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(Opzione su azioni) Clausole campione

(Opzione su azioni). 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull’IDEM contratti di opzione aventi ad oggetto singole azioni ammesse alla quotazione in Borsa. L’ammissione di contratti è disposta con apposito provvedimento. 2. Ciascun contratto ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio ed il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; quest’ultimo viene fissato da Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto l'ammontare del premio è pari a 0,0005 euro. fissato come segue:
(Opzione su azioni). 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull’IDEM contratti di opzione aventi ad oggetto singole azioni ammesse alla quotazione in Borsa. L’ammissione di contratti è disposta con apposito provvedimento. 2. Ciascun contratto ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio ed il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; quest’ultimo viene fissato da Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto l'ammontare del premio è pari a 0,0005 euro. 3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e semestrali (giugno e dicembre), di seguito denominati contratti “Opzione su azione”. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate per tutti i contratti di opzione su azioni le quattro scadenze trimestrali, nonché le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Inoltre, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti di opzione e dell’interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti per i quali sono altresì quotate le quattro scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei due anni successivi a quello in corso. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della loro scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza. 4. Sono altresì negoziabili contratti aventi scadenza ogni primo, secondo, quarto e quinto venerdì del mese (laddove presente), di seguito denominati “Opzione su azione settimanale”. Borsa Italiana, mediante apposito Avviso, individua i contratti di opzione su azione settimanale, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti di opzione su azione e dell’interesse del mercato. Il contratto di “Opzione su azione settimanale” è ammesso alle negoziazioni il giovedì; nel caso in cui tale giovedì sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di ammissione coincide con il primo giorno di borsa aperta successivo. Il contratto di “Opzione su azione settimanale” con scadenza corrispondente a quella dell’opzione su azione mensile non è ammesso alle negoziazioni. Il giorno di scadenza coincide con il venerdì della seconda settimana...
(Opzione su azioni). 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull’IDEM contratti di opzione aventi ad oggetto singole azioni ammesse alla quotazione in Borsa. L’ammissione di contratti è disposta con apposito provvedimento. 2. Ciascun contratto ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio ed il numero di azioni sottostanti il singolo contratto; quest’ultimo viene fissato da Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. I contratti sono quotati in euro e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto l'ammontare del premio è pari a 0,0005 euro. 3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e semestrali (giugno e dicembre). In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate per tutti i contratti di opzione su azioni le quattro scadenze trimestrali, nonché le due scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze. Inoltre, tenuto prevalentemente conto della liquidità dei contratti di opzione e dell’interesse del mercato, sono individuati mediante Avviso di Borsa i contratti per i quali sono altresì quotate le quattro scadenze semestrali (giugno e dicembre) dei due anni successivi a quello in corso. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della loro scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza. 4. Per ciascuna scadenza sino a 12 mesi (mensili e trimestrali) sono quotati almeno 15 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, espressi in euro e riferiti ad una singola azione, con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella che segue; per le quattro scadenze semestrali oltre i 12 mesi vengono negoziati almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna B della tabella che segue. Nel momento in cui le scadenze semestrali ricadono nell'arco temporale dei 12 mesi, vengono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put fino a negoziare almeno 15 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con gli intervalli indicati nella colonna A della tabella che segue: Prezzi di esercizio (euro) A Opzioni fino a 12 mesi Intervalli (euro) B Opzioni oltre 12 mesi Intervalli (eu...

