenuta alla fonte in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare ad imposizione in Italia secondo il regime impositivo previsto le regole ordinarie (aliquota IRES del 24% a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezione fatta per le plusvalenze realizzate da società ed la Banca d’Italia e gli enti creditizi e finanziari di cui all’artal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento di cui al Testo Unico - a cui è applicata un’addizionale IRES di 3,5 punti percentuali) nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. 73Per alcuni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (quali, comma 1banche e altre società finanziarie, lett. aimprese di assicurazioni, ecc.) e b)ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono per il 50% del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato sopra al precedente punto loro ammontare a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (iiiIRAP). Qualora la le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo punto Paragrafo che segue. I dividendi, derivanti da azioni o titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (viiiquali le Azioni). Soggetti , percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello StatoStato cui la partecipazione sia riferibile, sono, in linea di principio, soggetti ad una imposta sostitutiva del 26%, ai sensi dell’art. Le plusvalenze realizzate da 27-ter del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 3 del Decreto Legge 66/2014. Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti fiscalmente non residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, privi di una stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazionidi banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’art. 80 del TUF), derivanti dalla Cessione dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di Partecipazioni Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l’Emittente), non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenutedeposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli. Al fine di beneficiare di tale esenzione da imposizione in Italia, agli Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che scontano la suddetta imposta sostitutiva del 26% in relazione ai dividendi, diversi dagli azionisti di risparmio e dai fondi pensione di cui al secondo periodo del comma 3, dell’art. 27 del D.P.R. 600/1973 e dalle società ed enti rispettivamente istituiti e residenti in Stati membri dell’Unione Europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, indicati nel comma 3-ter dell’art. 27 del D.P.R. 600/1973, di cui si applichi dirà oltre, hanno diritto, a fronte di un’istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell’art. 27-bis del D.P.R. 600/1973, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell’ufficio fiscale dello Stato estero. Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali l’Italia abbia stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione sui redditi possono chiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui dividendi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine, i soggetti presso cui le Azioni sono depositate, ovvero il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio loro rappresentante fiscale nel caso di intermediari non residenti, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 461/1997da Monte Titoli, intermediario italiano potrebbe richiedere la presentazione di un’autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.debbono acquisire tempestivamente:

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OICR Immobiliari. Ai sensi del Decreto 351, ed a seguito delle modifiche apportate dall’art. 41-bis del Decreto 269, ed ai sensi dell’art. 9 del Decreto 44, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dagli OICR immobiliari O.I.C.R. Immobiliari italiani, non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento che non sono soggetti in Italia alle imposte sui redditi e all’IRAP. I proventi distribuiti ai propri partecipanti dai fondi comuni di investimento immobiliare devono, come illustrato al paragrafo 4.9.3 sub (viii), al ricorrere di determinate circostanze, essere assoggettati ad una ritenuta con aliquota del 26%. In alcuni casi, i redditi conseguiti da un OICR O.I.C.R. Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile dei) relativi investitori non istituzionali che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell’organismo di investimento. Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all’art. 737, comma 1, lett. a) e b), ) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato sopra al precedente punto 32 Se l’ente non commerciale dovesse detenere le partecipazioni nell’ambito di una attività commerciale troverebbe applicazione quanto indicato con riferimento alle persone fisiche che esercitano attività di impresa (iiicfr. paragrafo (ii) della presente sezione (i.e. concorso delle plusvalenze/minusvalenze al reddito complessivo dell’ente non commerciale per una quota pari al 58,14% giusto l’incremento della percentuale di imponibilità disposto dal DM 26 maggio 2017). Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo punto (viii). Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l’Emittente), non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. Al fine di beneficiare di tale esenzione da imposizione in Italia, agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applichi il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 461/1997, intermediario italiano potrebbe richiedere la presentazione di un’autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

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