Paga base nazionale conglobata. Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale delle aziende commerciali di cui agli artt. 98 e 107, del presente contratto, corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente contratto. La paga base nazionale conglobata di cui al precedente comma si raggiunge con le modalità e le decorrenze indicate nell'art. 200, sommando alla paga base nazionale conglobata in atto al 30 giugno 2004 gli aumenti di cui al successivo art. 200. Nei confronti del personale assunto successivamente al 30 giugno 2004 verrà applicata la tabella in vigore alla data di assunzione risultante dall'applicazione dei criteri di cui al 2° comma del presente articolo.
Paga base nazionale conglobata. Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale delle aziende commerciali di cui agli articoli 98 e 107 del presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente contratto. La paga base nazionale conglobata di cui al precedente comma si raggiunge con le modalità e le decorrenze indicate nell’art. 192, sommando alla paga base nazionale conglobata in atto al 30 giugno 2004 gli aumenti di cui al successivo art. 200. Nei confronti del personale assunto successivamente al 30 giugno 2004 verrà applicata la tabella in vigore alla data di assunzione risultante dall’applicazione dei criteri di cui al secondo comma del presente articolo.
Paga base nazionale conglobata. La paga base nazionale conglobata è comprensiva della indennità di contingenza di cui all’art.98 del CCNL 11/6/97, dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’accordo interconfederale del 31 Luglio 92, e dell’elemento economico di 2° livello di cui al succitato CCNL. Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale di cui all’art.19, al mese di Marzo 2001, corrisponde la seguente paga base nazionale conglobata: Q 2.881.431 1.488,13 1° 2.410.886 1.245,12 2° 2.410.892 1.245,12 3° 2.060.518 1.064,17 4° 1.957.445 1.010,94 5° 1.708.596 882,42 6° 1.708.595 882,42 7° 1.708.595 882,42
(1) I valori indicati si riferiscono a lavoratori già inquadrati al 3° livello di cui all’art.18 del CCNL 11/6/97.
Paga base nazionale conglobata. Ai sei livelli previsti dalla classificazione del personale dei Centri di Elaborazione Dati di cui al presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nella allegata tabella A che fa parte integrante del presente contratto.
Paga base nazionale conglobata. Art. 201 - Terzi elementi provinciali
Paga base nazionale conglobata. La paga base nazionale conglobata, come da successiva tabella A), è comprensiva di:
1. Paga base nazionale;
2. Indennità di contingenza di cui all'accordo 5/12/97 comprensiva dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'accordo interconfederale del 31 luglio 92. Ai sei livelli previsti dalla classificazione del personale di cui all'art. 24, al mese di ottobre 2013 corrisponde la seguente paga base nazionale conglobata: LIVELLO RETRIBUZIONE Quadri (*) € 2.380,62 1 € 2.197,22 2 € 1.970,87 3 € 1.760,18 4 € 1.592,68 5 € 1.489,17 6 € 1.390,15 (*) Ai quadri dipendenti da imprese di mediazione, nei casi di responsabilità di unità operative o di unità locali, è riconosciuta una indennità di funzione di € 250,00 mensili per 12 mensilità.
