Regime fiscale dei dividendi Clausole campione

Regime fiscale dei dividendi. I dividendi attribuiti alle Azioni della Società sono soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia. Il regime fiscale applicabile alla distribuzione di dividendi dipende dalla natura del soggetto percettore degli stessi come di seguito descritto. I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell’articolo 27-ter D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973 (di seguito, il “DPR 600/1973”); non sussiste l’obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi. Detta imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli. I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all’atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono attinenti a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio limitatamente al 49,72% del loro ammontare (percentuale applicabile agli utili formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007). Ai sensi dell’art. 1, comma 64, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di Stabilità 2016”), è previsto che la percentuale di concorso dei dividendi alla formazione del reddito imponibile venga rideterminata con apposito Decreto del Ministro...
Regime fiscale dei dividendi. I dividendi attribuiti alle azioni della Società saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia. Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori. I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell’articolo 27-ter D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973 (di seguito, il “DPR 600/1973”) e dell’art. 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (il “Decreto Legge 66/2014”); non sussiste l’obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi. Detta imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli. I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all’impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all’atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all’attività d’impresa. Xxxx dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d’impresa possono optare per l’applicazione de...
Regime fiscale dei dividendi. I dividendi attribuiti sulle Azioni della Società saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni, fiscalmente residenti in Italia, con azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli. Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.
Regime fiscale dei dividendi. 4.11.2.1 Investitori residenti in Italia I dividendi corrisposti a persone fisiche residenti in relazione ad azioni detenute al di fuori dell’esercizio d’impresa che costituiscono Partecipazioni Qualificate concorrono alla determinazione del reddito complessivo del percipiente, da assoggettare ad IRPEF e alle relative addizionali secondo le aliquote progressive previste per tale imposta, nella misura del: • 40% del loro ammontare, in caso di distribuzione di dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; • 49,72% del loro ammontare, in caso di distribuzione di dividendi formati con utili prodotti successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e sino a quello in corso al 31 dicembre 2016; e • 58,14% del loro ammontare, in caso di distribuzione di dividendi formati con utili prodotti successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016. A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio. Tuttavia, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano formati (i) prioritariamente con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e successivamente (ii) con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Con riferimento ai dividendi percepiti in relazione a Partecipazioni Non Qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, all’atto della percezione il beneficiario deve dichiarare che i dividendi ricevuti sono relativi ad una Partecipazione Qualificata, al fine di evitare l’applicazione della ritenuta del 26%, prevista dall’articolo 27, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (“DPR 600”).

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  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.