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  • Relazioni sindacali Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile qualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di determinare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del settore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono guardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore. Le parti condividono - pertanto - la necessità di concertare le azioni per il governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l., a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni unilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di secondo livello in essere. In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali, l'azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali lo stato di crisi, per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa. Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull'andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione. Il presente Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi costituisce parte integrante del c.c.n.l. 18 luglio 2008, che si intende integralmente confermato e recepito. Nella stesura del suddetto c.c.n.l. 18 luglio 2008 in calce agli articoli lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente: "Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l'intera vigenza contrattuale. Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo unico contrattuale.". La crisi che interessa l'intero sistema economico coinvolge il sistema delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, facendo paventare ripercussioni dirette sui livelli occupazionali, anche a causa delle caratteristiche "labour intensive" dei settori, connotati da una forte presenza di manodopera prevalentemente femminile, chiamata a svolgere importanti funzioni di servizio agli utenti consumatori. In particolare, è fondamentale evitare un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di numerosi posti di lavoro con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi. E' per questo motivo che le parti stanno seguendo con attenzione il percorso intrapreso dal Governo in materia di ammortizzatori sociali, favorendo la permanenza dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi, attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno alle sospensioni dei rapporti di lavoro, con il coinvolgimento degli Enti bilaterali quali attori deputati a sviluppare un volano di risorse aggiuntive a quelle pubbliche. Le parti manifestano, tuttavia, l'esigenza che l'avvio nel breve termine delle misure delineate dal recente "decreto anticrisi" tenga nella debita considerazione l'entità dello sforzo organizzativo e delle risorse finanziarie, a disposizione: - nei nostri settori il sistema degli Enti bilaterali evidenzia una significativa articolazione nazionale e territoriale, ma anche una eterogeneità per numero e tipologia di iscritti, risorse, possibili destinatari, che si rifletterà sulla distribuzione degli oneri e dei benefici; - i destinatari delle nuove disposizioni previste dall'art. 19 della legge n. 2/2009 non rappresentano la totalità degli iscritti agli Enti bilaterali nel terziario, in quanto una componente significativa già versa all'INPS i contributi assicurativi destinati ai fondi per la C.i.g.s. e la mobilità; - il sostegno al reddito non è ancora stato inserito dalle parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale del terziario (distribuzione e servizi) tra gli scopi degli Enti bilaterali ad esclusione di alcune realtà locali; - per realizzare gli interventi previsti dal decreto anticrisi, è necessario modificare l'attuale destinazione di spesa dei contributi degli Enti bilaterali, con conseguenze da verificare anche in termini di riorganizzazione dei singoli enti e del relativo personale, nonché di gestione amministrativa; - sulle quote destinate alla bilateralità, così come ad importanti istituti del "welfare" contrattuale, gravano ancora i contributi di solidarietà INPS (10%) che andrebbero definitivamente eliminati per incentivare settori che, più di altri, concorrono in via sussidiaria al sostegno del "welfare" pubblico e che rischiano di continuare a sostenere costi di "solidarietà sulla solidarietà". Per tali motivi le parti: - ritengono indispensabile introdurre il nuovo meccanismo in modo graduale attraverso un primo momento di sperimentazione di durata biennale, nei territori e settori che dichiarino la propria disponibilità, nell'ambito delle risorse a tale scopo destinate e con modalità coerenti ai diversi regimi che si delineeranno tra i possibili destinatari delle nuove disposizioni da un lato, e gli iscritti che operano nel regime "assicurativo" INPS dall'altro; - richiedono che in ogni caso sia comunque garantito - anche senza l'integrazione degli Enti bilaterali - il mantenimento degli impegni di risorse pubbliche ed il trattamento attualmente previsto; - sollecitano l'estensione del contributo previsto dall'art. 5 della legge n. 236/1993 alle aziende che, occupando meno di 16 dipendenti, non possono attivare procedure di mobilità, con un iter semplificato; - chiedono maggiore semplificazione e snellimento delle procedure per le istanze di Cassa integrazione in deroga, soprattutto ove siano interessate all'utilizzo dello strumento imprese localizzate in più regioni; - chiedono che venga ripristinata l'indennità di disoccupazione per le sospensioni temporanee; - chiedono che le somme versate dalle imprese e dai lavoratori alla bilateralità, così come le prestazioni erogate dagli enti ai lavoratori, in considerazione delle finalità sociali perseguite, debbano essere escluse dall'imponibile fiscale e contributivo; - evidenziano la necessità che venga ribadito il rispetto delle norme di legge (art. 10 della legge n. 30/2003) che stabiliscono l'applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - concordano sulla necessità di un incontro con il Ministro del lavoro. Qualificati Quadri 250,00 1.339,34 180,76 540,37 2.060,47 I 225,20 1.206,49 - 537,52 1.744,01 II 194,80 1.043,60 - 532,54 1.576,14 III 166,50 892,00 - 527,90 1.419,90 IV 144,00 771,46 - 524,22 1.295,68 V 130,10 696,98 - 521,94 1.218,92 VI 116,80 625,75 - 519,76 1.145,51 VII 100,00 535,73 5,16 517,51 1.058,40 Operatori di vendita