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Manutenzione 1. Tutte le attività di manutenzione ordinaria saranno a carico del Conduttore. 2. Tutte le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell’Immobile necessarie al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell’Immobile all’uso convenuto tra le Parti saranno a carico del Locatore. 3. Sono altresì a carico del Locatore gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l’Immobile sia gravato in ragione della sua destinazione.
Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
ASSISTENZA E MANUTENZIONE Il servizio di manutenzione consiste nell’erogare assistenza on-site, ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività. Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura per un periodo di 36 (trentasei) mesi (in questo caso il costo del servizio è incluso nel prezzo di acquisto dei componenti stessi), ovvero, a fronte di ordinativo che preveda l’adesione all’opzione di estensione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per un periodo complessivo di 60 (sessanta) mesi. Gli interventi di manutenzione dovranno essere richiesti dall’Amministrazione al Fornitore mediante il “Call Center”. I termini di erogazione del servizio decorreranno dall’ora di ricezione della richiesta di intervento. Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware (sia nella configurazione base, che per i singoli eventuali dispositivi opzionali) dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. Il servizio non comprende manutenzione sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato). Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché, laddove riparabile, l’apparecchiatura originale riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l’Amministrazione interessata. Inoltre, in caso di sostituzione dell’apparecchiatura, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dall’apparecchiatura guasta a quella in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro. In caso di sostituzione di componenti dell’apparecchiatura, deve essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata. Il Fornitore è obbligato a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, mediante l’eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell’apparecchiatura con altra equivalente, entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative dalla ricezione della richiesta di intervento. Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il serial number, il “Codice identificativo Consip”, il numero di ticket, la data e l’ora di apertura della chiamata, il numero dell’intervento, la data e l’ora dell’intervento, la data e l’ora dell’avvenuto ripristino delle funzionalità dell’apparecchiatura (o del termine intervento).
Manutenzione correttiva Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure atte ad: • accertare la presenza di guasto o di malfunzionamento; • individuarne la causa; • adottare tutte le misure, eseguire tutti gli interventi e provvedere a tutte le forniture necessarie per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento; • eseguire, in ogni caso, una verifica finale della funzionalità e sicurezza del sistema. Il servizio di manutenzione correttiva deve svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e/o nel manuale di servizio e deve tener conto del livello di criticità associato al sistema e relativi accessori. Tale attività è innescata, ad esempio con riguardo al software, da impedimenti all’esecuzione dell’applicazione o da differenze riscontrate fra l’effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato dalla prassi dell’utente. Il servizio di manutenzione correttiva è pertanto teso alla risoluzione dei difetti presenti nel codice sorgente, o nelle specifiche di formato o di base dati attraverso la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, sia sulle interfacce utente che sulle basi dati, dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in esercizio. Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato. Tutti i costi diretti ed indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva (es. manodopera, trasferta, ricambi, materiale soggetto ad usura) sono a totale carico del Fornitore. Gli interventi devono essere richiesti contattando l’Help Desk. Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania Sono inclusi nel prezzo di aggiudicazione anche gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità dei beni. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad effettuare tutti gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità riconducibili a guasto. Sono esclusi dall’appalto gli interventi dovuti a dimostrata imperizia d’uso del sistema e relativi accessori da parte del personale preposto. Tale condizione sarà riconosciuta solo se il Fornitore ne darà evidenza all’atto dell’intervento, riportando dettagliatamente sul RIT le motivazioni a supporto. Il rapporto deve essere controfirmato per conferma ed accettazione dal Direttore dell’esecuzione del contratto e/o altro rappresentante dell’Amministrazione contraente.
DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.
DICHIARAZIONE Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.
