Onorari dei periti e consulenti Clausole campione

Onorari dei periti e consulenti. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle “Condizioni Generali di Assicurazione”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell’Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l’Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all’attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 17 di ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Onorari dei periti e consulenti. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite per sinistro pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), le spese e gli onorari di competenza del perito di parte che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle “Condizioni Generali di Assicurazione”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. Sono altresì compresi (se non già inclusi nel “valore a nuovo” assicurato) gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, esperti contabili, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.
Onorari dei periti e consulenti. La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari dallo stesso sostenuti per il perito di parte e/o per i consulenti in genere nonché la quota parte di spese e/o onorari relative al terzo perito in caso di perizia collegiale. La cifra massima risarcibile per questa condizione resta comunque fissata in € 100.000,00 per ciascun sinistro.
Onorari dei periti e consulenti. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

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