Outplacement. 1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell’impresa ex art. 2118 c.c., questa è tenuta ad attivare una procedura di outplacement, su richiesta dell’interessato e sempreché lo stesso non abbia avanzato ricorso al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 27 e 30. 2. L’impresa terrà a proprio carico, per 6 mesi, l’importo della spesa da versare alla società di outplacement, individuata d’intesa fra l’impresa ed il dirigente interes- xxxx.
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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali
Outplacement. 1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell’impresa del- l’azienda ex art. 2118 c.ccod. civ., questa è tenuta ad attivare una procedura proce- dura di outplacement, su richiesta dell’interessato e sempreché lo stesso stes- so non abbia avanzato ricorso al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 27 28 e 3031.
2. L’impresa L’azienda terrà a proprio carico, per 6 mesi, l’importo della spesa da versare alla società di outplacement, individuata d’intesa fra l’impresa l’azien- da ed il dirigente interes- xxxxinteressato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Outplacement. 1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell’impresa della Azienda ex art. 2118 c.c.CC, questa è tenuta ad attivare una procedura di “outplacement”, su richiesta dell’interessato dell'interessato e sempreché lo stesso non abbia avanzato ricorso al Collegio arbitrale ai sensi degli arttdi cui all’art. 27 e 30.
254. L’impresa L'Azienda terrà a proprio carico, per 6 4 mesi, l’importo l'importo della spesa da versare alla società Società di ‘outplacement’, individuata d’intesa d'intesa fra l’impresa ed l'Azienda e il dirigente interes- xxxxinteressato.
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