Distribuzione dei dividendi Clausole campione

Distribuzione dei dividendi. Per l’intera durata del Patto Parasociale, i Paciscenti hanno convenuto che Europa Investimenti distribuisca dividendi almeno pari all’80% dell’utile netto annuale, a meno che gli Investitori e Consival non raggiungano, di volta in volta, un differente accordo.
Distribuzione dei dividendi. (solo per classi a distribuzione) E’ VIETATO IL VERSAMENTO IN CONTANTI Tipo assegno Banca ABI CAB Numero assegno Importo in euro (in cifre) Banca di provenienza BIC IBAN Importo in euro (in cifre) Solo per il pagamento delle rate successive al versamento iniziale di un PAC
Distribuzione dei dividendi. Per tutta la durata del Patto Parasociale, Esival e Next hanno convenuto che Consival distribuirà, e farà sì che Europa Investimenti distribuisca, un importo non inferiore all’80% degli utili distribuibili al termine di ciascun esercizio.
Distribuzione dei dividendi. In caso di sottoscrizione di Classi a distribuzione il/i Sottoscrittore/i richiede/ono ■ la distribuzione dei dividendi ■ il reinvestimento dei dividendi In mancanza di istruzioni i dividendi saranno reinvestiti. Qualora il/i Sottoscrittore/i abbia/ano richiesto di corrispondere i dividendi, questi saranno accreditati, al netto delle imposte dovute, a favore del seguente conto corrente a sè/loro intestato. Conto corrente intestato a[1]: Presso: IBAN: [1] Il bonifico potrà essere effettuato esclusivamente a favore dell’intestatario del rapporto o di uno dei cointestatari.
Distribuzione dei dividendi. Le società emittenti dovrebbero comunicare la loro politica di distribuzione dei dividendi. Il contenuto di queste politiche dovrebbe essere in linea con le aspettative degli azionisti ed i requisiti finanziari della società, nonché coerente con lo sviluppo di lungo termine della società. Le risoluzioni sulla distribuzione dei dividendi dell'emittente vengono valutate da parte della Compagnia, sulla base di una valutazione caso per caso, in base a parametri finanziari (inclusa la copertura dei dividendi con reddito e/o flusso di cassa), pratiche passate (tenendo conto delle variazioni annuali e delle motivazioni), pratiche commerciali (con riferimento ai peers dell'emittente e all'andamento del mercato locale). Inoltre si prevede che gli emittenti perseguano una politica di dividendi sostenibile, preservando il valore a lungo termine dell'emittente, anche attraverso la distribuzione di dividendi coperti da utili e/o flusso di cassa.
Distribuzione dei dividendi. Alcuni OICR distribuiscono dividendi17. I dividendi, se distribuiti, sono pagati dalla Società di gestione a Zurich. Qualora il Contratto sia collegato ad un OICR che distribuisce dividendi Zurich trasferisce al Contraente una somma (il “Bonus Proventi”) di valore uguale a quello dei dividendi che la Società di Gestione distribuisce a Zurich, al netto di ogni eventuale tassazione. Zurich reinveste il Bonus Proventi aumentando il numero delle Quote dell’OICR interessato, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui la Società di Gestione abbia pagato a Zurich i dividendi spettanti. Il Bonus Proventi è trasferito al Contraente che detiene Quote nell’OICR interessato alla data di dichiarazione dei dividendi18. Qualora, a seguito di un’operazione di Switch/ Riscatto parziale pervenuta prima della data di pagamento del Bonus Proventi, l’OICR che distribuisce i dividendi non sia più disponibile all’allocazione del Bonus Proventi, la Società reinveste il bonus proventi tra i diversi OICR disponibili secondo i criteri di allocazione conseguenti alla richiesta di Switch/Riscatto parziale In occasione dell’invio del documento unico di rendicontazione annuale Zurich comunica al Contraente la somma degli importi erogati a titolo di Bonus Proventi nel corso dell’anno solare di riferimento.
Distribuzione dei dividendi. 85.1. Gli Amministratori nel momento in cui ritengono opportuno possono distribuire i dividendi di ogni Categoria di azioni se gli Amministratori ritengono che sia giustificato in quanto gli utili del relativo Comparto quando: 85.1.1. le entrate accumulate (consistenti in ogni entrata accumulata inclusi interessi e dividedi) siano superiori alle spese; e/o 85.1.2. le plusvalenze realizzate o irrealizzate con la vendita/stima degli Investimenti e degli altri fondi siano superiori delle perdite di capitale convertite o meno in denaro del relativo Comparto. Gli Amministratori, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, possono anche dichiarare dividendi per ogni Classe di Azioni a valere sul patrimonio del relativo Comparto. 85.2. Gli Amministratori possono distribuire gli utili dovuti ai Soci in tutto o in parte tramite il conferimento in natura dell’Attivo del relativo Comparto e, in particolare, di ogni Investimento di cui il relativo Comparto è titolare. Un Socio può richiedere agli Amministratori in luogo del conferimento di parte dell’attivo in specie di organizzare la vendita di elementi dell’Attivo e provvedere al pagamento nei confronti del portatore con i ricavi netti della stessa. 