Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, il Cliente prende atto che: − il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; − l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili. 2. Prima di procedere ad operazioni su strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di cui al precedente comma verrà sottoscritta l'apposita scheda tecnica, di cui alla successiva Sottosezione D, nella quale saranno, tra l’altro, specificamente individuati i mezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni. 3. La Banca informa per iscritto il Cliente nel caso in cui risulti a carico dello stesso una perdita, effettiva o potenziale, superiore o pari ad una soglia convenzionalmente determinata nella misura del cinquanta per cento del valore dei mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni. La comunicazione sarà effettuata entro il termine della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione al cliente della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato al Cliente stesso e, in caso di versamenti o prelievi, sarà comunque comunicato il risultato fino ad allora conseguito. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi attraverso l’utilizzo dei sistemi previsti con l’adesione da parte del Cliente ai Servizi a distanza. 4. Per la negoziazione di strumenti finanziari derivati non quotati sui mercati regolamentati (c.d. “Over The Counter" – “O.T.C.”) e per la negoziazione di contratti future su merci, si rinvia ad apposita documentazione contrattuale.
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Samples: Investment Services Agreement, Investment Services Agreement
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, come definiti all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria”) come successivamente modificato e/o integrato, e che comportano l’emissione di titoli (c.d. “cartolarizzati”), il Cliente prende atto che: − potrà operare esclusivamente sugli strumenti finanziari indicati nell’elenco allegato all’atto integrativo che disciplina il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari derivati (Futures e Opzioni) quotati sui mercati regolamentati italiani ed esteri; il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; − l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
2. Prima Il Cliente può conferire ordini di procedere ad operazioni su compravendita relativi a strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di cui al precedente comma verrà sottoscritta l'apposita scheda tecnicaderivati e warrant e covered warrant previa sottoscrizione , anche tramite Firma Grafometrica, di cui alla successiva Sottosezione D, nella apposito atto integrativo e/o compilazione del relativo modulo d’ordine nel quale sarannosono, tra l’altro, specificamente specificatamente individuati i mezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni.
3. La Banca informa per iscritto Il Cliente potrà trasmettere ordini aventi ad oggetto warrant e covered warrant trattati nei mercati di riferimento e, se non quotati, emessi e collocati da soggetti autorizzati. Gli ordini impartiti dal Cliente medesimo, relativi a warrant e covered warrant, potranno essere eseguiti in mercati soggetti a specifiche regolamentazioni, che il Cliente e la Banca operante per suo conto sono tenuti a rispettare. Se le somme inizialmente versate dal Cliente non risultano sufficienti alla copertura delle operazioni descritte nel caso presente articolo, la Banca ne informa immediatamente il Cliente e richiede il versamento di somme aggiuntive con le modalità previste nel relativo modulo d’ordine e/o nell’apposito atto integrativo. Qualora il Cliente non adempia nei termini stabiliti dalla Banca al versamento richiesto, quest’ultima è autorizzata a procedere comunque alla chiusura delle operazioni, nello stato in cui risulti a carico dello stesso una perditasi trovano, effettiva o potenzialerestando sin d’ora sollevata da ogni e qualunque responsabilità, superiore o pari ad una soglia convenzionalmente determinata nella misura del cinquanta per cento del valore dei mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni. La comunicazione sarà effettuata entro il termine della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione al cliente della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato al Cliente stesso e, in caso di versamenti o prelievi, sarà comunque comunicato il risultato fino ad allora conseguitoferme restando facoltà e poteri attribuiti alla Banca nell’apposito atto integrativo. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi attraverso l’utilizzo dei sistemi previsti con l’adesione da parte del Cliente ai Servizi a distanza.
4. Per la negoziazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati non quotati sui mercati regolamentati over the counter (c.d. “Over The Counter" – “O.T.C.”OTC) possono essere concluse tra la Banca e la clientela solo previa sottoscrizione di apposito contratto per tale specifica operatività che la Banca svolge a mezzo negoziazione di contratti future su merciin proprio, si rinvia ad apposita documentazione contrattualein contropartita diretta con la clientela.
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Samples: Contratto Quadro Per La Prestazione Di Servizi Di Investimento
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, come definiti all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria”) come successivamente modificato e/o integrato, e che comportano l’emissione di titoli (c.d. “cartolarizzati”), il Cliente prende atto che: − potrà operare esclusivamente sugli strumenti finanziari indicati nell’elenco allegato all’atto integrativo che disciplina il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari derivati (Futures e Opzioni) quotati sui mercati regolamentati italiani ed esteri; il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; − l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
2. Prima Il Cliente può conferire ordini di procedere ad operazioni su compravendita relativi a strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di cui al precedente comma verrà sottoscritta l'apposita scheda tecnicaderivati e warrant e covered warrant previa sottoscrizione, anche tramite Firma Grafometrica, di cui alla successiva Sottosezione D, nella apposito atto integrativo e/o compilazione del relativo modulo d’ordine nel quale sarannosono, tra l’altro, specificamente specificatamente individuati i mezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni.