Manutenzione ordinaria La manutenzione ordinaria si intende a carico del Concessionario in quanto compresa nel prezzo di appalto. Il Concessionario dovrà predisporre un apposito registro, nel quale verranno riportate e aggiornate tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in riferimento alla manutenzione programmata prevista nei manuali di manutenzione presenti in impianto. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per manutenzione ordinaria, che comprende sia la manodopera che i materiali, si intende: ▪ pulizia delle aree di pertinenza dell’impianto, con particolare riguardo alle zone interessate dallo scarico e carico dei rifiuti in ingresso, dalla movimentazione dei biocontainer, dalla sezione di maturazione finale-vagliatura e stoccaggio; ▪ verniciatura con idonee vernici, secondo le necessità rilevate, delle parti metalliche ossidate; ▪ cambio olio motori e di trasmissione idraulica, secondo un programma suggerito dalle case costruttrici delle macchine e secondo le prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti; ▪ lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore, hanno necessità di periodico intervento; ▪ manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico, comprendente la sostituzione di fusibili, lampade spia e manutenzione ai componenti; ▪ manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura, comprendente la sostituzione delle carte diagrammali, pennini, inchiostro; ▪ manutenzione ordinaria da eseguire sugli automezzi in uso per la gestione, sui macchinari e lle attrezzature secondo un programma suggerito dalle case costruttrici. Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da centri autorizzati e dovranno essere oggetto di specifica e dettagliata fatturazione, con descrizione degli interventi eseguiti e relativa garanzia sugli stessi; ▪ adozione di tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di topi o altri animali nocivi effettuando le necessarie derattizzazioni, disinfestazioni o all’occorrenza demuscazioni; ▪ tutte le prestazioni, anche se non espressamente elencate, che si rendessero necessarie per il corretto esercizio e manutenzione degli impianti. La manutenzione ordinaria di manufatti, fabbricati, impianti e attrezzature, dovrà essere di tipo programmata. In particolare, per evitare danni derivanti dall’usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelle derivanti dalla corrosione delle parti metalliche, il Concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria, alle apparecchiature o ai suoi componenti, in maniera programmata secondo le prescrizioni dei costruttori degli stessi. Per tale motivo dovrà essere predisposto, entro novanta giorni dall’avvio della gestione in concessione, unitamente al “Piano Operativo di Gestione”, un “Piano delle attività di manutenzione ordinaria e programmata” delle opere, macchine e attrezzature che contengano le attività del “Piano delle fasi di manutenzione programmata delle apparecchiature” indicate nella documentazione d’appalto, e comunque di quelle presenti in impianto, ove sono riportati i contenuti minimi in termini di frequenza e tipologia di intervento da eseguire sulle singole macchine e/o impianti. I Piani di cui sopra, che dovranno riguardare tutte le parti e le attrezzature dell’impianto, incluse quelle che, eventualmente, vorrà aggiungere il Concessionario, sono soggetti ad approvazione della Stazione Appaltante. La mancata redazione dei suddetti Piani comporterà l’applicazione di una sanzione pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), ovvero una sanzione pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di consegna. La suddetta sanzione sarà riscossa, se non versata dal Concessionario nei termini indicati nella contestazione formale, a carico della polizza fideiussoria. Il Piano di manutenzione dovrà prevedere la presentazione di un Report quadrimestrale, entro il quindicesimo giorno successivo al quadrimestre di riferimento, riportante un elenco dettagliato delle manutenzioni eseguite. Il mancato invio del suddetto report comporterà l’applicazione di una sanzione pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardato invio. La suddetta sanzione sarà riscossa, se non versata dal Concessionario nei termini indicati nella contestazione formale, a carico della polizza fideiussoria. All’inizio della gestione, e comunque entro sessanta giorni dalla consegna dell’Impianto, il Concessionario fornirà al Responsabile del controllo della gestione per conto della Provincia opportuno registro ove verranno analiticamente riportate le fasi di manutenzione programmata, con le relative tempistiche, per tutte le apparecchiature, indicando per ciascuna le ore di funzionamento e gli interventi di manutenzione eseguiti. Tale registro, controfirmato dal citato Responsabile, costituisce elemento di controllo e verifica della corretta gestione. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate comporta causa di rescissione contrattuale in danno al Concessionario, fatti salvi i danni indiretti.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.