Paga base nazionale conglobata. Le Parti concordano che a far data dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, i valori di “Paga Base nazionale” di cui all’art. 110 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010 e di “Indennità di contingenza”, di cui all’art. 111 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010, vengono conglobati, senza oneri e vantaggi corrispettivi, nella Paga Base Nazionale Conglobata di cui alla seguente tabella: Area Paga Base Nazionale al 31/10/2016 Indennità di contingenza Paga Base Nazionale Conglobata al 31/10/2016 I valori di Paga Base Nazionale Conglobata di cui alla tabella soprastante, sono comprensivi di una quota di 6 euro erogata, per tutti i 9 livelli della classificazione del personale, con il CCNL Industria Turistica 3 febbraio 2008. Le Parti concordano un aumento della retribuzione minima base di euro 88,00 (ottantotto/00) mensili lordi, riferiti al livello medio C2, che sarà raggiunto con le seguenti gradualità e decorrenze: 01 novembre 2016: 48,00 (quarantotto/00) euro; 01 agosto 2017: 28,00 (ventotto/00) euro; 01 gennaio 2018: 12 (dodici/00) euro Per i soli dipendenti del comparto delle Imprese di viaggio e turismo e congressi, l’aumento della retribuzione minima di cui al comma precedente, sarà raggiunto con le seguenti gradualità e decorrenze: 01 novembre 2016: 38,00 (trentotto/00) euro; 01 novembre 2017: 40,00 (quaranta/00) euro; 01 gennaio 2018: 10 (dieci/00) euro A seguito di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, la Paga Base Nazionale Conglobata mensile sarà incrementata ai valori che seguono: Area Dal 01/11/2016 Dal 01/08/2017 Dal 01/01/2018 Gli importi di cui sopra sono comprensivi di: Paga base, ex articolo 110 CCNL Industria Turistica Contingenza, ex articolo 111 CCNL Industria Turistica, che viene conglobata nella Paga Base Nazionale, senza oneri e vantaggi corrispettivi Incrementi salariali di cui al comma 3 del presente articolo Per i dipendenti del comparto delle Imprese di viaggio e turismo e congressi invece, e coerentemente con quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la Paga Base Nazionale Conglobata mensile sarà incrementata con le seguenti modalità e decorrenze: Area Dal 01/11/2016 Dal 01/11/2017 Dal 01/01/2018 Gli importi di cui sopra sono comprensivi di: Paga base, ex articolo 110 CCNL Industria Turistica Contingenza, ex articolo 111 CCNL Industria Turistica, che viene conglobata nella Paga Base Nazionale, senza oneri e vantaggi corrispettivi Incrementi salariali di cui al ...
Paga base nazionale conglobata. Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale delle aziende commerciali di cui agli articoli 95 e 104 del presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente contratto. La paga base nazionale conglobata di cui al precedente comma si raggiunge con le modalità e le decorrenze indicate nell’art. 192, sommando alla paga base nazionale conglobata in atto al 30 giugno 2004 gli aumenti di cui al successivo art. 192. Nei confronti del personale assunto successivamente al 30 giugno 2004 verrà applicata la tabella in vigore alla data di assunzione risultante dall’applicazione dei criteri di cui al secondo comma del presente articolo. Livelli Dal 1.7.04 Dal 1.12.04 Dal 1.7.05 Dal 1.9.06 Totale Quadri 60,76 64,24 39,93 52,08 217,01 I 54,74 57,86 35,97 46,92 195,49 II 47,35 50,05 31,11 40,58 169,09 III 40,47 42,78 26,59 34,69 144,53 IV 35,00 37,00 23,00 30,00 125,00 V 31,62 33,43 20,78 27,10 112,93 VI 28,39 30,01 18,66 24,33 101,39 VII 24,31 25,69 15,97 20,83 86,80
Paga base nazionale conglobata di 40 ore di 45 ore Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale dei centri di Elaborazione Dati di cui al presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nella allegata tabella A che fa parte integrante del presente contratto.
Paga base nazionale conglobata. 1) La determinazione della paga base nazionale conglobata, per ciascun livello, è contenuta nella seguente tabella LIVELLI Retribuzione dal 01/10/2021 Retribuzione a decorrere dal 01 luglio 2021 (aumento 1% - indice) Dirigenti 2.546,80 2.572,27 Quadri 2.037,40 2.057,77 Livello I 1.731,90 1.749,22 Livello II 1.630,00 1.649,30 Livello III 1.527,70 1.542,98 Livello IV 1.426,30 1.440,56 Livello V 1.324,40 1.337,64 Livello VI 1.222,50 1.234,72
2) La contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri Inferiori a quelli stabiliti per legge. Più precisamente, la retribuzione ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in minima imponibile (minimo contrattuale e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge).
3) In applicazione delle previsioni di cui all'art. 7, DL n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione, all’aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr., DL 402/1981, convertito in L S37 /1981) devono essere adeguati al minimo di cui al già menzionato Art. 7 DL. n. 463/1983 se inferiore al medesimo.
4) Le parti concordano nel rivalutare gli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata, di anno in armo e in decorrenza al luglio, in base alla variazione media annuale (Gennaio/Dicembre) dell'indice nazionale di prezzi al consumo (NIC con tabacchi) dell'anno precedente; il valore minimo della variazione della retribuzione della paga Nazionale Conglobata non potrà essere inferiore al 1%; le parti si Impegnano a svolgere incontri periodici per valutare il rapporto tra retribuzioni e potere d'acquisto e, eventualmente, al variare e/o modificare l'indicatore di riferimento.