3. La Banca informa per iscritto Il Cliente potrà trasmettere ordini aventi ad oggetto warrant e covered warrant trattati nei mercati di riferimento e, se non quotati, emessi e collocati da soggetti autorizzati. Gli ordini impartiti dal Cliente medesimo, relativi a warrant e covered warrant, potranno essere eseguiti in mercati soggetti a specifiche regolamentazioni, che il Cliente e la Banca operante per suo conto sono tenuti a rispettare. Se le somme inizialmente versate dal Cliente non risultano sufficienti alla copertura delle operazioni descritte nel caso presente articolo, la Banca ne informa immediatamente il Cliente e richiede il versamento di somme aggiuntive con le modalità previste nel relativo modulo d’ordine e/o nell’apposito atto integrativo. Qualora il Cliente non adempia nei termini stabiliti dalla Banca al versamento richiesto, quest’ultima è autorizzata a procedere comunque alla chiusura delle operazioni, nello stato in cui risulti a carico dello stesso una perditasi trovano, effettiva o potenzialerestando sin d’ora sollevata da ogni e qualunque responsabilità, superiore o pari ad una soglia convenzionalmente determinata nella misura del cinquanta per cento del valore dei mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni. La comunicazione sarà effettuata entro il termine della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione al cliente della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato al Cliente stesso e, in caso di versamenti o prelievi, sarà comunque comunicato il risultato fino ad allora conseguitoferme restando facoltà e poteri attribuiti alla Banca nell’apposito atto integrativo. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi attraverso l’utilizzo dei sistemi previsti con l’adesione da parte del Cliente ai Servizi a distanza.
4. Per la negoziazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati non quotati sui mercati regolamentati over the counter (c.d. “Over The Counter" – “O.T.C.”OTC) possono essere concluse tra la Banca e la clientela solo previa sottoscrizione di apposito contratto per tale specifica operatività che la Banca svolge a mezzo negoziazione di contratti future su merciin proprio, si rinvia ad apposita documentazione contrattualein contropartita diretta con la clientela.
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Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, come definiti all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria”) come successivamente modificato e/o integrato, e che comportano l’emissione di titoli (c.d. “cartolarizzati”), il Cliente prende atto che: − potrà operare esclusivamente sugli strumenti finanziari indicati nell’elenco allegato all’atto integrativo che disciplina il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari derivati (Futures e Opzioni) quotati sui mercati regolamentati italiani ed esteri; il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; − l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
2. Prima Il Cliente può conferire ordini di procedere ad operazioni su compravendita relativi a strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di cui al precedente comma verrà sottoscritta l'apposita scheda tecnicaderivati e warrant e covered warrant previa sottoscrizione, anche tramite Firma Grafometrica, di cui alla successiva Sottosezione D, nella apposito atto integrativo e/o compilazione del relativo modulo d’ordine nel quale sarannosono, tra l’altro, specificamente specificatamente individuati i mezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni.
3. La Banca informa per iscritto Il Cliente potrà trasmettere ordini aventi ad oggetto warrant e covered warrant trattati nei mercati di riferimento e, se non quotati, emessi e collocati da soggetti autorizzati. Gli ordini impartiti dal Cliente medesimo, relativi a warrant e covered warrant, potranno essere eseguiti in mercati soggetti a specifiche regolamentazioni, che il Cliente e la Banca operante per suo conto sono tenuti a rispettare. Se le somme inizialmente versate dal Cliente non risultano sufficienti alla copertura delle operazioni descritte nel caso presente articolo, la Banca ne informa immediatamente il Cliente e richiede il versamento di somme aggiuntive con le modalità previste nel relativo modulo d’ordine e/o nell’apposito atto integrativo. Qualora il Cliente non adempia nei termini stabiliti dalla Banca al versamento richiesto, quest’ultima è autorizzata a procedere comunque alla chiusura delle operazioni, nello stato in cui risulti a carico dello stesso una perditasi trovano, effettiva o potenzialerestando sin d’ora sollevata da ogni e qualunque responsabilità, superiore o pari ad una soglia convenzionalmente determinata nella misura del cinquanta per cento del valore dei mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni. La comunicazione sarà effettuata entro il termine della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione al cliente della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato al Cliente stesso e, in caso di versamenti o prelievi, sarà comunque comunicato il risultato fino ad allora conseguitoferme restando facoltà e poteri attribuiti alla Banca nell’apposito atto integrativo. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi attraverso l’utilizzo dei sistemi previsti con l’adesione da parte del Cliente ai Servizi a distanza.
4. Per la negoziazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati non quotati sui mercati regolamentati over the counter (c.d. “Over The Counter" – “O.T.C.”OTC) possono essere concluse tra la Banca e la clientela solo previa sottoscrizione di apposito contratto per tale specifica operatività che la Banca svolge a mezzo negoziazione di contratti future su merciin proprio, si rinvia ad apposita documentazione contrattualein contropartita diretta con la clientela.