85.3. Le azioni di una Categoria possono, a discrezione degli Amministratori, essere emesse a condizione che i dividendi distribuiti rispetto a queste azioni verranno pagati dalla Società su di un conto intestato al Depositario nell’interesse dei Soci di quella Categoria di azioni. L’ammontare trattenuto dell’accredito non farà parte dell’attivo del Comparto o della Società e sarà immediatamente trasferito dal summenzionato conto al conto della Società. 85.4. Le azioni di una Categoria possono, a discrezione degli Amministratori, essere emesse in modo tale che ogni dividendo dichiarato con riferimento a quelle azioni sarà reinvestito e formerà parte dell’attivo del relativo Comparto e sarà tenuto in considerazione nel calcolo del Prezzo di Sottoscrizione e del Prezzo di Riscatto come una parte percentuale del relativo Comparto in cui che è attribuibile ai Soci di quella Categoria di azioni. 85.5. Le azioni di qualsiasi Categoria possono, a discrezione degli Amministratori, essere emesse in modo tale che nessun dividendo sarà dichiarato rispetto a queste azioni e che ogni profitto utilizzabile per la distribuzione formerà parte dell’attivo del relativo Comparto è sarà considerato nel calcolo del Prezzo di Sottoscrizione e del Prezzo di Riscatto come parte percentuale del relat...
Distribuzione dei dividendi. In caso di sottoscrizione di Classi di Azioni che prevedono il pagamento di dividendi (Classi Rd), il/i Sottoscritto/i richiede/ono che i proventi, al netto delle ritenute fiscali ai sensi art. 10-ter L. 77/1983, siano corrisposti con la seguente modalità (contrassegnare quella prescelta): □ Bonifico bancario da effettuarsi a favore di presso la Banca IBAN □ Assegno non trasferibile intestato a da inviare al seguente indirizzo (indirizzo completo)
Distribuzione dei dividendi. In caso di sottoscrizione di azioni a distribuzione di dividendi, come indicate nella tabella dei codici comparto - allegato “JN” - si prega di barrare una delle seguenti caselle per indicare come si desidera ricevere il pagamento dei dividendi: in contanti reinvestiti in azioni dello stesso comparto e classe. In mancanza di indicazioni, i dividendi saranno automaticamente reinvestiti. Si prega di leggere i punti i) e j) in “Ulteriori dichiarazioni e prese d’atto”. Pagamento dei dividendi in contanti Opzioni per il pagamento dei dividendi (si vedano le relative avvertenze in “Ulteriori dichiarazioni e prese d’atto”, punti i) e j)): B Bonifico sul c/c intrattenuto dal primo intestatario presso 0 3 2 Fideuram S.p.A. le cui coordinate bancarie sono: COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE (codice IBAN rilevabile dall’Estratto di Conto Corrente) T Bonifico sul c/c intrattenuto dal primo intestatario presso altra Banca le cui coordinate bancarie sono: COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE oppure (codice IBAN rilevabile dall’Estratto di Conto Corrente) A Assegno emesso dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, intestato al Primo Intestatario da inviare all’indirizzo di contratto

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  • LIQUIDAZIONE DEI DANNI La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero – quando uno di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato: se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. Peraltro la Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia: del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata.

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Modalità di esercizio dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: • inviando una raccomandata A/R all’indirizzo del Titolare; • inviando una e-mail a: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente residenziale) oppure a xxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente business); • telefonando al Servizio Clienti 800 999 777 (se cliente residenziale) oppure al Servizio Clienti 800 999 222 (se cliente business).

  • Esercizio dei diritti Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

  • Liquidazione dei sinistri L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro coperto dalle Garanzie del Pacchetto Assicurativo, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione. Le Compagnie non sono tenute a fornire alcuna copertura assicurativa e non sono obbligate a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto né a pagare alcuna pretesa, qualora la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possano esporle a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, ovvero a sanzioni economiche o commerciali, dell’Unione Europea e/o di qualunque altra legge o regolamento applicabile concernente la repressione del terrorismo internazionale.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Luogo di esecuzione A partire dall’avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, l’Aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall’Aggiudicatario stesso oppure indette dal Responsabile Unico del Procedimento, si terranno presso una sede della specifica Amministrazione Contraente, di volta in volta individuata da quest’ultima.