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Samples: Contratto Quadro Per La Prestazione Di Servizi Di Investimento
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 111.1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivatiderivati di cui all’art. 1, comma 2-ter del TUF il Cliente prende atto che: − - il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; − - l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
211.2. Prima di procedere ad Per poter compiere operazioni su sugli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati derivati negoziabili unicamente al di cui al precedente comma verrà sottoscritta l'apposita scheda tecnicafuori di una sede di negoziazione (di seguito i “Derivati OTC”), di cui alla successiva Sottosezione D, nella le parti devono stipulare un apposito accordo del quale saranno, tra l’altro, specificamente individuati i mezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioniil Contratto costituisce presupposto necessario.
311.3. La Per gli strumenti finanziari derivati diversi dai Derivati OTC, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possono determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca informa è tenuta ad inviare una comunicazione al Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto il Cliente nel caso in cui risulti a carico dello stesso una perdita, effettiva o potenziale, superiore o pari ad una soglia convenzionalmente determinata nella misura del cinquanta per cento del valore dei mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni. La comunicazione sarà effettuata entro il termine della al più tardi alla fine del giorno lavorativo nel quale la in cui si è registrato il superamento della soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della alla fine del giorno lavorativo successivo.
11.4. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il Cliente è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia. Il valore Cliente è tenuto altresì all’adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. I margini verranno versati a titolo di riferimento pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell’art. 1851 x.x., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx Cliente relative al regolamento dell’operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione al cliente della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato al Cliente stesso e, in caso di versamenti o prelievi, sarà comunque comunicato il risultato fino ad allora conseguito. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi attraverso l’utilizzo dei sistemi previsti con l’adesione da parte del Cliente ai Servizi a distanzatale operazione.
4. Per la negoziazione di strumenti finanziari derivati non quotati sui mercati regolamentati (c.d. “Over The Counter" – “O.T.C.”) e per la negoziazione di contratti future su merci, si rinvia ad apposita documentazione contrattuale.
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Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, come definiti all’art.1, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria”) come successivamente modificato e/o integrato, e che comportano l’emissione di titoli (c.d. “cartolarizzati”) , il Cliente prende atto che: − potrà operare esclusivamente sugli strumenti finanziari indicati nell’elenco allegato all’atto integrativo che disciplina il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari derivati (Futures e Opzioni) quotati sui mercati regolamentati italiani ed esteri.; il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; − l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
2. Prima Il Cliente può conferire ordini di procedere ad operazioni su compravendita relativi a strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di cui al precedente comma verrà sottoscritta l'apposita scheda tecnicaderivati e warrant e covered warrant previa sottoscrizione, anche tramite Firma Grafometrica, di cui alla successiva Sottosezione D, nella apposito atto integrativo e/o compilazione del relativo modulo d’ordine nel quale sarannosono, tra l’altro, specificamente specificatamente individuati i mezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni.
3. La Banca informa per iscritto Il Cliente potrà trasmettere ordini aventi ad oggetto warrant e covered warrant trattati nei mercati di riferimento e, se non quotati, emessi e collocati da soggetti autorizzati. Gli ordini impartiti dal Cliente medesimo, relativi a warrant e covered warrant, potranno essere eseguiti in mercati soggetti a specifiche regolamentazioni, che il Cliente e la Banca operante per suo conto sono tenuti a rispettare. Qualora le somme inizialmente versate dal Cliente non risultino sufficienti alla copertura delle operazioni descritte nel caso presente articolo, la Banca ne informa immediatamente il Cliente e richiede il versamento di somme aggiuntive con le modalità previste nel relativo modulo d’ordine e/o nell’apposito atto integrativo. Qualora il Cliente non adempia nei termini stabiliti dalla Banca al versamento richiesto, quest’ultima è autorizzata a procedere comunque alla chiusura delle operazioni, nello stato in cui risulti a carico dello stesso una perditasi trovano, effettiva o potenzialerestando sin d’ora sollevata da ogni e qualunque responsabilità, superiore o pari ad una soglia convenzionalmente determinata nella misura del cinquanta per cento del valore dei mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni. La comunicazione sarà effettuata entro il termine della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione al cliente della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato al Cliente stesso e, in caso di versamenti o prelievi, sarà comunque comunicato il risultato fino ad allora conseguitoferme restando facoltà e poteri attribuiti alla Banca nell’apposito atto integrativo. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi attraverso l’utilizzo dei sistemi previsti con l’adesione da parte del Cliente ai Servizi a distanza.
4. Per la negoziazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati non quotati sui mercati regolamentati over the counter (c.d. “Over The Counter" – “O.T.C.”OTC) possono essere concluse tra la Banca e la clientela solo previa sottoscrizione di apposito contratto per tale specifica operatività che la Banca svolge a mezzo negoziazione di contratti future su merciin proprio, si rinvia ad apposita documentazione contrattualein contropartita diretta con la clientela.
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Samples: Contratto Quadro Del Conto Corrente